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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4071/2021 promossa da
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti C.F._2
Mirko Fabrizio e Federico Salvini ed elettivamente domiciliati in Massarosa (LU) via
Cenami nr. 583 presso e nello studio dell'avv. Federico Salvini che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attori opponenti
(P. IVA elettivamente domiciliata in Lucca, Controparte_1 P.IVA_1
Viale Carducci n.139, presso e nello studio dell'avv. Alessia Del Seppia che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
(P. IVA ), rappresentata da CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata in Lucca, Viale Carducci n.139, presso e nello studio dell'avv.
Alessia Del Seppia che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Intervenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
1 In fatto e in diritto
Con atto di precetto del 15.09.2021 ha intimato agli attori il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 195.593,57.
Hanno proposto rituale opposizione gli attori chiedendo – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto – di accertare e dichiarare: la carenza di legittimazione attiva della convenuta;
la nullità della clausola dell'interesse ultra-legale;
l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine;
nei termini gli opponenti nel pagamento delle rate del mutuo;
e chiedendo altresì di condannare l'istituto di credito nel rendere il conto.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Parte convenuta ha notificato atto di precetto sostenendo di essere creditrice in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 9.1.2008 e che la parte opponente sarebbe in arretrato nel pagamento delle rate del mutuo per un totale di euro 3.992,79;
2. Con obbligazione assunta con il contratto di compravendita la sig.ra si è Pt_3
accollata il residuo debito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 9.1.2008 nei confronti della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia spa;
3. In data 5.8.2019 sugli stessi beni immobili (ipotecati a garanzia del contratto di mutuo del 9.1.2008) è stata trascritta la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. da Parte_4
innanzi al Tribunale di Lucca per ottenere la declaratoria di revoca dell'atto di
[...] compravendita del 7.6.2018;
4. Vi è carenza di legittimazione attiva: non sussiste alcuna legittimazione della società opposta in quanto la procura rilasciata nell'atto di precetto in favore della società
Intrum taly S.p.A. già è assente;
CP_4
5. L'atto di precetto è generico in merito alle rate che controparte sostiene non esser state onorate: nell'atto di precetto viene solo indicata una somma che la Sig. Pt_3 non avrebbe corrisposto senza specificare quali sarebbero i ratei non versati;
6. Si contesta il debito dedotto, essendo stati corrisposti integralmente i ratei scaduti,
7. La mancata indicazione del regime finanziario di calcolo del piano d'ammortamento e della rata non consente di predeterminare ex ante le condizioni economiche del
2 prestito, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse e divergenza tra il tasso dichiarato in contratto e quello applicato al piano di ammortamento;
8. La mancata indicazione del regime finanziario nel contratto di mutuo rende la clausola nulla ex. art. 117 TUB poiché esso rappresenta una condizione imprescindibile per determinare il mutuo;
9. L' istituto di credito, oltre ad aver applicato in forma occulta un regime di calcolo della rata e del piano d' ammortamento più oneroso, ha altresì applicato un tasso di interesse più elevato di quello che avrebbe dovuto applicarsi secondo quanto prescritto in contratto;
10. Non sussiste alcun arretrato, ma anzi un credito a favore del sig. l'elaborato Pt_1 peritale, provvedendo a ricalcolare il dare avere al tasso BOT, ha quantificato l'eccedenza a favore della parte mutuataria al momento della decadenza dal beneficio del termine per la complessiva somma di euro 22.482,94;
11. Sussiste illegittimità della decadenza dal beneficio del termine.
Si è regolarmente costituita chiedendo in via preliminare di respingere Controparte_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di sospensione del precetto in quanto infondata in fatto e in diritto;
in tesi, di respingere le domande proposte dagli attori opponenti perché infondate in fatto ed in diritto;
in denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria – accertato l'ammontare delle somme dovute alla convenuta opposta in forza del contratto – di condannare gli attori opponenti al pagamento di dette somme in favore della . Controparte_1
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
12. Con contratto del 9.01.2008 la Banca Toscana S.p.A. ha erogato al Sig.
[...]
un mutuo fondiario dell'importo di euro 300.000,00; Pt_1
13. A garanzia della restituzione del capitale mutuato la Immobiliare Regina Elena s.r.l. ha consentito all'iscrizione in favore della Banca Toscana S.P.A. di ipoteca sull'unità immobiliare per civile abitazione posta in Pisa in atti meglio specificata;
14. Con atto in data 24 marzo 2009 la Banca Toscana S.p.A. si è fusa per incorporazione in;
Controparte_5
3 15. A seguito dell'atto di fusione del 5.2.2019 ai rogiti del Notaio Persona_1
Rep. n. 8.075, Racc. n. 3.941, la e la Cassa di Controparte_6
Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. si sono fuse per incorporazione nella odierna titolare del credito, Controparte_1
16. Durante lo svolgimento del rapporto originato dal contratto di mutuo in molteplici occasioni il pagamento delle rate è stato effettuato con ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla scadenza pattuita come è successo, a titolo esemplificativo, per le rate n.n.
100, 101, 102, 103, 104 che sono state pagate il 20.11.2017, per la rata n. 109 che è stata pagata il 14.05.2018 e per le rate n. 110 e 111 che sono state pagate il 01.06.2018;
17. In difetto di spontaneo adempimento da parte dei signori e la Pt_1 Pt_3
per ottenere soddisfacimento delle proprie ragioni ha dovuto Controparte_1 notificare l'atto di precetto opposto;
18. In diritto ha precisato che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione di
[...]
ad agire quale mandataria di così come evidentemente CP_3 Controparte_1 risulta dalla procura per scrittura privata del 28.11.2018;
19. L'art. 480 c.p.c., nel caso di precetto di pagamento richiede solo che sia indicata la somma richiesta, mentre non richiede l'esplicitazione dei criteri seguiti per la determinazione del credito;
20. È contestato che alla data di notifica dell'atto di precetto, risalente al 4 - 10 ottobre
2021, gli opponenti fossero in pari col pagamento delle rate del mutuo;
21. Alla data della intimazione di pagamento trasmessa ai due opponenti, questi ultimi hanno pagato le rate con ritardo maggiore di trenta giorni per ben più di sette volte ed erano in arretrato avendo omesso ogni pagamento almeno dal gennaio 2021;
22. La regolamentazione contrattuale è chiara: il contratto di mutuo del 09.01.2008 contiene l'indicazione del tasso di interesse corrispettivo, del parametro I.S.C./Taeg, della misura del tasso di interesse di mora nonché di ogni altro prezzo e condizione applicati: la regolamentazione del prestito è disciplinata dalle pattuizioni del contratto e dall'allegato piano di ammortamento;
4 23. È infondata la contestazione di controparte – relativa alla sussistenza di anatocismo nell'ammortamento c.d. alla francese – sia sotto il profilo matematico che sotto quello giuridico;
24. La contestazione di una erronea indicazione dell'I.S.C. è del tutto generica e priva di ogni indicazione del preteso valore corretto di detto indicatore;
25. Applicando al contratto di mutuo i criteri dettati dalla sentenza 19597 del 18.09.2020 della Corte di Cassazione si addiviene alle seguenti conclusioni:
- Il tasso di interesse corrispettivo del 5,723% pattuito nel contratto di mutuo risulta rispettoso del tasso soglia del 8,625%;
- Il valore dell'I.S.C./T.A.E.G. del 5,9081% è rispettoso del tasso soglia del 8,625%;
- Il tasso di interesse di mora pattuito nel contratto di mutuo, pari al 8,723%, risulta rispettoso del tasso soglia degli interessi moratori del 11,775%.
26. Dunque, è legittima la volontà, espressa dalla con l'atto di Controparte_1
precetto, di ottenere il pagamento immediato di tutte le somme ancora dovute dai debitori in forza delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo;
27. Nel caso di specie invero, all'inadempienza degli opponenti si sommano ulteriori fattori che, contrariamente agli avversi assunti, integrano indiscutibilmente ciò che secondo le pattuizioni contrattuali è “evento rilevante ex art. 1186 c.c.”
28. Laddove venga stipulato un contratto di mutuo fondiario comportante la concessione di un finanziamento garantito da ipoteca su un immobile, la Banca erogante il mutuo può assicurarsi le opportune garanzie come la possibilità di invocare la risoluzione del contratto, ma anche convenire la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.,
29. Si eccepisce l'infondatezza dell'istanza di sospensione avanzata da controparte ai sensi dell'art. 295 cpc non rinvenendosi alcuna pregiudizialità tra la presente controversia e i giudizi in grado di appello n. 1314/2021 RG e n. 114/2021 RG, evocati dagli opponenti.
In data 10.06.2022 ha proposto atto di intervento la società facendo CP_2 propri tutti gli atti, le difese e le produzioni documentali di di cui Controparte_1 chiede l'estromissione, ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte convenuta opposta.
5 In particolare, ha proposto intervento in giudizio rappresentando che con contratto di cessione di crediti del 19.04.2022 la società ha acquistato pro-soluto da CP_2 tutti i crediti (derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_1 chirografari, saldi debitori di conti corrente) e che tra i crediti ceduti rientra anche quello vantato da nei confronti degli attori opponenti. Controparte_7
Con provvedimento del 11.04.2022 – che si ritiene qui integralmente riportato – il
Giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto e ha rinviato all'udienza del 01.12.2022 per le determinazioni istruttorie.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 19.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Richiame integralmente le ordinanza del 13.04.2022 e del 08.12.2022 pronunciate dal
Giudice precedentemente assegnatario – e condivise dalla scrivente - l'opposizione è rigettata per le ragioni che seguono.
1. Sul difetto di legittimazione attiva di Controparte_8
Come già precedentemente osservato la procura (doc. 2 all.to comparsa di costituzione e risposta) prodotta dalla convenuta prevede il conferimento di ampi poteri sostanziali e processuali alla – oggi – finalizzati allo svolgimento delle CP_9 Controparte_3 attività di amministazione, gestione, incasso e di ogni azione volto al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti di cui la mandante è e/o sarà titolare, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione di credito e ogni rapporto giuridico attivo o passivo;
dalla lettura della procura emerge chiaramente quali sono i poteri conferiti dalla mandante, inerenti alle attività stragiudiziali e giudiziali finalizzate al recupero dei propri crediti, anche futuri, non essendo ritenuta necessaria – ai fini della determinibilità dell'oggetto – l'indicazione specificia dei singoli rapporti di
6 credito di cui la mandante è titilore. Nessuna norma del codice di procedura civile richiede che sia espressamente indicato il credito per cui si conferisce il mandato.
L'eccezione è pertanto rigettata.
2. Sul difetto di titolarità del credito della Controparte_2
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cassazione Civile sentenza n. 17944 del 2024); pertanto pur rilevando che la mera produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ha come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, e non anche quello di fornire la prova dell'avvenuta cessione la quale presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
A sostegno e conferma della titolarità del credito azionato parte terza intervenuta ha prodotto:
a. estratto della G.U. in cui è indicata la cessione dei crediti “derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/199.”
b. Il sito internet in cui sono indicati la lista dei crediti ceduti, con il riferimento, per ciascun debitore, del codice identificativo del rapporto, così come previsto dall'art.
7.1 della legge sulla Cartolarizzazione,
c. L'indicazione del codice identificativo del credito qui azionato - NDG.
3928671061000 – che trova corrispondenza nel all. E all'atto di intervento.
7 Si osserva che parte opponente, limitandosi a richiamare principi di diritto, non ha contestato la riferibilità del codice identificativo sopra richiamato alla sua posizione debitoria e né ha contestato la sua presenza tra l'elenco dei crediti ceduti di cui al sito internet indicato sulla G.U.
Per le ragioni di cui sopra, considerando unitariamente tutte le allegazioni e deduzioni di parte intervenuta, è ritenuta provata la titolarità del credito oggetto di precetto in capo a parte intervenuta.
3. Sulla genericità delle somme oggetto di precetto
Si ribadisce in questa sede che il precetto notificato – come previsto dalla normativa – indica le somme dovute a titolo di rate scadute, di interessi di mora, di capitale residuo oltre alle spese, non essendo ritenuta necessaria nessun'altra specificazione;
a nulla rilevano in questa sede i pagamenti avvenuti successivamente alla notifica del pignoramento allegati all'atto di citazione, in quanto fatti posteriori (si vedano i bonifici delle rate di settembre e ottobre dell'11.10.2021). Dalla visione dei bonfici allegati al pre- verbale del 04.02.2022 – a cui ne è poi seguito un altro del 09.2.2022 del tutto irrituale – emerge che le rate di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 sono state pagate a maggio
2021, in ritardo rispetto alla lora scadenza, che quelle di maggio, giugni, luglio e agosto sono state pagate in data 10.08.2021 confermando l'andamento irregolare dei pagamenti, con ritardi oltre i 60 giorni. Si osserva inoltre che la parte omette di indicare quale sarebbe l'eventuale debito residuo a suo carico.
4. Sulla decadenza dal beneficio del termine
L'art. 1168 c.c. – Decadenza dal termine – stabilisce che “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [1184], il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date [2743, 2813] o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Nel caso oggetto di esame appare pacifico che la parte abbia pagato con grave ritardo numerose rate del mutuo sottoscritto, e risultano documentalmente a) l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale Reg. gen. 16082 Reg. part. 2812 in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca il 12.09.2016 Rep. 4515/2016 per complessivi euro
50.242,05 sugli immobili posti a Calambrone (PI), di proprietà del Sig. Parte_1
8 b) la trascrizione da parte di in data 5.8.2019, sui beni immobili Parte_5 posti in Calambrone, ipotecati a garanzia del credito vantato dalla , di Controparte_1 domanda giudiziale proposta innanzi al Tribunale di Lucca per ottenere la declaratoria di revocatoria ex art. 2901 dell'atto di compravendita del 7.6.2018 ai rogiti del Notaio
Rep 32.692 c) l'ulterio debito di nei confronti di Persona_2 Pt_1 CP_7
in forza del decreto ingiuntivo esecutivo n. 1827/2018, confermato all'esito del
[...] giudizio di opposizione RG. 345/2021, con cui il Tribunale di Lucca ha ingiunto al predetto e alla (società di cui il è socio Pt_1 Controparte_10 Pt_1 accomandatario) il pagamento della somma di euro 470.587,43.
Dalle circostanza di cui sopra si ritiene che parte opposta abbia legittimamente dicharato la decadenza dal beneficio del termine di parte opponente.
5. Sulla mancata indicazione del metedo di calcolo del piano di ammortamento e della rata (contestazioni di cui al sub.3 dell'atto di citazione)
In via generale si osserva nell'allagato al contratto di mutuo (pag. 19 del file pdf allegato) è indicato il tipo di ammortamento alla francesce, con conseguente rigetto di ogni contestazione meramente formale e di stile avanzata dalla parte opponente.
In punto di anatocismo e specifiche modalità di ammortamento, - conformemente alla giurisprudenza maggioritaria - la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante
(ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. Questo giudicante ritiene pertanto, che l'anatocismo è incompatibile con la natura del piano di ammortamento alla francese “difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c (in questo senso, anche Tribunale Verona n. 758/15).
La corretta ed espressa indicazione del piano di ammortamento, legittimamente pattuito in quello alla francesce, assorbe ogni esame sulle eccepite conseguenze contestate dalla parte opponente (“conseguente indeterminatezza del tasso di interesse, divergenza tra il tasso
9 dichiarato in contratto e quello applicato al piano d' ammortamento, omessa informativa pre contrattuale
e contrattuale, sostituzione del medesimo al saggio legale ex. art. 1284 c.c. o BOT 117 TUB o comunque rideterminazione del dare avere a detti tassi sostitutivi stante la violazione dell' art. 1337 cc e 1375 c.c.” cfr pag. 3 atto di citazione)
6. Sulle altre contestazioni al contratto di mutuo
Dalla lettura del contratto di mutuo art. 4 si evince chiaramente la determinazione dell'interesse corrispettivo e dell'interesse di mora pattuti;
si evidenza poi che la parte contesta genericamente l'indicazione di un ISC diverso dal TAEG applicato, senza specificare il valore errato indicato. Si aggiunge inoltre che l'ipotetica erroneità dell'indicazione dell'ISC, quand'anche dimostrata, non implicherebbe la declaratoria di nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB né la sostituzione ai tassi di interesse pattuiti di quelli normativamente stabiliti (cfr. Corte App. Venezia 2 febbraio 2021
“Dunque, al t.a.e.g. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, e l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico”).
Per le ragioni di cui sopra, considerata l'irrilevanza delle contestazioni in riferimento alla domanda giudiziale proposta ex art. 2901 c.c. da e all'ipoteca giudiziale reg. Parte_4
16082 reg. part. 2812 in quanto non supportata da idonea documentazione (essendo irrilevante la fissazione dell'udienza di discussione dei relativi contenziosi dinnanzi alla
Corte di Appello), ritenuta inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale ribata dalla parte opponente anche in sede di scritti conclusivi, la quale conclude confermando che l'unico bene di proprietà si trova a Pisa e ritenuto inoltre che l'eventuale elezione di domicilio cosìdetta “anomala” ha conseguenze solo sulla validità dell'elezione di domicilio e non anche sulla validità del precetto, l'opposizione è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G.4071/2021, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione
10 Condanna Parte_1 lite a favore di CP_2 legge oltre 15% di spese generali.
Pisa, 09.06.2025
e al pagamento delle spese di Parte_6 liquidate in € 7.052,00 per compensi, iva e cpa di
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
11
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4071/2021 promossa da
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti C.F._2
Mirko Fabrizio e Federico Salvini ed elettivamente domiciliati in Massarosa (LU) via
Cenami nr. 583 presso e nello studio dell'avv. Federico Salvini che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attori opponenti
(P. IVA elettivamente domiciliata in Lucca, Controparte_1 P.IVA_1
Viale Carducci n.139, presso e nello studio dell'avv. Alessia Del Seppia che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
(P. IVA ), rappresentata da CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata in Lucca, Viale Carducci n.139, presso e nello studio dell'avv.
Alessia Del Seppia che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Intervenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
1 In fatto e in diritto
Con atto di precetto del 15.09.2021 ha intimato agli attori il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 195.593,57.
Hanno proposto rituale opposizione gli attori chiedendo – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto – di accertare e dichiarare: la carenza di legittimazione attiva della convenuta;
la nullità della clausola dell'interesse ultra-legale;
l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine;
nei termini gli opponenti nel pagamento delle rate del mutuo;
e chiedendo altresì di condannare l'istituto di credito nel rendere il conto.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Parte convenuta ha notificato atto di precetto sostenendo di essere creditrice in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 9.1.2008 e che la parte opponente sarebbe in arretrato nel pagamento delle rate del mutuo per un totale di euro 3.992,79;
2. Con obbligazione assunta con il contratto di compravendita la sig.ra si è Pt_3
accollata il residuo debito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 9.1.2008 nei confronti della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia spa;
3. In data 5.8.2019 sugli stessi beni immobili (ipotecati a garanzia del contratto di mutuo del 9.1.2008) è stata trascritta la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. da Parte_4
innanzi al Tribunale di Lucca per ottenere la declaratoria di revoca dell'atto di
[...] compravendita del 7.6.2018;
4. Vi è carenza di legittimazione attiva: non sussiste alcuna legittimazione della società opposta in quanto la procura rilasciata nell'atto di precetto in favore della società
Intrum taly S.p.A. già è assente;
CP_4
5. L'atto di precetto è generico in merito alle rate che controparte sostiene non esser state onorate: nell'atto di precetto viene solo indicata una somma che la Sig. Pt_3 non avrebbe corrisposto senza specificare quali sarebbero i ratei non versati;
6. Si contesta il debito dedotto, essendo stati corrisposti integralmente i ratei scaduti,
7. La mancata indicazione del regime finanziario di calcolo del piano d'ammortamento e della rata non consente di predeterminare ex ante le condizioni economiche del
2 prestito, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse e divergenza tra il tasso dichiarato in contratto e quello applicato al piano di ammortamento;
8. La mancata indicazione del regime finanziario nel contratto di mutuo rende la clausola nulla ex. art. 117 TUB poiché esso rappresenta una condizione imprescindibile per determinare il mutuo;
9. L' istituto di credito, oltre ad aver applicato in forma occulta un regime di calcolo della rata e del piano d' ammortamento più oneroso, ha altresì applicato un tasso di interesse più elevato di quello che avrebbe dovuto applicarsi secondo quanto prescritto in contratto;
10. Non sussiste alcun arretrato, ma anzi un credito a favore del sig. l'elaborato Pt_1 peritale, provvedendo a ricalcolare il dare avere al tasso BOT, ha quantificato l'eccedenza a favore della parte mutuataria al momento della decadenza dal beneficio del termine per la complessiva somma di euro 22.482,94;
11. Sussiste illegittimità della decadenza dal beneficio del termine.
Si è regolarmente costituita chiedendo in via preliminare di respingere Controparte_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di sospensione del precetto in quanto infondata in fatto e in diritto;
in tesi, di respingere le domande proposte dagli attori opponenti perché infondate in fatto ed in diritto;
in denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria – accertato l'ammontare delle somme dovute alla convenuta opposta in forza del contratto – di condannare gli attori opponenti al pagamento di dette somme in favore della . Controparte_1
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
12. Con contratto del 9.01.2008 la Banca Toscana S.p.A. ha erogato al Sig.
[...]
un mutuo fondiario dell'importo di euro 300.000,00; Pt_1
13. A garanzia della restituzione del capitale mutuato la Immobiliare Regina Elena s.r.l. ha consentito all'iscrizione in favore della Banca Toscana S.P.A. di ipoteca sull'unità immobiliare per civile abitazione posta in Pisa in atti meglio specificata;
14. Con atto in data 24 marzo 2009 la Banca Toscana S.p.A. si è fusa per incorporazione in;
Controparte_5
3 15. A seguito dell'atto di fusione del 5.2.2019 ai rogiti del Notaio Persona_1
Rep. n. 8.075, Racc. n. 3.941, la e la Cassa di Controparte_6
Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. si sono fuse per incorporazione nella odierna titolare del credito, Controparte_1
16. Durante lo svolgimento del rapporto originato dal contratto di mutuo in molteplici occasioni il pagamento delle rate è stato effettuato con ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla scadenza pattuita come è successo, a titolo esemplificativo, per le rate n.n.
100, 101, 102, 103, 104 che sono state pagate il 20.11.2017, per la rata n. 109 che è stata pagata il 14.05.2018 e per le rate n. 110 e 111 che sono state pagate il 01.06.2018;
17. In difetto di spontaneo adempimento da parte dei signori e la Pt_1 Pt_3
per ottenere soddisfacimento delle proprie ragioni ha dovuto Controparte_1 notificare l'atto di precetto opposto;
18. In diritto ha precisato che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione di
[...]
ad agire quale mandataria di così come evidentemente CP_3 Controparte_1 risulta dalla procura per scrittura privata del 28.11.2018;
19. L'art. 480 c.p.c., nel caso di precetto di pagamento richiede solo che sia indicata la somma richiesta, mentre non richiede l'esplicitazione dei criteri seguiti per la determinazione del credito;
20. È contestato che alla data di notifica dell'atto di precetto, risalente al 4 - 10 ottobre
2021, gli opponenti fossero in pari col pagamento delle rate del mutuo;
21. Alla data della intimazione di pagamento trasmessa ai due opponenti, questi ultimi hanno pagato le rate con ritardo maggiore di trenta giorni per ben più di sette volte ed erano in arretrato avendo omesso ogni pagamento almeno dal gennaio 2021;
22. La regolamentazione contrattuale è chiara: il contratto di mutuo del 09.01.2008 contiene l'indicazione del tasso di interesse corrispettivo, del parametro I.S.C./Taeg, della misura del tasso di interesse di mora nonché di ogni altro prezzo e condizione applicati: la regolamentazione del prestito è disciplinata dalle pattuizioni del contratto e dall'allegato piano di ammortamento;
4 23. È infondata la contestazione di controparte – relativa alla sussistenza di anatocismo nell'ammortamento c.d. alla francese – sia sotto il profilo matematico che sotto quello giuridico;
24. La contestazione di una erronea indicazione dell'I.S.C. è del tutto generica e priva di ogni indicazione del preteso valore corretto di detto indicatore;
25. Applicando al contratto di mutuo i criteri dettati dalla sentenza 19597 del 18.09.2020 della Corte di Cassazione si addiviene alle seguenti conclusioni:
- Il tasso di interesse corrispettivo del 5,723% pattuito nel contratto di mutuo risulta rispettoso del tasso soglia del 8,625%;
- Il valore dell'I.S.C./T.A.E.G. del 5,9081% è rispettoso del tasso soglia del 8,625%;
- Il tasso di interesse di mora pattuito nel contratto di mutuo, pari al 8,723%, risulta rispettoso del tasso soglia degli interessi moratori del 11,775%.
26. Dunque, è legittima la volontà, espressa dalla con l'atto di Controparte_1
precetto, di ottenere il pagamento immediato di tutte le somme ancora dovute dai debitori in forza delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo;
27. Nel caso di specie invero, all'inadempienza degli opponenti si sommano ulteriori fattori che, contrariamente agli avversi assunti, integrano indiscutibilmente ciò che secondo le pattuizioni contrattuali è “evento rilevante ex art. 1186 c.c.”
28. Laddove venga stipulato un contratto di mutuo fondiario comportante la concessione di un finanziamento garantito da ipoteca su un immobile, la Banca erogante il mutuo può assicurarsi le opportune garanzie come la possibilità di invocare la risoluzione del contratto, ma anche convenire la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.,
29. Si eccepisce l'infondatezza dell'istanza di sospensione avanzata da controparte ai sensi dell'art. 295 cpc non rinvenendosi alcuna pregiudizialità tra la presente controversia e i giudizi in grado di appello n. 1314/2021 RG e n. 114/2021 RG, evocati dagli opponenti.
In data 10.06.2022 ha proposto atto di intervento la società facendo CP_2 propri tutti gli atti, le difese e le produzioni documentali di di cui Controparte_1 chiede l'estromissione, ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte convenuta opposta.
5 In particolare, ha proposto intervento in giudizio rappresentando che con contratto di cessione di crediti del 19.04.2022 la società ha acquistato pro-soluto da CP_2 tutti i crediti (derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_1 chirografari, saldi debitori di conti corrente) e che tra i crediti ceduti rientra anche quello vantato da nei confronti degli attori opponenti. Controparte_7
Con provvedimento del 11.04.2022 – che si ritiene qui integralmente riportato – il
Giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto e ha rinviato all'udienza del 01.12.2022 per le determinazioni istruttorie.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 19.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Richiame integralmente le ordinanza del 13.04.2022 e del 08.12.2022 pronunciate dal
Giudice precedentemente assegnatario – e condivise dalla scrivente - l'opposizione è rigettata per le ragioni che seguono.
1. Sul difetto di legittimazione attiva di Controparte_8
Come già precedentemente osservato la procura (doc. 2 all.to comparsa di costituzione e risposta) prodotta dalla convenuta prevede il conferimento di ampi poteri sostanziali e processuali alla – oggi – finalizzati allo svolgimento delle CP_9 Controparte_3 attività di amministazione, gestione, incasso e di ogni azione volto al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti di cui la mandante è e/o sarà titolare, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione di credito e ogni rapporto giuridico attivo o passivo;
dalla lettura della procura emerge chiaramente quali sono i poteri conferiti dalla mandante, inerenti alle attività stragiudiziali e giudiziali finalizzate al recupero dei propri crediti, anche futuri, non essendo ritenuta necessaria – ai fini della determinibilità dell'oggetto – l'indicazione specificia dei singoli rapporti di
6 credito di cui la mandante è titilore. Nessuna norma del codice di procedura civile richiede che sia espressamente indicato il credito per cui si conferisce il mandato.
L'eccezione è pertanto rigettata.
2. Sul difetto di titolarità del credito della Controparte_2
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cassazione Civile sentenza n. 17944 del 2024); pertanto pur rilevando che la mera produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ha come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, e non anche quello di fornire la prova dell'avvenuta cessione la quale presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
A sostegno e conferma della titolarità del credito azionato parte terza intervenuta ha prodotto:
a. estratto della G.U. in cui è indicata la cessione dei crediti “derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/199.”
b. Il sito internet in cui sono indicati la lista dei crediti ceduti, con il riferimento, per ciascun debitore, del codice identificativo del rapporto, così come previsto dall'art.
7.1 della legge sulla Cartolarizzazione,
c. L'indicazione del codice identificativo del credito qui azionato - NDG.
3928671061000 – che trova corrispondenza nel all. E all'atto di intervento.
7 Si osserva che parte opponente, limitandosi a richiamare principi di diritto, non ha contestato la riferibilità del codice identificativo sopra richiamato alla sua posizione debitoria e né ha contestato la sua presenza tra l'elenco dei crediti ceduti di cui al sito internet indicato sulla G.U.
Per le ragioni di cui sopra, considerando unitariamente tutte le allegazioni e deduzioni di parte intervenuta, è ritenuta provata la titolarità del credito oggetto di precetto in capo a parte intervenuta.
3. Sulla genericità delle somme oggetto di precetto
Si ribadisce in questa sede che il precetto notificato – come previsto dalla normativa – indica le somme dovute a titolo di rate scadute, di interessi di mora, di capitale residuo oltre alle spese, non essendo ritenuta necessaria nessun'altra specificazione;
a nulla rilevano in questa sede i pagamenti avvenuti successivamente alla notifica del pignoramento allegati all'atto di citazione, in quanto fatti posteriori (si vedano i bonifici delle rate di settembre e ottobre dell'11.10.2021). Dalla visione dei bonfici allegati al pre- verbale del 04.02.2022 – a cui ne è poi seguito un altro del 09.2.2022 del tutto irrituale – emerge che le rate di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 sono state pagate a maggio
2021, in ritardo rispetto alla lora scadenza, che quelle di maggio, giugni, luglio e agosto sono state pagate in data 10.08.2021 confermando l'andamento irregolare dei pagamenti, con ritardi oltre i 60 giorni. Si osserva inoltre che la parte omette di indicare quale sarebbe l'eventuale debito residuo a suo carico.
4. Sulla decadenza dal beneficio del termine
L'art. 1168 c.c. – Decadenza dal termine – stabilisce che “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [1184], il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date [2743, 2813] o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Nel caso oggetto di esame appare pacifico che la parte abbia pagato con grave ritardo numerose rate del mutuo sottoscritto, e risultano documentalmente a) l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale Reg. gen. 16082 Reg. part. 2812 in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca il 12.09.2016 Rep. 4515/2016 per complessivi euro
50.242,05 sugli immobili posti a Calambrone (PI), di proprietà del Sig. Parte_1
8 b) la trascrizione da parte di in data 5.8.2019, sui beni immobili Parte_5 posti in Calambrone, ipotecati a garanzia del credito vantato dalla , di Controparte_1 domanda giudiziale proposta innanzi al Tribunale di Lucca per ottenere la declaratoria di revocatoria ex art. 2901 dell'atto di compravendita del 7.6.2018 ai rogiti del Notaio
Rep 32.692 c) l'ulterio debito di nei confronti di Persona_2 Pt_1 CP_7
in forza del decreto ingiuntivo esecutivo n. 1827/2018, confermato all'esito del
[...] giudizio di opposizione RG. 345/2021, con cui il Tribunale di Lucca ha ingiunto al predetto e alla (società di cui il è socio Pt_1 Controparte_10 Pt_1 accomandatario) il pagamento della somma di euro 470.587,43.
Dalle circostanza di cui sopra si ritiene che parte opposta abbia legittimamente dicharato la decadenza dal beneficio del termine di parte opponente.
5. Sulla mancata indicazione del metedo di calcolo del piano di ammortamento e della rata (contestazioni di cui al sub.3 dell'atto di citazione)
In via generale si osserva nell'allagato al contratto di mutuo (pag. 19 del file pdf allegato) è indicato il tipo di ammortamento alla francesce, con conseguente rigetto di ogni contestazione meramente formale e di stile avanzata dalla parte opponente.
In punto di anatocismo e specifiche modalità di ammortamento, - conformemente alla giurisprudenza maggioritaria - la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante
(ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. Questo giudicante ritiene pertanto, che l'anatocismo è incompatibile con la natura del piano di ammortamento alla francese “difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c (in questo senso, anche Tribunale Verona n. 758/15).
La corretta ed espressa indicazione del piano di ammortamento, legittimamente pattuito in quello alla francesce, assorbe ogni esame sulle eccepite conseguenze contestate dalla parte opponente (“conseguente indeterminatezza del tasso di interesse, divergenza tra il tasso
9 dichiarato in contratto e quello applicato al piano d' ammortamento, omessa informativa pre contrattuale
e contrattuale, sostituzione del medesimo al saggio legale ex. art. 1284 c.c. o BOT 117 TUB o comunque rideterminazione del dare avere a detti tassi sostitutivi stante la violazione dell' art. 1337 cc e 1375 c.c.” cfr pag. 3 atto di citazione)
6. Sulle altre contestazioni al contratto di mutuo
Dalla lettura del contratto di mutuo art. 4 si evince chiaramente la determinazione dell'interesse corrispettivo e dell'interesse di mora pattuti;
si evidenza poi che la parte contesta genericamente l'indicazione di un ISC diverso dal TAEG applicato, senza specificare il valore errato indicato. Si aggiunge inoltre che l'ipotetica erroneità dell'indicazione dell'ISC, quand'anche dimostrata, non implicherebbe la declaratoria di nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB né la sostituzione ai tassi di interesse pattuiti di quelli normativamente stabiliti (cfr. Corte App. Venezia 2 febbraio 2021
“Dunque, al t.a.e.g. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, e l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico”).
Per le ragioni di cui sopra, considerata l'irrilevanza delle contestazioni in riferimento alla domanda giudiziale proposta ex art. 2901 c.c. da e all'ipoteca giudiziale reg. Parte_4
16082 reg. part. 2812 in quanto non supportata da idonea documentazione (essendo irrilevante la fissazione dell'udienza di discussione dei relativi contenziosi dinnanzi alla
Corte di Appello), ritenuta inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale ribata dalla parte opponente anche in sede di scritti conclusivi, la quale conclude confermando che l'unico bene di proprietà si trova a Pisa e ritenuto inoltre che l'eventuale elezione di domicilio cosìdetta “anomala” ha conseguenze solo sulla validità dell'elezione di domicilio e non anche sulla validità del precetto, l'opposizione è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G.4071/2021, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione
10 Condanna Parte_1 lite a favore di CP_2 legge oltre 15% di spese generali.
Pisa, 09.06.2025
e al pagamento delle spese di Parte_6 liquidate in € 7.052,00 per compensi, iva e cpa di
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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