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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 255/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso dall'Avv. SANZONE Parte_1
FILIPPO
APPELLANTE E
, assistito e difeso Controparte_1 dall'Avv. GAMBINO ARMANDO APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 213/23 in data 6 dicembre 2023 del
Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di L'Aquila, dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di
Teramo, ha rigettato la domanda di accertamento negativo delle pretese contributive di cui al verbale ispettivo n. 2019013996 del 05.06.2020, nei confronti della società Pt_2 cooperativa per il periodo dal 01.09.2018 al 31.10.2019, in Controparte_2 ordine a ore di assenza "non retribuite" per le quali non risultava versata la relativa contribuzione previdenziale. Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 6 dicembre 2023, non notificata, ha proposto appello la società ricorrente in primo grado, con ricorso depositato in data 5 giugno
2024, chiedendone la riforma ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate in primo grado.
L' si è costituito in giudizio, contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato la erronea motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che il contratto di appalto, intervenuto con i Comuni del territorio teramano, al quale erano addetti i lavoratori indicati nel verbale, prevedeva la copertura di servizi alla persona, in particolare di minori, collegati e al calendario scolastico e alla presenza effettiva dell'assistito nella sede scolastica, con la conseguenza che le ore di lavoro retribuite ai propri dipendenti erano quelle effettivamente prestate e per le quali era stato adempiuto l'obbligo contributivo. Ha evidenziato in ogni caso che la lavoratrice Pt_3 aveva presentato istanza di aspettativa non retribuita da ottobre 2018 a dicembre
[...]
2019, facendo così venir meno l'obbligo contributivo. Ha infine dedotto che la liceità del comportamento adottato dalla società ricorrente e l'assenza di irregolarità contributive avrebbero dovuto far mantenere le agevolazioni anziché revocarle.
I motivi non sono fondati e vanno rigettati.
Si legge nel verbale di accertamento che la società opera in Controparte_2 ambito socio educativo e ha svolto la sua attività in favore dei Comuni di Silvi, Atri e
Pineto (TE), in virtù del contratto di appalto (doc. n. 3) avente ad oggetto l'affidamento del
Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica rivolto agli Alunni in Situazione di Disabilità
- Comuni di Silvi-Atri-Pineto, stipulato in data 17 gennaio 2019. Le operazioni di verifica sono iniziate con accesso del 08/10/2019, sono proseguite con l'acquisizione di documentazione e all'esito hanno rilevato che, per il periodo oggetto di accertamento, dal mese di SETTEMBRE 2018 sino al mese di OTTOBRE 2019, per le ore di assenza dal lavoro di alcuni dipendenti – non giustificate da previsioni contrattuali né supportate da idonea giustificazione - la società non ha provveduto a versare la relativa contribuzione previdenziale, così risultando un numero di ore sul LUL inferiore a quello contrattualmente stipulato tra le parti.
Con il verbale sopra indicato l' ha operato il recupero della contribuzione dovuta sulla CP_1 differenza di imponibile, determinata sulla base dell'orario di lavoro contrattualmente pattuito all'atto di assunzione e, stante la irregolarità accertata, ha provveduto a recuperare
l'incentivo "Occupazione Mezzogiorno" per i lavoratori , , Persona_1 Persona_2
, , e . Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
pag. 2/5 L'art 1 della legge 7/12/1989 n. 389 stabilisce che "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
E' consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte nel riconoscere il principio per cui, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro …”, usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma restano del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti, ciò in forza del principio di indisponibilità del rapporto previdenziale e della relativa obbligazione.
Infatti “i casi in cui può escludersi l'obbligo di osservanza del minimale contributivo stabilito dalla legge non possono essere lasciati alla libera determinazione delle parti del rapporto di lavoro e, quando riguardano ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, presuppongono il carattere oggettivo e verificabile delle ragioni che danno luogo alla sospensione dell'attività (es. malattia, maternità, c.i.g., ecc.) ….”.
L'obbligazione contributiva sorge con l'instaurazione del rapporto di lavoro (non con la corresponsione della retribuzione) e in virtù dell'autonomia dei due rapporti (quello previdenziale e quello di lavoro) la prestazione assistenziale e previdenziale è dovuta al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato i contributi (art. 2116
c.c.), che tra l'altro questi è obbligato a versare a prescindere dalla effettiva corresponsione della retribuzione (Cass. civ. Sez. L. n. 15411 del 20/07/2020; Cass. civ. Sez. L. n. 2642 del
05/02/2014, Cass. civ. Sez. L, n. 7194 del 25/03/2010 et. al).
In definitiva, in materia di contributi previdenziali, sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva non può in alcun modo incidere la volontà negoziale, che regoli diversamente l'obbligazione stessa o risolva con un contratto di transazione la controversia relativa al rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, pur collegandosi il rapporto di lavoro al contratto di appalto avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica rivolto agli Alunni in Situazione di Disabilità - Comuni di Silvi-Atri-Pineto e dunque al periodo scolastico, il contenuto di detto contratto non può riguardare e non può esplicare effetti su diritti indisponibili quali risultano essere quelli relativi all'obbligazione previdenziale, né, in generale, essendo intervenuto tra soggetti terzi rispetto all' , non è opponibile CP_1
pag. 3/5 all' , potendo produrre effetti esclusivamente tra le parti contraenti, cioè il CP_1 CP_3
e la cooperativa. L'indisponibilità della obbligazione previdenziale non ammette
[...] riduzioni unilaterali e neppure concordate, a meno che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo (Cass. n. 15120/19 e Cass. n. 13650/19).
Nella fattispecie in esame, dalle verifiche effettuate sul Libro unico del lavoro gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato ore di assenza non retribuita per i lavoratori e per i mesi indicati nell'Allegato "A" del verbale, il cui importo è stato decurtato dall'imponibile previdenziale.
Rispetto a detti periodi, la società opponente non ha provveduto a calcolare e a versare la relativa contribuzione né ha documentato o giustificato le assenze non retribuite, sicché il numero delle ore indicate sul LUL è risultato inferiore a quello contrattualmente stipulato tra le parti, a tempo indeterminato part time, ma con previsione delle qualifiche e delle ore di prestazione di lavoro espressamente indicate.
Quanto all'applicabilità dell'art. 9, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, in realtà abrogato e sostituito dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015, che prevede, con riferimento alla disciplina previdenziale del contratto part time, che “1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”, va rilevato che trattasi della individuazione di un criterio oggettivo ed astratto per la determinazione della retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo della obbligazione contributiva, riparametrata sull'orario parti time, rispetto a quello full time, seguendo i medesimi principi.
In ordine alla posizione della lavoratrice , è versata in atti una istanza di Parte_3 aspettativa non retribuita “a partire dal 12 ottobre 2018”, senza ulteriore indicazione del periodo interessato, per poter svolgere supplenze scolastiche a tempo determinato per il
MIUR. Il documento risulta privo di riscontro da parte della società, non risulta essere stato esibito nel corso dell'accertamento ispettivo, è sprovvisto di data certa e non prova l'effettiva fruizione e il numero di giorni interessati dall'aspettativa, atteso che dall'estratto conto previdenziale, depositato in primo grado da (doc. n. 7 ) emerge che nei mesi per CP_1 cui è causa la lavoratrice ha alternato periodi di occupazione presso la Società Pt_3 ricorrente a periodi di occupazione presso il MIUR. Nè infine vi è prova che ricorrono i requisiti di cui all'art. 45 del CCNL per l'ammissione ed il godimento della aspettativa da parte della Pt_3
Dalle irregolarità riscontrate discende, ex lege, la revoca di tutte delle agevolazioni godute ex art. 1, comma 1175 della L. 296/03 ed in particolare dell'incentivo "Occupazione
pag. 4/5 Mezzogiorno" che, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 1, comma 893, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), è da ritenersi indebito, perchè le omissioni contributive accertate integrano un'ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di legge, la cui osservanza è necessaria per poter beneficiare delle agevolazioni contributive, ex art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007).
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n.
228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 255/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso dall'Avv. SANZONE Parte_1
FILIPPO
APPELLANTE E
, assistito e difeso Controparte_1 dall'Avv. GAMBINO ARMANDO APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 213/23 in data 6 dicembre 2023 del
Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di L'Aquila, dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di
Teramo, ha rigettato la domanda di accertamento negativo delle pretese contributive di cui al verbale ispettivo n. 2019013996 del 05.06.2020, nei confronti della società Pt_2 cooperativa per il periodo dal 01.09.2018 al 31.10.2019, in Controparte_2 ordine a ore di assenza "non retribuite" per le quali non risultava versata la relativa contribuzione previdenziale. Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 6 dicembre 2023, non notificata, ha proposto appello la società ricorrente in primo grado, con ricorso depositato in data 5 giugno
2024, chiedendone la riforma ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate in primo grado.
L' si è costituito in giudizio, contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato la erronea motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che il contratto di appalto, intervenuto con i Comuni del territorio teramano, al quale erano addetti i lavoratori indicati nel verbale, prevedeva la copertura di servizi alla persona, in particolare di minori, collegati e al calendario scolastico e alla presenza effettiva dell'assistito nella sede scolastica, con la conseguenza che le ore di lavoro retribuite ai propri dipendenti erano quelle effettivamente prestate e per le quali era stato adempiuto l'obbligo contributivo. Ha evidenziato in ogni caso che la lavoratrice Pt_3 aveva presentato istanza di aspettativa non retribuita da ottobre 2018 a dicembre
[...]
2019, facendo così venir meno l'obbligo contributivo. Ha infine dedotto che la liceità del comportamento adottato dalla società ricorrente e l'assenza di irregolarità contributive avrebbero dovuto far mantenere le agevolazioni anziché revocarle.
I motivi non sono fondati e vanno rigettati.
Si legge nel verbale di accertamento che la società opera in Controparte_2 ambito socio educativo e ha svolto la sua attività in favore dei Comuni di Silvi, Atri e
Pineto (TE), in virtù del contratto di appalto (doc. n. 3) avente ad oggetto l'affidamento del
Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica rivolto agli Alunni in Situazione di Disabilità
- Comuni di Silvi-Atri-Pineto, stipulato in data 17 gennaio 2019. Le operazioni di verifica sono iniziate con accesso del 08/10/2019, sono proseguite con l'acquisizione di documentazione e all'esito hanno rilevato che, per il periodo oggetto di accertamento, dal mese di SETTEMBRE 2018 sino al mese di OTTOBRE 2019, per le ore di assenza dal lavoro di alcuni dipendenti – non giustificate da previsioni contrattuali né supportate da idonea giustificazione - la società non ha provveduto a versare la relativa contribuzione previdenziale, così risultando un numero di ore sul LUL inferiore a quello contrattualmente stipulato tra le parti.
Con il verbale sopra indicato l' ha operato il recupero della contribuzione dovuta sulla CP_1 differenza di imponibile, determinata sulla base dell'orario di lavoro contrattualmente pattuito all'atto di assunzione e, stante la irregolarità accertata, ha provveduto a recuperare
l'incentivo "Occupazione Mezzogiorno" per i lavoratori , , Persona_1 Persona_2
, , e . Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
pag. 2/5 L'art 1 della legge 7/12/1989 n. 389 stabilisce che "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
E' consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte nel riconoscere il principio per cui, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro …”, usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma restano del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti, ciò in forza del principio di indisponibilità del rapporto previdenziale e della relativa obbligazione.
Infatti “i casi in cui può escludersi l'obbligo di osservanza del minimale contributivo stabilito dalla legge non possono essere lasciati alla libera determinazione delle parti del rapporto di lavoro e, quando riguardano ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, presuppongono il carattere oggettivo e verificabile delle ragioni che danno luogo alla sospensione dell'attività (es. malattia, maternità, c.i.g., ecc.) ….”.
L'obbligazione contributiva sorge con l'instaurazione del rapporto di lavoro (non con la corresponsione della retribuzione) e in virtù dell'autonomia dei due rapporti (quello previdenziale e quello di lavoro) la prestazione assistenziale e previdenziale è dovuta al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato i contributi (art. 2116
c.c.), che tra l'altro questi è obbligato a versare a prescindere dalla effettiva corresponsione della retribuzione (Cass. civ. Sez. L. n. 15411 del 20/07/2020; Cass. civ. Sez. L. n. 2642 del
05/02/2014, Cass. civ. Sez. L, n. 7194 del 25/03/2010 et. al).
In definitiva, in materia di contributi previdenziali, sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva non può in alcun modo incidere la volontà negoziale, che regoli diversamente l'obbligazione stessa o risolva con un contratto di transazione la controversia relativa al rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, pur collegandosi il rapporto di lavoro al contratto di appalto avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica rivolto agli Alunni in Situazione di Disabilità - Comuni di Silvi-Atri-Pineto e dunque al periodo scolastico, il contenuto di detto contratto non può riguardare e non può esplicare effetti su diritti indisponibili quali risultano essere quelli relativi all'obbligazione previdenziale, né, in generale, essendo intervenuto tra soggetti terzi rispetto all' , non è opponibile CP_1
pag. 3/5 all' , potendo produrre effetti esclusivamente tra le parti contraenti, cioè il CP_1 CP_3
e la cooperativa. L'indisponibilità della obbligazione previdenziale non ammette
[...] riduzioni unilaterali e neppure concordate, a meno che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo (Cass. n. 15120/19 e Cass. n. 13650/19).
Nella fattispecie in esame, dalle verifiche effettuate sul Libro unico del lavoro gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato ore di assenza non retribuita per i lavoratori e per i mesi indicati nell'Allegato "A" del verbale, il cui importo è stato decurtato dall'imponibile previdenziale.
Rispetto a detti periodi, la società opponente non ha provveduto a calcolare e a versare la relativa contribuzione né ha documentato o giustificato le assenze non retribuite, sicché il numero delle ore indicate sul LUL è risultato inferiore a quello contrattualmente stipulato tra le parti, a tempo indeterminato part time, ma con previsione delle qualifiche e delle ore di prestazione di lavoro espressamente indicate.
Quanto all'applicabilità dell'art. 9, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, in realtà abrogato e sostituito dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015, che prevede, con riferimento alla disciplina previdenziale del contratto part time, che “1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”, va rilevato che trattasi della individuazione di un criterio oggettivo ed astratto per la determinazione della retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo della obbligazione contributiva, riparametrata sull'orario parti time, rispetto a quello full time, seguendo i medesimi principi.
In ordine alla posizione della lavoratrice , è versata in atti una istanza di Parte_3 aspettativa non retribuita “a partire dal 12 ottobre 2018”, senza ulteriore indicazione del periodo interessato, per poter svolgere supplenze scolastiche a tempo determinato per il
MIUR. Il documento risulta privo di riscontro da parte della società, non risulta essere stato esibito nel corso dell'accertamento ispettivo, è sprovvisto di data certa e non prova l'effettiva fruizione e il numero di giorni interessati dall'aspettativa, atteso che dall'estratto conto previdenziale, depositato in primo grado da (doc. n. 7 ) emerge che nei mesi per CP_1 cui è causa la lavoratrice ha alternato periodi di occupazione presso la Società Pt_3 ricorrente a periodi di occupazione presso il MIUR. Nè infine vi è prova che ricorrono i requisiti di cui all'art. 45 del CCNL per l'ammissione ed il godimento della aspettativa da parte della Pt_3
Dalle irregolarità riscontrate discende, ex lege, la revoca di tutte delle agevolazioni godute ex art. 1, comma 1175 della L. 296/03 ed in particolare dell'incentivo "Occupazione
pag. 4/5 Mezzogiorno" che, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 1, comma 893, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), è da ritenersi indebito, perchè le omissioni contributive accertate integrano un'ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di legge, la cui osservanza è necessaria per poter beneficiare delle agevolazioni contributive, ex art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007).
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n.
228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5