Art. 67. (Modifiche all' articolo 17 della legge
24 giugno 1997 n. 196 ).
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' alinea, dopo le parole: " con il sistema scolastico" sono inserite le seguenti: " e universitario";
b) alla lettera d), dopo le parole: "agli interventi di formazione dei lavoratori" sono inserite le seguenti: " e degli altri soggetti di cui alla lettera a)";
c) alla lettera f, le parole: "d'intesa con le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle regioni";
d) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
" g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall' articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento".
24 giugno 1997 n. 196 ).
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' alinea, dopo le parole: " con il sistema scolastico" sono inserite le seguenti: " e universitario";
b) alla lettera d), dopo le parole: "agli interventi di formazione dei lavoratori" sono inserite le seguenti: " e degli altri soggetti di cui alla lettera a)";
c) alla lettera f, le parole: "d'intesa con le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle regioni";
d) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
" g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall' articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento".