TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8753 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note scritte disposte ex art. 127 ter c.c. sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa N. 1187/2025 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
3725/2024 (ATPO) vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e ivi residente a[...]
Moscati, 21 C.F. elett.te dom.to in Sant'Antimo (NA) in alla Via C. C.F._1
Verde, 23 presso lo studio degli Avv.ti Pasquale Migliaccio e Domenico Mirra giusta procura in atti (comunicazioni al fax n.081.5055955 o alle Pec:
e/o Email_1
) Email_2
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De Gasperi 55, CP_2 giusta mandato generale alle liti in atti (comunicazioni alla pec:
t) Email_3
- convenuto -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile e dei benefici ex lege
104/92
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 17.1.2025 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 09/02/2023 domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 1 e 3, della legge 104/92 e che la Commissione di Prima Istanza non gli aveva riconosciuto i benefici assistenziali richiesti sebbene egli versasse nelle condizione socio - sanitarie e di reddito previsto dalla legge. Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
[...]
concludeva ritenendo che l'istante fosse portatore di una invalidità inferiore alla Per_1 soglia minima necessaria per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità, valutando l'invalidità in misura del 60% ed analiticamente riconosceva sussistenti tali patologie “Esiti di intervento per occlusione intestinale (04.2011) per pregresso intervento di laparoalloplastica per laparocele (03.2011). L'infermità come tale non è riportata e poiché consta di esiti cicatriziali, non è valutabile;
Disturbo depressivo in soggetto con disturbo di personalità e scarso controllo degli impulsi e limitazione delle capacità cognitive. L' infermità nel suo complesso, tenuto conto anche delle ripercussioni sulla sfera comportamentale, è ascrivibile al codice 2203 con una valutazione massima del 60%.” Quanto alla domanda proposta ex lege 104/92 il CTU nominato nella fase di ATPO valutava che lo stato di handicap rientrava “nella definizione riportata al comma 1 dell'articolo 3 della legge 104/92”. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al pagamento dei CP_2 relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Persona_2 dell'ATP (dr. . Per_1
All'udienza del 20.11.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
3725/2024 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Per tali motivi il CTU dr. nella consulenza elaborata nella fase di opposizione ad Per_2 ATP, alla luce di quanto sopra esposto, ha concluso ritenendo “Alla luce delle tabelle approvate con D. M. 05/02/92 la percentuale di invalidità presentata dal GN Parte_1
è conteggiabile nella misura dell'80% da aprile 2025.
[...] Tanto premesso il GN , allo stato HA il requisito sanitario necessario Parte_1 per l'erogazione dell'assegno di invalidità da aprile 2025. Il GN , è da Parte_1 giudicare portatore di handicap grave ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92 da aprile 2025.
Data la mutevolezza del quadro clinico e la possibilità di indurre miglioramenti a seguito di terapie farmacologiche e/o psico-socio-riabilitative, appare utile procedere a periodiche revisioni, a cadenza biennale, la prima ad aprile 2027”
Lo scrivente ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Il CTU ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva (e comunque ritenuta condivisibile dal giudice) ai quesiti a lui affidati in sede di conferimento dell'incarico. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dal 1° aprile 2025.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine, (31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono il principio per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso per ATPO e del successivo giudizio di opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 17.1.2025 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_2 provvede: a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1 invalido nella misura dell'80% a partire dal mese di aprile 2025 nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 sempre da aprile 2025 e con revisione ad aprile 2027;
b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente l'assegno di invalidità dall'1 CP_2 aprile 2025, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991;
c) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese processuali che liquida in tale misura CP_2 ridotta in complessivi euro 700/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_2
Napoli, 26.11.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note scritte disposte ex art. 127 ter c.c. sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa N. 1187/2025 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
3725/2024 (ATPO) vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e ivi residente a[...]
Moscati, 21 C.F. elett.te dom.to in Sant'Antimo (NA) in alla Via C. C.F._1
Verde, 23 presso lo studio degli Avv.ti Pasquale Migliaccio e Domenico Mirra giusta procura in atti (comunicazioni al fax n.081.5055955 o alle Pec:
e/o Email_1
) Email_2
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De Gasperi 55, CP_2 giusta mandato generale alle liti in atti (comunicazioni alla pec:
t) Email_3
- convenuto -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile e dei benefici ex lege
104/92
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 17.1.2025 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 09/02/2023 domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 1 e 3, della legge 104/92 e che la Commissione di Prima Istanza non gli aveva riconosciuto i benefici assistenziali richiesti sebbene egli versasse nelle condizione socio - sanitarie e di reddito previsto dalla legge. Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
[...]
concludeva ritenendo che l'istante fosse portatore di una invalidità inferiore alla Per_1 soglia minima necessaria per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità, valutando l'invalidità in misura del 60% ed analiticamente riconosceva sussistenti tali patologie “Esiti di intervento per occlusione intestinale (04.2011) per pregresso intervento di laparoalloplastica per laparocele (03.2011). L'infermità come tale non è riportata e poiché consta di esiti cicatriziali, non è valutabile;
Disturbo depressivo in soggetto con disturbo di personalità e scarso controllo degli impulsi e limitazione delle capacità cognitive. L' infermità nel suo complesso, tenuto conto anche delle ripercussioni sulla sfera comportamentale, è ascrivibile al codice 2203 con una valutazione massima del 60%.” Quanto alla domanda proposta ex lege 104/92 il CTU nominato nella fase di ATPO valutava che lo stato di handicap rientrava “nella definizione riportata al comma 1 dell'articolo 3 della legge 104/92”. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al pagamento dei CP_2 relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Persona_2 dell'ATP (dr. . Per_1
All'udienza del 20.11.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
3725/2024 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Per tali motivi il CTU dr. nella consulenza elaborata nella fase di opposizione ad Per_2 ATP, alla luce di quanto sopra esposto, ha concluso ritenendo “Alla luce delle tabelle approvate con D. M. 05/02/92 la percentuale di invalidità presentata dal GN Parte_1
è conteggiabile nella misura dell'80% da aprile 2025.
[...] Tanto premesso il GN , allo stato HA il requisito sanitario necessario Parte_1 per l'erogazione dell'assegno di invalidità da aprile 2025. Il GN , è da Parte_1 giudicare portatore di handicap grave ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92 da aprile 2025.
Data la mutevolezza del quadro clinico e la possibilità di indurre miglioramenti a seguito di terapie farmacologiche e/o psico-socio-riabilitative, appare utile procedere a periodiche revisioni, a cadenza biennale, la prima ad aprile 2027”
Lo scrivente ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Il CTU ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva (e comunque ritenuta condivisibile dal giudice) ai quesiti a lui affidati in sede di conferimento dell'incarico. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dal 1° aprile 2025.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine, (31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono il principio per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso per ATPO e del successivo giudizio di opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 17.1.2025 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_2 provvede: a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1 invalido nella misura dell'80% a partire dal mese di aprile 2025 nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 sempre da aprile 2025 e con revisione ad aprile 2027;
b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente l'assegno di invalidità dall'1 CP_2 aprile 2025, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991;
c) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese processuali che liquida in tale misura CP_2 ridotta in complessivi euro 700/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_2
Napoli, 26.11.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro Dr. Federico Bile