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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/10/2024, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 25/10/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2727 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via ettore pellegrino, 46 C.F._1
Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMENIA 1 CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CASCIO ESTER che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio, instaurato presso il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, ha come oggetto l'accertamento del diritto all'indennità di frequenza in favore del minore rappresentato dalla madre ai sensi Persona_1 Parte_1 dell'art. 445 bis c.p.c. Il ricorso è stato promosso in opposizione al rigetto dell'istanza amministrativa di indennità da parte dell' , motivato CP_1
dall'insussistenza di requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento di tale beneficio.
La consulenza tecnica d'ufficio, redatta dalla Dr.ssa ha esaminato Persona_2
dettagliatamente le condizioni del minore, includendo diagnosi di rotoscoliosi dorso-lombare e piede piatto valgo bilaterale di III grado, affiancata da sindrome rino-bronchiale e asma allergico. La perizia ha rilevato che le patologie riscontrate, pur presenti, non determinano nel minore una difficoltà persistente nell'espletamento delle funzioni proprie della sua età, confermando, quindi, la non idoneità delle condizioni cliniche per l'assegnazione dell'indennità di frequenza, come già precedentemente determinato dall' e dalla prima CTU CP_1
eseguita.
La parte ricorrente ha contestato le conclusioni della CTU, ritenendo la perizia insufficiente rispetto alle patologie rilevate e chiedendo una nuova consulenza tecnica. Tuttavia, le osservazioni dell'opponente non risultano supportate da ulteriori prove mediche o documentazione aggiuntiva, tali da giustificare il riesame peritale. La CTU, infatti, ha valutato accuratamente la documentazione sanitaria e ha risposto in maniera circostanziata e dettagliata a tutte le eccezioni sollevate, sottolineando l'assenza di gravità clinica nelle patologie del minore che potrebbe giustificare la concessione dell'indennità richiesta.
Si ritiene di aderire a consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui la concessione dell'indennità di frequenza deve essere subordinata a una condizione di invalidità permanente che impedisca al minore di svolgere attività comuni rispetto ai coetanei. La Cassazione (ad esempio, Cass. n. 9876/2019) ha più volte ribadito che la semplice presenza di patologie non gravemente invalidanti non consente l'accesso ai benefici previdenziali, se queste non incidono in modo rilevante sull'autonomia del minore e sul suo normale sviluppo psicofisico
(RICORSO).
Pertanto, alla luce delle motivazioni esposte e dell'esito della CTU, il ricorso deve essere respinto, confermando l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza. La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 116 c.p.c., sulla base delle prove documentali acquisite e della valutazione discrezionale della CTU, che ha chiaramente dimostrato la compatibilità delle patologie del minore con una normale attività quotidiana, escludendo quindi l'incidenza richiesta dalla normativa per il riconoscimento dell'indennità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa
R.G. 2727/2021, promossa da in qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità sul minore contro , disattesa ogni contraria Persona_1 CP_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso proposto dalla ricorrente per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore del minore Per_1
ritenendo infondati i presupposti sanitari per la concessione del
[...]
beneficio.
2. Compensa le spese di lite tra le parti in quanto parte ricorrente beneficia dell'esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.
3. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' , CP_1
liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Patti 25/10/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo