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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/09/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 193/2023 RG vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Pt_1
dall'avv. Valerio Pardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, via Panciatichi, n. 78;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Luciano Lenoce del foro di Taranto e dall'avv. Mario Palazzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, via G. Ricci,
n. 12/b;
APPELLATA
All'udienza del 4.3.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per <voglia l'ecc.ma corte di appello adita, respinta ogni - in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 193/2023 RG vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Pt_1
dall'avv. Valerio Pardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, via Panciatichi, n. 78;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Luciano Lenoce del foro di Taranto e dall'avv. Mario Palazzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, via G. Ricci,
n. 12/b;
APPELLATA
All'udienza del 4.3.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 PerPt_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare, previa sospensione dei suoi effetti, la sentenza impugnata e, dunque: - rigettare tutte le domande avversarie in quanto rivolte a un Giudice carente di giurisdizione, inammissibili e comunque infondate;
- in via riconvenzionale, condannare il CP_1
a pagare ad la complessiva somma di Euro 1.100.0000,00,
[...] Parte_1
oltre a interessi calcolati dal giorno di ogni indebito versamento, ovvero da quello della domanda. Il tutto previa eventuale disapplicazione della convenzione intercorsa tra le parti ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E. Con
vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per il :Controparte_1
contrariis reiectis, in conferma dell'impugnata sentenza n. 3428/2022 del 6.12.2022
del Tribunale di Firenze, in via preliminare, rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata;
in via principale, per tutte le causali in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'atto d'appello ex adverso proposto e rigettare integralmente tutte le richieste,
le domande e le conclusioni formulate nello stesso. (Per effetto di ciò, Voglia il
Collegio, previa conferma della giurisdizione del G.O. e dell'ammissibilità e della fondatezza delle domande del , condannare al Controparte_1 Parte_1
pagamento di € 600.000,00, oltre interessi come da legge, spese e compensi, così
come statuito in sentenza, nei confronti dell'Ente ovvero di quella diversa somma ritenuta giusta e provata dal Giudicante, ove occorra anche giusta determinazione giudiziale sulla scorta dei parametri ex lege; e in ogni caso,
rigettare integralmente la domanda riconvenzionale di giacché Parte_1
inammissibile e infondata per tutte le ragioni in atti). Con vittoria dell'appellato in ordine a compensi e spese anche del presente giudizio, oltre r.s.g. ed accessori di legge>>.
2 I FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
all'udienza del 6.12.2022, il Tribunale di Firenze, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato Pt_1
il pagamento di € 800.000 in favore del per le annualità Controparte_1
2011, 2013 e 2014 dovute in forza della convenzione 30.12.2009 con la quale era previsto che , proprietaria di una discarica di tipo 2B a stretto confine Pt_2
con il territorio comunale, corrispondesse all'ente un contributo forfettario di €
300.000 annui a titolo di ristoro ambientale, riteneva:
a) infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, posto che il CP_1
aveva agito come soggetto privato e la prestazione patrimoniale oggetto di causa traeva origine in un atto negoziale costituito dalla convenzione stipulata tra le parti in data 30.12.2009, approvata con delibera G.C. n. 152/2009 e successivamente modificata con atto del 28.12.2011 approvato con delibera G.C.
n. 95/2011;
b) infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, perché validamente interrotta dal con la diffida del 7.8.2014 e perché, in ogni caso, la CP_1
modifica della convenzione sottoscritta il 28.8.2012 ne aveva prodotto la validità
temporale sino al 31.12.2014;
c) infondata anche l'eccezione di nullità della convenzione ex art. 21 septies
della legge 241/1990, perché tale disposizione disciplinava la nullità del provvedimento amministrativo, per cui la questione non era rilevante per essere il credito del fondato su atto negoziale, il cui fondamento giuridico e la CP_1
cui causa erano da individuarsi, in applicazione analogica degli stessi principi che regolavano le immissioni nella proprietà fondiaria (art. 844 cod. civ.), nel ristoro dell'ente per l'impatto ambientale in considerazione dei potenziali danni conseguenti all'esercizio della discarica a soli 2 Km dall'abitato di;
CP_1
3 conseguentemente andava disattesa la domanda riconvenzionale avanzata da per la restituzione degli importi versati;
Pt_1
d) fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di per il Pt_1
contributo di € 200.000 dovuto per l'anno 2014, posto che per tale annualità la discarica era stata gestita da una diversa società ( , per cui il credito CP_2
di parte opposta andava ridotto ad € 600.000, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ..
Per tali ragioni, così statuiva: <respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione
sollevata da parte opponente;
revoca il decreto ingiuntivo n. 592/2019 – RG 1619/2019;
condanna al pagamento in favore del dell'importo di € Pt_1 Parte_3
600.000, oltre interessi come in parte motiva;
respinge la domanda riconvenzionale di
parte opponente;
condanna al pagamento in favore di parte opposta delle spese di Pt_1
lite che si liquidano per il monitorio in euro 3.808,00 per compensi, oltre ad euro 870,00
per esborsi … e per questa fase in euro 4.000 per la fase studio, euro 2.500 per la fase
introduttiva del giudizio, euro 8.000 per la fase istruttoria e/o trattazione, oltre ad euro
4.007,00 per la fase decisionale, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa>>.
Con citazione notificata in data 26.1.2023 proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata per violazione del divieto di scienza privata. Faceva rilevare che il aveva sempre CP_1
qualificato i negozi intercorsi tra le parti come caratterizzati da un sinallagma e,
dunque, quali contratti a prestazioni corrispettive. Solo tardivamente,
all'udienza del 25.2.2021, l'ente deduceva che il contributo era dovuto dall'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi ed al conseguente impatto sulla limitrofa area comunale. A fronte dell'eccezione di nullità delle convenzioni per carenza di causa, posto che il non era tenuto ad alcuna CP_1
controprestazione nei confronti di né detti negozi rivestivano le forme Pt_1
4 necessarie per integrare validi atti di donazione, il primo giudice aveva:
<completamente ribaltato l'impostazione, sostituendo un diverso fatto storico alla
fattispecie concreta azionata>>, ritenendo che le convenzioni trovassero causa in un pregiudizio che aveva arrecato al territorio comunale, per cui le somme Pt_1
indicate costituivano una sorta di forfettizzazione del danno da immissioni.
Rimarcava che, tuttavia, neppure il aveva prospettato l'esistenza di CP_1
immissioni nocive, per cui era precluso al primo giudice attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e di introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame;
2) col secondo motivo riproponeva l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Argomentava che, se la ragione che legittimava le convenzioni era ravvisabile nei principi che regolano le immissioni nella proprietà fondiaria, allora il danno era subito dai singoli proprietari degli immobili, per cui il non poteva essere CP_1
ristorato del danno subito da un soggetto diverso. In realtà, a dire dell'appellante,
il aveva agito per la tutela degli interessi generali della salute della CP_1
cittadinanza e, dunque, quale soggetto di diritto pubblico, come confermato dal verbale del 9.3.2006 in cui si chiariva che il contributo era richiesto <a titolo di
ristoro ambientale per bilanciare gli effetti dell'impianto della discarica sul delicato
equilibrio ambientale del e di migliorare e riqualificare il territorio Controparte_1
urbano>>. Illustrava che, avendo il agito come soggetto di diritto CP_1
pubblico, le convenzioni stipulate erano da qualificarsi come accordi sostitutivi di un provvedimento amministrativo ex art. 11 della legge 241/1990, come tali rimessi alla cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma
1, lett. a) n. 1 del d.lgs. 104/2010;
3) – 4) col terzo e col quarto motivo riproponeva l'eccezione di: <carenza
di giurisdizione del giudice ordinario (sotto diverso profilo). Inammissibilità della
5 domanda proposta nelle forme ordinarie>>. Argomentava che la prestazione patrimoniale pretesa in via monitoria dal aveva natura tributaria e CP_1
costituiva un'imposta, il cui ammontare era stato consensualmente determinato dalle parti secondo lo schema dell'accertamento con adesione di cui alla legge n.
218/1997. Da qui, a dire dell'appellante: <l'inammissibilità della domanda, visto che
il meccanismo di recupero dei tributi è disciplinato dalla legge e che questa preclude il
ricorso agli strumenti di diritto comune previsti in via ordinaria per l'accertamento e il
recupero dei crediti di natura privatistica>>. In ogni caso l'imposizione del tributo e la sua successiva quantificazione erano colpiti da nullità radicale per violazione dell'art. 23 della Costituzione e per carenza della copertura legislativa;
5) col quinto motivo ribadiva l'eccezione di nullità delle convenzioni de
quibus se ricondotte a negozi di diritto privato, per carenza di volontà o per impossibilità dell'oggetto: <atteso che il Comune, in carenza di procura, non poteva
disporre dei diritti nascenti in favore dei proprietari degli immobili (non meglio
specificati) pregiudicati dalle immissioni provocate dall'attività della discarica>>.
Laddove, invece, si fosse trattato – come sostenuto dal – di contratto a CP_1
prestazioni corrispettive, dette convenzioni erano parimenti nulle per mancanza di causa o di oggetto, atteso che nessuna prestazione era posta a carico dell'ente.
Mentre se la causa dei negozi era da ravvisarsi nella mera liberalità, parimenti essi erano nulli per difetto di forma ad substantiam;
6) con il sesto motivo riproponeva la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme indebitamente versate, pari a € 1.100.000,00, oltre interessi, in base alle convenzioni nulle.
Concludeva come in epigrafe, affinché fossero disattese tutte le domande avanzate dal con la condanna di quest'ultimo alla Controparte_1
restituzione della somma di € 1.100.000,00, oltre interessi, previa disapplicazione
6 della convenzione intercorsa tra le parti ai sensi dell'art. 5 della legge 2248 del
1865 allegato E.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ.. Nel merito ne chiedeva il rigetto e, in particolare: a) quanto al primo motivo, contestava che il giudice avesse violato il divieto di scienza privata, posto che nella stessa convenzione intercorsa tra le parti era previsto che la prestazione era dovuta a titolo di ristoro ambientale,
come fatto valere dal sin dalla comparsa di costituzione di primo grado;
CP_1
b) quanto al secondo, al terzo e al quarto motivo, faceva rilevare che il CP_1
anche quando agiva jure privatorum, era tenuto a perseguire l'interesse pubblico dei suoi cittadini, senza che ciò implicasse necessariamente l'uso di poteri autoritativi o valesse a trasformare gli atti negoziali in accordi sostitutivi di atti amministrativi. Contestava inoltre che le prestazioni cui era tenuta Pt_1
fossero tributi;
c) in merito al quinto motivo evidenziava che il contratto perseguiva un interesse meritevole di tutela trattandosi di un ristoro ambientale in considerazione dei potenziali danni derivanti al per Parte_3
l'esercizio della discarica. Contestava quindi che l'atto integrasse una donazione e concludeva per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.3.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da disattendere (salvo che per singoli profili che verranno di seguito esaminati) l'eccezione di inammissibilità dell'appello,
avendo alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Pt_1
7 Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il primo giudice non ha affatto violato il divieto di scienza privata, né
<completamente ribaltato l'impostazione, sostituendo un diverso fatto storico alla
fattispecie concreta azionata>>.
Il “fatto storico” posto alla base della pretesa monitoria del è CP_1
infatti costituito:
1) dalla deliberazione n. 152 del 30.12.2009 della Giunta Comunale di
, con la quale è stato approvato il contenuto della convenzione CP_1
disciplinante i rapporti tra il comune e la società ed autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione. In detta delibera si dà atto che si era addivenuti ad un accordo con il quale la società: <si impegnava a fornire all'Amministrazione comunale tutti i dati
di rilevamento ambientale, di far svolgere verifiche in loco, oltre che a riconoscere al
un contributo annuo a titolo di ristoro ambientale …>>; Controparte_1
2) dalla convenzione in data 30.12.2009 con la quale, in coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale, si dà atto che la prestazione patrimoniale di € 300.000 annui per le annualità 2009 – 2011 era dovuto a titolo di: <ristoro
ambientale>>.
Nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado il CP_1
ha allegato che: <in ragione delle autorizzazioni inerenti la peculiare
[...]
attività ivi esercitata e del suo inequivoco impatto sulle condizioni di salubrità dell'intera
area (anche quella limitrofa fragagnanese) con atto di convenzione del 30.12.2009,
8 approvato con delibera G.C. n. 159/2009, è stato pattuito che la suindicata società
erogasse, per gli anni di rinnovata operatività, un contributo forfettario a titolo di ristoro
ambientale in favore del ammontante ad € 300.000 per ciascun Controparte_1
anno di gestione intercorrente dal 2009 al 2011…>>.
Alla luce di tali allegazioni appare, dunque, evidente che alcuna immutazione del fatto è stata operata dal primo giudice, che ha correttamente inteso la convenzione intercorsa tra le parti in base al suo contenuto ed alle allegazioni delle parti, richiamando i principi generali in materia di immissioni al solo scopo di chiarire la causa del negozio e non già per sostituirla a quella fatta valere dal in via monitoria. CP_1
Pertanto, il primo motivo di appello va respinto.
Parimenti infondati sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello,
con i quali, sotto vari profili, ripropone l'eccezione di difetto di Pt_1
giurisdizione.
La Suprema Corte, pur con riguardo alla pregressa disciplina (art. 4 della legge n. 90 del 2008) ha avuto modo di chiarire che: <la devoluzione alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla
complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti
dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art. 4 del
d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n.
123, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere
autoritativo della P.A. (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia
dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo
negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la
controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario>> (v. Cass.
14126/2010).
9 Più di recente analoghi principi sono stati ribaditi anche con riguardo all'attuale disciplina: <in materia di pubblico servizio relativo alla gestione ed allo
smaltimento dei rifiuti, tanto l'art. 133, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 104 del 2010 (codice
del processo amministrativo) che l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971 (applicabile ratione
temporis nel testo successivamente modificato dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000),
nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia
relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad
oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime
ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario;
spettano infatti
alla giurisdizione ordinaria, in base ai criteri generali sul riparto di giurisdizione ed
esclusa - ratione temporis - l'applicabilità dell'art. 4 del d.l. 90 del 2008, conv. con modif.
dalla l. n. 123 del 2008, solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto
meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a
tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che
coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone,
dell'indennità o di altri corrispettivi>> (v. Cass. 6747/2024).
Nel caso di specie, la pretesa azionata in via monitoria trova titolo nella citata convenzione stipulata tra le parti (e nelle sue successive modificazioni) ove il ha agito jure privatorum e quindi come soggetto privato, al fine di CP_1
ottenere un ristoro economico, forfettariamente determinato, per la presenza della discarica quasi a confine con il territorio comunale e con l'abitato di
. CP_1
Non viene, quindi, in rilievo l'esercizio di alcun potere pubblicistico o autoritativo da parte dell'ente territoriale, giacché la presente controversia involge contenuti meramente patrimoniali nel senso precisato dalla sentenza della Suprema Corte da ultimo citata.
10 Va infatti negato rilievo al fatto che il agendo quale ente CP_1
esponenziale degli interessi collettivi del proprio territorio, abbia, per ciò solo,
agito mediante l'uso delle proprie prerogative pubblicistiche, posto che anche quando il agisce jure privatorum, è comunque tenuto al perseguimento CP_1
delle finalità pubblicistiche attribuitegli dall'ordinamento, ivi comprese quelle a tutela dell'ambiente e del territorio comunale.
Né è consentito ricostruire la convenzione come “accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento amministrativo (art. 11 l. 241/1990), non essendo,
peraltro, neanche stato allegato dalla parte appellante che la convenzione in esame era stata stipulata nell'ambito di un procedimento amministrativo in essere (la cui natura non è stata descritta dall'appellante, né è rilevabile dagli atti),
e neppure è stato prospettato rispetto a quale atto amministrativo doveva costituire l'epilogo vuoi in senso integrativo ovvero in senso sostitutivo, per cui,
sul punto, l'appello si mostra del tutto generico.
Va, infine, negato che la prestazione patrimoniale oggetto della pretesa monitoria possa qualificarsi come “imposta” o “tributo”, costituendo la stessa un corrispettivo per il fatto che il deve sopportare l'impatto ambientale CP_1
della discarica a stretto confine con l'abitato del proprio territorio.
Pertanto, anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello vanno respinti.
Parimenti da disattendere è il quinto motivo di appello, con il quale Pt_1
ribadisce l'eccezione di nullità della convenzione per <carenza di volontà>> o
[...]
per <impossibilità dell'oggetto>>.
Se, da un lato, il primo giudice ha individuato il fondamento giuridico della convenzione nella volontà delle parti di prevedere il pagamento di una somma di denaro annua in relazione ai disagi e ai rischi ambientali cui la cittadinanza di è esposta per la sola presenza della discarica e CP_1
11 richiamato, in applicazione analogica, gli stessi principi che regolano le immissioni nella proprietà fondiaria (art. 844 cod. civ.), dall'altro, ciò non significa affatto che il abbia inteso stipulare la convezione a tutela delle CP_1
singole proprietà private. Piuttosto l'ente territoriale, quale ente esponenziale della collettività locale, ha inteso attuare una forma di tutela dai rischi derivanti dalla presenza della discarica a stretto confine con il proprio territorio mediante una prestazione economica determinata in forza di un atto negoziale di natura privatistica.
Va poi negato che l'oggetto sia impossibile, trattandosi di mera prestazione pecuniaria.
Così come va escluso che le obbligazioni assunte dalla società proprietaria della discarica abbiano natura di atti di liberalità, di cui non sono apprezzabili,
né sono stati prospettati, i contenuti e gli scopi e rispetto ai quali difetta ogni allegazione in merito alla sussistenza dell'animus donandi da parte di Pt_1
Ne consegue che anche il quinto motivo va respinto.
Il sesto motivo è assorbito.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa (€
600.000) ed ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, attesa la semplicità
delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
12 La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Pt_1 CP_1
con atto notificato in data 26.1.2023 avverso la sentenza n. 3428/2022
[...]
del Tribunale di Firenze, pubblicata all'udienza del 6.12.2022 ex art. 281 sexies
cod. proc. civ., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al rimborso delle spese del grado in favore del Pt_1
che liquida in € 9.500,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Pt_1
per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 16.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 193/2023 RG vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Pt_1
dall'avv. Valerio Pardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, via Panciatichi, n. 78;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Luciano Lenoce del foro di Taranto e dall'avv. Mario Palazzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, via G. Ricci,
n. 12/b;
APPELLATA
All'udienza del 4.3.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per <voglia l'ecc.ma corte di appello adita, respinta ogni - in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 193/2023 RG vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Pt_1
dall'avv. Valerio Pardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, via Panciatichi, n. 78;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Luciano Lenoce del foro di Taranto e dall'avv. Mario Palazzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, via G. Ricci,
n. 12/b;
APPELLATA
All'udienza del 4.3.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per
contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare, previa sospensione dei suoi effetti, la sentenza impugnata e, dunque: - rigettare tutte le domande avversarie in quanto rivolte a un Giudice carente di giurisdizione, inammissibili e comunque infondate;
- in via riconvenzionale, condannare il CP_1
a pagare ad la complessiva somma di Euro 1.100.0000,00,
[...] Parte_1
oltre a interessi calcolati dal giorno di ogni indebito versamento, ovvero da quello della domanda. Il tutto previa eventuale disapplicazione della convenzione intercorsa tra le parti ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E. Con
vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per il :
contrariis reiectis, in conferma dell'impugnata sentenza n. 3428/2022 del 6.12.2022
del Tribunale di Firenze, in via preliminare, rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata;
in via principale, per tutte le causali in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'atto d'appello ex adverso proposto e rigettare integralmente tutte le richieste,
le domande e le conclusioni formulate nello stesso. (Per effetto di ciò, Voglia il
Collegio, previa conferma della giurisdizione del G.O. e dell'ammissibilità e della fondatezza delle domande del , condannare al Controparte_1 Parte_1
pagamento di € 600.000,00, oltre interessi come da legge, spese e compensi, così
come statuito in sentenza, nei confronti dell'Ente ovvero di quella diversa somma ritenuta giusta e provata dal Giudicante, ove occorra anche giusta determinazione giudiziale sulla scorta dei parametri ex lege; e in ogni caso,
rigettare integralmente la domanda riconvenzionale di giacché Parte_1
inammissibile e infondata per tutte le ragioni in atti). Con vittoria dell'appellato in ordine a compensi e spese anche del presente giudizio, oltre r.s.g. ed accessori di legge>>.
2 I FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
all'udienza del 6.12.2022, il Tribunale di Firenze, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato Pt_1
il pagamento di € 800.000 in favore del per le annualità Controparte_1
2011, 2013 e 2014 dovute in forza della convenzione 30.12.2009 con la quale era previsto che , proprietaria di una discarica di tipo 2B a stretto confine Pt_2
con il territorio comunale, corrispondesse all'ente un contributo forfettario di €
300.000 annui a titolo di ristoro ambientale, riteneva:
a) infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, posto che il CP_1
aveva agito come soggetto privato e la prestazione patrimoniale oggetto di causa traeva origine in un atto negoziale costituito dalla convenzione stipulata tra le parti in data 30.12.2009, approvata con delibera G.C. n. 152/2009 e successivamente modificata con atto del 28.12.2011 approvato con delibera G.C.
n. 95/2011;
b) infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, perché validamente interrotta dal con la diffida del 7.8.2014 e perché, in ogni caso, la CP_1
modifica della convenzione sottoscritta il 28.8.2012 ne aveva prodotto la validità
temporale sino al 31.12.2014;
c) infondata anche l'eccezione di nullità della convenzione ex art. 21 septies
della legge 241/1990, perché tale disposizione disciplinava la nullità del provvedimento amministrativo, per cui la questione non era rilevante per essere il credito del fondato su atto negoziale, il cui fondamento giuridico e la CP_1
cui causa erano da individuarsi, in applicazione analogica degli stessi principi che regolavano le immissioni nella proprietà fondiaria (art. 844 cod. civ.), nel ristoro dell'ente per l'impatto ambientale in considerazione dei potenziali danni conseguenti all'esercizio della discarica a soli 2 Km dall'abitato di;
CP_1
3 conseguentemente andava disattesa la domanda riconvenzionale avanzata da per la restituzione degli importi versati;
Pt_1
d) fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di per il Pt_1
contributo di € 200.000 dovuto per l'anno 2014, posto che per tale annualità la discarica era stata gestita da una diversa società ( , per cui il credito CP_2
di parte opposta andava ridotto ad € 600.000, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ..
Per tali ragioni, così statuiva: <respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione
sollevata da parte opponente;
revoca il decreto ingiuntivo n. 592/2019 – RG 1619/2019;
condanna al pagamento in favore del dell'importo di € Pt_1 Parte_3
600.000, oltre interessi come in parte motiva;
respinge la domanda riconvenzionale di
parte opponente;
condanna al pagamento in favore di parte opposta delle spese di Pt_1
lite che si liquidano per il monitorio in euro 3.808,00 per compensi, oltre ad euro 870,00
per esborsi … e per questa fase in euro 4.000 per la fase studio, euro 2.500 per la fase
introduttiva del giudizio, euro 8.000 per la fase istruttoria e/o trattazione, oltre ad euro
4.007,00 per la fase decisionale, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa>>.
Con citazione notificata in data 26.1.2023 proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata per violazione del divieto di scienza privata. Faceva rilevare che il aveva sempre CP_1
qualificato i negozi intercorsi tra le parti come caratterizzati da un sinallagma e,
dunque, quali contratti a prestazioni corrispettive. Solo tardivamente,
all'udienza del 25.2.2021, l'ente deduceva che il contributo era dovuto dall'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi ed al conseguente impatto sulla limitrofa area comunale. A fronte dell'eccezione di nullità delle convenzioni per carenza di causa, posto che il non era tenuto ad alcuna CP_1
controprestazione nei confronti di né detti negozi rivestivano le forme Pt_1
4 necessarie per integrare validi atti di donazione, il primo giudice aveva:
<completamente ribaltato l'impostazione, sostituendo un diverso fatto storico alla
fattispecie concreta azionata>>, ritenendo che le convenzioni trovassero causa in un pregiudizio che aveva arrecato al territorio comunale, per cui le somme Pt_1
indicate costituivano una sorta di forfettizzazione del danno da immissioni.
Rimarcava che, tuttavia, neppure il aveva prospettato l'esistenza di CP_1
immissioni nocive, per cui era precluso al primo giudice attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e di introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame;
2) col secondo motivo riproponeva l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Argomentava che, se la ragione che legittimava le convenzioni era ravvisabile nei principi che regolano le immissioni nella proprietà fondiaria, allora il danno era subito dai singoli proprietari degli immobili, per cui il non poteva essere CP_1
ristorato del danno subito da un soggetto diverso. In realtà, a dire dell'appellante,
il aveva agito per la tutela degli interessi generali della salute della CP_1
cittadinanza e, dunque, quale soggetto di diritto pubblico, come confermato dal verbale del 9.3.2006 in cui si chiariva che il contributo era richiesto <a titolo di
ristoro ambientale per bilanciare gli effetti dell'impianto della discarica sul delicato
equilibrio ambientale del e di migliorare e riqualificare il territorio Controparte_1
urbano>>. Illustrava che, avendo il agito come soggetto di diritto CP_1
pubblico, le convenzioni stipulate erano da qualificarsi come accordi sostitutivi di un provvedimento amministrativo ex art. 11 della legge 241/1990, come tali rimessi alla cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma
1, lett. a) n. 1 del d.lgs. 104/2010;
3) – 4) col terzo e col quarto motivo riproponeva l'eccezione di: <carenza
di giurisdizione del giudice ordinario (sotto diverso profilo). Inammissibilità della
5 domanda proposta nelle forme ordinarie>>. Argomentava che la prestazione patrimoniale pretesa in via monitoria dal aveva natura tributaria e CP_1
costituiva un'imposta, il cui ammontare era stato consensualmente determinato dalle parti secondo lo schema dell'accertamento con adesione di cui alla legge n.
218/1997. Da qui, a dire dell'appellante: <l'inammissibilità della domanda, visto che
il meccanismo di recupero dei tributi è disciplinato dalla legge e che questa preclude il
ricorso agli strumenti di diritto comune previsti in via ordinaria per l'accertamento e il
recupero dei crediti di natura privatistica>>. In ogni caso l'imposizione del tributo e la sua successiva quantificazione erano colpiti da nullità radicale per violazione dell'art. 23 della Costituzione e per carenza della copertura legislativa;
5) col quinto motivo ribadiva l'eccezione di nullità delle convenzioni de
quibus se ricondotte a negozi di diritto privato, per carenza di volontà o per impossibilità dell'oggetto: <atteso che il Comune, in carenza di procura, non poteva
disporre dei diritti nascenti in favore dei proprietari degli immobili (non meglio
specificati) pregiudicati dalle immissioni provocate dall'attività della discarica>>.
Laddove, invece, si fosse trattato – come sostenuto dal – di contratto a CP_1
prestazioni corrispettive, dette convenzioni erano parimenti nulle per mancanza di causa o di oggetto, atteso che nessuna prestazione era posta a carico dell'ente.
Mentre se la causa dei negozi era da ravvisarsi nella mera liberalità, parimenti essi erano nulli per difetto di forma ad substantiam;
6) con il sesto motivo riproponeva la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme indebitamente versate, pari a € 1.100.000,00, oltre interessi, in base alle convenzioni nulle.
Concludeva come in epigrafe, affinché fossero disattese tutte le domande avanzate dal con la condanna di quest'ultimo alla Controparte_1
restituzione della somma di € 1.100.000,00, oltre interessi, previa disapplicazione
6 della convenzione intercorsa tra le parti ai sensi dell'art. 5 della legge 2248 del
1865 allegato E.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ.. Nel merito ne chiedeva il rigetto e, in particolare: a) quanto al primo motivo, contestava che il giudice avesse violato il divieto di scienza privata, posto che nella stessa convenzione intercorsa tra le parti era previsto che la prestazione era dovuta a titolo di ristoro ambientale,
come fatto valere dal sin dalla comparsa di costituzione di primo grado;
CP_1
b) quanto al secondo, al terzo e al quarto motivo, faceva rilevare che il CP_1
anche quando agiva jure privatorum, era tenuto a perseguire l'interesse pubblico dei suoi cittadini, senza che ciò implicasse necessariamente l'uso di poteri autoritativi o valesse a trasformare gli atti negoziali in accordi sostitutivi di atti amministrativi. Contestava inoltre che le prestazioni cui era tenuta Pt_1
fossero tributi;
c) in merito al quinto motivo evidenziava che il contratto perseguiva un interesse meritevole di tutela trattandosi di un ristoro ambientale in considerazione dei potenziali danni derivanti al per Parte_3
l'esercizio della discarica. Contestava quindi che l'atto integrasse una donazione e concludeva per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.3.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da disattendere (salvo che per singoli profili che verranno di seguito esaminati) l'eccezione di inammissibilità dell'appello,
avendo alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Pt_1
7 Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il primo giudice non ha affatto violato il divieto di scienza privata, né
<completamente ribaltato l'impostazione, sostituendo un diverso fatto storico alla
fattispecie concreta azionata>>.
Il “fatto storico” posto alla base della pretesa monitoria del è CP_1
infatti costituito:
1) dalla deliberazione n. 152 del 30.12.2009 della Giunta Comunale di
, con la quale è stato approvato il contenuto della convenzione CP_1
disciplinante i rapporti tra il comune e la società ed autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione. In detta delibera si dà atto che si era addivenuti ad un accordo con il quale la società: <si impegnava a fornire all'Amministrazione comunale tutti i dati
di rilevamento ambientale, di far svolgere verifiche in loco, oltre che a riconoscere al
un contributo annuo a titolo di ristoro ambientale …>>; Controparte_1
2) dalla convenzione in data 30.12.2009 con la quale, in coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale, si dà atto che la prestazione patrimoniale di € 300.000 annui per le annualità 2009 – 2011 era dovuto a titolo di: <ristoro
ambientale>>.
Nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado il CP_1
ha allegato che: <in ragione delle autorizzazioni inerenti la peculiare
[...]
attività ivi esercitata e del suo inequivoco impatto sulle condizioni di salubrità dell'intera
area (anche quella limitrofa fragagnanese) con atto di convenzione del 30.12.2009,
8 approvato con delibera G.C. n. 159/2009, è stato pattuito che la suindicata società
erogasse, per gli anni di rinnovata operatività, un contributo forfettario a titolo di ristoro
ambientale in favore del ammontante ad € 300.000 per ciascun Controparte_1
anno di gestione intercorrente dal 2009 al 2011…>>.
Alla luce di tali allegazioni appare, dunque, evidente che alcuna immutazione del fatto è stata operata dal primo giudice, che ha correttamente inteso la convenzione intercorsa tra le parti in base al suo contenuto ed alle allegazioni delle parti, richiamando i principi generali in materia di immissioni al solo scopo di chiarire la causa del negozio e non già per sostituirla a quella fatta valere dal in via monitoria. CP_1
Pertanto, il primo motivo di appello va respinto.
Parimenti infondati sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello,
con i quali, sotto vari profili, ripropone l'eccezione di difetto di Pt_1
giurisdizione.
La Suprema Corte, pur con riguardo alla pregressa disciplina (art. 4 della legge n. 90 del 2008) ha avuto modo di chiarire che: <la devoluzione alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla
complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti
dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art. 4 del
d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n.
123, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere
autoritativo della P.A. (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia
dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo
negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la
controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario>> (v. Cass.
14126/2010).
9 Più di recente analoghi principi sono stati ribaditi anche con riguardo all'attuale disciplina: <in materia di pubblico servizio relativo alla gestione ed allo
smaltimento dei rifiuti, tanto l'art. 133, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 104 del 2010 (codice
del processo amministrativo) che l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971 (applicabile ratione
temporis nel testo successivamente modificato dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000),
nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia
relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad
oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime
ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario;
spettano infatti
alla giurisdizione ordinaria, in base ai criteri generali sul riparto di giurisdizione ed
esclusa - ratione temporis - l'applicabilità dell'art. 4 del d.l. 90 del 2008, conv. con modif.
dalla l. n. 123 del 2008, solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto
meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a
tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che
coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone,
dell'indennità o di altri corrispettivi>> (v. Cass. 6747/2024).
Nel caso di specie, la pretesa azionata in via monitoria trova titolo nella citata convenzione stipulata tra le parti (e nelle sue successive modificazioni) ove il ha agito jure privatorum e quindi come soggetto privato, al fine di CP_1
ottenere un ristoro economico, forfettariamente determinato, per la presenza della discarica quasi a confine con il territorio comunale e con l'abitato di
. CP_1
Non viene, quindi, in rilievo l'esercizio di alcun potere pubblicistico o autoritativo da parte dell'ente territoriale, giacché la presente controversia involge contenuti meramente patrimoniali nel senso precisato dalla sentenza della Suprema Corte da ultimo citata.
10 Va infatti negato rilievo al fatto che il agendo quale ente CP_1
esponenziale degli interessi collettivi del proprio territorio, abbia, per ciò solo,
agito mediante l'uso delle proprie prerogative pubblicistiche, posto che anche quando il agisce jure privatorum, è comunque tenuto al perseguimento CP_1
delle finalità pubblicistiche attribuitegli dall'ordinamento, ivi comprese quelle a tutela dell'ambiente e del territorio comunale.
Né è consentito ricostruire la convenzione come “accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento amministrativo (art. 11 l. 241/1990), non essendo,
peraltro, neanche stato allegato dalla parte appellante che la convenzione in esame era stata stipulata nell'ambito di un procedimento amministrativo in essere (la cui natura non è stata descritta dall'appellante, né è rilevabile dagli atti),
e neppure è stato prospettato rispetto a quale atto amministrativo doveva costituire l'epilogo vuoi in senso integrativo ovvero in senso sostitutivo, per cui,
sul punto, l'appello si mostra del tutto generico.
Va, infine, negato che la prestazione patrimoniale oggetto della pretesa monitoria possa qualificarsi come “imposta” o “tributo”, costituendo la stessa un corrispettivo per il fatto che il deve sopportare l'impatto ambientale CP_1
della discarica a stretto confine con l'abitato del proprio territorio.
Pertanto, anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello vanno respinti.
Parimenti da disattendere è il quinto motivo di appello, con il quale Pt_1
ribadisce l'eccezione di nullità della convenzione per <carenza di volontà>> o
[...]
per <impossibilità dell'oggetto>>.
Se, da un lato, il primo giudice ha individuato il fondamento giuridico della convenzione nella volontà delle parti di prevedere il pagamento di una somma di denaro annua in relazione ai disagi e ai rischi ambientali cui la cittadinanza di è esposta per la sola presenza della discarica e CP_1
11 richiamato, in applicazione analogica, gli stessi principi che regolano le immissioni nella proprietà fondiaria (art. 844 cod. civ.), dall'altro, ciò non significa affatto che il abbia inteso stipulare la convezione a tutela delle CP_1
singole proprietà private. Piuttosto l'ente territoriale, quale ente esponenziale della collettività locale, ha inteso attuare una forma di tutela dai rischi derivanti dalla presenza della discarica a stretto confine con il proprio territorio mediante una prestazione economica determinata in forza di un atto negoziale di natura privatistica.
Va poi negato che l'oggetto sia impossibile, trattandosi di mera prestazione pecuniaria.
Così come va escluso che le obbligazioni assunte dalla società proprietaria della discarica abbiano natura di atti di liberalità, di cui non sono apprezzabili,
né sono stati prospettati, i contenuti e gli scopi e rispetto ai quali difetta ogni allegazione in merito alla sussistenza dell'animus donandi da parte di Pt_1
Ne consegue che anche il quinto motivo va respinto.
Il sesto motivo è assorbito.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa (€
600.000) ed ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, attesa la semplicità
delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
12 La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Pt_1 CP_1
con atto notificato in data 26.1.2023 avverso la sentenza n. 3428/2022
[...]
del Tribunale di Firenze, pubblicata all'udienza del 6.12.2022 ex art. 281 sexies
cod. proc. civ., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al rimborso delle spese del grado in favore del Pt_1
che liquida in € 9.500,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Pt_1
per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 16.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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