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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 474/23 Reg. V.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PER I MINORENNI E FAMIGLIA
Composta dai Signori Magistrati
Dott.SA Carmela Mascarello Presidente
Dott.SA Roberta Collidà Consigliere
Dott.SA Anna Giulia Melilli Consigliere rel.
Dott.SA Roberta Margiaria Consigliere onorario
Dott. Luca Albana Consigliere onorario
Ha pronunciato, all'udienza del 4.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello n. 474/23 Reg. V.G. avente per oggetto:
appello avverso la sentenza n. 205/23 emeSA in data 10.08.2023, depositata in data 26.09.2023, dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento ai minori
nato a [...] in data [...] Persona_1
nata a [...] il [...] Persona_2
che ne ha dichiarato lo stato di adottabilità; promosso da:
(madre dei minori) e (padre dei Parte_1 Persona_3 minori) elettivamente domiciliati in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 73, presso lo studio dell'Avv. Federica Raviolo che li rappresenta e difende per delega in atti;
e con l'intervento di:
del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
del TUTORE PROVVISORIO dei minori, in persona del Dott. , Persona_4
Legale Rappresentante pro tempore dell'Ente Gestore CISAS di Castelletto Sopra Ticino;
della CURATRICE SPECIALE dei minori, in persona dell'Avv. Susanna Alberti, con studio in Torino, via Nizza n. 57.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa degli appellanti, genitori dei minori, e Parte_1 Per_3
[...]
“Voglia codesta Ecc.ma Corte D'Appello, contrariis rejectis nel merito in riforma della gravata sentenza, in via principale
ACCOGLIERE l'appello avverso la sentenza n. 205/2023 del Tribunale dei minori e per l'effetto REVOCARE la sentenza n. 205/2023 emeSA in data 10.08.2019, depositata in data 26.09.2023 e notificata in pari data dal Tribunale dei Minori, dichiarativa dello stato di adottabilità dei minori ed R_ Persona_2 disponendo il collocamento dei bambini in comunità con il padre (domanda rinunciata all'udienza del 4.2.2025), o in base alle risultanze della CTU valutando un progetto a sostegno del nucleo attraverso un PIPPI ovvero con un'educativa domiciliare rafforzata, la prosecuzione dell'inserimento a scuola materna di
e al nido di , per un adeguato supporto, attivando la presa in carico R_ PE della NPI e di un percorso di sostegno alla genitorialità, e la prosecuzione del Contr monitoraggio da parte del;
limitatamente a si chiede in alternativa al R_ collocamento dei bambini nella casa dei genitori che, in forza di quanto emerso in perizia, venga immaginato un progetto di affiancamento dei genitori naturali ad una famiglia affidataria. in subordine nel denegato e non creduto caso in cui non venga accolta la domanda formulata in via principale
nell'ambito di un'adozione piena e legittimante ma aperta grazie ad una Pt_2 guatrice e costituzionalmente orientata dell'art 27 u.c. della Legge 184/1983, la ripresa degli incontri in luogo neutro tra i minori e i genitori, secondo i modi e i tempi ritenuti congrui dai Servizi, anche al fine di una corretta narrazione delle proprie origini, e del mantenimento del legame tra gli stessi e con il loro fratello PE
Con vittoria di spese.”
Tutore dei minori: chiede la conferma della sentenza appellata, in subordine si rimette alla Corte per un'adozione aperta.
Curatrice Speciale dei minori:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previamente rinviare l'udienza ad un tempo congruo a verificare il possibile attuarsi di un abbinamento, nonché per acquisire relazioni di aggiornamento sui luoghi neutri e poter valutare l'ulteriore andamento degli stessi;
IN VIA PRINCIPALE
- Respingere l'appello proposto dai signori e avverso la Persona_3 Parte_1 sentenza n. 205/23 del Tribunale per T a in data 10/8/2023, opponendosi anche alla richiesta di adozione “aperta”.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di causa da porre a carico della parte soccombente”.
Procuratore Generale: chiede la piena conferma della sentenza di primo grado per;
per chiede la conferma dello stato di adottabilità con previsione di PE R_ incontri coi genitori biologici con tempi eventualmente anche inferiori a quelli attuali e lasciando ai Servizi incaricati ampia discrezionalità circa i tempi e le modalità e col mantenimento delle prese in carico attuali. Chiede altresì di escludere i rapporti dei minori con i nonni e coi fratelli.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza appellata, datata 10.08.2023, il Tribunale per i Minorenni di Torino, in via provvisoriamente esecutiva, ha dichiarato lo stato adottabilità dei minori e , confermando il collocamento Persona_1 Persona_2 dei minori presso due famiglie in possesso dei requisiti per accedere alla eventuale futura adozione e ha disposto l'interruzione dei rapporti tra i minori e la famiglia d'origine.
Nella sentenza appellata, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alle conseguenti valutazioni, si dà atto:
CHE il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 21.06.2022, su conforme ricorso del PM (del 17.06.2022), aveva ordinato l'apertura della procedura per l'eventuale adottabilità del minore Il Tribunale aveva inoltre ordinato R_ farsi luogo ad approfonditi accertamenti sulle condizioni psicofisiche del minore, sull'ambiente nel quale si sarebbe trovato a vivere se inserito nel nucleo di origine e sulla condizione personale e familiare dei genitori e parenti che ne avessero fatto richiesta di affidamento e sulle loro capacità genitoriali, anche in prospettiva evolutiva, incaricando di ciò, per quanto di rispettiva competenza, il Servizio Sociale CISAS di Castelletto Sopra Ticino, il Servizio di Psicologia/N.P.I. e DSM ASL NO. Il Tribunale aveva poi disposto le immediate dimissioni della madre dalla comunità; aveva disposto l'inserimento del minore in una famiglia avente i requisiti per poterlo eventualmente adottare;
aveva disposto che i genitori e gli altri parenti che ne avessero fatto richiesta potessero incontrare il minore in luogo neutro e alla presenza di un operatore (i genitori indicativamente una volta al mese); aveva sospeso la responsabilità dei genitori, nominando quale tutore provvisorio il Legale Rappresentante pro tempore di Castelletto Sopra Ticino;
aveva prescritto ai genitori di collaborare con i servizi;
aveva nominato un Curatore speciale al minore e aveva disposto la chiusura del R_ procedimento di volontaria giurisdizione n. 1642/2018, disponendo l'acquisizione al procedimento di copia della CTU e dei decreti contenuti nel suddetto procedimento di V.G. Con successivo decreto del 19.07.2022, in seguito alla nascita della figlia, il Tribunale aveva esteso le valutazioni sopra indicate e le nomine dei difensori ai genitori e alla minore Nel corso Persona_2 della procedura avevano presentato istanza di affido i nonni e la zia materni (poi revocate);
CHE la situazione della madre dei minori, affetta da patologia psichica e proveniente da una compleSA storia personale – come emerso già nella sua minore età nel momento in cui aveva provato a porre in essere un atto anticonservativo – era già conosciuta dal Tribunale: la sig.ra era infatti Pt_1 madre di un altro minore, (solo da lei riconosciuto), affidato ai nonni PE materni e rispetto a cui la madre risultava dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale. La nascita del piccolo veniva comunicata al R_
PM sia per le condizioni della madre sia per il progetto di vita poco chiaro della coppia. Con decreto del 22.04.2020, il Tribunale disponeva quindi l'inserimento del piccolo in comunità con la madre. Il procedimento veniva poi riunito R_ al proc. n. 1642/18 RGVG aperto in tutela di nel quale era proseguita PE
l'istruttoria. In particolare, con decreto del 14.09.2021, era stata disposta CTU volta ad approfondire le capacità genitoriali, e la relazione peritale veniva acquisita in data 15.2.2022, con piena garanzia del contraddittorio. Dalla steSA, si desumeva una chiara prognosi negativa circa la possibilità di acquisire, da parte dei genitori, capacità genitoriali adeguate in tempi compatibili con le esigenze del minore. Oltre a questo era emerso che la madre era in attesa di un'altra figlia, che permanevano in lei difficoltà nel comprendere le esigenze del bambino, nonostante i plurimi supporti attivati, e che il piccolo R_ necessitava di riferimenti adeguati contenitivi, affettivi ed in grado di farlo crescere in modo sano ed equilibrato;
CHE il Tribunale, quindi, con il decreto di apertura dell'adottabilità, considerato che per le problematiche materne e paterne evidenziate il minore non poteva essere affidato ai genitori, aveva ritenuto neceSArio disporre la sua collocazione in una famiglia avente i requisiti per poterlo eventualmente adottare (con conseguente immediata dimissione della madre dalla comunità e inserimento del minore, in attesa dell'individuazione della famiglia idonea ad accoglierlo, in famiglia affidataria o casa famiglia), con facoltà per i genitori di vederlo in luogo neutro e alla presenza di un educatore secondo tempi e modi da indicarsi dai servizi (indicativamente una volta al mese). Sia il servizio sociale che quello di salute mentale, ricevuto il decreto di cui sopra, avevano immediatamente comunicato la necessità di rinviare le dimissioni della madre al momento della sua ospedalizzazione per il parto, attese le fragilità psicopatologiche e personologiche della donna che avrebbero potuto esporre lei e la nascitura, in caso di immediate dimissioni dalla struttura, a una situazione di grave pregiudizio. A luglio nasceva la piccola;
dunque, con decreto del PE
19.07.2022 il Tribunale disponeva l'apertura della procedura di adottabilità anche per la minore, con conseguente suo inserimento in famiglia affidataria avente i requisiti per la sua futura ed eventuale adozione e previsione di incontri con i genitori in luogo neutro e alla presenza di un educatore, secondo tempi e modi indicati dai servizi. L'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento in oggetto aveva confermato che nel nucleo familiare non erano presenti risorse tali da assicurare alla minore adeguate cure materiali ed affettive. Quanto alla madre, veniva evidenziato che la donna era una persona altamente disfunzionale, non in grado di occuparsi dei propri figli a causa della sua condizione personale: lo aveva dimostrato sia con (affidato ai nonni materni e rispetto a cui, come detto, PE la sig.ra era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale), sia Pt_1 con (che dopo due anni di comunità con la madre era stato da lei R_ allontanato per gli agiti inadeguati della donna e la valutazione di non recuperabilità delle funzioni genitoriali effettuata dal CTU). La donna, nel corso dell'istruttoria, se da un lato “ha maturato una maggiore costanza oggettuale, migliori strategie di adattamento e capacità di tollerare le frustrazioni rispetto al paSAto, dall'altro ella ha presentato ancora difficoltà nello sviluppo di una critica rispetto al percorso effettuato negli ultimi due anni inerente le proprie capacità genitoriali e rispetto alle motivazioni che hanno portato alla separazione dei figli. Nonostante il contenuto dei colloqui sia stato, ed è tuttora, incentrato frequentemente nella ricostruzione degli avvenimenti e sulle valutazioni che hanno condotto all'allontanamento dei figli, la signora ostra ancora notevoli difese Pt_1
e difficoltà nel riconoscere alcuni aspetti dis ali personologici e cognitivi segnalati nelle valutazioni negative effettuate sulla genitorialità” (cfr. relazione del 20.10.2022 DSM ASL NO). Si segnalava, inoltre, la necessità di reintrodurre la terapia farmacologica per stabilizzare l'umore. Quanto ai genitori complessivamente, apparivano totalmente inconsapevoli delle proprie fragilità, tanto da non comprendere il motivo per cui era stata aperta una procedura di adottabilità per i minori e non riuscivano a cogliere le spiegazioni loro fornite dai servizi. Apparivano solo ed esclusivamente concentrati sul soddisfare il proprio bisogno di ricompattare la famiglia, non rendendosi conto dei bisogni evolutivi dei bambini e della difficile condizione in cui si trovava (durante gli incontri R_ chiedevano come mai avesse ancora il pannolino, non rendendosi conto che non era in grado di non averlo;
gli chiedevano come mai non guardasse, non rendendosi conto che non reggeva lo sguardo, come mai non giocasse con i piccolini e come mai non parlasse). Affermavano di voler dimostrare di essere dei bravi genitori, lasciando dai nonni per potersi occupare di e di PE R_
. I genitori avevano un progetto senza una base concreta perché non PE consapevoli delle difficoltà che avrebbero potuto incontrare con un bambino autistico con le caratteristiche di della particolare difficile relazione che R_ si sarebbe potuta creare tra i due fratelli, considerando che non si R_ relazionava, non sopportava i piccoli e letteralmente li atterrava, e, manifestando totale inconsapevolezza, avevano affrontato un'altra gravidanza, dando alla luce
, aggiungendo così un ulteriore carico e impegno. Quanto al padre, si era PE sempre dimostrato alleato con la madre dei minori nel suo progetto di riavere i figli e non aveva mai manifestato la propria posizione rispetto alla donna, eventualmente per tutelare i figli;
appariva incapace di separarsi dalla donna e, pertanto, risultava priva di fondamento la sua disponibilità da ultimo manifestata
– e di cui non aveva mai fatto cenno – di essere inserito in una comunità padre- bambino;
CHE quanto ai parenti, i nonni materni erano già impegnati ad occuparsi di anche lui bambino con diagnosi di Spettro Autistico: era un bambino che PE richiedeva molto impegno e dedizione, tanto che i Servizi avevano espresso una valutazione negativa rispetto alla loro disponibilità ad occuparsi di altri nipoti. A ciò si aggiungeva la recente malattia della nonna materna, a causa della quale i nonni avevano revocato la loro disponibilità all'affido dei minori, dichiarandosi però disponibili a sostenere i genitori nella gestione degli altri due bambini, non rendendosi conto del già pesante impegno che svolgevano nell'occuparsi di PE
e nel gestire e sostenere la figlia (che, si rammentava, aveva un'invalidità per patologia psichiatrica) di cui si occupavano emotivamente ed economicamente. Peraltro, sembrava che i nonni avessero manifestato tale disponibilità al solo fine di non contraddire e litigare con la figlia, come emergeva dalla relazione del servizio sociale del 20.12.2022. Infine, quanto alla zia materna, era una giovane donna che lavorava in Toscana durante l'estate come receptionist presso un agriturismo e con un compagno che viveva a Livorno;
appariva del tutto inconsapevole del perché i figli fossero stati allontanati dalla sorella, delle patologie di cui era affetto e dell'impegno che serviva per occuparsi di R_ due bambini piccoli, di cui uno di complicata gestione, a causa della sua sindrome e sembrava motivata dal solo desiderio di vedere crescere i nipoti in famiglia. Con riferimento ai minori, il Tribunale osservava che era un R_ minore con una diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico, molto impegnativo, bisognoso di particolari attenzioni e di essere accudito e gestito da figure capaci di sostenerlo e guidarlo nella sua non facile crescita. , invece, era una bella PE bimba, molto positivamente collocata in famiglia e non era in grado di riconoscere i genitori naturali, come dimostrato durante gli incontri in luogo neutro in cui aveva pianto ininterrottamente, al punto da dover interrompere anticipatamente l'incontro;
CHE tutto quanto sopra premesso, il Tribunale, in conformità al parere del PM, ritenute le problematiche genitoriali talmente gravi e disfunzionali da non richiedere un ulteriore approfondimento, dichiarava i minori adottabili, confermando il loro inserimento in due famiglie potenzialmente adottive, con interruzione dei rapporti con la famiglia di origine.
Avverso detto provvedimento hanno proposto appello i genitori (sulle rispettive conclusioni di cui analiticamente in epigrafe). La Difesa, innanzitutto, precisava che i genitori avevano compreso di dover investire tutte le loro risorse e capacità in favore dei due figli (essendo primogenito, figlio della sola sig.ra PE Pt_1
e, pertanto, avevano suggellato il loro rapporto giuridicamente, sposandosi il 30.07.2022. La sig.ra desiderosa di svolgere attività lavorativa, veniva Pt_1 indirizzata dall'assistente sociale a svolgere il corso da OSS, quasi terminato e in forza del quale aveva già sottoscritto un contratto di avviamento a tempo determinato in una RSA di Bellinzago Novarese, in attesa di ricevere il diploma e la qualifica ufficiale per ottenere un contratto a tempo indeterminato. Il sig. continuava a lavorare come addetto alle pulizie presso un PE supermercato (con uno stipendio base di € 1.300) e stava prendendo la patente;
allo stato era munito di foglio rosa e aveva già acquistato l'automobile. I genitori, al fine di essere sostenuti nella responsabilità genitoriale, si stavano recando presso il Centro per le famiglie di Novara, che si occupava di sostenere le famiglie accompagnandole nel loro progetto di crescita. La sig.ra i recava a trovare Pt_1 il figlio affidato ai suoi genitori e si occupava di lui anche PE economicamente;
inoltre continuava a recarsi al CSM e ad essere in buon compenso, grazie all'uso della terapia prescrittale dal dott. Ciò premesso, Per_6 gli appellanti si dolevano che il Tribunale, nella valutazione delle capacità genitoriali, avrebbe dovuto tenere conto della cultura d'origine della coppia genitoriale: infatti, nella cultura dei sig.ri vi era la consuetudine di PE lasciare i propri figli ai nonni, votati alla crescita dei bambini, a prescindere dalla presenza di difficoltà nel nucleo d'origine; e, infine, che l'atteggiamento distaccato del padre avrebbe dovuto essere letto alla luce dell'atteggiamento tipico della cultura nigeriana secondo il quale l'uomo delegherebbe alla donna il ruolo di cura e protezione dei figli. In merito, poi, all'aspetto clinico della sig.ra Pt_1 evidenziavano che la steSA, allo stato, risulterebbe stabile, grazie al percorso psichiatrico effettuato nel corso degli anni e all'assunzione costante della terapia prescritta dal dott. A tal proposito, il dott. aveva evidenziato, nella Per_6 Per_6 relazione del 17.10.2022, che “tale condizione clinica si è mantenuta stazionaria nonostante gli ultimi anni siano stati contrassegnati dalla presenza di fattori streSAnti e difficoltà esistenziali correlati alle valutazioni effettuare su disposizione del Tribunale dei Minorenni”. Aggiungevano che ad oggi entrambi lavoravano in modo stabile, potendo quindi godere di una solidità economica sia per loro stessi che per i figli, che permetterebbe loro di avvalersi, in caso di collocamento dei bambini presso di loro, di aiuti, iscrivendo i bambini rispettivamente al nido e alla scuola materna. I genitori lamentavano altresì la impossibilità giuridica di procedere all'adozione piena legittimante con rescissione degli incontri, ciò in quanto il Giudice di prime cure non aveva motivato e non aveva preso posizione rispetto alla richiesta di mantenimento dei rapporti tra genitori e figli e rispetto al mantenimento del legame tra i fratelli. I genitori ribadivano l'importanza per i minori di conoscere i loro genitori, in modo da poter conoscere le loro origini, e che i minori mantenessero i rapporti tra di loro. In via subordinata, ove la Corte ritenesse sussistenti delle criticità, gli appellanti chiedevano la disposizione dell'adozione aperta, al fine di mantenere i rapporti con i genitori.
Infine, con l'ultimo motivo, gli appellanti instavano per la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris – stante la fondatezza dei motivi di appello – sia il periculum in mora, stante l'evidente pregiudizio in re ipsa per i minori, per essere stati sospesi gli incontri con i genitori che erano soliti incontrare una volta al mese, mantenendo quel poco di familiarità e legame che era stato loro concesso e mantenendo il legame con le proprie radici.
Il Tutore, in data 21.12.2023, faceva pervenire relazione di aggiornamento sui minori.
La Curatrice Speciale dei minori, costituitasi, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. La Curatrice evidenziava, contrariamente a quanto affermato dai genitori, che – come emerso dall'ultima relazione depositata dal Tutore – nel corso degli anni le competenze genitoriali erano state ampiamente valutate e analiticamente descritte nell'ambito della presa in carico socio-educativa e psicologica del nucleo in esame. La Curatrice rilevava che nell'istruttoria esperita in primo grado, soprattutto nella CTU incentrata sul rapporto genitoriale con il secondogenito erano emersi quei meccanismi di funzionamento dei R_ genitori, sia a livello individuale che di coppia, che rendevano le capacità genitoriali non recuperabili in tempi compatibili con lo sviluppo psicoevolutivo del figlio. La Curatrice condivideva, dunque, la sentenza impugnata, ritenendo non presenti nel nucleo in esame risorse tali da assicurare ai minori adeguate cure materiali ed affettive. La Curatrice, poi, richiamando la recente sentenza della Corte di CaSAzione n. 3546/2022 secondo cui ““il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica”, evidenziava che, nel caso di specie, le difficoltà personali e della coppia non erano state superate, che i genitori avevano assunto un atteggiamento di rifiuto verso gli interventi degli operatori e negatorio rispetto alle criticità loro imputate e che non era possibile prevedere con certezza un recupero adeguato delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze dei minori. Con riferimento alla possibilità di disporre un'adozione c.d. mite, la Curatrice si rimetteva alla decisione della Corte, precisando tuttavia che, ove si dovesse propendere per questa decisione, si dovrebbe procedere ad una valutazione peritale al fine di verificare se la prosecuzione dei rapporti risponda più all'interesse dei genitori nel mantenere un legame con il figlio o R_ viceversa. Infine, la Curatrice chiedeva il rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza. Quanto al fumus boni iuris, richiamava le osservazioni sopra esposte e, quanto al periculum in mora, riteneva i timori degli appellanti ingiustificati perché, da un lato, il legame tra i genitori ed non poteva ritenersi consolidato dal momento che la neonata era PE stata allontanata dalla figura materna a pochi giorni dalla nascita e, dall'altro, il legame tra i genitori e non poteva considerarsi forte e continuativo, dal R_ momento che il piccolo aveva soggiornato in Comunità insieme alla sola madre in tenera età.
All'udienza del 09.01.2024 venivano sentiti gli appellanti;
in sintesi (richiamato qui integralmente il verbale d'udienza), la madre dei minori dichiarava di essere migliorata sia sotto il profilo psicologico sia quanto alla propria situazione personale e lavorativa, ricordava inoltre “l'incidente” in cui era caduta da un ponte nonché la comune decisione con l'attuale marito di avere altri figli ( e ); il padre dichiarava che i coniugi avevano iniziato il percorso R_ PE come Testimoni di Geova e ciò li aveva molto aiutati. In esito all'audizione la Corte si riservava sull'istanza di sospensiva e sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 16.01.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva in merito alla richiesta riapertura degli incontri in Luogo Neutro tra i due minori ed i genitori, interrotti dal settembre 2023, non sussistendone i presupposti, in particolare il periculum in mora, stante la tenera età dei minori e la necessità di ulteriori accertamenti. La Corte, inoltre, nell'interesse esclusivo dei due minori e ai fini della decisione, disponeva procedersi a rinnovazione di CTU, psicologica e psichiatrica, con il seguente quesito:
“Dicano i consulenti tecnici – esaminati gli atti inerenti la procedura svoltasi in primo grado (ad atti ivi acquisiti, prevenienti dalla procedura di Volontaria Giurisdizione n. 1642/18, in particolare CTU psicologica), autorizzati i consulenti alla previa acquisizione della documentazione medica relativa alle condizioni di salute mentale della sig.ra (seguita dal Dott. presso Parte_1 Per_7 ASL NO), previa osservazione psicologica dei minori, effettuati i colloqui con gli operatori territoriali, con la famiglia affidataria a rischio giuridico (mantenendo sull'identità della steSA totale riservatezza), presso cui è collocata , con gli operatori della Comunità Educativa “La Persona_2 Casa Gialla”, presso cui è collocato , con i servizi intervenuti, nonché con i genitori dei due R_ minori, sig.ri (padre) e (madre) – quale sia la condizione Persona_3 Parte_1 psicologica dei due minori, quale sia la personalità dei genitori, onde valutare le competenze genitoriali degli stessi, in relazione ai due figli minori indicati (tenuto presente l'attuale quadro clinico della madre e l'incidenza sulle predette capacità genitoriali) nonché l'eventuale recuperabilità delle capacità genitoriali di entrambi i genitori in tempi compatibili con le esigenze die minori. Valutino inoltre i consulenti la rescindibilità o meno del rapporto genitori/minori e, in caso di non rescindibilità, si esprimano i consulenti sulle più opportune modalità con le quali poSAno essere mantenuti tali rapporti”. La Corte designava quali CTU il dott. (psicologo) ed il Dott. Persona_8
(psichiatra) e fiSAva per il loro giuramento l'udienza del Persona_9
06.02.2024. In data 30.06.2024 perveniva la relazione peritale richiesta.
All'udienza del 09.07.2024, a seguito del deposito della CTU, gli appellanti insistevano sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza in punto interruzione dei rapporti genitori-figli, riferivano di aver chiesto alla Dott.SA – già CTP nella espletata CTU – di poter proseguire con lei il R_0 percorso di sostegno alla genitorialità e di partecipare agli incontri di rete con tutti gli operatori coinvolti e chiedevano altresì di potersi relazionare con il logopedista, la pediatra e i vari operatori della Comunità in cui era ospitato per aver informazioni sul suo stato di salute;
il rappresentante del R_
Tutore dava atto che era ancora in comunità e che ancora non era stata R_ individuata una famiglia dall'Ufficio Adozione del TM, si rimetteva alla valutazione della Corte in ordine alla ripresa degli incontri genitori-figli e riferiva che i genitori avevano sempre continuato a interfacciarsi con i Servizi coinvolti, che era in PE famiglia avente i requisiti per l'adozione e che per era stata fugata la R_ parte sanitaria clinica, per la quale era stato paventato lo spettro autistico;
la Curatrice speciale si opponeva alla ripresa degli incontri genitori-figli, ritenendola di pregiudizio per entrambi e, in subordine, chiedeva che gli incontri per entrambi avvenissero non più di una volta al mese per la durata di un'ora; il Sost. PG si opponeva a tutte le richieste dei genitori appellanti;
la Curatrice speciale, infine, si associava alle dichiarazioni e considerazioni del Sost. PG sulla richiesta degli appellanti di riprendere i contatti con gli operatori sanitari e in punto partecipazione della Dott.SA agli incontri di rete coi Servizi. La Corte, R_0 quindi, si riservava.
La Corte, con ordinanza depositata il 15.07.2024, ritenuto, alla luce della CTU depositata, che fosse non opportuno, allo stato, prevedere incontri dei genitori biologici con la minore , la quale non aveva mai avuto contatti con gli stessi PE sin dalla nascita e dunque non aveva nessun legame affettivo con gli stessi che imponesse l'accoglimento dell'istanza di sospensione presentata dai genitori, dovendosi piuttosto privilegiare il consolidamento del suo attuale rapporto con la famiglia affidataria a rischio giuridico;
ritenuto, invece, quanto al minore
– il quale aveva trascorso circa i primi due anni di vita in Comunità con R_ la madre e ora, dal 2022, si trovava presso la Comunità educativa “La Casa Gialla”, in attesa di abbinamento adottivo – che fosse opportuno predisporre, con estrema cautela, la possibilità di incontri con i genitori biologici, limitandoli ad una sola volta al mese, in luogo neutro, alla presenza di un operatore e per la durata di un'ora (con possibilità per i Servizi incaricati di disporne il prolungamento della durata sino a due ore); ritenuto, quanto all'istanza di autorizzazione alla Dott.SA , la non accoglibilità della medesima in R_0 quanto avrebbe potuto prospettarsi un'inopportuna commistione e conflitto di interessi tra la Dott.SA , ora specialista privata dei genitori appellanti, e R_0 il complesso dei Servizi di rete;
ritenuto altresì, quanto all'istanza di autorizzazione ai genitori a relazionarsi con i vari operatori della Comunità in cui era ospitato la non accoglibilità, per evitare che i genitori potessero R_ interferire, anche indirettamente e involontariamente, con gli operatori della Comunità in cui si trovava considerata la delicata fase di accertamento R_ delle sue attuali condizioni psicofisiche e di ricerca di eventuale famiglia affidataria a rischio giuridico;
riteneva, infine, la necessità, al fine di disporre di ulteriori elementi di valutazione per la fase decisoria, di acquisire una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi competenti circa l'andamento degli incontri in luogo neutro tra i genitori biologici e conclusivamente, quindi,
R_ disponeva incontri del solo minore con i genitori biologici, nei termini di
R_ cui sopra, rigettava le ulteriori istanze dei genitori di cui al verbale di udienza del 09.07.2024, mandava ai Servizi incaricati di inviare entro il 24.01.2025 una relazione circa andamento, modalità, caratteristiche e riflessi sulla condizione psicofisica del minore degli incontri in LN con i genitori biologici e
R_ rinviava all'udienza del 04.02.2025 per l'audizione in modalità protetta degli affidatari a rischio giuridico di e del Responsabile della Comunità ove Persona_2 si trovava e per la successiva discussione finale.
R_
All'udienza del 04.02.2025 venivano sentiti gli affidatari a rischio giuridico di i quali, in sintesi (richiamato qui integralmente il verbale d'udienza), Persona_2 dichiaravano che la bambina era arrivata da loro da due anni, quando aveva sette mesi mentre i primi sei mesi li aveva trascorsi presso una famiglia affidataria, che loro hanno un altro bambino adottivo ( di 5 anni, sudamericano e che la R_1 piccola si trova bene con lui e lo emula, che è allegra, parla e canta, è socievole e non ha problemi di salute. Aggiungevano che, su consiglio degli operatori, le avevano raccontato, come a la sua storia (solo genericamente, ossia che R_1 aveva dei genitori con problemi e che quindi il Giudice le aveva trovato due nuovi papà e mamma, aggiungendo solo che ha dei fratelli biologici). Non avevano invece parlato del colore della sua pelle.
La Coordinatrice della Comunità “La Casa Gialla” dove si trova il minore R_ dichiarava, in sintesi (richiamato qui integralmente il verbale d'udienza), che il bambino si trova ivi inserito dal luglio 2022, ha fatto molti progressi da quando vi si trova sia sul versante verbale sia comportamentale, che frequenta la scuola di infanzia con attribuzione di un insegnante di sostegno (di fatto tuttavia non ancora presente). Precisavano, quanto agli incontri in Luogo Neutro con i genitori, che lo stesso non mostra né disagio né contentezza “è traportato dagli eventi”. I genitori biologici attualmente non sono per lui figure di riferimento”. Aggiungeva che i genitori biologici adesso sono più consapevoli delle esigenze del figlio e chiedono come poterlo coinvolgere di più, li incontra una volta al mese per un'ora, non pare aver contezza di avere una sorella e non ha mai parlato dei nonni materni. Precisavano ancora che, mentre quanto è giunto in comunità era molto ripetitivo nel gioco, non parlava con gli altri bambini e aveva blandi comportamenti aggressivi, successivamente ha avuto un miglioramento esponenziale. Precisava che non vi è più la diagnosi di Autismo, ma solo un Ritardo per mancata stimolazione iniziale del bambino.
Alla medesima udienza le parti rassegnavano poi le proprie conclusioni, come in epigrafe;
la Corte ha trattenuto la causa a decisione in camera di consiglio.
***
L'appello deve essere solo parzialmente accolto, nei limiti delle modifiche/integrazioni di cui di seguito.
Preliminarmente, deve rigettarsi la richiesta di rinvio del procedimento, proposta dalla Curatrice (ut supra), essendo lo stesso decidibile nel merito, alla Pt_3 luce del materi torio già in atti ed in assenza di certezze temporali circa un sollecito abbinamento adottivo del minore R_
Entrando nel merito, invero, gli elementi di fatto e le valutazioni sopra descritte, relative alla pregreSA ed alla presente fase processuale, sono tutte univocamente indicative dell'attuale condizione di abbandono dei due minori e della necessità della dichiarazione del loro stato di adottabilità. Preliminarmente, si devono ricordare, quindi, le risultanze dell'istruttoria sociale e psicologica, effettuata sia nell'originario procedimento de potestate (ove è stata effettuata CTU psicologica) sia nel presente procedimento di verifica dello stato di adottabilità, svolte nel precedente grado (istruttoria come sopra esposta in narrativa, che qui si intende richiamata), risultanze da integrarsi, in particolare, con gli esiti della rinnovazione di CTU, psicologica e psichiatrica, effettuata nel presente grado (di cui infra), tutte convergenti nel delineare una condizione perdurante ed attuale di profonda incapacità genitoriale di entrambi i genitori appellanti. In particolare, si trascrivono di seguito gli esiti della CTU effettuata nel presente grado, che ha tenuto conto anche dei profili psicologici/psichiatrici della madre dei minori, dei colloqui con la famiglia affidataria a rischio giuridico di
[...]
e con gli operatori della Comunità ove si trova ciò al fine di PE R_ valutare, in primo luogo, le competenze genitoriali sui due figli minori nonché l'eventuale recuperabilità delle stesse in tempi compatibili con le esigenze dei bambini:
“I signori e erano stati sottoposti a una precedente CTU per una valutazione delle PE Pt_1 capacità genitoriali, in riferimento al minore nel periodo compreso tra ottobre 2021 Persona_1 e febbraio 2022. L'esito della CTU aveva orientato verso l'inserimento del bambino presso un nucleo etero-familiare. Nel corso della precedente consulenza, era stata avviata anche la gravidanza della minore , con un intervento da parte dei Servizi e del Tribunale per i minorenni anche per Persona_2 l'ultimogenita. I signori hanno poi contratto matrimonio il 30 luglio del 2022, poco dopo la nascita della bambina e, attualmente, sono sottoposti ad una nuova valutazione su richiesta della Corte D'Appello di Torino. (…) Nonostante i miglioramenti osservati nella signora sul Parte_1 piano sintomatico, come segnalato dal dr. e confermato dal Co-Ctu dr. e una Per_6 Per_9 maggiore stabilità di entrambi i signori dal punto di vista lavorativo e abitativo, non sono emersi, alla fase attuale, ulteriori elementi che poSAno far ipotizzare significativi cambiamenti dal punto di vista delle capacità genitoriali in una situazione di gestione più compleSA rispetto al qui ed ora di una relazione ludico/affettiva. Nonostante non si poSA, alla fase attuale, verificare direttamente le modalità di approccio genitoriale sul quotidiano, emerge ancora il rischio, come già avvenuto in paSAto, che ai buoni propositi espressi verbalmente dai signori non corrisponda un'effettiva e più profonda presa di consapevolezza che poSA tutelare i minori da eventuali azioni/scelte poco ponderate o confusive. Tale non completa presa di consapevolezza con una limitata capacità riflessiva e la mancanza di una più profonda rielaborazione della propria storia genitoriale oltre che personale, in aggiunta alle caratteristiche e ai bisogni specifici di ciascun minore, non consente, alla fase attuale, di ipotizzare un rientro dei bambini presso di loro, né insieme, né separatamente. Per quanto emerso al momento, un eventuale recupero delle capacità genitoriali continua ad apparire non in linea con i bisogni e i tempi dei minori. A tal proposito, si deve anche conto dei bisogni specifici di , che deve ancora recuperare le carenze (sul piano emotivo, relazionale e R_ cognitivo) dei primi anni di vita, e che necessita di riferimenti adulti con competenze genitoriali non soltanto legate all'accudimento primario, come evidenziato anche dalla Dott.SA “il CP_2 discrimine rispetto al caso specifico è che se io ho davanti, facciamo così, la possibilità di una famiglia, piuttosto che della comunità dov'è stato adesso, non una comunità in generale, ma dov'è adesso, e che quindi ha avuto la possibilità di avere queste attenzioni così precise e il discrimine è proprio: le attenzioni adeguate. Quindi, una famiglia deve avere determinate caratteristiche, cioè, purtroppo mi viene da dire, nel senso che la scelta della famiglia deve avere queste caratteristiche, deve essere attenzionata anche al fatto che appunto ha bisogno di questa cura”, Dott.SA R_
16.05.2024). La piccola , invece, non ha alcun legame con i propri genitori CP_2 Persona_2 biologici mentre mostra già significativi legami avviati all'interno di un contesto che appare capace di rispondere ai suoi bisogni evolutivi;
pertanto, non si ritiene nell'interesse della minore modificare la stabilità della situazione acquisita anche a fronte dell'incertezza e delle fragilità a cui sarebbe esposta nel contesto di origine. Come sopra anticipato, infatti, ancora fino a dicembre del 2023, i signori non mostravano ancora alcuna presa di consapevolezza rispetto ai loro limiti genitoriali nel paSAto e nessuna meSA in discussione rispetto ai loro agiti. Soltanto recentemente (da gennaio 2024 circa) hanno avviato la partecipazione a un percorso di supporto genitoriale con qualche maggiore meSA in discussione. Tuttavia, un processo di più profonda riflessione, maturazione e interiorizzazione (che poSA tradursi anche in un saper agire più complesso nel concreto della relazione genitoriale) richiede, a parere dello scrivente, ancora del tempo, come dimostra anche la difficoltà della signora nel porsi in relazione con il primogenito e nel riconoscere i propri limiti PE e le difficoltà specifiche del bambino, nonostante i supporti. Inoltre, i cambiamenti sul piano di una maggiore stabilità personale e di vita appaiono ancora da consolidare e appare ancora fondamentale verificare la continuità e la tenuta nel tempo delle intenzioni e delle azioni dei periziandi, tenendo anche in considerazione il complessificarsi delle situazioni e dei bisogni dei minori in relazione all'aumentare dell'età.” (cfr. pagg. 124-125 CTU).
Emerge pertanto univocamente, alla luce anche della predetta integrazione di CTU collegiale disposta dalla Corte (che rende le valutazioni particolarmente significative sia in termini di attualità sia in rapporto alla specifica situazione della minore nonché della nuova, e meno grave, diagnosi del piccolo Persona_2
per il quale è stata esclusa quella di Autismo, permanendo solo quella R_ di nello sviluppo), che allo stato difetti del tutto, per entrambi i genitori, R_2 malgrado i loro progressi in ambito personale, abitativo e lavorativo, una sufficiente capacità genitoriale (già ritenuta critica nella precedente consulenza) e che la steSA non risulti recuperabile, quantomeno in tempi compatibili con quelli dei minori.
Da ciò consegue la sussistenza di una condizione di abbandono morale e materiale dei minori, in assenza di figure familiari vicarianti, che legittima la dichiarazione di stato di adottabilità degli stessi.
Quanto alla questione attinente alla rescindibilità del legame con i genitori, occorre distinguere la posizione di da quella di Persona_2 R_
Quanto alla bambina, la steSA ha avuto solo pochi contatti, in Luogo Neutro, subito dopo la nascita, con i genitori, rapporti interrotti subito dopo la sentenza di primo grado (nel settembre del 2023). Seppur la CTU effettuata nel presente grado non indichi elementi di pregiudizio tali da impedire un eventuale mantenimento dei contatti con i genitori, gli stessi consulenti riconoscono che
“ non ha alcuna conoscenza né legame con i propri genitori biologici” (cfr. pag. 126 Persona_2
CTU). Gli affidatari a rischio giuridico hanno peraltro confermato la totale assenza di ricordi e il generico racconto alla steSA fatto dei suoi genitori biologici appare funzionale al mero fine di permetterle in futuro una consapevolezza delle proprie origini etnico-culturali. Alla luce di ciò, la previsione, di fatto ex novo, di incontri della bambina con i genitori biologici non sarebbe sorretta da alcuna concreta indicazione di utilità nel suo interesse, né apparirebbe significativa né portatrice di alcun beneficio per la steSA. Su tale aspetto, sotto il profilo giurisprudenziale deve, infine, anche ricordarsi la sentenza interpretativa di rigetto (in relazione all' art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184) della Corte Costituzionale (n. 0183 del 5.7.2023, mass. 45798), in merito alla configurabilità della c.d. adozione “aperta”; osserva la Corte “tale espressione compendia l'esigenza di coniugare l'istituto dell'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessità di preservare (e mantenere dunque aperte) alcune relazioni di tipo socio-affettivo con componenti della famiglia biologica con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali”, altresì ritenendo che “la possibilità di conservare taluni rapporti di fatto, nei termini indicati dal provvedimento di adozione, si radica in una interpretazione dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che limita il riferimento alla ceSAzione dei rapporti con la famiglia d'origine, conseguente alla pronuncia di adozione, alla sola recisione dei legami giuridici”. Il miglior interesse del minore comporta una presunzione solo relativa di coincidenza tra stato di abbandono (e successiva adozione legittimante) e recisione anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici, presunzione dunque non assoluta, ma superabile nel caso concreto, cosicché indici ermeneutici orientati ai principi costituzionali “consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a veder preservate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. Quegli stessi indici depongono nel senso che sia una presunzione solamente relativa quella secondo cui la rottura anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici sia nell'interesse del minore stesso”. Orbene, ritiene questa Corte che i principi sopra esposti, nell'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, resa dalla Corte Costituzionale, si configurino pienamente operativi nel presente caso in oggetto. Invero, tutto quanto sopra osservato, ha fotografato, con i caratteri di attualità – oltre alla già rilevata inadeguatezza genitoriale materna e paterna – una condizione di rescindibilità, nel concreto, del legame tra i genitori biologici e la piccola : non sono infatti emersi Persona_2 elementi tali da consentire, secondo la prospettazione della Corte di Legittimità, un superamento della presunzione iuris tantum di coincidenza, nell'interesse della minore, tra stato di abbandono (e successiva adozione legittimante) e recisione anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici. In altre parole, il legame della minore con la madre ed il padre risulta non significativo o psicologicamente nutriente (di fatto non è mai esistito) per la steSA e quindi, nel suo superiore interesse, non meritevole di essere attualmente disposto.
Diverso iter argomentativo deve essere svolto in relazione al minore il R_ bambino ha ripreso gli incontri con i genitori su disposizione di questa Corte (cfr. ordinanza già cit.) a seguito del deposito della CTU (incontri di fatto attuati dal settembre 2024), lo stesso aveva già trascorso i primi due anni di vita in Comunità con la madre (2020-2022), riconosce i genitori biologici, li chiama mamma e papà agli incontri;
tali incontri adesso proseguono con serenità e, come riferito dalla Coordinatrice della Comunità “La Casa Gialla”, non comportano alcun turbamento per il bambino. I Servizi Sociali, nella loro relazione del gennaio 2025 riportano che, negli incontri in Luogo Neutro con i genitori, il minore appare sereno, i genitori sono adeguati nella relazione, rispettano gli orari e le indicazioni date dagli operatori. Essi si sono mostrati sempre collaborativi, si sono sempre informati rispetto alla crescita e alle necessità del bambino, mostrandosi disponibili ad acquistare quanto neceSArio.
Alla luce di tutto ciò, appare confacente all'interesse del minore, il mantenimento di incontri in Luogo Neutro con i due genitori, nei limiti delle modalità attuali (ossia una volta al mese, alla presenza di un operatore, per la durata di un'ora), in quanto sussistono, nel suo caso, concrete indicazioni che consentono di superare la presunzione iuris tantum, individuata dalla Corte Costituzionale quale limite da valutare ai fini di una eventuale adozione c.d. aperta (ut supra). Nel suo caso, infatti, il mantenimento di rapporti con i genitori, con i quali ha già legami significativi, ben potrà essere anche utile al fine di una futura ricostruzione della sua storia familiare e di narrazione autobiografica delle origini, così da ridurre i vissuti abbandonici già presenti nella psiche del bambino.
Non si ravvisano, viceversa, elementi concreti per l'introduzione né di incontri con i nonni materni (dei quali nessuno dei due minori ha ricordi;
cfr., ut supra, le dichiarazioni degli affidatari e della Coordinatrice della Comunità di cui all'udienza del 4.2.2025), né tra i fratelli, anche in questo caso non vi sono ricordi né, ovviamente, per né da parte di (cfr., ut supra, le Persona_2 R_ dichiarazioni degli della Coordinatri Comunità di cui all'udienza del 4.2.2025). Tutto ciò evidenziato, ritiene la Corte che l'appello proposto debba essere pertanto solo parzialmente accolto, nei limiti delle modifiche/integrazioni di cui di seguito.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
Le spese della CTU svolta nel presente grado sono poste a carico degli appellanti in solido tra loro (al 50% nei rapporti interni tra gli stessi), come liquidate in separato provvedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01, accoglie solo parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, ferma la conferma della sentenza n. 205/23 emeSA in data 10.08.2023 dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento ai minori
nato a [...] in data [...] Persona_1
nata a [...] il [...] Persona_2 che ne ha dichiarato lo stato di adottabilità;
DISPONE incontri del solo minore con i due genitori biologici, una sola Persona_1 volta al mese, in luogo neutro, alla presenza di un operatore per la durata di un'ora.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese della CTU svolta nel presente grado sono poste a carico degli appellanti in solido tra loro (al 50% nei rapporti interni tra gli stessi), come liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 4.2.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.SA Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.SA Carmela MASCARELLO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PER I MINORENNI E FAMIGLIA
Composta dai Signori Magistrati
Dott.SA Carmela Mascarello Presidente
Dott.SA Roberta Collidà Consigliere
Dott.SA Anna Giulia Melilli Consigliere rel.
Dott.SA Roberta Margiaria Consigliere onorario
Dott. Luca Albana Consigliere onorario
Ha pronunciato, all'udienza del 4.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello n. 474/23 Reg. V.G. avente per oggetto:
appello avverso la sentenza n. 205/23 emeSA in data 10.08.2023, depositata in data 26.09.2023, dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento ai minori
nato a [...] in data [...] Persona_1
nata a [...] il [...] Persona_2
che ne ha dichiarato lo stato di adottabilità; promosso da:
(madre dei minori) e (padre dei Parte_1 Persona_3 minori) elettivamente domiciliati in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 73, presso lo studio dell'Avv. Federica Raviolo che li rappresenta e difende per delega in atti;
e con l'intervento di:
del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
del TUTORE PROVVISORIO dei minori, in persona del Dott. , Persona_4
Legale Rappresentante pro tempore dell'Ente Gestore CISAS di Castelletto Sopra Ticino;
della CURATRICE SPECIALE dei minori, in persona dell'Avv. Susanna Alberti, con studio in Torino, via Nizza n. 57.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa degli appellanti, genitori dei minori, e Parte_1 Per_3
[...]
“Voglia codesta Ecc.ma Corte D'Appello, contrariis rejectis nel merito in riforma della gravata sentenza, in via principale
ACCOGLIERE l'appello avverso la sentenza n. 205/2023 del Tribunale dei minori e per l'effetto REVOCARE la sentenza n. 205/2023 emeSA in data 10.08.2019, depositata in data 26.09.2023 e notificata in pari data dal Tribunale dei Minori, dichiarativa dello stato di adottabilità dei minori ed R_ Persona_2 disponendo il collocamento dei bambini in comunità con il padre (domanda rinunciata all'udienza del 4.2.2025), o in base alle risultanze della CTU valutando un progetto a sostegno del nucleo attraverso un PIPPI ovvero con un'educativa domiciliare rafforzata, la prosecuzione dell'inserimento a scuola materna di
e al nido di , per un adeguato supporto, attivando la presa in carico R_ PE della NPI e di un percorso di sostegno alla genitorialità, e la prosecuzione del Contr monitoraggio da parte del;
limitatamente a si chiede in alternativa al R_ collocamento dei bambini nella casa dei genitori che, in forza di quanto emerso in perizia, venga immaginato un progetto di affiancamento dei genitori naturali ad una famiglia affidataria. in subordine nel denegato e non creduto caso in cui non venga accolta la domanda formulata in via principale
nell'ambito di un'adozione piena e legittimante ma aperta grazie ad una Pt_2 guatrice e costituzionalmente orientata dell'art 27 u.c. della Legge 184/1983, la ripresa degli incontri in luogo neutro tra i minori e i genitori, secondo i modi e i tempi ritenuti congrui dai Servizi, anche al fine di una corretta narrazione delle proprie origini, e del mantenimento del legame tra gli stessi e con il loro fratello PE
Con vittoria di spese.”
Tutore dei minori: chiede la conferma della sentenza appellata, in subordine si rimette alla Corte per un'adozione aperta.
Curatrice Speciale dei minori:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previamente rinviare l'udienza ad un tempo congruo a verificare il possibile attuarsi di un abbinamento, nonché per acquisire relazioni di aggiornamento sui luoghi neutri e poter valutare l'ulteriore andamento degli stessi;
IN VIA PRINCIPALE
- Respingere l'appello proposto dai signori e avverso la Persona_3 Parte_1 sentenza n. 205/23 del Tribunale per T a in data 10/8/2023, opponendosi anche alla richiesta di adozione “aperta”.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di causa da porre a carico della parte soccombente”.
Procuratore Generale: chiede la piena conferma della sentenza di primo grado per;
per chiede la conferma dello stato di adottabilità con previsione di PE R_ incontri coi genitori biologici con tempi eventualmente anche inferiori a quelli attuali e lasciando ai Servizi incaricati ampia discrezionalità circa i tempi e le modalità e col mantenimento delle prese in carico attuali. Chiede altresì di escludere i rapporti dei minori con i nonni e coi fratelli.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza appellata, datata 10.08.2023, il Tribunale per i Minorenni di Torino, in via provvisoriamente esecutiva, ha dichiarato lo stato adottabilità dei minori e , confermando il collocamento Persona_1 Persona_2 dei minori presso due famiglie in possesso dei requisiti per accedere alla eventuale futura adozione e ha disposto l'interruzione dei rapporti tra i minori e la famiglia d'origine.
Nella sentenza appellata, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alle conseguenti valutazioni, si dà atto:
CHE il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 21.06.2022, su conforme ricorso del PM (del 17.06.2022), aveva ordinato l'apertura della procedura per l'eventuale adottabilità del minore Il Tribunale aveva inoltre ordinato R_ farsi luogo ad approfonditi accertamenti sulle condizioni psicofisiche del minore, sull'ambiente nel quale si sarebbe trovato a vivere se inserito nel nucleo di origine e sulla condizione personale e familiare dei genitori e parenti che ne avessero fatto richiesta di affidamento e sulle loro capacità genitoriali, anche in prospettiva evolutiva, incaricando di ciò, per quanto di rispettiva competenza, il Servizio Sociale CISAS di Castelletto Sopra Ticino, il Servizio di Psicologia/N.P.I. e DSM ASL NO. Il Tribunale aveva poi disposto le immediate dimissioni della madre dalla comunità; aveva disposto l'inserimento del minore in una famiglia avente i requisiti per poterlo eventualmente adottare;
aveva disposto che i genitori e gli altri parenti che ne avessero fatto richiesta potessero incontrare il minore in luogo neutro e alla presenza di un operatore (i genitori indicativamente una volta al mese); aveva sospeso la responsabilità dei genitori, nominando quale tutore provvisorio il Legale Rappresentante pro tempore di Castelletto Sopra Ticino;
aveva prescritto ai genitori di collaborare con i servizi;
aveva nominato un Curatore speciale al minore e aveva disposto la chiusura del R_ procedimento di volontaria giurisdizione n. 1642/2018, disponendo l'acquisizione al procedimento di copia della CTU e dei decreti contenuti nel suddetto procedimento di V.G. Con successivo decreto del 19.07.2022, in seguito alla nascita della figlia, il Tribunale aveva esteso le valutazioni sopra indicate e le nomine dei difensori ai genitori e alla minore Nel corso Persona_2 della procedura avevano presentato istanza di affido i nonni e la zia materni (poi revocate);
CHE la situazione della madre dei minori, affetta da patologia psichica e proveniente da una compleSA storia personale – come emerso già nella sua minore età nel momento in cui aveva provato a porre in essere un atto anticonservativo – era già conosciuta dal Tribunale: la sig.ra era infatti Pt_1 madre di un altro minore, (solo da lei riconosciuto), affidato ai nonni PE materni e rispetto a cui la madre risultava dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale. La nascita del piccolo veniva comunicata al R_
PM sia per le condizioni della madre sia per il progetto di vita poco chiaro della coppia. Con decreto del 22.04.2020, il Tribunale disponeva quindi l'inserimento del piccolo in comunità con la madre. Il procedimento veniva poi riunito R_ al proc. n. 1642/18 RGVG aperto in tutela di nel quale era proseguita PE
l'istruttoria. In particolare, con decreto del 14.09.2021, era stata disposta CTU volta ad approfondire le capacità genitoriali, e la relazione peritale veniva acquisita in data 15.2.2022, con piena garanzia del contraddittorio. Dalla steSA, si desumeva una chiara prognosi negativa circa la possibilità di acquisire, da parte dei genitori, capacità genitoriali adeguate in tempi compatibili con le esigenze del minore. Oltre a questo era emerso che la madre era in attesa di un'altra figlia, che permanevano in lei difficoltà nel comprendere le esigenze del bambino, nonostante i plurimi supporti attivati, e che il piccolo R_ necessitava di riferimenti adeguati contenitivi, affettivi ed in grado di farlo crescere in modo sano ed equilibrato;
CHE il Tribunale, quindi, con il decreto di apertura dell'adottabilità, considerato che per le problematiche materne e paterne evidenziate il minore non poteva essere affidato ai genitori, aveva ritenuto neceSArio disporre la sua collocazione in una famiglia avente i requisiti per poterlo eventualmente adottare (con conseguente immediata dimissione della madre dalla comunità e inserimento del minore, in attesa dell'individuazione della famiglia idonea ad accoglierlo, in famiglia affidataria o casa famiglia), con facoltà per i genitori di vederlo in luogo neutro e alla presenza di un educatore secondo tempi e modi da indicarsi dai servizi (indicativamente una volta al mese). Sia il servizio sociale che quello di salute mentale, ricevuto il decreto di cui sopra, avevano immediatamente comunicato la necessità di rinviare le dimissioni della madre al momento della sua ospedalizzazione per il parto, attese le fragilità psicopatologiche e personologiche della donna che avrebbero potuto esporre lei e la nascitura, in caso di immediate dimissioni dalla struttura, a una situazione di grave pregiudizio. A luglio nasceva la piccola;
dunque, con decreto del PE
19.07.2022 il Tribunale disponeva l'apertura della procedura di adottabilità anche per la minore, con conseguente suo inserimento in famiglia affidataria avente i requisiti per la sua futura ed eventuale adozione e previsione di incontri con i genitori in luogo neutro e alla presenza di un educatore, secondo tempi e modi indicati dai servizi. L'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento in oggetto aveva confermato che nel nucleo familiare non erano presenti risorse tali da assicurare alla minore adeguate cure materiali ed affettive. Quanto alla madre, veniva evidenziato che la donna era una persona altamente disfunzionale, non in grado di occuparsi dei propri figli a causa della sua condizione personale: lo aveva dimostrato sia con (affidato ai nonni materni e rispetto a cui, come detto, PE la sig.ra era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale), sia Pt_1 con (che dopo due anni di comunità con la madre era stato da lei R_ allontanato per gli agiti inadeguati della donna e la valutazione di non recuperabilità delle funzioni genitoriali effettuata dal CTU). La donna, nel corso dell'istruttoria, se da un lato “ha maturato una maggiore costanza oggettuale, migliori strategie di adattamento e capacità di tollerare le frustrazioni rispetto al paSAto, dall'altro ella ha presentato ancora difficoltà nello sviluppo di una critica rispetto al percorso effettuato negli ultimi due anni inerente le proprie capacità genitoriali e rispetto alle motivazioni che hanno portato alla separazione dei figli. Nonostante il contenuto dei colloqui sia stato, ed è tuttora, incentrato frequentemente nella ricostruzione degli avvenimenti e sulle valutazioni che hanno condotto all'allontanamento dei figli, la signora ostra ancora notevoli difese Pt_1
e difficoltà nel riconoscere alcuni aspetti dis ali personologici e cognitivi segnalati nelle valutazioni negative effettuate sulla genitorialità” (cfr. relazione del 20.10.2022 DSM ASL NO). Si segnalava, inoltre, la necessità di reintrodurre la terapia farmacologica per stabilizzare l'umore. Quanto ai genitori complessivamente, apparivano totalmente inconsapevoli delle proprie fragilità, tanto da non comprendere il motivo per cui era stata aperta una procedura di adottabilità per i minori e non riuscivano a cogliere le spiegazioni loro fornite dai servizi. Apparivano solo ed esclusivamente concentrati sul soddisfare il proprio bisogno di ricompattare la famiglia, non rendendosi conto dei bisogni evolutivi dei bambini e della difficile condizione in cui si trovava (durante gli incontri R_ chiedevano come mai avesse ancora il pannolino, non rendendosi conto che non era in grado di non averlo;
gli chiedevano come mai non guardasse, non rendendosi conto che non reggeva lo sguardo, come mai non giocasse con i piccolini e come mai non parlasse). Affermavano di voler dimostrare di essere dei bravi genitori, lasciando dai nonni per potersi occupare di e di PE R_
. I genitori avevano un progetto senza una base concreta perché non PE consapevoli delle difficoltà che avrebbero potuto incontrare con un bambino autistico con le caratteristiche di della particolare difficile relazione che R_ si sarebbe potuta creare tra i due fratelli, considerando che non si R_ relazionava, non sopportava i piccoli e letteralmente li atterrava, e, manifestando totale inconsapevolezza, avevano affrontato un'altra gravidanza, dando alla luce
, aggiungendo così un ulteriore carico e impegno. Quanto al padre, si era PE sempre dimostrato alleato con la madre dei minori nel suo progetto di riavere i figli e non aveva mai manifestato la propria posizione rispetto alla donna, eventualmente per tutelare i figli;
appariva incapace di separarsi dalla donna e, pertanto, risultava priva di fondamento la sua disponibilità da ultimo manifestata
– e di cui non aveva mai fatto cenno – di essere inserito in una comunità padre- bambino;
CHE quanto ai parenti, i nonni materni erano già impegnati ad occuparsi di anche lui bambino con diagnosi di Spettro Autistico: era un bambino che PE richiedeva molto impegno e dedizione, tanto che i Servizi avevano espresso una valutazione negativa rispetto alla loro disponibilità ad occuparsi di altri nipoti. A ciò si aggiungeva la recente malattia della nonna materna, a causa della quale i nonni avevano revocato la loro disponibilità all'affido dei minori, dichiarandosi però disponibili a sostenere i genitori nella gestione degli altri due bambini, non rendendosi conto del già pesante impegno che svolgevano nell'occuparsi di PE
e nel gestire e sostenere la figlia (che, si rammentava, aveva un'invalidità per patologia psichiatrica) di cui si occupavano emotivamente ed economicamente. Peraltro, sembrava che i nonni avessero manifestato tale disponibilità al solo fine di non contraddire e litigare con la figlia, come emergeva dalla relazione del servizio sociale del 20.12.2022. Infine, quanto alla zia materna, era una giovane donna che lavorava in Toscana durante l'estate come receptionist presso un agriturismo e con un compagno che viveva a Livorno;
appariva del tutto inconsapevole del perché i figli fossero stati allontanati dalla sorella, delle patologie di cui era affetto e dell'impegno che serviva per occuparsi di R_ due bambini piccoli, di cui uno di complicata gestione, a causa della sua sindrome e sembrava motivata dal solo desiderio di vedere crescere i nipoti in famiglia. Con riferimento ai minori, il Tribunale osservava che era un R_ minore con una diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico, molto impegnativo, bisognoso di particolari attenzioni e di essere accudito e gestito da figure capaci di sostenerlo e guidarlo nella sua non facile crescita. , invece, era una bella PE bimba, molto positivamente collocata in famiglia e non era in grado di riconoscere i genitori naturali, come dimostrato durante gli incontri in luogo neutro in cui aveva pianto ininterrottamente, al punto da dover interrompere anticipatamente l'incontro;
CHE tutto quanto sopra premesso, il Tribunale, in conformità al parere del PM, ritenute le problematiche genitoriali talmente gravi e disfunzionali da non richiedere un ulteriore approfondimento, dichiarava i minori adottabili, confermando il loro inserimento in due famiglie potenzialmente adottive, con interruzione dei rapporti con la famiglia di origine.
Avverso detto provvedimento hanno proposto appello i genitori (sulle rispettive conclusioni di cui analiticamente in epigrafe). La Difesa, innanzitutto, precisava che i genitori avevano compreso di dover investire tutte le loro risorse e capacità in favore dei due figli (essendo primogenito, figlio della sola sig.ra PE Pt_1
e, pertanto, avevano suggellato il loro rapporto giuridicamente, sposandosi il 30.07.2022. La sig.ra desiderosa di svolgere attività lavorativa, veniva Pt_1 indirizzata dall'assistente sociale a svolgere il corso da OSS, quasi terminato e in forza del quale aveva già sottoscritto un contratto di avviamento a tempo determinato in una RSA di Bellinzago Novarese, in attesa di ricevere il diploma e la qualifica ufficiale per ottenere un contratto a tempo indeterminato. Il sig. continuava a lavorare come addetto alle pulizie presso un PE supermercato (con uno stipendio base di € 1.300) e stava prendendo la patente;
allo stato era munito di foglio rosa e aveva già acquistato l'automobile. I genitori, al fine di essere sostenuti nella responsabilità genitoriale, si stavano recando presso il Centro per le famiglie di Novara, che si occupava di sostenere le famiglie accompagnandole nel loro progetto di crescita. La sig.ra i recava a trovare Pt_1 il figlio affidato ai suoi genitori e si occupava di lui anche PE economicamente;
inoltre continuava a recarsi al CSM e ad essere in buon compenso, grazie all'uso della terapia prescrittale dal dott. Ciò premesso, Per_6 gli appellanti si dolevano che il Tribunale, nella valutazione delle capacità genitoriali, avrebbe dovuto tenere conto della cultura d'origine della coppia genitoriale: infatti, nella cultura dei sig.ri vi era la consuetudine di PE lasciare i propri figli ai nonni, votati alla crescita dei bambini, a prescindere dalla presenza di difficoltà nel nucleo d'origine; e, infine, che l'atteggiamento distaccato del padre avrebbe dovuto essere letto alla luce dell'atteggiamento tipico della cultura nigeriana secondo il quale l'uomo delegherebbe alla donna il ruolo di cura e protezione dei figli. In merito, poi, all'aspetto clinico della sig.ra Pt_1 evidenziavano che la steSA, allo stato, risulterebbe stabile, grazie al percorso psichiatrico effettuato nel corso degli anni e all'assunzione costante della terapia prescritta dal dott. A tal proposito, il dott. aveva evidenziato, nella Per_6 Per_6 relazione del 17.10.2022, che “tale condizione clinica si è mantenuta stazionaria nonostante gli ultimi anni siano stati contrassegnati dalla presenza di fattori streSAnti e difficoltà esistenziali correlati alle valutazioni effettuare su disposizione del Tribunale dei Minorenni”. Aggiungevano che ad oggi entrambi lavoravano in modo stabile, potendo quindi godere di una solidità economica sia per loro stessi che per i figli, che permetterebbe loro di avvalersi, in caso di collocamento dei bambini presso di loro, di aiuti, iscrivendo i bambini rispettivamente al nido e alla scuola materna. I genitori lamentavano altresì la impossibilità giuridica di procedere all'adozione piena legittimante con rescissione degli incontri, ciò in quanto il Giudice di prime cure non aveva motivato e non aveva preso posizione rispetto alla richiesta di mantenimento dei rapporti tra genitori e figli e rispetto al mantenimento del legame tra i fratelli. I genitori ribadivano l'importanza per i minori di conoscere i loro genitori, in modo da poter conoscere le loro origini, e che i minori mantenessero i rapporti tra di loro. In via subordinata, ove la Corte ritenesse sussistenti delle criticità, gli appellanti chiedevano la disposizione dell'adozione aperta, al fine di mantenere i rapporti con i genitori.
Infine, con l'ultimo motivo, gli appellanti instavano per la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris – stante la fondatezza dei motivi di appello – sia il periculum in mora, stante l'evidente pregiudizio in re ipsa per i minori, per essere stati sospesi gli incontri con i genitori che erano soliti incontrare una volta al mese, mantenendo quel poco di familiarità e legame che era stato loro concesso e mantenendo il legame con le proprie radici.
Il Tutore, in data 21.12.2023, faceva pervenire relazione di aggiornamento sui minori.
La Curatrice Speciale dei minori, costituitasi, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. La Curatrice evidenziava, contrariamente a quanto affermato dai genitori, che – come emerso dall'ultima relazione depositata dal Tutore – nel corso degli anni le competenze genitoriali erano state ampiamente valutate e analiticamente descritte nell'ambito della presa in carico socio-educativa e psicologica del nucleo in esame. La Curatrice rilevava che nell'istruttoria esperita in primo grado, soprattutto nella CTU incentrata sul rapporto genitoriale con il secondogenito erano emersi quei meccanismi di funzionamento dei R_ genitori, sia a livello individuale che di coppia, che rendevano le capacità genitoriali non recuperabili in tempi compatibili con lo sviluppo psicoevolutivo del figlio. La Curatrice condivideva, dunque, la sentenza impugnata, ritenendo non presenti nel nucleo in esame risorse tali da assicurare ai minori adeguate cure materiali ed affettive. La Curatrice, poi, richiamando la recente sentenza della Corte di CaSAzione n. 3546/2022 secondo cui ““il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica”, evidenziava che, nel caso di specie, le difficoltà personali e della coppia non erano state superate, che i genitori avevano assunto un atteggiamento di rifiuto verso gli interventi degli operatori e negatorio rispetto alle criticità loro imputate e che non era possibile prevedere con certezza un recupero adeguato delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze dei minori. Con riferimento alla possibilità di disporre un'adozione c.d. mite, la Curatrice si rimetteva alla decisione della Corte, precisando tuttavia che, ove si dovesse propendere per questa decisione, si dovrebbe procedere ad una valutazione peritale al fine di verificare se la prosecuzione dei rapporti risponda più all'interesse dei genitori nel mantenere un legame con il figlio o R_ viceversa. Infine, la Curatrice chiedeva il rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza. Quanto al fumus boni iuris, richiamava le osservazioni sopra esposte e, quanto al periculum in mora, riteneva i timori degli appellanti ingiustificati perché, da un lato, il legame tra i genitori ed non poteva ritenersi consolidato dal momento che la neonata era PE stata allontanata dalla figura materna a pochi giorni dalla nascita e, dall'altro, il legame tra i genitori e non poteva considerarsi forte e continuativo, dal R_ momento che il piccolo aveva soggiornato in Comunità insieme alla sola madre in tenera età.
All'udienza del 09.01.2024 venivano sentiti gli appellanti;
in sintesi (richiamato qui integralmente il verbale d'udienza), la madre dei minori dichiarava di essere migliorata sia sotto il profilo psicologico sia quanto alla propria situazione personale e lavorativa, ricordava inoltre “l'incidente” in cui era caduta da un ponte nonché la comune decisione con l'attuale marito di avere altri figli ( e ); il padre dichiarava che i coniugi avevano iniziato il percorso R_ PE come Testimoni di Geova e ciò li aveva molto aiutati. In esito all'audizione la Corte si riservava sull'istanza di sospensiva e sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 16.01.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva in merito alla richiesta riapertura degli incontri in Luogo Neutro tra i due minori ed i genitori, interrotti dal settembre 2023, non sussistendone i presupposti, in particolare il periculum in mora, stante la tenera età dei minori e la necessità di ulteriori accertamenti. La Corte, inoltre, nell'interesse esclusivo dei due minori e ai fini della decisione, disponeva procedersi a rinnovazione di CTU, psicologica e psichiatrica, con il seguente quesito:
“Dicano i consulenti tecnici – esaminati gli atti inerenti la procedura svoltasi in primo grado (ad atti ivi acquisiti, prevenienti dalla procedura di Volontaria Giurisdizione n. 1642/18, in particolare CTU psicologica), autorizzati i consulenti alla previa acquisizione della documentazione medica relativa alle condizioni di salute mentale della sig.ra (seguita dal Dott. presso Parte_1 Per_7 ASL NO), previa osservazione psicologica dei minori, effettuati i colloqui con gli operatori territoriali, con la famiglia affidataria a rischio giuridico (mantenendo sull'identità della steSA totale riservatezza), presso cui è collocata , con gli operatori della Comunità Educativa “La Persona_2 Casa Gialla”, presso cui è collocato , con i servizi intervenuti, nonché con i genitori dei due R_ minori, sig.ri (padre) e (madre) – quale sia la condizione Persona_3 Parte_1 psicologica dei due minori, quale sia la personalità dei genitori, onde valutare le competenze genitoriali degli stessi, in relazione ai due figli minori indicati (tenuto presente l'attuale quadro clinico della madre e l'incidenza sulle predette capacità genitoriali) nonché l'eventuale recuperabilità delle capacità genitoriali di entrambi i genitori in tempi compatibili con le esigenze die minori. Valutino inoltre i consulenti la rescindibilità o meno del rapporto genitori/minori e, in caso di non rescindibilità, si esprimano i consulenti sulle più opportune modalità con le quali poSAno essere mantenuti tali rapporti”. La Corte designava quali CTU il dott. (psicologo) ed il Dott. Persona_8
(psichiatra) e fiSAva per il loro giuramento l'udienza del Persona_9
06.02.2024. In data 30.06.2024 perveniva la relazione peritale richiesta.
All'udienza del 09.07.2024, a seguito del deposito della CTU, gli appellanti insistevano sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza in punto interruzione dei rapporti genitori-figli, riferivano di aver chiesto alla Dott.SA – già CTP nella espletata CTU – di poter proseguire con lei il R_0 percorso di sostegno alla genitorialità e di partecipare agli incontri di rete con tutti gli operatori coinvolti e chiedevano altresì di potersi relazionare con il logopedista, la pediatra e i vari operatori della Comunità in cui era ospitato per aver informazioni sul suo stato di salute;
il rappresentante del R_
Tutore dava atto che era ancora in comunità e che ancora non era stata R_ individuata una famiglia dall'Ufficio Adozione del TM, si rimetteva alla valutazione della Corte in ordine alla ripresa degli incontri genitori-figli e riferiva che i genitori avevano sempre continuato a interfacciarsi con i Servizi coinvolti, che era in PE famiglia avente i requisiti per l'adozione e che per era stata fugata la R_ parte sanitaria clinica, per la quale era stato paventato lo spettro autistico;
la Curatrice speciale si opponeva alla ripresa degli incontri genitori-figli, ritenendola di pregiudizio per entrambi e, in subordine, chiedeva che gli incontri per entrambi avvenissero non più di una volta al mese per la durata di un'ora; il Sost. PG si opponeva a tutte le richieste dei genitori appellanti;
la Curatrice speciale, infine, si associava alle dichiarazioni e considerazioni del Sost. PG sulla richiesta degli appellanti di riprendere i contatti con gli operatori sanitari e in punto partecipazione della Dott.SA agli incontri di rete coi Servizi. La Corte, R_0 quindi, si riservava.
La Corte, con ordinanza depositata il 15.07.2024, ritenuto, alla luce della CTU depositata, che fosse non opportuno, allo stato, prevedere incontri dei genitori biologici con la minore , la quale non aveva mai avuto contatti con gli stessi PE sin dalla nascita e dunque non aveva nessun legame affettivo con gli stessi che imponesse l'accoglimento dell'istanza di sospensione presentata dai genitori, dovendosi piuttosto privilegiare il consolidamento del suo attuale rapporto con la famiglia affidataria a rischio giuridico;
ritenuto, invece, quanto al minore
– il quale aveva trascorso circa i primi due anni di vita in Comunità con R_ la madre e ora, dal 2022, si trovava presso la Comunità educativa “La Casa Gialla”, in attesa di abbinamento adottivo – che fosse opportuno predisporre, con estrema cautela, la possibilità di incontri con i genitori biologici, limitandoli ad una sola volta al mese, in luogo neutro, alla presenza di un operatore e per la durata di un'ora (con possibilità per i Servizi incaricati di disporne il prolungamento della durata sino a due ore); ritenuto, quanto all'istanza di autorizzazione alla Dott.SA , la non accoglibilità della medesima in R_0 quanto avrebbe potuto prospettarsi un'inopportuna commistione e conflitto di interessi tra la Dott.SA , ora specialista privata dei genitori appellanti, e R_0 il complesso dei Servizi di rete;
ritenuto altresì, quanto all'istanza di autorizzazione ai genitori a relazionarsi con i vari operatori della Comunità in cui era ospitato la non accoglibilità, per evitare che i genitori potessero R_ interferire, anche indirettamente e involontariamente, con gli operatori della Comunità in cui si trovava considerata la delicata fase di accertamento R_ delle sue attuali condizioni psicofisiche e di ricerca di eventuale famiglia affidataria a rischio giuridico;
riteneva, infine, la necessità, al fine di disporre di ulteriori elementi di valutazione per la fase decisoria, di acquisire una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi competenti circa l'andamento degli incontri in luogo neutro tra i genitori biologici e conclusivamente, quindi,
R_ disponeva incontri del solo minore con i genitori biologici, nei termini di
R_ cui sopra, rigettava le ulteriori istanze dei genitori di cui al verbale di udienza del 09.07.2024, mandava ai Servizi incaricati di inviare entro il 24.01.2025 una relazione circa andamento, modalità, caratteristiche e riflessi sulla condizione psicofisica del minore degli incontri in LN con i genitori biologici e
R_ rinviava all'udienza del 04.02.2025 per l'audizione in modalità protetta degli affidatari a rischio giuridico di e del Responsabile della Comunità ove Persona_2 si trovava e per la successiva discussione finale.
R_
All'udienza del 04.02.2025 venivano sentiti gli affidatari a rischio giuridico di i quali, in sintesi (richiamato qui integralmente il verbale d'udienza), Persona_2 dichiaravano che la bambina era arrivata da loro da due anni, quando aveva sette mesi mentre i primi sei mesi li aveva trascorsi presso una famiglia affidataria, che loro hanno un altro bambino adottivo ( di 5 anni, sudamericano e che la R_1 piccola si trova bene con lui e lo emula, che è allegra, parla e canta, è socievole e non ha problemi di salute. Aggiungevano che, su consiglio degli operatori, le avevano raccontato, come a la sua storia (solo genericamente, ossia che R_1 aveva dei genitori con problemi e che quindi il Giudice le aveva trovato due nuovi papà e mamma, aggiungendo solo che ha dei fratelli biologici). Non avevano invece parlato del colore della sua pelle.
La Coordinatrice della Comunità “La Casa Gialla” dove si trova il minore R_ dichiarava, in sintesi (richiamato qui integralmente il verbale d'udienza), che il bambino si trova ivi inserito dal luglio 2022, ha fatto molti progressi da quando vi si trova sia sul versante verbale sia comportamentale, che frequenta la scuola di infanzia con attribuzione di un insegnante di sostegno (di fatto tuttavia non ancora presente). Precisavano, quanto agli incontri in Luogo Neutro con i genitori, che lo stesso non mostra né disagio né contentezza “è traportato dagli eventi”. I genitori biologici attualmente non sono per lui figure di riferimento”. Aggiungeva che i genitori biologici adesso sono più consapevoli delle esigenze del figlio e chiedono come poterlo coinvolgere di più, li incontra una volta al mese per un'ora, non pare aver contezza di avere una sorella e non ha mai parlato dei nonni materni. Precisavano ancora che, mentre quanto è giunto in comunità era molto ripetitivo nel gioco, non parlava con gli altri bambini e aveva blandi comportamenti aggressivi, successivamente ha avuto un miglioramento esponenziale. Precisava che non vi è più la diagnosi di Autismo, ma solo un Ritardo per mancata stimolazione iniziale del bambino.
Alla medesima udienza le parti rassegnavano poi le proprie conclusioni, come in epigrafe;
la Corte ha trattenuto la causa a decisione in camera di consiglio.
***
L'appello deve essere solo parzialmente accolto, nei limiti delle modifiche/integrazioni di cui di seguito.
Preliminarmente, deve rigettarsi la richiesta di rinvio del procedimento, proposta dalla Curatrice (ut supra), essendo lo stesso decidibile nel merito, alla Pt_3 luce del materi torio già in atti ed in assenza di certezze temporali circa un sollecito abbinamento adottivo del minore R_
Entrando nel merito, invero, gli elementi di fatto e le valutazioni sopra descritte, relative alla pregreSA ed alla presente fase processuale, sono tutte univocamente indicative dell'attuale condizione di abbandono dei due minori e della necessità della dichiarazione del loro stato di adottabilità. Preliminarmente, si devono ricordare, quindi, le risultanze dell'istruttoria sociale e psicologica, effettuata sia nell'originario procedimento de potestate (ove è stata effettuata CTU psicologica) sia nel presente procedimento di verifica dello stato di adottabilità, svolte nel precedente grado (istruttoria come sopra esposta in narrativa, che qui si intende richiamata), risultanze da integrarsi, in particolare, con gli esiti della rinnovazione di CTU, psicologica e psichiatrica, effettuata nel presente grado (di cui infra), tutte convergenti nel delineare una condizione perdurante ed attuale di profonda incapacità genitoriale di entrambi i genitori appellanti. In particolare, si trascrivono di seguito gli esiti della CTU effettuata nel presente grado, che ha tenuto conto anche dei profili psicologici/psichiatrici della madre dei minori, dei colloqui con la famiglia affidataria a rischio giuridico di
[...]
e con gli operatori della Comunità ove si trova ciò al fine di PE R_ valutare, in primo luogo, le competenze genitoriali sui due figli minori nonché l'eventuale recuperabilità delle stesse in tempi compatibili con le esigenze dei bambini:
“I signori e erano stati sottoposti a una precedente CTU per una valutazione delle PE Pt_1 capacità genitoriali, in riferimento al minore nel periodo compreso tra ottobre 2021 Persona_1 e febbraio 2022. L'esito della CTU aveva orientato verso l'inserimento del bambino presso un nucleo etero-familiare. Nel corso della precedente consulenza, era stata avviata anche la gravidanza della minore , con un intervento da parte dei Servizi e del Tribunale per i minorenni anche per Persona_2 l'ultimogenita. I signori hanno poi contratto matrimonio il 30 luglio del 2022, poco dopo la nascita della bambina e, attualmente, sono sottoposti ad una nuova valutazione su richiesta della Corte D'Appello di Torino. (…) Nonostante i miglioramenti osservati nella signora sul Parte_1 piano sintomatico, come segnalato dal dr. e confermato dal Co-Ctu dr. e una Per_6 Per_9 maggiore stabilità di entrambi i signori dal punto di vista lavorativo e abitativo, non sono emersi, alla fase attuale, ulteriori elementi che poSAno far ipotizzare significativi cambiamenti dal punto di vista delle capacità genitoriali in una situazione di gestione più compleSA rispetto al qui ed ora di una relazione ludico/affettiva. Nonostante non si poSA, alla fase attuale, verificare direttamente le modalità di approccio genitoriale sul quotidiano, emerge ancora il rischio, come già avvenuto in paSAto, che ai buoni propositi espressi verbalmente dai signori non corrisponda un'effettiva e più profonda presa di consapevolezza che poSA tutelare i minori da eventuali azioni/scelte poco ponderate o confusive. Tale non completa presa di consapevolezza con una limitata capacità riflessiva e la mancanza di una più profonda rielaborazione della propria storia genitoriale oltre che personale, in aggiunta alle caratteristiche e ai bisogni specifici di ciascun minore, non consente, alla fase attuale, di ipotizzare un rientro dei bambini presso di loro, né insieme, né separatamente. Per quanto emerso al momento, un eventuale recupero delle capacità genitoriali continua ad apparire non in linea con i bisogni e i tempi dei minori. A tal proposito, si deve anche conto dei bisogni specifici di , che deve ancora recuperare le carenze (sul piano emotivo, relazionale e R_ cognitivo) dei primi anni di vita, e che necessita di riferimenti adulti con competenze genitoriali non soltanto legate all'accudimento primario, come evidenziato anche dalla Dott.SA “il CP_2 discrimine rispetto al caso specifico è che se io ho davanti, facciamo così, la possibilità di una famiglia, piuttosto che della comunità dov'è stato adesso, non una comunità in generale, ma dov'è adesso, e che quindi ha avuto la possibilità di avere queste attenzioni così precise e il discrimine è proprio: le attenzioni adeguate. Quindi, una famiglia deve avere determinate caratteristiche, cioè, purtroppo mi viene da dire, nel senso che la scelta della famiglia deve avere queste caratteristiche, deve essere attenzionata anche al fatto che appunto ha bisogno di questa cura”, Dott.SA R_
16.05.2024). La piccola , invece, non ha alcun legame con i propri genitori CP_2 Persona_2 biologici mentre mostra già significativi legami avviati all'interno di un contesto che appare capace di rispondere ai suoi bisogni evolutivi;
pertanto, non si ritiene nell'interesse della minore modificare la stabilità della situazione acquisita anche a fronte dell'incertezza e delle fragilità a cui sarebbe esposta nel contesto di origine. Come sopra anticipato, infatti, ancora fino a dicembre del 2023, i signori non mostravano ancora alcuna presa di consapevolezza rispetto ai loro limiti genitoriali nel paSAto e nessuna meSA in discussione rispetto ai loro agiti. Soltanto recentemente (da gennaio 2024 circa) hanno avviato la partecipazione a un percorso di supporto genitoriale con qualche maggiore meSA in discussione. Tuttavia, un processo di più profonda riflessione, maturazione e interiorizzazione (che poSA tradursi anche in un saper agire più complesso nel concreto della relazione genitoriale) richiede, a parere dello scrivente, ancora del tempo, come dimostra anche la difficoltà della signora nel porsi in relazione con il primogenito e nel riconoscere i propri limiti PE e le difficoltà specifiche del bambino, nonostante i supporti. Inoltre, i cambiamenti sul piano di una maggiore stabilità personale e di vita appaiono ancora da consolidare e appare ancora fondamentale verificare la continuità e la tenuta nel tempo delle intenzioni e delle azioni dei periziandi, tenendo anche in considerazione il complessificarsi delle situazioni e dei bisogni dei minori in relazione all'aumentare dell'età.” (cfr. pagg. 124-125 CTU).
Emerge pertanto univocamente, alla luce anche della predetta integrazione di CTU collegiale disposta dalla Corte (che rende le valutazioni particolarmente significative sia in termini di attualità sia in rapporto alla specifica situazione della minore nonché della nuova, e meno grave, diagnosi del piccolo Persona_2
per il quale è stata esclusa quella di Autismo, permanendo solo quella R_ di nello sviluppo), che allo stato difetti del tutto, per entrambi i genitori, R_2 malgrado i loro progressi in ambito personale, abitativo e lavorativo, una sufficiente capacità genitoriale (già ritenuta critica nella precedente consulenza) e che la steSA non risulti recuperabile, quantomeno in tempi compatibili con quelli dei minori.
Da ciò consegue la sussistenza di una condizione di abbandono morale e materiale dei minori, in assenza di figure familiari vicarianti, che legittima la dichiarazione di stato di adottabilità degli stessi.
Quanto alla questione attinente alla rescindibilità del legame con i genitori, occorre distinguere la posizione di da quella di Persona_2 R_
Quanto alla bambina, la steSA ha avuto solo pochi contatti, in Luogo Neutro, subito dopo la nascita, con i genitori, rapporti interrotti subito dopo la sentenza di primo grado (nel settembre del 2023). Seppur la CTU effettuata nel presente grado non indichi elementi di pregiudizio tali da impedire un eventuale mantenimento dei contatti con i genitori, gli stessi consulenti riconoscono che
“ non ha alcuna conoscenza né legame con i propri genitori biologici” (cfr. pag. 126 Persona_2
CTU). Gli affidatari a rischio giuridico hanno peraltro confermato la totale assenza di ricordi e il generico racconto alla steSA fatto dei suoi genitori biologici appare funzionale al mero fine di permetterle in futuro una consapevolezza delle proprie origini etnico-culturali. Alla luce di ciò, la previsione, di fatto ex novo, di incontri della bambina con i genitori biologici non sarebbe sorretta da alcuna concreta indicazione di utilità nel suo interesse, né apparirebbe significativa né portatrice di alcun beneficio per la steSA. Su tale aspetto, sotto il profilo giurisprudenziale deve, infine, anche ricordarsi la sentenza interpretativa di rigetto (in relazione all' art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184) della Corte Costituzionale (n. 0183 del 5.7.2023, mass. 45798), in merito alla configurabilità della c.d. adozione “aperta”; osserva la Corte “tale espressione compendia l'esigenza di coniugare l'istituto dell'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessità di preservare (e mantenere dunque aperte) alcune relazioni di tipo socio-affettivo con componenti della famiglia biologica con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali”, altresì ritenendo che “la possibilità di conservare taluni rapporti di fatto, nei termini indicati dal provvedimento di adozione, si radica in una interpretazione dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che limita il riferimento alla ceSAzione dei rapporti con la famiglia d'origine, conseguente alla pronuncia di adozione, alla sola recisione dei legami giuridici”. Il miglior interesse del minore comporta una presunzione solo relativa di coincidenza tra stato di abbandono (e successiva adozione legittimante) e recisione anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici, presunzione dunque non assoluta, ma superabile nel caso concreto, cosicché indici ermeneutici orientati ai principi costituzionali “consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a veder preservate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. Quegli stessi indici depongono nel senso che sia una presunzione solamente relativa quella secondo cui la rottura anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici sia nell'interesse del minore stesso”. Orbene, ritiene questa Corte che i principi sopra esposti, nell'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, resa dalla Corte Costituzionale, si configurino pienamente operativi nel presente caso in oggetto. Invero, tutto quanto sopra osservato, ha fotografato, con i caratteri di attualità – oltre alla già rilevata inadeguatezza genitoriale materna e paterna – una condizione di rescindibilità, nel concreto, del legame tra i genitori biologici e la piccola : non sono infatti emersi Persona_2 elementi tali da consentire, secondo la prospettazione della Corte di Legittimità, un superamento della presunzione iuris tantum di coincidenza, nell'interesse della minore, tra stato di abbandono (e successiva adozione legittimante) e recisione anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici. In altre parole, il legame della minore con la madre ed il padre risulta non significativo o psicologicamente nutriente (di fatto non è mai esistito) per la steSA e quindi, nel suo superiore interesse, non meritevole di essere attualmente disposto.
Diverso iter argomentativo deve essere svolto in relazione al minore il R_ bambino ha ripreso gli incontri con i genitori su disposizione di questa Corte (cfr. ordinanza già cit.) a seguito del deposito della CTU (incontri di fatto attuati dal settembre 2024), lo stesso aveva già trascorso i primi due anni di vita in Comunità con la madre (2020-2022), riconosce i genitori biologici, li chiama mamma e papà agli incontri;
tali incontri adesso proseguono con serenità e, come riferito dalla Coordinatrice della Comunità “La Casa Gialla”, non comportano alcun turbamento per il bambino. I Servizi Sociali, nella loro relazione del gennaio 2025 riportano che, negli incontri in Luogo Neutro con i genitori, il minore appare sereno, i genitori sono adeguati nella relazione, rispettano gli orari e le indicazioni date dagli operatori. Essi si sono mostrati sempre collaborativi, si sono sempre informati rispetto alla crescita e alle necessità del bambino, mostrandosi disponibili ad acquistare quanto neceSArio.
Alla luce di tutto ciò, appare confacente all'interesse del minore, il mantenimento di incontri in Luogo Neutro con i due genitori, nei limiti delle modalità attuali (ossia una volta al mese, alla presenza di un operatore, per la durata di un'ora), in quanto sussistono, nel suo caso, concrete indicazioni che consentono di superare la presunzione iuris tantum, individuata dalla Corte Costituzionale quale limite da valutare ai fini di una eventuale adozione c.d. aperta (ut supra). Nel suo caso, infatti, il mantenimento di rapporti con i genitori, con i quali ha già legami significativi, ben potrà essere anche utile al fine di una futura ricostruzione della sua storia familiare e di narrazione autobiografica delle origini, così da ridurre i vissuti abbandonici già presenti nella psiche del bambino.
Non si ravvisano, viceversa, elementi concreti per l'introduzione né di incontri con i nonni materni (dei quali nessuno dei due minori ha ricordi;
cfr., ut supra, le dichiarazioni degli affidatari e della Coordinatrice della Comunità di cui all'udienza del 4.2.2025), né tra i fratelli, anche in questo caso non vi sono ricordi né, ovviamente, per né da parte di (cfr., ut supra, le Persona_2 R_ dichiarazioni degli della Coordinatri Comunità di cui all'udienza del 4.2.2025). Tutto ciò evidenziato, ritiene la Corte che l'appello proposto debba essere pertanto solo parzialmente accolto, nei limiti delle modifiche/integrazioni di cui di seguito.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
Le spese della CTU svolta nel presente grado sono poste a carico degli appellanti in solido tra loro (al 50% nei rapporti interni tra gli stessi), come liquidate in separato provvedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01, accoglie solo parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, ferma la conferma della sentenza n. 205/23 emeSA in data 10.08.2023 dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento ai minori
nato a [...] in data [...] Persona_1
nata a [...] il [...] Persona_2 che ne ha dichiarato lo stato di adottabilità;
DISPONE incontri del solo minore con i due genitori biologici, una sola Persona_1 volta al mese, in luogo neutro, alla presenza di un operatore per la durata di un'ora.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese della CTU svolta nel presente grado sono poste a carico degli appellanti in solido tra loro (al 50% nei rapporti interni tra gli stessi), come liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 4.2.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.SA Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.SA Carmela MASCARELLO