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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere estensore
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 340/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv.ta Cristina Maffia, per procura in atti
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Sanguineti e Alberto Fuochi dell'Avvocatura dell' , giusta procura generale alle liti CP_2
appellati
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato il 9.12.2024.
Per l'appellata : come da memoria depositata il 18.3.2025. CP_3
Per l'appellato : come da note depositate il giorno 1.4.2025. CP_4
FATTI DI CAUSA
Il signor ha proposto opposizione avverso la preventiva Parte_1
comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 05676202300000619000 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in ordine ai crediti previdenziali ricompresi in detta iscrizione. CP_4
Si è costituita chiedendo di respingere il ricorso e di chiamare in CP_3
causa anche l' CP_4
Il Giudice di primo grado ha disposto la chiamata dell' che si è CP_4
costituito, chiedendo di respingere il ricorso.
Con sentenza n. 203 del 2024, il Tribunale della Spezia ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a pagare le spese di lite degli enti convenuti.
Propone appello il signor Parte_1
Si è costituita , chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello per CP_3
tardività, nel merito di respingerlo, per infondatezza dei relativi motivi.
Si è costituito anche l' , chiedendo “previa verifica in ordine CP_4 all'effettiva data di deposito del gravame” di dichiarare l'appello
“inammissibile siccome manifestamente infondato”.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio in data
8.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si deve innanzitutto respingere la richiesta degli appellati di dichiarare l'appello inammissibile, dovendosi da un lato escluderne la tardività, lo stesso è stato depositato il 9.12.2024, anche se risulta iscritto il 10, ed essendo festivo il giorno 8 dicembre, dall'altro lato non essendoci i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, manifestamente infondato.
Sono da respingere anche le richieste formulate dall'appellante nelle note scritte, sia quella di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in quanto l'appello è da respingere nel merito, con la presente decisione e per i motivi che si preciseranno, sia quella di concessione dei “termini ex art. 190 cpc”, non risultando tale norma applicabile nel rito del lavoro.
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Nel merito, la sentenza di primo grado ha respinto il ricorso in ordine al primo motivo dell'opposizione, relativo alla “inesistenza della notificazione dei prodromici atti impositivi”, riscontrando la regolarità della notifica di entrambi gli avvisi di addebito.
In ordine al secondo e terzo motivo di opposizione, “mancata indicazione del contradditorio endoprocedimentale” e “vizio di motivazione”, il Giudice di primo grado li ha ritenuti “vizi pienamente ricadenti nella disciplina dell'art. 617, c.p.c., per la cui valida proposizione l'opposizione avrebbe dovuto essere radicata entro venti giorni dalla notifica dell'impugnata comunicazione preventiva;
poiché quest'ultima è avvenuta il 9 novembre
2023 [v. doc. n. 9) e l'atto giudiziale è stato depositato il 18 CP_3 dicembre 2023, oltre il ventesimo giorno, la doglianza è preclusa.”
Infine, in ordine all'ultimo motivo di opposizione, “illegittimità dell'aggio della riscossione”, il Giudice di primo grado ha osservato che il ricorrente ha fondato il suo motivo sulla illegittimità del sistema di calcolo precedente a quello introdotto nel 2021, ma che invece nel caso in esame era stato applicato quello del 2022.
Con il primo motivo di appello si ribadisce, almeno nel “titolo” dello stesso,
l'irregolarità delle notifiche, sia della “comunicazione di iscrizione ipotecaria”, sia degli “atti prodromici”.
In realtà, nel motivo di appello, ma anche nel ricorso introduttivo, non si specifica alcun argomento in merito all'irregolarità della notifica della
“comunicazione di iscrizione ipotecaria”, risultando comunque agli atti la stessa regolarmente notificata.
In ordine, invece, alle notifiche degli “atti prodromici”, cioè dei due avvisi di addebito per crediti , l'appellante si limita a ribadire le irregolarità CP_4
già congruamente escluse dal Giudice di primo grado.
In particolare, risulta documentato e non specificamente contestato, che le due notifiche sono state effettuate con due raccomandate regolarmente ricevute il 14 febbraio 2023 dalla moglie convivente del signor Parte_1
cioè dalla signora Controparte_5
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La signora risulta, infatti, aver firmato, per entrambi gli atti, CP_5 peraltro, con firma ben leggibile, la relativa “Attestazione di consegna”.
Tale documentata circostanza conferma la regolarità di tali notifiche, sul punto non potendosi che richiamare la esaustiva motivazione del Giudice di primo grado, innanzitutto con riferimento al mancato specifico
“disconoscimento” delle relative “produzioni ... in formato telematico” ed al puntuale richiamo alla giurisprudenza di legittimità che per gli “atti prodotti in copia ... alla stregua del tenore dell'art. 2719, c.c., non ne ammette un generico disconoscimento rispetto all'originale. E' stato infatti affermato che il disconoscimento, in primo luogo, non può essere totalizzante o generico, ma deve indicare ove e per quali specifiche ragioni sussisterebbe la non conformità e solo a quel punto sorge, per chi intende avvalersi della copia, l'onere di superare la contestazione (cosí Cass. 17 feb. 2015, n.
3122, Id. 2 set. 2016, n. 17526, Id., ord., 19 gen. 2018, n. 1250).”
In secondo luogo, anche con riferimento alla previsione normativa, art. 30 della Legge n. 122 del 2010, che consente in via diretta la notificazione degli avvisi di addebito tramite il Servizio postale, come anche da giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata.
Si deve anche aggiungere che il ricorrente, in ogni caso, non eccepisce eventuale intervenuta prescrizione dei crediti , comunque inesistente CP_4
trattandosi di crediti contributivi del 2020 e 2021, e nemmeno fornisce argomenti di contestazione nel merito degli stessi crediti: solo tali unici argomenti di contestazione renderebbe rilevante l'eccepita prescrizione, in quanto nella materia oggetto dell'odierno giudizio, di natura previdenziale e non tributaria, le relative questioni devono essere valutate sotto il profilo sostanziale del rapporto contributivo di cui ai crediti vantati dall' e CP_2
non sulla validità formale della atto impugnato.
Con il secondo e con il terzo motivo di appello si ribadiscono la “mancata indicazione del contraddittorio endoprocedimentale” e il “difetto assoluto di motivazione” dell'atto opposto.
Con tali motivi l'appellante critica quindi la sentenza nella parte in cui ha
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ritenuto infondati tali argomenti di ordine formale, indicandoli espressamente quali “vizi pienamente ricadenti nella disciplina dell'art.
617, c.p.c.”.
Di conseguenza, l'appello è in parte qua inammissibile.
Vengono in rilievo i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza, da ultimo ribaditi dalla S.C. nella pronuncia n. 3793 del 2024, secondo cui
“qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv.
632102 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 –
01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 – 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del
13/11/2023, Rv. 669336 - 01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell'impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
Nella specie, le domande fondate sui vizi suindicati, espressamente qualificate dal Tribunale come “vizi formali”, sono da ricondursi all'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c., come già correttamente concluso dallo stesso Giudice di primo grado.
Ne discende che l'impugnazione dei relativi capi della decisione, atteso il disposto dell'art. 618, comma 3, c.p.c., doveva essere separatamente proposta, non con l'appello ma con il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. tra altre Cass. 3166/2020, Cass. 18312/2014
Cass. 13203/2010).
Infine, con il quarto motivo di appello si ribadisce la “illegittimità della pretesa a titolo di aggio-oneri-compenso di riscossione per eccessiva onerosità”, riferendosi, però, esclusivamente al sistema di calcolo
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precedente alla riforma del 2021 e non alla una nuova disciplina dell'aggio, che si applica, ratione temporis, dal 1° gennaio 2022, come disposto dall'art. 1, commi 15 ss., della legge di riforma n. 234 del 2021.
Si deve però osservare che il Giudice di primo grado ha espressamente escluso che il precedente sistema di calcolo dell'aggio, cioè l'unico sottoposto a critica dall'appellante, sia stato applicato nel caso in esame, trattandosi infatti di avvisi di addebito dell'anno 2022, risultando anche così specificato nella comunicazione preventiva opposta, sempre come sul punto precisato nella motivazione della sentenza impugnata.
Tale parte della motivazione non è stata in alcun modo sottoposta a critica nel ricorso in appello e quindi si deve considerare passata in giudicato.
Di conseguenza, tale quarto ed ultimo motivo di appello risulta essere del tutto irrilevante, in quanto la predetta parte della motivazione, della sentenza di primo grado, passata in giudicato, si deve considerare dirimente e di per sé sola decisiva in ordine alla riconosciuta legittimità della misura dell'aggio contenuto negli avvisi di addebito, rendendo così superfluo ed assorbito lo stesso quarto motivo di appello.
Le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l'assenza della fase istruttoria e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi per l'agevole definizione della causa in questo grado di giudizio.
Alla complessiva infondatezza dell'appello, in parte inammissibile ed in parte da respingere, consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Dichiara l'inammissibilità dell'appello in relazione ai capi della sentenza impugnata aventi ad oggetto i vizi di natura formale e respinge per il resto l'appello.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore degli appellati, delle spese di
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lite del secondo grado, che liquida per ciascuno in complessivi € 2.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali, e per la difesa di per IVA CP_3
e CPA.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio in data 8.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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