Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/4/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LEONARDO PALMERINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), Piazza XXIX Maggio n. 7, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Per_ 2. Affidamento e modalità di frequentazione della figlia minore – assegnazione della casa familiare. Per_ a. La figlia minore , che compirà la maggiore età quest'anno il 24 ottobre è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla stessa e, solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare anche disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa salva, in difetto di accordo,
1
Per_ b. la figlia minore , manterrà la residenza anagrafica presso la casa coniugale che, arredata, rimarrà assegnata al SI. in quanto abbastanza grande e divisa da permettere ai Parte_2 coniugi di potervi vivere separatamente per almeno 6 mesi, termine necessario per permettere alla SI.ra di trovarsi altra idonea sistemazione abitativa per cui entro tale termine lascerà la Parte_1 casa coniugale;
una volta che la madre lascerà l'immobile, la figlia trasferirà la propria residenza con la madre. Le spese relative ai consumi dell'immobile così come le tasse relative anche in questi sei mesi verranno pagate interamente dal SI. ; Parte_2
c. i ricorrenti, stante l'età della figlia ormai quasi maggiorenne e la volontà manifestata dalla stessa durante l'intervenuta separazione di fatto tra gli stessi, concordano che la figlia potrà stare con il padre e con la madre in modo paritario quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni e le eSIenze reciproche e comunque durante la settimana almeno 3,5 giorni con il padre e 3,5 giorni con la madre;
Per_ d. la figlia trascorrerà, ad anni alterni ed in deroga al calendario ordinario, i giorni di Natale ed Epifania con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro. Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive da comunicarsi reciprocamente entro la fine dell'anno scolastico. Per qualsiasi ulteriore festività religiosa o civile dell'anno sarà seguito il criterio dell'alternanza, salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse e nel rispetto delle eSIenze e dei desideri della minore.
3. Mantenimento della figlia non economicamente autosufficiente.
a) Il SI. , nonostante l'eguale periodo di permanenza dei genitori con la figlia, Parte_2 verserà alla SI.ra per il mantenimento della figlia la somma di €. 250,00 annualmente Parte_1 rivalutabile ai fini Istat, al diciottesimo anno di età della minore potrà versare direttamente la somma nelle mani della figlia;
b) le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50%. Per spese straordinarie si intenderanno quelle indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 del quale si riporta estratto e al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria.
Spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del
SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche e acustiche.
Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua eSIenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad
2 esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al
“Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il
07.10.2020, qui riprodotto:
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici di ogni ordine e grado;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno scolastico;
- Gite scolastiche didattiche anche se solo in ambito giornaliero;
- Spese per trasporto pubblico (tessera abbonamenti, autobus, metro e/o carburante per il mezzo locomozione del figlio);
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola;
- Spese veterinarie per gli animali di famiglia;
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori e che devono essere documentate:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
3 - viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuoleguida private;
- spese per MU, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
Le modalità per concordare tali spese ove si richieda l'accordo e le modalità di rimborso al genitore che le avrà anticipate sono quelle previste nel Protocollo sopra citato.
Le parti concordano che l'assegno unico, attualmente percepito dal SI. dopo la Parte_2 firma della presente separazione, sarà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1 Con Il cane di nome appartenente al SI. verrà mantenuto dallo stesso sia per il Parte_2 Per_ cibo che per le cure mediche, e rimarrà sempre con la figlia seguendola nei suoi spostamenti, nel momento in cui la figlia si sposterà in altra sede per gli studi universitari se non avrà la possibilità di portarlo con sé, verrà custodito paritariamente dai SIg.ri e con cadenza Parte_2 Parte_1 settimanale alternata.
5. Rapporti patrimoniali fra i coniugi.
I coniugi rinunciano al contributo al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
A compendio e definizione del regolamento dei rapporti economici, anche in considerazione del pagamento integrale di tutte le spese relative all'immobile ed ai finanziamenti in capo al SI.
[...]
i coniugi convengono che la SI.ra , dietro il pagamento della somma Parte_2 Parte_1 di €. 50.000,00 (eurocinquantamila) che vengono versati dal SI. in questa sede Parte_2 con assegno bancario tratto su Banca Mediolanum n° 131470671 salvo buon fine dello stesso (doc.
6), cede e vende allo stesso, a carico del quale graveranno tutti gli oneri connessi al trasferimento, i seguenti beni immobili:
a) tutti i diritti pari al 50% della piena proprietà della villetta residenziale facente parte di un fabbricato trifamiliare posto in Camaiore (LU) Via Caduti sul Lavoro n° 35, composta da piano seminterrato, piano terra e primo così suddivisi: piano seminterrato: cantina-taverna, ripostiglio-sottoveranda; piano terra: ingresso, cucina-tinello, soggiorno e piccolo servizio igienico;
primo piano: due camere a due letti con terrazza, una cameretta singola, bagno e disimpegno.
È corredata di superficie scoperta a uso giardino su due lati per are 1.00 circa.
b) Si identifica al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 15 mappali 2271 sub. 8, 2339 e 2344
z.c. 1, cat. A/3, cl. 6, vani 5 rendita €. 357,65;
Vi confinano: Via Caduti sul Lavoro, beni beni e salvo se altri. Per_2 Parte_3 Per_3
Detti beni pervennero nella parte venditrice per atto Notaio in data 28.12.2006 rep. Persona_4
n. 44466/11756, registrato a Viareggio il 02.01.2007 al n. 12 S. 1T e trascritto a Lucca il 05.01.2007 al reg. gen. 345 e reg. part. 258; la parte venditrice dichiara ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 che l'immobile è stato costruito in ordine a licenza edilizia n. 313 del 1971, ampliato in ordine alle concessioni edilizie n. 455 del
1979, n. 421 del 1980 e n. 316 del 1981, poi ristrutturato in ordine alla concessione edilizia n. 80 del
4 1987 e variante n. 437 del 1987 e comunque la parte venditrice garantisce che è perfettamente in regola rispetto a tutta la normativa urbanistica.
In data 6 novembre 2006 rep. n. 39155 EP è stato depositato presso il Comune di Camaiore il certificato di abitabilità dell'immobile in oggetto. La vendita è fatta e accettata nello stato di fatto in cui l'immobile si trova, con ogni azione e ragione, attinenza e pertinenza, servitù attive e passive, anche non apparenti così come pervenne nella parte venditrice per il titolo citato.
In conseguenza della cessione di cui ante, il SInor diviene pieno ed esclusivo Parte_2 proprietario degli immobili dianzi descritti.
In ogni caso la SI.ra rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente Parte_1 dal verbale di separazione relativamente al detto trasferimento con esonero del SInor VA da qualsiasi responsabilità.
L'immobile è dotato di certificato di prestazione energetica valido sino al 31.03.2035 (doc.7).
Il SI. che ha acceso un finanziamento di liquidità con scadenza al 31.12.2034 Parte_2 per effettuare dei lavori di adeguamento all'immobile oggetto di trasferimento dichiara che una volta Per_ estinto tale finanziamento, intesterà con apposito atto notarile, l'intero immobile alla figlia .
Tutte le spese relative alle bollette e spese dell'immobile saranno pagate interamente dal SI.
[...]
. Parte_2
6. Spese e compensi legali del presente giudizio.
Le spese ed i compensi legali del presente giudizio vengono integralmente compensati fra le parti, rimarranno a carico del SI. le spese per la trascrizione dell'atto relativo al trasferimento Parte_2 dell'immobile o l'eventuale atto notarile.
Le parti si impegnano a dare immediata attuazione alle clausole del presente ricorso, nessuna esclusa, dalla data di sottoscrizione dello stesso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 26/6/2005, dal quale è nata la figlia (nata il
24/10/2007), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
5 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 26/6/2005, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 31, Parte 2,
Serie A, dell'Anno 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
21/5/2025;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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