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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 7771 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7771/2024 promossa da
con il patrocinio dell'avv. OCCHIENA GRAZIA giusta procura speciale Parte_1 in atti ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC in data 07.07.2025):
“• rivedere le disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e e disporne Per_1 Per_2 ex art. 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo alla madre sicché la madre abbia il Parte_1 potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro genitore, le decisioni di maggior interesse per i figli
• stabilire che gli incontri fra il padre e i figli minori avvengano in luogo neutro ed alla presenza di un operatore, sino a diversa disposizione, su eventuale indicazione dei Servizi
• con il favore delle spese e onorari di lite”
Per il PM: nulla ha opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto pubblicato il 4.09.2019 il Tribunale di Asti, su accordo delle parti, ha così regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Per_2
Per_1
“affidamento condiviso dei due figli minori, con collocamento presso la madre;
incontri padre-figli, considerato che sono i primi pernottamenti presso il padre quindi in alternativa o 2 week-end al mese dal sabato alla domenica compresi oppure un giorno intero (sabato o domenica), da concordare fra i genitori entro la settimana precedente;
i genitori faranno un viaggio a testa per il trasporto dei minori;
inoltre, contributo al mantenimento dei gemelli, a carico del padre, entro il giorno 5 di ogni mese, ammontante ad euro 400,00 (cioè, 200,00 Euro per figlio) oltre rivalutazione e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo T. di Torino”
Con ricorso depositato in data 02.05.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 la modifica del predetto decreto in punto affidamento dei figli minori e regime di visita padre - figli. Ha chiesto inoltre di essere autorizzata a prestare il consenso, anche in assenza del consenso paterno, a che il figlio potesse avviare un percorso di supporto psicologico e a che entrambi Per_1 i figli minori potessero partecipare alla gita di classe prevista per il 5.6.24.
In esito all'udienza del 16.12.2024, con ordinanza 25.01.2025 il Giudice Relatore ha emesso i seguenti provvedimenti provvisorie ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“Dispone che gli incontri padre-figli possano avvenire unicamente alla presenza di personale educativo secondo le tempistiche e le modalità meglio viste dai Servizi di territorio;
Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del relativo nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per l'organizzazione dei predetti incontri e per CP_2 l'attuazione di un progetto inteso al graduale ripristino della relazione padre-figli, fornendo ai minori e agli adulti ogni più opportuno intervento di supporto, psicologico, genitoriale ed educativo, con richiesta di inoltro di relazioni di aggiornamento entro e non oltre il 30.6.2025;
Autorizza la ricorrente , anche in difetto dell'assenso paterno, a prestare il Pt_1 consenso per l'avvio del percorso psicologico per il figlio con il Servizio Pubblico di Per_1 Psicologia;
Conferma, nel resto, le statuizioni del provvedimento del Tribunale di Asti dell'11.7.2019, riservando al prosieguo ogni determinazione in ordine alla chiesta modifica del regime di affidamento della prole”
All'udienza del 09.07.2025 la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La ricorrente ha chiesto la modifica del decreto del Tribunale di Asti del 2019 Pt_1 relativamente al regime di affido dei figli gemelli e instando per la previsione del Per_2 Per_1 loro affidamento super-esclusivo a sé.
Ha motivato la domanda, assumendo quanto segue: che il ha mostrato un CP_1 progressivo disinteresse nei confronti dei figli, delegando ad ella ogni e qualsiasi adempimento, anche di carattere materiale, relativo alla loro crescita ed accudimento;
che il resistente non ha rispettato le previsioni del decreto del 2019 circa le modalità di frequentazione dei figli e non ha mai trascorso coi minori un intero week-end e men che meno i periodi di vacanza indicati;
che il predetto non ha mai seguito i figli a scuola né accompagnato alle loro attività sportive, dimenticandosi anche di far loro gli auguri in occasione del compleanno e rifiutandosi di partecipare alla festa organizzata per la loro Comunione;
che la situazione è precipitata dopo che ella è stata costretta a procedere esecutivamente nei confronti del resistente per recuperare le somme dovutele a titolo di mantenimento per i figli;
che da quel momento il si è rifiutato di prestare CP_1 qualsiasi consenso, ivi compreso quello per la presa in carico psicologica del figlio e per la Per_1 gita scolastica di entrambi i gemelli.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente meriti accoglimento poiché si è in presenza, nel caso di specie, di gravi indicatori di inadeguatezza genitoriale in capo al CP_1 tali da giustificare la deroga al principio generale della bigenitorialità.
L'ascolto dei minori è apparso del tutto superfluo poiché si ritiene che la loro audizione non avrebbe potuto apportare elementi di valutazione ulteriori e diversi da quelli già emersi dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e dalle relazioni psico-sociali acquisite al giudizio, elementi che non sono stati smentiti dal resistente che non ha inteso prendere parte al presente giudizio.
È provato che, successivamente all'azione esecutiva intrapresa dalla nei confronti Pt_1 del resistente per il recupero delle somme dovutele a titolo di mantenimento per i figli, i rapporti fra i genitori si siano esacerbati e quelli fra il ed i figli sostanzialmente interrotti (cfr. CP_1 docc. 15-16, 30-31; v. relazioni psico-sociali in atti).
Il resistente, con missiva inoltrata a mezzo PEC il 25.02.2024 (cfr. doc. 15 parte ricorrente), ha comunicato al legale della controparte la propria decisione di rifiutare qualsiasi consenso relativo alle necessità dei minori fino a che la ex compagna non si fosse seduta ad un tavolo per ridiscutere i rapporti patrimoniali fra di loro e ha dato seguito a tale volontà, omettendo di prestare il proprio consenso sia in relazione all'avvio della presa in carico psicologica del figlio (avvio che è Per_1 stato poi autorizzato dal Giudice Relatore con ordinanza del 25.1.2025) sia in relazione alla gita scolastica dei gemelli, con l'effetto di impedirne la partecipazione.
Tali condotte denotano con ogni evidenza l'incapacità del resistente di separare il piano dei rapporti coi figli da quello con l'ex compagna e l'incapacità di anteporre le esigenze dei minori ai rancori ed alle rivalse nei confronti della controparte, senza mostrare una seria consapevolezza dei disagi e della sofferenza causati ai minori.
Anche la drastica interruzione dei rapporti coi figli almeno fino allo scorso mese di giugno, la mancata partecipazione al programma di valutazione delle competenze genitoriali proposto dal servizio NPI (cfr. relazione NPI 06.12.2024) e la stessa decisione del di non prendere CP_1 parte al presente giudizio sono circostanze indicative dell'assenza di un serio interesse per le vicende che riguardano la prole e dimostrative dell'incapacità del medesimo di assolvere con responsabilità ai propri doveri genitoriali.
Si è, certo, registrata un'apertura da parte del in tempi recenti allorquando in CP_1 data 10.06.2025, lo stesso ha preso parte ad un incontro con e organizzato dai Per_1 Per_2 Servizi territoriali, incontro che si è svolto positivamente (cfr. rel. NPI 25.06.2025).
Tuttavia, tale apertura non è elemento sufficiente a fondare conclusioni diverse, a fronte delle gravi criticità, sul piano delle competenze genitoriali del , dianzi illustrate e delle CP_1 importanti difficoltà incontrare dalla nella gestione condivisa dei minori, con specifico Pt_1 riferimento all'acquisizione dei consensi per lo svolgimento di attività nell'interesse dei figli per cui si è resa necessaria l'intercessione dei Servizi territoriali (ad esempio, per la firma dei moduli scolastici per l'uscita in autonomia da scuola) nonché l'intervento di questo Tribunale (si vedano ordinanza del 25.1.25, doc. 31 attoreo e rel. SS 5.12.24). La , in occasione degli ultimi Pt_1 incontri con gli operatori sociali, ha continuato a segnalare le difficoltà riscontrate nell'ottenere le firme da parte del , ivi compreso quello per l'intervento chirurgico cui si darebbe CP_1 dovuto sottoporre (v. rel. SS 27.06.2025). Per_2
Le considerazioni che precedono inducono il Collegio a ritenere che il regime di affidamento esclusivo “rafforzato” alla madre sia l'assetto maggiormente rispondente all'interesse dei minori, stante l'esigenza di evitare che la conflittualità fra le parti possa determinare situazioni di impasse decisionale risolvibile solo per il tramite dello strumento processuale e con grave pregiudizio per i minori. La madre ha dimostrato costanza e coerenza nel proprio ruolo genitoriale, sopportandone il peso (ed il costo) in autonomia, non senza trascurare di tentare il riavvicinamento dei minori al padre (cfr., ad esempio, doc. 16), ciò a conferma di un ruolo genitoriale maturo e positivo per lo sviluppo dei ragazzi.
Per quanto concerne la frequentazione padre-figli, ribadita la positività dell'apertura agli incontri in luogo neutro mostrata più di recente dal , si reputa necessario procedere nel CP_1 percorso avviato, al fine di favorire la ripresa di un rapporto sereno tra i minori ed il genitore, attesa la prolungata assenza di contatti e la necessità che sia l'adulto e sia i figli possano ricevere il necessario supporto nel vincere eventuali resistenze e preoccupazioni.
Si dispone, quindi, che il possa incontrare i minori alla presenza di personale CP_1 educativo secondo le tempistiche e con le modalità meglio viste dai Servizi di territorio, sin d'ora autorizzando gli operatori a procedere a graduali ampliamenti e modifiche compatibili con il benessere psico-fisico dei minori.
Nell'interesse dei minori è disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei l'organizzazione dei predetti incontri e per l'attuazione di un progetto Parte_2 inteso al graduale ripristino della relazione padre-figli, fornendo ai minori e agli adulti ogni più opportuno intervento di supporto, psicologico, genitoriale ed educativo.
Quanto alle spese di lite, in ragione della soccombenza, il dev'essere CP_1 dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della le spese del presente giudizio, Pt_1 così come liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto del Tribunale di Asti pubblicato il 4.09.2019, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori e alla madre con Per_2 Per_1 facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita dei minori relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che gli incontri padre-figli proseguano alla presenza di personale educativo secondo le tempistiche e con le modalità meglio viste dai Servizi di territorio, AUTORIZZANDO sin d'ora gli operatori dei Servizi a procedere a graduali ampliamenti e modifiche (compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro o di prevedere modalità diverse dal luogo neutro) compatibili con il benessere psico-fisico dei minori;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Psico-Sociali per l'organizzazione dei predetti incontri e per l'attuazione di un progetto inteso al graduale ripristino della relazione padre-figli, fornendo ai minori e agli adulti ogni più opportuno intervento di supporto, psicologico, genitoriale ed educativo;
CONFERMA, nel resto, il decreto del Tribunale di Asti pubblicato il 4.09.2019;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il resistente a rifondere a favore della ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5.9.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7771/2024 promossa da
con il patrocinio dell'avv. OCCHIENA GRAZIA giusta procura speciale Parte_1 in atti ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC in data 07.07.2025):
“• rivedere le disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e e disporne Per_1 Per_2 ex art. 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo alla madre sicché la madre abbia il Parte_1 potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro genitore, le decisioni di maggior interesse per i figli
• stabilire che gli incontri fra il padre e i figli minori avvengano in luogo neutro ed alla presenza di un operatore, sino a diversa disposizione, su eventuale indicazione dei Servizi
• con il favore delle spese e onorari di lite”
Per il PM: nulla ha opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto pubblicato il 4.09.2019 il Tribunale di Asti, su accordo delle parti, ha così regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Per_2
Per_1
“affidamento condiviso dei due figli minori, con collocamento presso la madre;
incontri padre-figli, considerato che sono i primi pernottamenti presso il padre quindi in alternativa o 2 week-end al mese dal sabato alla domenica compresi oppure un giorno intero (sabato o domenica), da concordare fra i genitori entro la settimana precedente;
i genitori faranno un viaggio a testa per il trasporto dei minori;
inoltre, contributo al mantenimento dei gemelli, a carico del padre, entro il giorno 5 di ogni mese, ammontante ad euro 400,00 (cioè, 200,00 Euro per figlio) oltre rivalutazione e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo T. di Torino”
Con ricorso depositato in data 02.05.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 la modifica del predetto decreto in punto affidamento dei figli minori e regime di visita padre - figli. Ha chiesto inoltre di essere autorizzata a prestare il consenso, anche in assenza del consenso paterno, a che il figlio potesse avviare un percorso di supporto psicologico e a che entrambi Per_1 i figli minori potessero partecipare alla gita di classe prevista per il 5.6.24.
In esito all'udienza del 16.12.2024, con ordinanza 25.01.2025 il Giudice Relatore ha emesso i seguenti provvedimenti provvisorie ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“Dispone che gli incontri padre-figli possano avvenire unicamente alla presenza di personale educativo secondo le tempistiche e le modalità meglio viste dai Servizi di territorio;
Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del relativo nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per l'organizzazione dei predetti incontri e per CP_2 l'attuazione di un progetto inteso al graduale ripristino della relazione padre-figli, fornendo ai minori e agli adulti ogni più opportuno intervento di supporto, psicologico, genitoriale ed educativo, con richiesta di inoltro di relazioni di aggiornamento entro e non oltre il 30.6.2025;
Autorizza la ricorrente , anche in difetto dell'assenso paterno, a prestare il Pt_1 consenso per l'avvio del percorso psicologico per il figlio con il Servizio Pubblico di Per_1 Psicologia;
Conferma, nel resto, le statuizioni del provvedimento del Tribunale di Asti dell'11.7.2019, riservando al prosieguo ogni determinazione in ordine alla chiesta modifica del regime di affidamento della prole”
All'udienza del 09.07.2025 la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La ricorrente ha chiesto la modifica del decreto del Tribunale di Asti del 2019 Pt_1 relativamente al regime di affido dei figli gemelli e instando per la previsione del Per_2 Per_1 loro affidamento super-esclusivo a sé.
Ha motivato la domanda, assumendo quanto segue: che il ha mostrato un CP_1 progressivo disinteresse nei confronti dei figli, delegando ad ella ogni e qualsiasi adempimento, anche di carattere materiale, relativo alla loro crescita ed accudimento;
che il resistente non ha rispettato le previsioni del decreto del 2019 circa le modalità di frequentazione dei figli e non ha mai trascorso coi minori un intero week-end e men che meno i periodi di vacanza indicati;
che il predetto non ha mai seguito i figli a scuola né accompagnato alle loro attività sportive, dimenticandosi anche di far loro gli auguri in occasione del compleanno e rifiutandosi di partecipare alla festa organizzata per la loro Comunione;
che la situazione è precipitata dopo che ella è stata costretta a procedere esecutivamente nei confronti del resistente per recuperare le somme dovutele a titolo di mantenimento per i figli;
che da quel momento il si è rifiutato di prestare CP_1 qualsiasi consenso, ivi compreso quello per la presa in carico psicologica del figlio e per la Per_1 gita scolastica di entrambi i gemelli.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente meriti accoglimento poiché si è in presenza, nel caso di specie, di gravi indicatori di inadeguatezza genitoriale in capo al CP_1 tali da giustificare la deroga al principio generale della bigenitorialità.
L'ascolto dei minori è apparso del tutto superfluo poiché si ritiene che la loro audizione non avrebbe potuto apportare elementi di valutazione ulteriori e diversi da quelli già emersi dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e dalle relazioni psico-sociali acquisite al giudizio, elementi che non sono stati smentiti dal resistente che non ha inteso prendere parte al presente giudizio.
È provato che, successivamente all'azione esecutiva intrapresa dalla nei confronti Pt_1 del resistente per il recupero delle somme dovutele a titolo di mantenimento per i figli, i rapporti fra i genitori si siano esacerbati e quelli fra il ed i figli sostanzialmente interrotti (cfr. CP_1 docc. 15-16, 30-31; v. relazioni psico-sociali in atti).
Il resistente, con missiva inoltrata a mezzo PEC il 25.02.2024 (cfr. doc. 15 parte ricorrente), ha comunicato al legale della controparte la propria decisione di rifiutare qualsiasi consenso relativo alle necessità dei minori fino a che la ex compagna non si fosse seduta ad un tavolo per ridiscutere i rapporti patrimoniali fra di loro e ha dato seguito a tale volontà, omettendo di prestare il proprio consenso sia in relazione all'avvio della presa in carico psicologica del figlio (avvio che è Per_1 stato poi autorizzato dal Giudice Relatore con ordinanza del 25.1.2025) sia in relazione alla gita scolastica dei gemelli, con l'effetto di impedirne la partecipazione.
Tali condotte denotano con ogni evidenza l'incapacità del resistente di separare il piano dei rapporti coi figli da quello con l'ex compagna e l'incapacità di anteporre le esigenze dei minori ai rancori ed alle rivalse nei confronti della controparte, senza mostrare una seria consapevolezza dei disagi e della sofferenza causati ai minori.
Anche la drastica interruzione dei rapporti coi figli almeno fino allo scorso mese di giugno, la mancata partecipazione al programma di valutazione delle competenze genitoriali proposto dal servizio NPI (cfr. relazione NPI 06.12.2024) e la stessa decisione del di non prendere CP_1 parte al presente giudizio sono circostanze indicative dell'assenza di un serio interesse per le vicende che riguardano la prole e dimostrative dell'incapacità del medesimo di assolvere con responsabilità ai propri doveri genitoriali.
Si è, certo, registrata un'apertura da parte del in tempi recenti allorquando in CP_1 data 10.06.2025, lo stesso ha preso parte ad un incontro con e organizzato dai Per_1 Per_2 Servizi territoriali, incontro che si è svolto positivamente (cfr. rel. NPI 25.06.2025).
Tuttavia, tale apertura non è elemento sufficiente a fondare conclusioni diverse, a fronte delle gravi criticità, sul piano delle competenze genitoriali del , dianzi illustrate e delle CP_1 importanti difficoltà incontrare dalla nella gestione condivisa dei minori, con specifico Pt_1 riferimento all'acquisizione dei consensi per lo svolgimento di attività nell'interesse dei figli per cui si è resa necessaria l'intercessione dei Servizi territoriali (ad esempio, per la firma dei moduli scolastici per l'uscita in autonomia da scuola) nonché l'intervento di questo Tribunale (si vedano ordinanza del 25.1.25, doc. 31 attoreo e rel. SS 5.12.24). La , in occasione degli ultimi Pt_1 incontri con gli operatori sociali, ha continuato a segnalare le difficoltà riscontrate nell'ottenere le firme da parte del , ivi compreso quello per l'intervento chirurgico cui si darebbe CP_1 dovuto sottoporre (v. rel. SS 27.06.2025). Per_2
Le considerazioni che precedono inducono il Collegio a ritenere che il regime di affidamento esclusivo “rafforzato” alla madre sia l'assetto maggiormente rispondente all'interesse dei minori, stante l'esigenza di evitare che la conflittualità fra le parti possa determinare situazioni di impasse decisionale risolvibile solo per il tramite dello strumento processuale e con grave pregiudizio per i minori. La madre ha dimostrato costanza e coerenza nel proprio ruolo genitoriale, sopportandone il peso (ed il costo) in autonomia, non senza trascurare di tentare il riavvicinamento dei minori al padre (cfr., ad esempio, doc. 16), ciò a conferma di un ruolo genitoriale maturo e positivo per lo sviluppo dei ragazzi.
Per quanto concerne la frequentazione padre-figli, ribadita la positività dell'apertura agli incontri in luogo neutro mostrata più di recente dal , si reputa necessario procedere nel CP_1 percorso avviato, al fine di favorire la ripresa di un rapporto sereno tra i minori ed il genitore, attesa la prolungata assenza di contatti e la necessità che sia l'adulto e sia i figli possano ricevere il necessario supporto nel vincere eventuali resistenze e preoccupazioni.
Si dispone, quindi, che il possa incontrare i minori alla presenza di personale CP_1 educativo secondo le tempistiche e con le modalità meglio viste dai Servizi di territorio, sin d'ora autorizzando gli operatori a procedere a graduali ampliamenti e modifiche compatibili con il benessere psico-fisico dei minori.
Nell'interesse dei minori è disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei l'organizzazione dei predetti incontri e per l'attuazione di un progetto Parte_2 inteso al graduale ripristino della relazione padre-figli, fornendo ai minori e agli adulti ogni più opportuno intervento di supporto, psicologico, genitoriale ed educativo.
Quanto alle spese di lite, in ragione della soccombenza, il dev'essere CP_1 dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della le spese del presente giudizio, Pt_1 così come liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto del Tribunale di Asti pubblicato il 4.09.2019, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori e alla madre con Per_2 Per_1 facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita dei minori relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che gli incontri padre-figli proseguano alla presenza di personale educativo secondo le tempistiche e con le modalità meglio viste dai Servizi di territorio, AUTORIZZANDO sin d'ora gli operatori dei Servizi a procedere a graduali ampliamenti e modifiche (compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro o di prevedere modalità diverse dal luogo neutro) compatibili con il benessere psico-fisico dei minori;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Psico-Sociali per l'organizzazione dei predetti incontri e per l'attuazione di un progetto inteso al graduale ripristino della relazione padre-figli, fornendo ai minori e agli adulti ogni più opportuno intervento di supporto, psicologico, genitoriale ed educativo;
CONFERMA, nel resto, il decreto del Tribunale di Asti pubblicato il 4.09.2019;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il resistente a rifondere a favore della ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5.9.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia