Articolo 67 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 66Articolo 68
Versione
23 maggio 1999
Art. 67. (Modifiche all' articolo 17 della legge
24 giugno 1997 n. 196 ).

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' alinea, dopo le parole: " con il sistema scolastico" sono inserite le seguenti: " e universitario";
b) alla lettera d), dopo le parole: "agli interventi di formazione dei lavoratori" sono inserite le seguenti: " e degli altri soggetti di cui alla lettera a)";
c) alla lettera f, le parole: "d'intesa con le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle regioni";
d) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
" g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall' articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento".
Entrata in vigore il 23 maggio 1999