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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11989 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21870/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18/12/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa, vertente
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla via Ospizio Parte_1 C.F._1
IN Cafaro n. 13, presso lo studio dell'Avv. IA PA (c.f.:
[...]
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
dom.ta ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- Appellato contumace
È presente l'avv. Gianluca Melillo, per delega dell'Avv. Paolo Bianco, per l'appellante, il quale si riporta al ricorso in appello introduttivo ed alle ivi rassegnate conclusioni e ne richiede l'accoglimento. Alla luce della contumacia dell'ente convenuto, chiede che la causa sia decisa.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
1
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 21870/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IA PA (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._3
procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
dom.ta ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato alla (cfr. relate Controparte_1
notifica a mezzo pec del 7 novembre 2025), il sig. ha impugnato la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 855/2025 emessa il 20.01.2025 e depositata in data 27.03.2025, con cui veniva accolta la sua opposizione ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 avverso il verbale di contestazione n. SCV/0006780763, con compensazione delle spese di lite.
Più precisamente, il giudice di prime cure annullava il verbale di contestazione n.
SCV/0006780763, registro n. 5248604 del 04.11.2021 elevato dalla Polizia di Stato –
Centro Accertamento Infrazioni – Ministero dell'Interno, per la violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada (per aver “superato di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità”), notificato il 22/11/2021, in relazione all'autovettura tg. DZ736KF, per un importo complessivo di € 184,48.
L'appellante ha censurato la parte della sentenza che ha disposto la suddetta compensazione delle spese di lite con la seguente argomentazione: “Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili, tenuto conto della contumacia dei resistenti”; ha, in particolare, lamentato dunque la palese violazione dell'art. 92 c.p.c., non integrando
2
la contumacia una delle ipotesi legittimanti la detta compensazione.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la ha omesso di costituir- Controparte_1
si.
Con decreto del 24.10.2025, veniva fissata l'odierna udienza per la trattazione del giudizio di appello.
********
L'appello risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
In ordine al motivo di doglianza fatto valere dal ricorrente egli evidenzia Pt_1
l'assenza di motivazione circa la compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice di prime cure, il quale utilizza la formula “considerata la materia trattata, valutata l'istruttoria ed il comportamento processuale delle parti”.
Ritiene questo Giudice che, sebbene sia condivisibile la censura relativa alla lacu- nosità ed erroneità della motivazione addotta a sostegno della compensazione (non potendo la mera contumacia giustificare la compensazione delle spese di lite),
l'impugnata sentenza ha statuito correttamente in ordine alle spese di lite, per i motivi che si vanno di seguito ad evidenziare, e che vanno intesi come integrazione della motivazione adottata dal giudice di prime cure.
Orbene, l'art. 92 comma 2 del c.p.c. prevede che: "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurispru- denza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
Invero, mediante la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto
a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Le suddette ragioni devono essere esplicitate, e qualora tale indicazione manchi, secondo l'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di gravame, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, i motivi di compensazio-
3
ne delle spese possono essere integrati, anche d'ufficio, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi nell'ambito delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamen- to al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Nel caso in esame, a parere di questo Giudice, la sentenza n. 855/2025 ha corret- tamente statuito in ordine alle spese di lite, alla luce delle argomentazioni addotte a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione.
A tal riguardo va evidenziato come l'accoglimento dell'opposizione sia stato fon- dato unicamente sull'inapplicabilità della tolleranza del 5%; in particolare si sostiene in motivazione che “il tutor non misura la velocità istantanea come l'autovelox, ma quella media in un tratto di strada collocato tra due punti determinati dove sono situati gli strumenti di rilevazione, e ad esso non può applicarsi la stessa tolleranza del 5% prevista dall'autovelox, come avvenuto nel caso di specie, ma una riduzione diversa così come precisato dall'art. 345, III comma, D.P.R. 16 dicembre 1972 n. 495, pur difettando all'attualità ogni precisazione normativa in merito. Conseguentemente ciò comporta che la necessaria riduzione deve avere carattere progressivo e, in mancanza, deve rilevarsi
l'impossibilità di effettuare una verifica corretta della norma di cui all'art. 142 C.d.S che si assume violata. Da ciò deriva l'illegittimità del verbale di contestazione impugnato che pertanto va annullato”.
Quanto statuito, tuttavia, integra un palese contrasto e mutamento del consoli- dato orientamento giurisprudenziale affermatosi in seno alla Suprema Corte di Cassa- zione, che riafferma principi opposti a quelli enunciati dal Giudice di Pace.
Invero, come più volte stabilito dalla Corte di Cassazione, e di recente ribadito dalla stessa, Sez. 2, con sentenza del 13/06/2025, n. 15894, Rv. 675294 – 01, “in tema di sanzioni amministrative conseguenti a infrazione per superamento dei limiti di velocità accertato con il sistema "tutor", in base all'art. 345, comma 2, del reg. esec. c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km orari”.
4
Nello stesso senso si pone l'Ordinanza n. 5873 del 2017 della stessa Sez. 2 della
Cassazione con cui si è affermata l'infondatezza del motivo afferente alla denunziata violazione dell'art. 142, sesto comma, cod. strada e dell'art. 345 reg. es. cod. strada (per avere il Tribunale ritenuto applicabile nella specie la disciplina della tolleranza prevista nel secondo comma del suddetto articolo 345 reg. es . cod. strada); nell'occasione la
Suprema Corte ha chiarito che “il disposto di tale articolo è applicabile, come fatto palese dall'inizio del primo comma, a tutte «le apparecchiature destinate a controllare
l'osservanza de/limiti di velocità»”.
Orbene, il palese contrasto con consolidati principi giurisprudenziali delle ragioni addotte dal Giudice di Pace a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, non può che pienamente legittimare la statuizione di compensazione delle spese di lite, integrando la fattispecie appena delineata il presupposto previsto dall'art. 92 c.p.c., ovvero il mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti nonché, in ogni caso, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” prefigurate dalla Corte costitu- zionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
L'appello va, conclusivamente, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di gravame, in ragione della contumacia delle am- ministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia della Controparte_1
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 855/2025, Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Napoli il 20.01.2025;
➢ nulla per le spese del giudizio di appello;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giu- sti-zia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
È verbale
5
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
6
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18/12/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa, vertente
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla via Ospizio Parte_1 C.F._1
IN Cafaro n. 13, presso lo studio dell'Avv. IA PA (c.f.:
[...]
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
dom.ta ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- Appellato contumace
È presente l'avv. Gianluca Melillo, per delega dell'Avv. Paolo Bianco, per l'appellante, il quale si riporta al ricorso in appello introduttivo ed alle ivi rassegnate conclusioni e ne richiede l'accoglimento. Alla luce della contumacia dell'ente convenuto, chiede che la causa sia decisa.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
1
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 21870/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IA PA (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._3
procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
dom.ta ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato alla (cfr. relate Controparte_1
notifica a mezzo pec del 7 novembre 2025), il sig. ha impugnato la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 855/2025 emessa il 20.01.2025 e depositata in data 27.03.2025, con cui veniva accolta la sua opposizione ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 avverso il verbale di contestazione n. SCV/0006780763, con compensazione delle spese di lite.
Più precisamente, il giudice di prime cure annullava il verbale di contestazione n.
SCV/0006780763, registro n. 5248604 del 04.11.2021 elevato dalla Polizia di Stato –
Centro Accertamento Infrazioni – Ministero dell'Interno, per la violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada (per aver “superato di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità”), notificato il 22/11/2021, in relazione all'autovettura tg. DZ736KF, per un importo complessivo di € 184,48.
L'appellante ha censurato la parte della sentenza che ha disposto la suddetta compensazione delle spese di lite con la seguente argomentazione: “Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili, tenuto conto della contumacia dei resistenti”; ha, in particolare, lamentato dunque la palese violazione dell'art. 92 c.p.c., non integrando
2
la contumacia una delle ipotesi legittimanti la detta compensazione.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la ha omesso di costituir- Controparte_1
si.
Con decreto del 24.10.2025, veniva fissata l'odierna udienza per la trattazione del giudizio di appello.
********
L'appello risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
In ordine al motivo di doglianza fatto valere dal ricorrente egli evidenzia Pt_1
l'assenza di motivazione circa la compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice di prime cure, il quale utilizza la formula “considerata la materia trattata, valutata l'istruttoria ed il comportamento processuale delle parti”.
Ritiene questo Giudice che, sebbene sia condivisibile la censura relativa alla lacu- nosità ed erroneità della motivazione addotta a sostegno della compensazione (non potendo la mera contumacia giustificare la compensazione delle spese di lite),
l'impugnata sentenza ha statuito correttamente in ordine alle spese di lite, per i motivi che si vanno di seguito ad evidenziare, e che vanno intesi come integrazione della motivazione adottata dal giudice di prime cure.
Orbene, l'art. 92 comma 2 del c.p.c. prevede che: "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurispru- denza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
Invero, mediante la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto
a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Le suddette ragioni devono essere esplicitate, e qualora tale indicazione manchi, secondo l'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di gravame, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, i motivi di compensazio-
3
ne delle spese possono essere integrati, anche d'ufficio, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi nell'ambito delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamen- to al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Nel caso in esame, a parere di questo Giudice, la sentenza n. 855/2025 ha corret- tamente statuito in ordine alle spese di lite, alla luce delle argomentazioni addotte a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione.
A tal riguardo va evidenziato come l'accoglimento dell'opposizione sia stato fon- dato unicamente sull'inapplicabilità della tolleranza del 5%; in particolare si sostiene in motivazione che “il tutor non misura la velocità istantanea come l'autovelox, ma quella media in un tratto di strada collocato tra due punti determinati dove sono situati gli strumenti di rilevazione, e ad esso non può applicarsi la stessa tolleranza del 5% prevista dall'autovelox, come avvenuto nel caso di specie, ma una riduzione diversa così come precisato dall'art. 345, III comma, D.P.R. 16 dicembre 1972 n. 495, pur difettando all'attualità ogni precisazione normativa in merito. Conseguentemente ciò comporta che la necessaria riduzione deve avere carattere progressivo e, in mancanza, deve rilevarsi
l'impossibilità di effettuare una verifica corretta della norma di cui all'art. 142 C.d.S che si assume violata. Da ciò deriva l'illegittimità del verbale di contestazione impugnato che pertanto va annullato”.
Quanto statuito, tuttavia, integra un palese contrasto e mutamento del consoli- dato orientamento giurisprudenziale affermatosi in seno alla Suprema Corte di Cassa- zione, che riafferma principi opposti a quelli enunciati dal Giudice di Pace.
Invero, come più volte stabilito dalla Corte di Cassazione, e di recente ribadito dalla stessa, Sez. 2, con sentenza del 13/06/2025, n. 15894, Rv. 675294 – 01, “in tema di sanzioni amministrative conseguenti a infrazione per superamento dei limiti di velocità accertato con il sistema "tutor", in base all'art. 345, comma 2, del reg. esec. c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km orari”.
4
Nello stesso senso si pone l'Ordinanza n. 5873 del 2017 della stessa Sez. 2 della
Cassazione con cui si è affermata l'infondatezza del motivo afferente alla denunziata violazione dell'art. 142, sesto comma, cod. strada e dell'art. 345 reg. es. cod. strada (per avere il Tribunale ritenuto applicabile nella specie la disciplina della tolleranza prevista nel secondo comma del suddetto articolo 345 reg. es . cod. strada); nell'occasione la
Suprema Corte ha chiarito che “il disposto di tale articolo è applicabile, come fatto palese dall'inizio del primo comma, a tutte «le apparecchiature destinate a controllare
l'osservanza de/limiti di velocità»”.
Orbene, il palese contrasto con consolidati principi giurisprudenziali delle ragioni addotte dal Giudice di Pace a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, non può che pienamente legittimare la statuizione di compensazione delle spese di lite, integrando la fattispecie appena delineata il presupposto previsto dall'art. 92 c.p.c., ovvero il mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti nonché, in ogni caso, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” prefigurate dalla Corte costitu- zionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
L'appello va, conclusivamente, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di gravame, in ragione della contumacia delle am- ministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia della Controparte_1
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 855/2025, Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Napoli il 20.01.2025;
➢ nulla per le spese del giudizio di appello;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giu- sti-zia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
È verbale
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(dott. Marcello Amura)
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