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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1677/2020 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa SA Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di prestito e restituzione di somme di denaro, promossa
DA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Palermo in data 14.10.1954, residente a [...], in Via Della
Caserma n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla citazione, dall'Avv. Corinne Giuliani, presso il cui studio in Ragusa,
Via Dante n. 90, ha eletto domicilio
CONTRO
A
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T
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R
E 3
nato il [...], a [...], C.F. Controparte_1
e nata l'[...] a [...], C.F._2 CP_2
C.F. , entrambi residenti a [...]
Torricelli n. 13, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimo Pantano
e IA Di TT, ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio sito in Caltagirone, Viale Europa n. 137, giusto mandato redatto su separato foglio ed allegato alla comparsa costitutiva
IN FATTO E IN DIRITTO
C
O
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V
E
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I 4
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo “1) In via principale, Controparte_1 CP_2 previa qualificazione degli intervenuti rapporti quali mutuo, Condannare le parti convenute, in solido o pro quota, alla restituzione immediata di tutti gli importi richiesti o di quelli accertati come dovuti a tale titolo ad esito del procedimento, oltre interessi dalla dazione al soddisfo;
2) In via subordinata, in relazione alle dazioni non riconosciute e/o accertate come oggetto di mutuo al termine dell'istruzione, previa qualificazione del rapporto ad esse sottese quale Donazione, Condannare le parti convenute, in solido o pro quota, alla restituzione di tali poste (unitamente a quelle eventualmente accertate come oggetto di mutuo ut supra), poiché previste sulla base di contratti nulli per violazione delle prescrizioni in materia di forma ex art. 782 c.c. 3) in via ulteriormente subordinata, in relazione alle erogazioni né mutuate né oggetto di donazione, dichiararne la natura indebita e per la conseguenza condannarne i convenuti alla restituzione, in solido o pro quota. 4) in via ultima e residuale condannare parti convenute, in solido o pro quota, ad un indennizzo che sia pari alla intervenuta diminuzione patrimoniale subita dall'attore e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.”.
Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano “in via preliminare: - accertare, ritenere e dichiarare l'improcedibilità e/o nullità della domanda giudiziale incoata da Sig. per Parte_1 indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
- accertare, ritenere e dichiarare l'improcedibilità e/ o nullità della domanda giudiziale incoata da Sig. per violazione dell'art. Parte_1
163 c.p.c.. Nel merito: - accertare, ritenere e dichiarare che il Sig.
non risulta esser creditore nei confronti del Sig. Parte_1
e della Sig.ra - accertare e statuire Controparte_1 CP_2 che è imprecisa la determinazione del valore del giudizio e della 5
pregressa fase di negoziazione assistita;
- accettare e statuire che parte avversa richiede somme attinenti a soggetto, Sig.ra Per_1
estranei al presenti giudizio;
- accertare e statuire che dalla
[...] documentazione prodotta da parte avversa si evince come il conto corrente “ ” sia cointestato a Controparte_3 Parte_1
ed quest'ultima estranea al giudizio;
-
[...] Persona_1 accertare, ritenere e dichiarare che il Sig. ha Parte_1 corrisposto ai coniugi - somme a titolo di regalie;
- CP_1 CP_2 accertare, ritenere e dichiarare che le regalie effettuate dal Sig.
nei confronti dei coniugi - sono Parte_1 CP_1 CP_2 valide ed efficaci e non suscettibili di restituzione;
- accertare, ritenere e dichiarare che il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 CP_2 hanno restituito integralmente al Sig. le
[...] Parte_1 somme ricevute a titolo di prestito;
- per l'effetto rigettare la domanda giudiziale incoata dal Sig. per Parte_1 infondatezza della stessa in fatto e diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, dalla documentazione bancaria prodotta in atti - a prescindere dalla valenza probatoria che si intenda riconoscere alla scrittura prIvata intervenuta tra l'attore e il convenuto CP_1 disconosciuta da quest'ultimo in maniera comunque generica, non avendo il specificamente contestato la riconducibilità al CP_1 medesimo di tale atto -, si evince l'avvenuta dazione di somme di denaro da parte del in favore degli odierni convenuti. Parte_1
Questi ultimi, peraltro, non hanno contestato tale ricezione di somme, imputandole tuttavia a diverse causali, ovvero giustificando tale dazione a titolo di mere regalie, effettuate dall'attore in loro favore - in virtù dei presunti rapporti confidenziali e intimi tra di essi sussistenti, in ragione del legale 6
sentimentale intercorrente tra il medesimo attore e la zia della
-, o di prestiti ricevuti, e già restituiti, senza CP_2 Persona_2 che, tuttavia, tale ultima circostanza sia stata provata, a dispetto della riserva di fornire adeguata documentazione sul punto.
I convenuti hanno, quindi, fatto riferimento a importi concessi loro, a titolo di regalie o di prestiti poi onorati, senza, tuttavia, indicare specificamente le somme elargite in virtù dell'un titolo piuttosto che dell'altro, né gli stessi hanno provato, come già detto, l'effettiva restituzione delle somme prestate loro dal
. Parte_1
Nessuna contestazione specifica, inoltre, è stata sollevata dai convenuti avverso le tabelle contenute nell'atto di citazione, in cui erano stati indicati con esattezza gli importi erogati in favore dei convenuti, a mezzo di bonifici o di assegni.
Non vale in senso contrario la contestazione relativa alla cointestazione del conto, dal quale risulterebbero le movimentazioni di somme di denaro, sia all'attore che alla di lui moglie trattandosi di somme provenienti dal Persona_1
, e comunque stante la presunzione di contitolarità del Parte_1 conto in capo ad entrambi, per cui il sarebbe Parte_1 comunque legittimato all'utilizzo delle relative somme.
L'unica somma in ordine alla quale non vi è prova certa circa l'erogazione da parte del è costituita da quella di euro Parte_1
7.000,00, di cui all'assegno prodotto in atti, il quale risulta emesso dalla e non già dal , con la firma quale Per_1 Parte_1 beneficiaria della CP_2
La circostanza dedotta dall'attore, secondo cui si tratterebbe di un assegno emesso formalmente dalla ma poi consegnato al Per_1 medesimo, e da quest'ultimo dato alla è rimasta priva di CP_2 riscontro probatorio in atti. 7
Il teste , zio della e amico del , Testimone_1 CP_2 Parte_1 ha confermato l'avvenuta concessione di prestiti da parte del in favore dei convenuti, seppure tale circostanza gli sia Parte_1 stata riferita de relato, oltre che dall'attore medesimo, dalla sorella . Per_3
Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda di parte attrice va accolta, e quindi i convenuti andranno condannati ciascuno alla restituzione in favore del delle somme Parte_1 prestate loro, in particolare la per € 24.000,00 – previa CP_2 detrazione dall'importo richiesto dell'assegno per euro 7.000,00 - e il er € 20.900,00, oltre ad interessi come per legge. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
In accoglimento della domanda dell'attore, Parte_1 8
Condanna a restituire allo stesso la somma Controparte_1
di euro 20.900,00, e a restituire la somma di euro CP_2
24.000,00, oltre ad interessi come per legge.
Condanna i convenuti, in solido tra di essi, a rifondere le spese processuali sostenute dall'attore, da liquidarsi in euro
518,00 per spese vive, ed euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.sa SA Scollo