Art. 4.
(Trattamento dei militari belligeranti penetrati nel territorio dello Stato).
Le truppe e i militari di uno Stato belligerante, che penetrano nel territorio dello Stato, sono internati in localita' possibilmente lontana dal teatro della guerra. Il loro armamento, i mezzi di trasporto, il materiale militare non sanitario e i documenti militari sono sequestrati fino al termine della guerra.
Tuttavia, gli ufficiali possono essere lasciati liberi purche' assumano l'obbligo di non uscire dal territorio dello Stato senza autorizzazione.
(Trattamento dei militari belligeranti penetrati nel territorio dello Stato).
Le truppe e i militari di uno Stato belligerante, che penetrano nel territorio dello Stato, sono internati in localita' possibilmente lontana dal teatro della guerra. Il loro armamento, i mezzi di trasporto, il materiale militare non sanitario e i documenti militari sono sequestrati fino al termine della guerra.
Tuttavia, gli ufficiali possono essere lasciati liberi purche' assumano l'obbligo di non uscire dal territorio dello Stato senza autorizzazione.