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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U n. 124-1/2025 promosso da
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Marzio Remus Parte_1 P.IVA_1
nei confronti di
quale titolare della impresa individuale (C.F. CP_1 Controparte_2
), con sede ad AG IA (MB) in via delle Industrie n. 86. C.F._1
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 7 aprile 2025, ha chiesto l'apertura del Parte_1
procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di quale titolare della impresa CP_1 individuale e, in via subordinata, l'apertura, sempre nei confronti di detta Controparte_2
impresa individuale, della procedura di liquidazione controllata;
• fissata l'udienza al 6 maggio 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione a mezzo Pec in data 9 aprile 2025 del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma
8 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: ); CP_3 • sono stati acquisiti dati e documenti indicati dall'art. 367 del C.C.I.I. e in particolare:
- visura storica della debitrice estratta dal Registro delle Imprese;
- dichiarazione 770 relativa al periodo di imposta 2023;
- modelli I.V.A. 2023, 2024 e 2025 relativi rispettivamente ai periodi di imposta 2022, 2023 e
2024;
- dichiarazioni Persone fisiche 2023 e 2024 relative rispettivamente ai periodi di imposta 2022 e
2023;
- visura di non esistenza protesti;
• entro la data dell'udienza la debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale dell'impresa è situata in AG IA, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, la quale vanta un credito per complessivi €
50.691,80 a titolo di canoni di locazione insoluti oltre oneri;
• la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dalla debitrice la quale non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza, dovendosi peraltro rilevare che non risultano depositati bilanci d'esercizio presso il registro delle imprese.
Infine, non è decorso il termine di cui all'art. 33 C.C.I.I., atteso che, come si evince dalla visura camerale, la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 5 agosto 2024;
• ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, C.C.I.I., considerato che la sola esposizione debitoria nei confronti della ricorrente (€ 50.691,80) permette di superare la soglia di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti della ricorrente (pari ad € 50.691,80 oltre oneri);
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dalla ricorrente e cioè crediti per la locazione dell'immobile adibito all'esercizio dell'attività da parte della debitrice, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dalla situazione di inattività dell'impresa, risultante dalla visura camerale, che evidenzia l'incapacità della debitrice di produrre reddito per far fronte all'indebitamento.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, quale titolare della impresa individuale CP_1
di versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di CP_2 CP_1
adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quale titolare della impresa CP_1
individuale (C.F. ), con sede ad AG Controparte_2 C.F._1
IA (MB) in via delle Industrie n. 86; dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE
2015/848); nomina il dott. Alessandro Longobardi Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. (C.F. con studio in Monza Piazza Persona_1 C.F._2
Carrobiolo 5, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
stabilisce
il giorno 7 ottobre 2025 alle ore 12.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
C.C.I.I.;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 7 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Longobardi dott.ssa Caterina Giovanetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U n. 124-1/2025 promosso da
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Marzio Remus Parte_1 P.IVA_1
nei confronti di
quale titolare della impresa individuale (C.F. CP_1 Controparte_2
), con sede ad AG IA (MB) in via delle Industrie n. 86. C.F._1
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 7 aprile 2025, ha chiesto l'apertura del Parte_1
procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di quale titolare della impresa CP_1 individuale e, in via subordinata, l'apertura, sempre nei confronti di detta Controparte_2
impresa individuale, della procedura di liquidazione controllata;
• fissata l'udienza al 6 maggio 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione a mezzo Pec in data 9 aprile 2025 del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma
8 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: ); CP_3 • sono stati acquisiti dati e documenti indicati dall'art. 367 del C.C.I.I. e in particolare:
- visura storica della debitrice estratta dal Registro delle Imprese;
- dichiarazione 770 relativa al periodo di imposta 2023;
- modelli I.V.A. 2023, 2024 e 2025 relativi rispettivamente ai periodi di imposta 2022, 2023 e
2024;
- dichiarazioni Persone fisiche 2023 e 2024 relative rispettivamente ai periodi di imposta 2022 e
2023;
- visura di non esistenza protesti;
• entro la data dell'udienza la debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale dell'impresa è situata in AG IA, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, la quale vanta un credito per complessivi €
50.691,80 a titolo di canoni di locazione insoluti oltre oneri;
• la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dalla debitrice la quale non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza, dovendosi peraltro rilevare che non risultano depositati bilanci d'esercizio presso il registro delle imprese.
Infine, non è decorso il termine di cui all'art. 33 C.C.I.I., atteso che, come si evince dalla visura camerale, la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 5 agosto 2024;
• ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, C.C.I.I., considerato che la sola esposizione debitoria nei confronti della ricorrente (€ 50.691,80) permette di superare la soglia di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti della ricorrente (pari ad € 50.691,80 oltre oneri);
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dalla ricorrente e cioè crediti per la locazione dell'immobile adibito all'esercizio dell'attività da parte della debitrice, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dalla situazione di inattività dell'impresa, risultante dalla visura camerale, che evidenzia l'incapacità della debitrice di produrre reddito per far fronte all'indebitamento.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, quale titolare della impresa individuale CP_1
di versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di CP_2 CP_1
adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quale titolare della impresa CP_1
individuale (C.F. ), con sede ad AG Controparte_2 C.F._1
IA (MB) in via delle Industrie n. 86; dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE
2015/848); nomina il dott. Alessandro Longobardi Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. (C.F. con studio in Monza Piazza Persona_1 C.F._2
Carrobiolo 5, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
stabilisce
il giorno 7 ottobre 2025 alle ore 12.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
C.C.I.I.;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 7 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Longobardi dott.ssa Caterina Giovanetti