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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 984/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. , in qualità di capogruppo, e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(P.I. ), in qualità di mandante, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentate e difese dall'Avv. Raffaele Fioresta (C.F. ) (PEC C.F._1
, elettivamente domiciliate presso il di lui studio in Catanzaro alla via Email_1 del Commercio, 2
Appellanti
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_3
e difeso dall'Avv. Maria Bellomusto (C.F. ) (PEC C.F._2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Email_2
CO AC in Catanzaro alla via G. Jannoni, 43
Appellato
Conclusioni
Per le appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza: 1)dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'opposizione spiegata dal Controparte_1 per i motivi sopra esposti, confermando il decreto ingiuntivo n. 62/2013 del tribunale di Paola;
2)condannare l'appellato comune al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3)in subordine ed in caso di rigetto del presente appello nel merito e salvo gravame, in ogni caso dichiarare compensate le spese dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni eccezione, istanza e domanda rigettata,
- in via preliminare, e con pronuncia da assumersi con ordinanza alla prima udienza, ai sensi degli artt. 348 bis, comma 1 e 348 ter comma 1, cpc: dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto da e Parte_1
, con l'atto di appello notificato in data 30/04/2019, in quanto l'impugnazione non ha Pt_2 ragionevole probabilità di essere accolta, alla luce dei motivi di impugnazione dedotti, della motivazione della sentenza di primo grado e di tutti gli argomenti difensivi di rito e di merito svolti dall'appellato ; Controparte_1
- In subordine ed in via preliminare di rito: dichiarare comunque l'inammissibilità dell'appello proposto Parte_1 CP_2
, con l'atto di appello notificato in data 30/04/2019, per la carenza nell'atto di
[...] Pt_2 appello dei requisiti dei motivi di appello di cui all'art. 342 comma 1 nn. 1 e 2 cpc;
- Nel merito:
- respingere il gravame proposto da e , con l'atto Parte_1 Parte_1 Pt_2 di appello notificato in data 30/04/2019, in quanto infondato per i motivi esposti nel presente atto
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.688/2018 pronunciata dal Tribunale di
Paola, nella causa iscritta al n. 596/2013 RG, emessa il 29/10/2018 e pubblicata il 31/10/2018 rep. 927/2018.
- in ogni caso
Condannare e alla rifusione delle spese, dei diritti Parte_1 Pt_2
e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 aprile 2019, la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, hanno proposto appello Parte_3 avvero la sentenza n. 688/2018, emessa dal Tribunale di Paola in data 29 ottobre 2018, pubblicata in data 31 ottobre 2018, con la quale era stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 62/2013, emesso dal Tribunale in data 18 marzo 2013, a mezzo del quale era stato ingiunto al Pt_4
il pagamento in loro favore della somma di euro 48.710 oltre accessori a titolo Controparte_1 di compenso per l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste nell'originario contratto di appalto dell'11 gennaio 2010.
Giova precisare che l'importo era stato richiesto in ragione della esecuzione di lavori resisi necessari al fine di porre rimedio alla distruzione di opere già eseguite ed andate perdute a seguito di gravi eventi atmosferici.
Il Tribunale di Paola aveva ritenuto che, in difetto di iscrizione di specifiche riserve a cura dell'appaltatore e specifico ordine di servizio del responsabile della parte committente – a fronte di diverso atto di sottomissione ritualmente sottoscritto dalle parti e adempimento di quanto in esso previsto – nessun comportamento concludente utile a dimostrare il riconoscimento del debito da parte del poteva assurgere a rilievo e che nessuna valenza potesse essere Controparte_1 riconosciuta a quanto consacrato in due distinti verbali del 20 febbraio 2010 e 5 marzo 2010, attinenti “all'accertamento dei danni conseguenti alle forti precipitazioni verificatesi nel febbraio dell'anno 2010 con la quantificazione dei costi necessari per ristabilire le condizioni di equilibrio esistenti prima dell'avvenimento delle calamità”1.
A fondamento del gravame, le parti appellanti hanno posto quattro motivi, così delineati e sui quali più ampiamente infra:
1) “Inammissibilità dell'opposizione”.
2) “Erronea identificazione dei danni accertati derivanti da causa di forza maggiore con i lavori della perizia di variante”.
3) “Erronea interpretazione della norma in materia di “riserve””.
4) “Sulle spese processuali”
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente la Controparte_1 inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis, comma 1°, 348ter, comma 1°, e 342, comma
1°, nn. 1 e 2, c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto. 1 Questo il dispositivo della sentenza impugnata. Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 596/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 62/2013 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Paola in data 18.03.2013;
2. condanna la società , in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_3 rifusione, in favore del , delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 2.497,50, di cui Controparte_1
€ 233,00 per le spese ed € 2.264,50 per gli onorari di difesa, oltre le spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge. La Corte, alla prima udienza dell'8 ottobre 2019, ha rinviato la causa all'udienza del 28 giugno 2022 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e del transito del fascicolo nei ruoli della
Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 28 maggio
2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, sono stati fissati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato, poiché dalla lettura dell'atto di gravame è possibile ricavare l'indicazione gli errori imputati al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad una decisione di segno contrario.
Quanto invece all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., occorre precisare che essa non può essere valutata in questa fase, atteso che secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis andava delibata alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti.
§2
Venendo ora all'esame del merito della controversia, la Corte deve rilevare la palese infondatezza del primo motivo di gravame, con il quale le appellanti hanno denunciato il mancato rilievo della inammissibilità della opposizione al decreto ingiuntivo, originariamente emesso in loro favore, alla luce del ritiro del fascicolo di parte opponente e del suo deposito in data successiva al termine massimo concesso per l'allegazione della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.: dato che aveva dichiaratamente condotto il Tribunale a disattendere dal novero della valutazione tutti i documenti ivi contenuti e che avrebbe altresì dovuto condurre, in thesi, a negare la dimostrazione della tempestività della proposta opposizione a decreto ingiuntivo.
L'argomentazione non si profila utile nel caso di specie in ragione dell'assorbente considerazione secondo la quale dalla consentita valutazione in sede di appello dei documenti allegati in questa sede dall'appellato e già contenuti nel fascicolo di parte di primo grado (cfr.
Cass. Civ. Sez. III, 28 settembre 2019 n. 23455) è dato rilevare la tempestività della opposizione proposta dal con atto di citazione notificato il 24 maggio 2013 contro il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 62/2013, notificato il 16 aprile 2013.
§3
Meritano trattazione unitaria il secondo e il terzo motivo di impugnazione.
Con il primo di essi, è stata denunciata l'erronea individuazione dei lavori in ordine ai quali era stato richiesto il pagamento del compenso: nello specifico, le appellanti hanno sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, le nuove opere realizzate fossero diverse da quelle portate dalla perizia di variante del 15 giugno 2010, approvata con determina dirigenziale del 21 luglio 2010 e di cui all'atto di sottomissione del 22 luglio 2010 sottoscritto dalle appaltatrici.
A tal proposito hanno sostenuto che erroneamente il Tribunale aveva confuso le opere di cui all'atto di sottomissione emesso all'esito della perizia di variante con quelle realizzate per
“ristabilire le condizioni precedenti agli eventi atmosferici che avevano determinato danni alle opere già realizzate”.
Con l'ulteriore motivo di impugnazione, poi, le parti appellanti hanno censurato l'interpretazione della speciale normativa vigente in tema di appalti pubblici – in particolare degli artt. 139 e 147 del D.P.R. n. 554/1999, nella formulazione vigente ratione temporis – assumendo che contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, “nessun obbligo di riserva gravava sull'appaltatore essendosi trovato in accordo con le determinazioni del direttore dei lavori, del Contr e della stazione appaltante” in rapporto a quanto consegnato nei verbali redatti in data 12 febbraio e 5 marzo del 2010.
Appare evidente il carattere preliminare della questione da ultimo indicata, posto che determinante si profila l'individuazione del tessuto normativo che regola la determinazione dei compensi dell'appaltatore in caso di lamentati danni da forza maggiore e la procedura da seguire per il loro riconoscimento.
Incontestatamente, il testo normativo di riferimento è dato dall'art. 139 del D.P.R.
554/1999, norma che prevedeva quanto segue:
“1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni”.
Nel caso di specie non è in contestazione il rispetto della norma in esame, posto che sono versati agli atti i “verbali di somma urgenza per i danni alluvionali del 12 febbraio e 5 marzo del
2010”, sottoscritti dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori per un importo di euro 69.698 Contr (fascicolo di parte appellante di primo grado), persino controfirmati dal
Quel che costituisce oggetto di contrasto tra le parti è il regime formale applicabile e, segnatamente, se costituisse specifico obbligo dell'appaltatore di iscrivere riserva o meno e se occorresse specifica perizia di variante.
In difetto di specifica previsione normativa, appare utile richiamare l'insegnamento della
Suprema Corte, a mente del quale “in materia di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che ritenga di aver diritto a compensi ulteriori rispetto a quello concordato, a norma del principio generale di cui all'art. 54R R.D. 25 maggio 1895 n. 350, deve formulare tempestiva riserva della sua pretesa nel registro di contabilità, anche quando il corrispettivo dell'appalto sia stato convenuto in misura forfettaria, nè ha rilievo la circostanza che il titolo della pretesa debba individuarsi nel danno subito dall'appaltatore per forza maggiore o fatto del terzo” (Cassazione civile sez. I,
12/06/1987, n. 5126).
Il principio in esame, seppure dettato con riguardo a normativa precedente a quella in rilievo, esprime un principio di ordine generale, indicando nell'istituto della riserva uno strumento
“posto a garanzia della P.A. appaltante, la quale deve essere messa in condizione di esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza o meno di una propria obbligazione, onde il corrispondente onere a carico dell'appaltatore non subisce deroghe nel caso in cui la pretesa fatta valere si riferisca a lavori resi necessari da eventi non previsti. Pertanto, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore, che non siano stati previamente autorizzati e per i quali, quindi, egli non abbia diritto ad aumento di prezzo, possono dare luogo a compenso a condizione che essi formino oggetto di tempestiva riserva ovvero che siano stati, riconosciuti come tali dall'amministrazione committente” (Cass. Civ. Sez. I, 11 marzo 2011 n. 5871).
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che nel caso di specie, oltre al rispetto delle formalità di denuncia espressamente previste dall'art. 139 del D.P.R. 554/1999, sarebbe stata necessaria l'iscrizione della riserva, nel caso di specie non apposta.
Ma ove tanto non fosse sufficiente, occorrerebbe considerare che sarebbe stata pur sempre necessaria l'adozione di specifica “perizia di variante”; e la sua approvazione, ai sensi dell'art. 134 D.P.R. cit.2, sarebbe stata di competenza del responsabile del procedimento solo nei casi in cui essa - potendosi far fronte alla esigenza determinatasi con somme stanziate per imprevisti o 2 Art. 134 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato)
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali. accantonate a seguito di economie - non avesse comportato maggiore spesa rispetto a quella stanziata con l'approvazione del progetto originario.
In tutta evidenza, ove si fosse stati a cospetto di maggiori costi, onde garantire il necessario rispetto degli oneri di spesa, la decisione circa l'eventuale ulteriore stanziamento sarebbe stata da attribuire all'organo decisionale del soggetto appaltante.
Nel caso in esame, i verbali del febbraio e marzo 2010 – singolarmente riportanti la stessa somma stimata necessaria per garantire il ripristino delle opere danneggiate da eventi di forza maggiore – risultano sì sottoscritti dal responsabile del procedimento ma non approvati dall'Ente appaltante per come sarebbe stato necessario dinanzi ad evidente aumento di spesa.
Del resto, sono versate in atti le relazioni di conto finale e relazione di collaudo – sottoscritte dall'ATI – nella quali si dà conto della perizia di variante e dell'atto di sottomissione sottoscritto dalle appaltatrici in punto di maggiori costi sostenuti, riconosciuti e corrisposti nella misura di euro 5.821,13.
Nessun cenno ad ulteriori richieste ovvero ad ulteriori varianti in maggiorazione di spese è contenuto negli atti né risulta aliunde.
Perde allora di rilievo anche l'ulteriore tema legato alla invocata operatività del dettato dell'art. 147 DPR 594/19993, stante la inconferenza del tema dei lavori di somma urgenza nonché del mancato rispetto delle regole da esso dettate: nel caso di specie, non risulta esplicitata la ricorrenza di opere necessarie per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Peraltro, la causa petendi spesa a sostegno della primigenia domanda afferiva a ben altri –
e già evidenziati – profili in tema di quantificazione dei costi necessari per ristabilire le condizioni di equilibrio dell'appalto esistenti prima dell'avvenimento delle calamità. 3
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. Ne discende, assorbiti gli ulteriori motivi, l'infondatezza del gravame in parte qua.
§4
Quel che appare meritevole di condivisione, di contro, è l'ultimo motivo di impugnazione relativo alla regolamentazione delle spese processuali nel primo giudizio.
Invero, a fronte della già evidenziata incertezza normativa e giurisprudenziale sulla interpretazione da offrire alle norme regolanti la materia, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 92 del codice di rito e compensare le spese processuali.
Non condivisibile, in definitiva, si profila l'applicazione del principio della soccombenza automaticamente applicato in un caso che avrebbe richiesto invece una diversa decisione.
Le determinazioni accessorie
Atteso l'esito del giudizio, appare necessario disporre la compensazione tra le parti delle spese anche del giudizio del procedimento di appello.
Non sussistono i presupposti, evidentemente, per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_1 Pt_3 tempore con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2019, avverso la sentenza n. 688/2018, resa dal Tribunale di Paola, in data 29 ottobre 2018, pubblicata in data 30 ottobre 2018, non notificata, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 984/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. , in qualità di capogruppo, e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(P.I. ), in qualità di mandante, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentate e difese dall'Avv. Raffaele Fioresta (C.F. ) (PEC C.F._1
, elettivamente domiciliate presso il di lui studio in Catanzaro alla via Email_1 del Commercio, 2
Appellanti
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_3
e difeso dall'Avv. Maria Bellomusto (C.F. ) (PEC C.F._2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Email_2
CO AC in Catanzaro alla via G. Jannoni, 43
Appellato
Conclusioni
Per le appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza: 1)dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'opposizione spiegata dal Controparte_1 per i motivi sopra esposti, confermando il decreto ingiuntivo n. 62/2013 del tribunale di Paola;
2)condannare l'appellato comune al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3)in subordine ed in caso di rigetto del presente appello nel merito e salvo gravame, in ogni caso dichiarare compensate le spese dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni eccezione, istanza e domanda rigettata,
- in via preliminare, e con pronuncia da assumersi con ordinanza alla prima udienza, ai sensi degli artt. 348 bis, comma 1 e 348 ter comma 1, cpc: dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto da e Parte_1
, con l'atto di appello notificato in data 30/04/2019, in quanto l'impugnazione non ha Pt_2 ragionevole probabilità di essere accolta, alla luce dei motivi di impugnazione dedotti, della motivazione della sentenza di primo grado e di tutti gli argomenti difensivi di rito e di merito svolti dall'appellato ; Controparte_1
- In subordine ed in via preliminare di rito: dichiarare comunque l'inammissibilità dell'appello proposto Parte_1 CP_2
, con l'atto di appello notificato in data 30/04/2019, per la carenza nell'atto di
[...] Pt_2 appello dei requisiti dei motivi di appello di cui all'art. 342 comma 1 nn. 1 e 2 cpc;
- Nel merito:
- respingere il gravame proposto da e , con l'atto Parte_1 Parte_1 Pt_2 di appello notificato in data 30/04/2019, in quanto infondato per i motivi esposti nel presente atto
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.688/2018 pronunciata dal Tribunale di
Paola, nella causa iscritta al n. 596/2013 RG, emessa il 29/10/2018 e pubblicata il 31/10/2018 rep. 927/2018.
- in ogni caso
Condannare e alla rifusione delle spese, dei diritti Parte_1 Pt_2
e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 aprile 2019, la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, hanno proposto appello Parte_3 avvero la sentenza n. 688/2018, emessa dal Tribunale di Paola in data 29 ottobre 2018, pubblicata in data 31 ottobre 2018, con la quale era stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 62/2013, emesso dal Tribunale in data 18 marzo 2013, a mezzo del quale era stato ingiunto al Pt_4
il pagamento in loro favore della somma di euro 48.710 oltre accessori a titolo Controparte_1 di compenso per l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste nell'originario contratto di appalto dell'11 gennaio 2010.
Giova precisare che l'importo era stato richiesto in ragione della esecuzione di lavori resisi necessari al fine di porre rimedio alla distruzione di opere già eseguite ed andate perdute a seguito di gravi eventi atmosferici.
Il Tribunale di Paola aveva ritenuto che, in difetto di iscrizione di specifiche riserve a cura dell'appaltatore e specifico ordine di servizio del responsabile della parte committente – a fronte di diverso atto di sottomissione ritualmente sottoscritto dalle parti e adempimento di quanto in esso previsto – nessun comportamento concludente utile a dimostrare il riconoscimento del debito da parte del poteva assurgere a rilievo e che nessuna valenza potesse essere Controparte_1 riconosciuta a quanto consacrato in due distinti verbali del 20 febbraio 2010 e 5 marzo 2010, attinenti “all'accertamento dei danni conseguenti alle forti precipitazioni verificatesi nel febbraio dell'anno 2010 con la quantificazione dei costi necessari per ristabilire le condizioni di equilibrio esistenti prima dell'avvenimento delle calamità”1.
A fondamento del gravame, le parti appellanti hanno posto quattro motivi, così delineati e sui quali più ampiamente infra:
1) “Inammissibilità dell'opposizione”.
2) “Erronea identificazione dei danni accertati derivanti da causa di forza maggiore con i lavori della perizia di variante”.
3) “Erronea interpretazione della norma in materia di “riserve””.
4) “Sulle spese processuali”
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente la Controparte_1 inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis, comma 1°, 348ter, comma 1°, e 342, comma
1°, nn. 1 e 2, c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto. 1 Questo il dispositivo della sentenza impugnata. Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 596/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 62/2013 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Paola in data 18.03.2013;
2. condanna la società , in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_3 rifusione, in favore del , delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 2.497,50, di cui Controparte_1
€ 233,00 per le spese ed € 2.264,50 per gli onorari di difesa, oltre le spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge. La Corte, alla prima udienza dell'8 ottobre 2019, ha rinviato la causa all'udienza del 28 giugno 2022 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e del transito del fascicolo nei ruoli della
Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 28 maggio
2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, sono stati fissati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato, poiché dalla lettura dell'atto di gravame è possibile ricavare l'indicazione gli errori imputati al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad una decisione di segno contrario.
Quanto invece all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., occorre precisare che essa non può essere valutata in questa fase, atteso che secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis andava delibata alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti.
§2
Venendo ora all'esame del merito della controversia, la Corte deve rilevare la palese infondatezza del primo motivo di gravame, con il quale le appellanti hanno denunciato il mancato rilievo della inammissibilità della opposizione al decreto ingiuntivo, originariamente emesso in loro favore, alla luce del ritiro del fascicolo di parte opponente e del suo deposito in data successiva al termine massimo concesso per l'allegazione della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.: dato che aveva dichiaratamente condotto il Tribunale a disattendere dal novero della valutazione tutti i documenti ivi contenuti e che avrebbe altresì dovuto condurre, in thesi, a negare la dimostrazione della tempestività della proposta opposizione a decreto ingiuntivo.
L'argomentazione non si profila utile nel caso di specie in ragione dell'assorbente considerazione secondo la quale dalla consentita valutazione in sede di appello dei documenti allegati in questa sede dall'appellato e già contenuti nel fascicolo di parte di primo grado (cfr.
Cass. Civ. Sez. III, 28 settembre 2019 n. 23455) è dato rilevare la tempestività della opposizione proposta dal con atto di citazione notificato il 24 maggio 2013 contro il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 62/2013, notificato il 16 aprile 2013.
§3
Meritano trattazione unitaria il secondo e il terzo motivo di impugnazione.
Con il primo di essi, è stata denunciata l'erronea individuazione dei lavori in ordine ai quali era stato richiesto il pagamento del compenso: nello specifico, le appellanti hanno sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, le nuove opere realizzate fossero diverse da quelle portate dalla perizia di variante del 15 giugno 2010, approvata con determina dirigenziale del 21 luglio 2010 e di cui all'atto di sottomissione del 22 luglio 2010 sottoscritto dalle appaltatrici.
A tal proposito hanno sostenuto che erroneamente il Tribunale aveva confuso le opere di cui all'atto di sottomissione emesso all'esito della perizia di variante con quelle realizzate per
“ristabilire le condizioni precedenti agli eventi atmosferici che avevano determinato danni alle opere già realizzate”.
Con l'ulteriore motivo di impugnazione, poi, le parti appellanti hanno censurato l'interpretazione della speciale normativa vigente in tema di appalti pubblici – in particolare degli artt. 139 e 147 del D.P.R. n. 554/1999, nella formulazione vigente ratione temporis – assumendo che contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, “nessun obbligo di riserva gravava sull'appaltatore essendosi trovato in accordo con le determinazioni del direttore dei lavori, del Contr e della stazione appaltante” in rapporto a quanto consegnato nei verbali redatti in data 12 febbraio e 5 marzo del 2010.
Appare evidente il carattere preliminare della questione da ultimo indicata, posto che determinante si profila l'individuazione del tessuto normativo che regola la determinazione dei compensi dell'appaltatore in caso di lamentati danni da forza maggiore e la procedura da seguire per il loro riconoscimento.
Incontestatamente, il testo normativo di riferimento è dato dall'art. 139 del D.P.R.
554/1999, norma che prevedeva quanto segue:
“1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni”.
Nel caso di specie non è in contestazione il rispetto della norma in esame, posto che sono versati agli atti i “verbali di somma urgenza per i danni alluvionali del 12 febbraio e 5 marzo del
2010”, sottoscritti dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori per un importo di euro 69.698 Contr (fascicolo di parte appellante di primo grado), persino controfirmati dal
Quel che costituisce oggetto di contrasto tra le parti è il regime formale applicabile e, segnatamente, se costituisse specifico obbligo dell'appaltatore di iscrivere riserva o meno e se occorresse specifica perizia di variante.
In difetto di specifica previsione normativa, appare utile richiamare l'insegnamento della
Suprema Corte, a mente del quale “in materia di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che ritenga di aver diritto a compensi ulteriori rispetto a quello concordato, a norma del principio generale di cui all'art. 54R R.D. 25 maggio 1895 n. 350, deve formulare tempestiva riserva della sua pretesa nel registro di contabilità, anche quando il corrispettivo dell'appalto sia stato convenuto in misura forfettaria, nè ha rilievo la circostanza che il titolo della pretesa debba individuarsi nel danno subito dall'appaltatore per forza maggiore o fatto del terzo” (Cassazione civile sez. I,
12/06/1987, n. 5126).
Il principio in esame, seppure dettato con riguardo a normativa precedente a quella in rilievo, esprime un principio di ordine generale, indicando nell'istituto della riserva uno strumento
“posto a garanzia della P.A. appaltante, la quale deve essere messa in condizione di esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza o meno di una propria obbligazione, onde il corrispondente onere a carico dell'appaltatore non subisce deroghe nel caso in cui la pretesa fatta valere si riferisca a lavori resi necessari da eventi non previsti. Pertanto, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore, che non siano stati previamente autorizzati e per i quali, quindi, egli non abbia diritto ad aumento di prezzo, possono dare luogo a compenso a condizione che essi formino oggetto di tempestiva riserva ovvero che siano stati, riconosciuti come tali dall'amministrazione committente” (Cass. Civ. Sez. I, 11 marzo 2011 n. 5871).
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che nel caso di specie, oltre al rispetto delle formalità di denuncia espressamente previste dall'art. 139 del D.P.R. 554/1999, sarebbe stata necessaria l'iscrizione della riserva, nel caso di specie non apposta.
Ma ove tanto non fosse sufficiente, occorrerebbe considerare che sarebbe stata pur sempre necessaria l'adozione di specifica “perizia di variante”; e la sua approvazione, ai sensi dell'art. 134 D.P.R. cit.2, sarebbe stata di competenza del responsabile del procedimento solo nei casi in cui essa - potendosi far fronte alla esigenza determinatasi con somme stanziate per imprevisti o 2 Art. 134 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato)
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali. accantonate a seguito di economie - non avesse comportato maggiore spesa rispetto a quella stanziata con l'approvazione del progetto originario.
In tutta evidenza, ove si fosse stati a cospetto di maggiori costi, onde garantire il necessario rispetto degli oneri di spesa, la decisione circa l'eventuale ulteriore stanziamento sarebbe stata da attribuire all'organo decisionale del soggetto appaltante.
Nel caso in esame, i verbali del febbraio e marzo 2010 – singolarmente riportanti la stessa somma stimata necessaria per garantire il ripristino delle opere danneggiate da eventi di forza maggiore – risultano sì sottoscritti dal responsabile del procedimento ma non approvati dall'Ente appaltante per come sarebbe stato necessario dinanzi ad evidente aumento di spesa.
Del resto, sono versate in atti le relazioni di conto finale e relazione di collaudo – sottoscritte dall'ATI – nella quali si dà conto della perizia di variante e dell'atto di sottomissione sottoscritto dalle appaltatrici in punto di maggiori costi sostenuti, riconosciuti e corrisposti nella misura di euro 5.821,13.
Nessun cenno ad ulteriori richieste ovvero ad ulteriori varianti in maggiorazione di spese è contenuto negli atti né risulta aliunde.
Perde allora di rilievo anche l'ulteriore tema legato alla invocata operatività del dettato dell'art. 147 DPR 594/19993, stante la inconferenza del tema dei lavori di somma urgenza nonché del mancato rispetto delle regole da esso dettate: nel caso di specie, non risulta esplicitata la ricorrenza di opere necessarie per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Peraltro, la causa petendi spesa a sostegno della primigenia domanda afferiva a ben altri –
e già evidenziati – profili in tema di quantificazione dei costi necessari per ristabilire le condizioni di equilibrio dell'appalto esistenti prima dell'avvenimento delle calamità. 3
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. Ne discende, assorbiti gli ulteriori motivi, l'infondatezza del gravame in parte qua.
§4
Quel che appare meritevole di condivisione, di contro, è l'ultimo motivo di impugnazione relativo alla regolamentazione delle spese processuali nel primo giudizio.
Invero, a fronte della già evidenziata incertezza normativa e giurisprudenziale sulla interpretazione da offrire alle norme regolanti la materia, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 92 del codice di rito e compensare le spese processuali.
Non condivisibile, in definitiva, si profila l'applicazione del principio della soccombenza automaticamente applicato in un caso che avrebbe richiesto invece una diversa decisione.
Le determinazioni accessorie
Atteso l'esito del giudizio, appare necessario disporre la compensazione tra le parti delle spese anche del giudizio del procedimento di appello.
Non sussistono i presupposti, evidentemente, per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_1 Pt_3 tempore con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2019, avverso la sentenza n. 688/2018, resa dal Tribunale di Paola, in data 29 ottobre 2018, pubblicata in data 30 ottobre 2018, non notificata, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero