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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente relatore
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 10478/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Rossella Pappalardo
Domicilio eletto: Genova, Viale Sauli, 5/22 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Danilo Icardi
Domicilio eletto: Genova, Via Assarotti 13/17
presso lo studio del difensore
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 08.11.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nate fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 20.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora Parte_1 anche la ricorrente o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con
[...]
, nato a [...], il [...]; Controparte_1
- Che dall'unione era nato a [...] il [...] il figlio
[...]
, riconosciuto da entrambi i genitori;
Persona_1
- Che, dopo la scoperta di una nuova gravidanza, la convivenza era divenuta intollerabile e pertanto nel mese di agosto 2023 era tornata a vivere con la madre;
- Di svolgere attività lavorativa solo saltuaria,
- Che svolge tre attività Controparte_1 lavorative e, dopo la fine della convivenza, ha incontrato il figlio secondo le modalità indicate in ricorso, contribuendo al mantenimento dello stesso con il versamento di circa 400 euro al mese, somma non ritenuta sufficiente non essendo il minore stato ammesso al nido comunale.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso del figlio con collocazione Persona_1 abitativa presso la madre,
- La previsione di un contributo di mantenimento del figlio da porre a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre nella misura del 70%,
- la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il Controparte_1 padre) si costituiva in giudizio, allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - Che è venuto meno ogni legame affettivo con la IG.ra
[...]
; Parte_1
- Di aderire alla richiesta di affido condiviso del figlio
[...]
ad entrambi i genitori, sia pur con collocazione Persona_1 abitativa del medesimo presso la madre.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre,
- La previsione di un contributo di mantenimento per il minore da porre a carico del padre nella misura di euro 300,00 mensili, con l'assegno unico da attribuire esclusivamente alla madre, oltre alla partecipazione del padre alle spese straordinarie mediche nella misura del 100% e alle spese scolastiche, sportive ecc. nella misura del 70/%,
- la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le modalità e tempistiche indicate in memoria di costituzione.
Con vittoria delle spese.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 20.02.2025, il giudice delegato proponeva alle stesse di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
“- Affidamento condiviso del figlio e sua prevalente collocazione presso l'abitazione della madre dove potrà assumere la residenza
- Il padre terrà con sé il figlio il martedì e giovedì mattina quando lo preleverà dall'abitazione della madre e lo accompagnerà all'asilo nonché l'intera giornata del sabato o della domenica senza pernotto ogni fine settimana. La scelta tra il sabato e la domenica dipende dagli impegni di lavoro del padre che si impegna a comunicare alla madre il giorno prescelto entro la giornata del mercoledì.
- Le parti si accordano nel senso che l'assegno unico relativo al figlio venga percepito per intero dalla madre
- Il padre corrisponderà ai fini del mantenimento ordinario la somma di euro 250,00 mensili, entro il 22 di ogni mese a partire dal corrente mese di febbraio, con rivalutazione annuale Istat;
la misura dell'assegno aumenterà ad euro 300,00 a partire dal mese di luglio 2025.
- Le spese straordinarie relative al minore, tra cui quelle relative alla mensa scolastica, saranno ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 individuate, per quanto non previsto in questa sede, ai sensi di quanto previsto dal verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
- Spese compensate”
Le parti sottoscrivevano tale proposta per accettazione e, dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito con remissione della causa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Persona_1
, nato a [...] convivenza more uxorio delle parti, deve
[...]
essere accolta, considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza e le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni distinte.
Devono inoltre essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento del minore concordate dalle parti all'udienza del 20.02.2025, che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento del figlio minore
[...]
, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali, Persona_1
concordate dalle parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 (c. f. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...] e Controparte_1
(c. f. ), nato in [...] il [...],
[...] C.F._2
- Affidamento condiviso del figlio e sua prevalente collocazione presso
l'abitazione della madre dove potrà assumere la residenza
- Il padre terrà con sé il figlio il martedì e giovedì mattina quando lo preleverà dall'abitazione della madre e lo accompagnerà all'asilo nonché
l'intera giornata del sabato o della domenica senza pernotto ogni fine settimana. La scelta tra il sabato e la domenica dipende dagli impegni di lavoro del padre che si impegna a comunicare alla madre il giorno prescelto entro la giornata del mercoledì.
- Le parti si accordano nel senso che l'assegno unico relativo al figlio venga percepito per intero dalla madre
- Il padre corrisponderà ai fini del mantenimento ordinario la somma di euro
250,00 mensili, entro il 22 di ogni mese a partire dal corrente mese di febbraio, con rivalutazione annuale Istat;
la misura dell'assegno aumenterà ad euro 300, 00 a partire dal mese di luglio 2025.
- Le spese straordinarie relative al minore, tra cui quelle relative alla mensa scolastica, saranno ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e individuate, per quanto non previsto in questa sede, ai sensi di quanto previsto dal verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della
IV sezione civile del Tribunale di Genova.
- Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente relatore
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 10478/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Rossella Pappalardo
Domicilio eletto: Genova, Viale Sauli, 5/22 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Danilo Icardi
Domicilio eletto: Genova, Via Assarotti 13/17
presso lo studio del difensore
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 08.11.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nate fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 20.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora Parte_1 anche la ricorrente o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con
[...]
, nato a [...], il [...]; Controparte_1
- Che dall'unione era nato a [...] il [...] il figlio
[...]
, riconosciuto da entrambi i genitori;
Persona_1
- Che, dopo la scoperta di una nuova gravidanza, la convivenza era divenuta intollerabile e pertanto nel mese di agosto 2023 era tornata a vivere con la madre;
- Di svolgere attività lavorativa solo saltuaria,
- Che svolge tre attività Controparte_1 lavorative e, dopo la fine della convivenza, ha incontrato il figlio secondo le modalità indicate in ricorso, contribuendo al mantenimento dello stesso con il versamento di circa 400 euro al mese, somma non ritenuta sufficiente non essendo il minore stato ammesso al nido comunale.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso del figlio con collocazione Persona_1 abitativa presso la madre,
- La previsione di un contributo di mantenimento del figlio da porre a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre nella misura del 70%,
- la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il Controparte_1 padre) si costituiva in giudizio, allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - Che è venuto meno ogni legame affettivo con la IG.ra
[...]
; Parte_1
- Di aderire alla richiesta di affido condiviso del figlio
[...]
ad entrambi i genitori, sia pur con collocazione Persona_1 abitativa del medesimo presso la madre.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre,
- La previsione di un contributo di mantenimento per il minore da porre a carico del padre nella misura di euro 300,00 mensili, con l'assegno unico da attribuire esclusivamente alla madre, oltre alla partecipazione del padre alle spese straordinarie mediche nella misura del 100% e alle spese scolastiche, sportive ecc. nella misura del 70/%,
- la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le modalità e tempistiche indicate in memoria di costituzione.
Con vittoria delle spese.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 20.02.2025, il giudice delegato proponeva alle stesse di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
“- Affidamento condiviso del figlio e sua prevalente collocazione presso l'abitazione della madre dove potrà assumere la residenza
- Il padre terrà con sé il figlio il martedì e giovedì mattina quando lo preleverà dall'abitazione della madre e lo accompagnerà all'asilo nonché l'intera giornata del sabato o della domenica senza pernotto ogni fine settimana. La scelta tra il sabato e la domenica dipende dagli impegni di lavoro del padre che si impegna a comunicare alla madre il giorno prescelto entro la giornata del mercoledì.
- Le parti si accordano nel senso che l'assegno unico relativo al figlio venga percepito per intero dalla madre
- Il padre corrisponderà ai fini del mantenimento ordinario la somma di euro 250,00 mensili, entro il 22 di ogni mese a partire dal corrente mese di febbraio, con rivalutazione annuale Istat;
la misura dell'assegno aumenterà ad euro 300,00 a partire dal mese di luglio 2025.
- Le spese straordinarie relative al minore, tra cui quelle relative alla mensa scolastica, saranno ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 individuate, per quanto non previsto in questa sede, ai sensi di quanto previsto dal verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
- Spese compensate”
Le parti sottoscrivevano tale proposta per accettazione e, dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito con remissione della causa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Persona_1
, nato a [...] convivenza more uxorio delle parti, deve
[...]
essere accolta, considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza e le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni distinte.
Devono inoltre essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento del minore concordate dalle parti all'udienza del 20.02.2025, che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento del figlio minore
[...]
, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali, Persona_1
concordate dalle parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 (c. f. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...] e Controparte_1
(c. f. ), nato in [...] il [...],
[...] C.F._2
- Affidamento condiviso del figlio e sua prevalente collocazione presso
l'abitazione della madre dove potrà assumere la residenza
- Il padre terrà con sé il figlio il martedì e giovedì mattina quando lo preleverà dall'abitazione della madre e lo accompagnerà all'asilo nonché
l'intera giornata del sabato o della domenica senza pernotto ogni fine settimana. La scelta tra il sabato e la domenica dipende dagli impegni di lavoro del padre che si impegna a comunicare alla madre il giorno prescelto entro la giornata del mercoledì.
- Le parti si accordano nel senso che l'assegno unico relativo al figlio venga percepito per intero dalla madre
- Il padre corrisponderà ai fini del mantenimento ordinario la somma di euro
250,00 mensili, entro il 22 di ogni mese a partire dal corrente mese di febbraio, con rivalutazione annuale Istat;
la misura dell'assegno aumenterà ad euro 300, 00 a partire dal mese di luglio 2025.
- Le spese straordinarie relative al minore, tra cui quelle relative alla mensa scolastica, saranno ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e individuate, per quanto non previsto in questa sede, ai sensi di quanto previsto dal verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della
IV sezione civile del Tribunale di Genova.
- Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5