Sentenza 10 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2018, n. 45554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45554 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL LA nato a [...] il [...] ME GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo: «Annullamento senza rinvio limitatamente al reato sub 2, qualificato come contravvenzione perché estinto per prescrizione, con eliminazione della pena;
inammissibile nel resto». il difensore, Avv. Daniele Fabripi, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli/ con sentenza del 24 novembre 20151in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Pozzuoli, del 20 febbraio 2012, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di AZ IC e di ON IA relativamente alle contravvenzioni edilizie di cui ai capi 1, 3 e 4 dell'imputazione perché estinte per prescrizione, e rideterminato la pena per le residue imputazioni (art. 110 cod. pen. e 181, comma 1 bis, d. Igs. 42/2004, capo 2; art. 110 cod. pen. e 349, comma 2, cod. pen., capo 5; reati accertati il 2 ottobre 2008) in mesi 9 di reclusione ed C 750,00 di multa, con la revoca dell'ordine di demolizione, e conferma nel resto.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione AZ IC e ON IA, tramite difensore, con due motivi di ricorso: prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 181, d. Igs. 42/2004, per l'intervento della Corte costituzionale n. 56/2016, poiché il fatto così come contestato deve ormai ritenersi cpntravvenzione;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen., poiché la condanna è stata emessa solo in considerazione della qualifica di proprietari dei due ricorrenti, senza ulteriori elementi di prova. Infatti ) al momento dell'accertamento» coniugi non erano presenti sul posto. Nessuna prova sussiste sulla rimozione dei sigilli da parte dei ricorrenti. Hanno chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve valutarsi l'incidenza dell'intervento della Corte costituzionale 11 gennaio - 23 marzo 2016 n. 56, che ha dichiarato incostituzionale parte dell'art. 181, comma 1 bis, del d. Igs. 42 del 2004 - (jus superveniens, vedi Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 - dep. 14/10/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260695); nella specie trattandosi di lavori di realizzazione di un manufatto di 150 mq per 4 di altezza (vedi imputazione) l'art. 181, comma 1 bis, dopo l'intervento della Corte Costituzionale non risulta applicabile, con la conseguenza della configurazione solo della contravvenzione del comma 1, dell'art. 181 d. Igs n. 42 del 2004. Infatti il comma 1 bis, del d. Igs. n. 42 del 2004, ora interessa solo i lavori "che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore ai settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi". Non risulta necessario, quindi, sul punto un accertamento di merito. Conseguentemente riqualificato il reato quale contravvenzione ex art. 181, comma 1, d. Igs. 42/2004 deve dichiararsi di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione (decorso del termine massimo di anni 5, ex art. 157 e 161 cod. pen.).
4. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Le motivazioni della sentenza impugnata escludono la presenza di cause di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per intervenuta prescrizione, con revoca dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
5. Il ricorso risulta inammissibile nel resto, relativamente al reato di cui all'art. 349, cod. pen. per manifesta infondatezza e genericità del motivo, peraltro articolato in fatto. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) risulta adeguatamente motivata sulla responsabilità di entrambi i ricorrenti relativamente al reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. rilevando la violazione dei sigilli e la prosecuzione dei lavori, come accertato nel sopralluogo del 2 ottobre 2008 (sul luogo c'erano operai al lavoro che sono fuggiti, materiale edile ed una molazza); custode era stato nominato AZ IC e la sentenza impugnata, relativamente alla consapevolezza della ON (coniuge comproprietaria), ha rilevato l'assenza di allegazioni o elementi di fatto idonei ad escludere la consapevolezza della donna alla violazione dei sigilli. Inoltre l'atto di appello è estremamente generico, limitandosi a ritenere non possibile una responsabilità dei due ricorrenti senza l'accertamento della responsabilità per le contravvenzioni edilizie;
conseguentemente la motivazione della sentenza impugnata risulta adeguata in relazione alla genericità dei motivi di appello. La pena può essere rideterminata senza ulteriori accertamenti di merito in mesi 8 di reclusione ed C 600,00 di multa (la sentenza di primo grado infatti ha indicato come pena base per il reato più grave, di cui all'art. 349, cod. pen., quella di mesi 8 di reclusione e di C 600,00 di multa).
P.Q.M.
Riqualificato il reato di cui all'art. 181, comma 1 bis, d. Igs. n. 42 del 2004 come contravvenzione ex art. 181, comma 1, d. Igs. cit., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al medesimo reato per essere lo stesso estinto per prescrizione e ridetermina la pena per il residuo reato di cui all'art. 349, cod. pen. in mesi 8 di reclusione ed C 600,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Revoca l'ordine di demolizione e di riduzione in pristino. C