Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: carta elettronica per la
In nome del Popolo italiano formazione e l'aggiornamento dei docenti assunti con incarichi di supplenza
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile iscritta al n. 1301/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Guido Marone) Parte_1
- ricorrente -
contro
(funz. inc. dott.ssa Silvia Santini) Controparte_1
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
14.1.2025 la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto Parte_1
di fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come riconosciuto dall'art. 1
della Legge n. 107/2015 per gli a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 ed ottenere consequenziale condanna del a Controparte_1
corrisponderle l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale. Ha esposto di avere prestato servizio come docente di scuola secondaria di secondo grado in forza di una pluralità di contratti a termine e di non avere beneficiato dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «carta elettronica del docente»)
1842/2022 con cui il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015,
evidenziando che un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge n.
107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 (pacificamente attribuito anche ai docenti in prova e part time) anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt.
29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari e l'ordinanza della CGUE del 18.5.2022, che giunge alle medesime conclusioni sulla base di quanto stabilito dalla clausola n. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 70/1999.
2. Costituitosi con memoria depositata il 14.12.2024, il Controparte_1
ha eccepito l'estinzione del diritto vantato per intervenuta prescrizione in
[...]
relazione all'a.s. 2018/19 e ne ha confutato il fondamento per gli a.s. 2019/20 e 2020/21
in considerazione dell'orario settimanale svolto tale da non poter essere comparato ad un servizio prestato in ruolo in regime di part-time.
3. L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che “Al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e
la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
22 nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile…”. L'art. 15, primo comma, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69,
conv. con modif. nella legge n. 103 del 10.8.2023, stabilisce che “
1. La Carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su
posto vacante e disponibile…”. L'art. 282, primo comma, del d.lgs. 297/1994 (T.U. scuola)
dispone che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale
ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo
delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento
della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-
pedagogica…”.
Con ordinanza del 18.5.2022, la CGUE ha statuito che “…La clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel
senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a
tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”. Con
33 la sentenza n. 1842/2022 il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. 32313/2015 che dettava regole in tema di modalità di assegnazione e di utilizzo della carta di cui si discute nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo per contrasto con i precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la Sezione
lavoro della Suprema Corte, dopo essersi soffermata sul fatto che in materia di formazione docenti il riferimento temporale è quello dell'annualità, ha chiarito che
“…l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto
con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui
limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e
non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)….Il che
comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in
misura piena quello stesso beneficio…”, precisando (pag. 37) che non può assumere alcun rilievo l'omessa presentazione di una domanda in una procedura concepita escludendo il personale supplente o la decadenza per esaurimento dei fondi nel biennio giacché si tradurrebbe nella soppressione del diritto per fatto del creditore ed ha spiegato di non potere pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in caso di incarichi di supplenza di tipo temporaneo (anche ove la sommatoria dei contratti determini una consistenza assimilabile a quelle delle tipologie oggetto di tutela) e nell'eventualità di un servizio prestato per un orario minore di quello ordinario, vista l'estraneità di tali questioni all'oggetto del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Taranto che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione. In ordine alla struttura dell'obbligazione ed alla possibilità di un'azione di adempimento ora per allora anche dopo il termine dell'anno scolastico, la Corte ha affermato che, nonostante le peculiarità – un'applicazione informatica che genera un codice di acquisto in favore dei titolari che gli esercenti possono accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo – l'istituto è
assimilabile ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro destinata ad una specifica tipologia di acquisti e che è possibile, oltre che interesse di entrambe le parti del rapporto, consentire l'esercizio del diritto/adempimento dell'obbligazione in
44 un periodo successivo alla maturazione, attribuendo al docente escluso “…un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.” Fa
eccezione la cessazione dal servizio che, tuttavia, per il personale reclutato a termine,
va intesa come fuoriuscita dal sistema scolastico che si verifica nell'eventualità di intervenuta cancellazione dalle graduatorie. In questa ipotesi residua in favore della parte ricorrente unicamente il diritto al risarcimento dei danni che siano allegati dai docenti, che dovranno essere valutati in base al meccanismo della prova presuntiva
(tenendo conto ad es. delle spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, delle perdite di chances formative, della menomazione non patrimoniale della professionalità, etc.) e mediante una liquidazione equitativa. Da ultimo, ha stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e che il termine relativo alle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta, stante la natura contrattuale della responsabilità,
è decennale e decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
4. Ciò posto, come ritualmente eccepito dal resistente, il diritto vantato per l'a.s.
2018/19 deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione. Invero, secondo la citata pronuncia del S.C., il termine decorre dalla data di ricevimento dell'incarico o dalla data di apertura della piattaforma quale condizione idonea a consentire l'esercizio del diritto solo se tale data sia successiva alla prima. Nel caso in esame, secondo l'art. 5,
terzo comma, del DPCM del 28 novembre 2016, “3. A partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è
consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.” Considerato che il ricorrente ha ricevuto l'incarico di supplenza per l'annualità indicata a decorrere dal 1.9.2018, alla
55 data del 30.10.2023 in cui il resistente ha ricevuto la diffida di cui al doc. 19 a fasc. ric. il termine quinquennale era già spirato.
5. Nel merito residuo, il ricorso merita accoglimento.
Invero, in applicazione dei principi in diritto sintetizzati al punto precedente, secondo le indicazioni nomofilattiche espresse dalla Corte di Cassazione mediante lo strumento della pronuncia ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la pretesa avanzata è fondata, in quanto
è documentato in atti che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente reclutato mediante contratti di lavoro a tempo CP_1
determinato per incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche sino al
30.6 o al 31.8 ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 124/1999. Ciò vale anche con riguardo agli a.s. 2019/20 e 2020/21, oggetto di contestazione da parte del resistente, in quanto il ricorrente ha prestato servizio durante dette annualità con incarichi di supplenza documentati dal curriculum giuridico prodotto dal , quale docente CP_1
presso l'Istituto Superiore Patrizi-Baldelli-Cavallotti di Città di Castello,
rispettivamente, dal 23.9.2019 al 30.6.2020 osservando un orario di 15 ore settimanali e dal 5.10.2020 al 30.6.2021 con orario di 14 ore settimanali. Va da sé che sussistono,
anche per le annualità menzionate, tutti i requisiti che la giurisprudenza di legittimità
ha indicato per riconoscere il diritto al conseguimento della carta docente ai docenti titolari di incarichi di supplenza e che il riferimento fatto dal resistente al servizio prestato a tempo parziale in modalità non comparabile ai colleghi di ruolo,
richiamando la giurisprudenza della Corte d'Appello di Perugia (condivisa anche da questo Ufficio), è fuori centro posto che il ha operato con orario superiore alla Pt_1
soglia del 50%. Ne consegue che, in accoglimento parziale del ricorso, il resistente va condannato ad emettere in favore del ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della legge 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.
6. Tenuto conto della reciprocità della soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura di 1/5, mentre il resistente va condannato a rifondere al
66 ricorrente i residui 4/5. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum
(scaglione compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto vantato dal ricorrente per l'a.s. 2018/19;
- condanna il resistente ad emettere in favore del ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli a.s. 2019/20, 2020/21,
2021/22 e 2022/23, con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalla singola annualità al saldo;
- compensa le spese di lite fra le parti nella misura di 1/5 e condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente i residui 4/5, che qui si liquidano nell'importo di €
39,20 per C.U. versato e di € 752,00, oltre r.f., Iva e Cap come per legge per compenso professionale, da distrarsi in favore dell'avv. Guido Marone,
dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 14.1.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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