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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1743/2025 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARIBALDI Parte_1 C.F._1
IA e domicilio eletto in Sesto San Giovanni Piazza Resistenza 52
-ricorrente-
contro
P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.6.2025, conveniva in giudizio la società Parte_1
esponendo: Controparte_1 di essere stato assunto alle dipendenze della società in data 4.1.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per lo svolgimento di attività di manovale edile inquadrato al 2° del CCNL edili artigiani;
di avere di fatto svolto le differenti mansioni di muratore;
di essersi più volte lamentato con il datore di lavoro a causa delle pregiudizievoli condizioni di lavoro, tanto che in data 18.3.2025, recatosi al Pronto Soccorso per il persistente dolore alla spalla e al polso, gli veniva prescritta una terapia con prognosi sino al 27.3.2025; di avere provveduto a inviare il certificato medico alla società mediante messaggistica whatsapp;
di aver ricevuto in data 20.3.2025 una lettera recante data 17.3.2025, con la quale gli veniva intimato il licenziamento, con effetto immediato, per asserita giusta causa;
di avere tramite il Sindacato, impugnato e contestato il licenziamento, mettendosi a disposizione per la ripresa del servizio;
di non aver ricevuto la retribuzione del mese di marzo 2025, le previste indennità e il trattamento di fine rapporto per un importo complessivo di euro 4.451,27, di cui euro 3.202,45 a titolo di TFR;
di avere diritto all'indennità per il periodo di malattia dal 18.3.2025 al 27.3.2025 pari a euro 752,00, e all'indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 776,00.
1 Assumendo la nullità e/o inefficacia del licenziamento, poiché non preceduto da alcuna contestazione dei fatti oggetto di addebito, enunciati comunque in maniera generica, chiedeva la tutela prevista dall'art. 2 comma i D.lvo 23/2015 con condanna della società resistente al reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondere l'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione;
in via subordinata, applicato l'art. 9 D.lvo cit., la tutela ivi stabilita, con declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro dal 28.3.2025 e condanna della società al pagamento di un'indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a sei mensilità. Chiedeva infine la condanna della società resistente al pagamento della somma di euro 4.451,27 a titolo di retribuzione del mese di marzo 2025 di cui euro 3.202,45 per TFR;
della somma di euro 752,00 a titolo di indennità per il periodo di malattia dal 18.3.2025 al 27.3.2025; la somma di euro 776,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Malgrado la regolare notifica di ricorso introduttivo e decreto ex art. 415 c.p.c., la società non si costituiva e veniva dichiarata Controparte_1 contumace.
Sentito liberamente il ricorrente, che confermava le circostanze di cui al ricorso, ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, all'udienza del 27.11.2025 si procedeva alla discussione con emissione e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Il difensore dava atto dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta delle somme di cui alla busta paga di marzo 2025, residuando solo quelle richieste a titolo di indennità per malattia e di indennità sostitutiva del preavviso.
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati. Affrontando il tema oggetto della prima domanda vertente sulla nullità ed inefficacia del licenziamento, risulta che questo in data 17.3.2025 veniva dalla società convenuta intimato al ricorrente con comunicazione del seguente tenore: “facciamo seguito alla nostra del 3.10.2024 per confermare che, malgrado i ripetuti richiami verbali e scritti, il vostro comportamento in cantiere e nei confronti di titolari e colleghi rimane scorretto e inaccettabile, provocando lamentele dei nostri clienti. In tale data vi era stato comunicato il licenziamento, poi rientrato dietro vostra richiesta e avendo garantito che il vostro comportamento sarebbe cambiato, cosa che non è avvenuta. Pertanto, con la presente, Le comunichiamo ufficialmente l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, intercorrente con la nostra società, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.” (doc. 4 ricorr.). La mancata preventiva contestazione dei fatti, che avrebbero integrato il comportamento ritenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro, resa oggetto di specifica deduzione da parte del ricorrente, e non smentita da controparte, rimasta contumace, costituisce indubbia violazione della procedura tassativamente prevista, ai fini della validità della sanzione espulsiva applicata. Questa, peraltro, nel caso in esame, scaturisce da un addebito di natura strettamente disciplinare, poiché espressamente ricollegato a un presunto comportamento del lavoratore, ritenuto “scorretto ed inaccettabile”. Da qui, la giusta causa, invocata a fondamento, la quale tuttavia deve costituire oggetto di specifica contestazione nei confronti del lavoratore, prima ancora dell'irrogazione dell'estrema sanzione irrogata, il quale deve essere posto nelle condizioni di apprestare le proprie difese e contraddire le circostanze incompatibili con il mantenimento del rapporto di lavoro. In proposito, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo
2 l'inosservanza delle norme che lo disciplinano;
il vizio che lo inficia è di natura sostanziale e non meramente formale, con conseguente applicazione della tutela prevista per l'ipotesi dell'insussistenza del fatto (Cass. n. 4879 del 24.2.2020)). Si precisa infatti che “la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del d. Igs. 23/2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale”. Il difetto assoluto della contestazione disciplinare, sia in caso di licenziamento per giusta causa, che per motivo soggettivo, entrambi ontologicamente disciplinari, costituisce violazione della procedura prevista e normativamente imposta dall' art. 7 L.330/70, e determina un'ipotesi di insussistenza del fatto alla base del motivo di licenziamento (cfr. Corte Appello Milano n. 486/2021). Nel caso in esame, la mancata contestazione è stata specificatamente allegata dal ricorrente, nonché dedotta quale causa della nullità o illegittimità del licenziamento, senza che nulla sia stato opposto o diversamente dimostrato dalla società convenuta – dichiarata e rimasta contumace -, neppure con riguardo al riferimento, contenuto nella lettera di intimazione, di una precedente comunicazione del 3.10.2024. Dal tenore della lettera parrebbe evincersi che vi sia stato un precedente richiamo nei confronti del lavoratore (“facciamo seguito alla nostra del 3.10.2024 per confermare che, malgrado i ripetuti richiami verbali e scritti …”). Tuttavia, il ricorrente ha negato ed escluso di aver ricevuto alcunchè prima della comunicazione 17.3.2025, e dunque, in difetto di prova contraria o di indici di differente significato, non può che ritenersi omessa la necessaria preventiva contestazione degli addebiti, peraltro nella comunicazione medesima genericamente indicati come
“comportamento in cantiere e nei confronti di titolari e colleghi rimane scorretto ed inaccettabile, provocando lamentele dei nostri clienti”. Ne consegue che, in applicazione dei principi sopra enunciati, il licenziamento deve considerarsi illegittimo, equiparandosi l'accertata omissione all'insussistenza del fatto, e implicando dunque l'accesso alla tutela prevista per tale ipotesi. Sussistendo, in virtù di precisazione di parte ricorrente, il requisito dimensionale della società costituito dal numero di dipendenti inferiore a 15, la tutela applicabile è quella dettata dall'art. 9 D.lvo 23/2015, che nel caso specifico si risolve nella declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro e nell'attribuzione al ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, di somma pari a sei mensilità commisurate all'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La soglia viene individuata in quella massima, tenuto conto della non modesta durata del rapporto di lavoro (dal 2022 al 2025), nonché dell'intensità e della connotazione particolare grave della violazione, in cui è incorsa la parte datoriale. L'importo complessivo dovuto, considerata il parametro della retribuzione mensile di euro 1.817,94, è quindi pari a euro 10.907,64, non assoggettata a contribuzione previdenziale in difetto di reintegra. Quanto all'ulteriore domanda formulata, relativa alla retribuzione del mese di marzo 2025, al TFR e alle altre indennità, all'udienza tenutasi in data 14.10.2025 il difensore ne ha rilevato l'avvenuto pagamento da parte della convenuta, sicchè nessuna statuizione deve essere dettata al riguardo.
3 E' invece dovuto il pagamento dell'importo di euro 752,00 a titolo di indennità/retribuzione per il periodo di malattia, intercorrente alla stregua della documentazione prodotta (doc. 3 ricorr.) dal 18.3.2025 al 27.3.2025. Nulla spetta a titolo di indennita' sostitutiva del preavviso, la cui erogazione presuppone l'esistenza di un licenziamento legittimo. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 17.3.2025 e, applicato l'art. 9 D.lvo 23/2015, dichiara estinto il rapporto di lavoro con dalla data del 28.3.2025 e condanna parte Controparte_1 resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 10.907,64, corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta a pagare al ricorrente la somma lorda di euro 752,00 a titolo di indennità/retribuzione per il periodo di malattia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro 2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1743/2025 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARIBALDI Parte_1 C.F._1
IA e domicilio eletto in Sesto San Giovanni Piazza Resistenza 52
-ricorrente-
contro
P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.6.2025, conveniva in giudizio la società Parte_1
esponendo: Controparte_1 di essere stato assunto alle dipendenze della società in data 4.1.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per lo svolgimento di attività di manovale edile inquadrato al 2° del CCNL edili artigiani;
di avere di fatto svolto le differenti mansioni di muratore;
di essersi più volte lamentato con il datore di lavoro a causa delle pregiudizievoli condizioni di lavoro, tanto che in data 18.3.2025, recatosi al Pronto Soccorso per il persistente dolore alla spalla e al polso, gli veniva prescritta una terapia con prognosi sino al 27.3.2025; di avere provveduto a inviare il certificato medico alla società mediante messaggistica whatsapp;
di aver ricevuto in data 20.3.2025 una lettera recante data 17.3.2025, con la quale gli veniva intimato il licenziamento, con effetto immediato, per asserita giusta causa;
di avere tramite il Sindacato, impugnato e contestato il licenziamento, mettendosi a disposizione per la ripresa del servizio;
di non aver ricevuto la retribuzione del mese di marzo 2025, le previste indennità e il trattamento di fine rapporto per un importo complessivo di euro 4.451,27, di cui euro 3.202,45 a titolo di TFR;
di avere diritto all'indennità per il periodo di malattia dal 18.3.2025 al 27.3.2025 pari a euro 752,00, e all'indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 776,00.
1 Assumendo la nullità e/o inefficacia del licenziamento, poiché non preceduto da alcuna contestazione dei fatti oggetto di addebito, enunciati comunque in maniera generica, chiedeva la tutela prevista dall'art. 2 comma i D.lvo 23/2015 con condanna della società resistente al reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondere l'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione;
in via subordinata, applicato l'art. 9 D.lvo cit., la tutela ivi stabilita, con declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro dal 28.3.2025 e condanna della società al pagamento di un'indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a sei mensilità. Chiedeva infine la condanna della società resistente al pagamento della somma di euro 4.451,27 a titolo di retribuzione del mese di marzo 2025 di cui euro 3.202,45 per TFR;
della somma di euro 752,00 a titolo di indennità per il periodo di malattia dal 18.3.2025 al 27.3.2025; la somma di euro 776,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Malgrado la regolare notifica di ricorso introduttivo e decreto ex art. 415 c.p.c., la società non si costituiva e veniva dichiarata Controparte_1 contumace.
Sentito liberamente il ricorrente, che confermava le circostanze di cui al ricorso, ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, all'udienza del 27.11.2025 si procedeva alla discussione con emissione e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Il difensore dava atto dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta delle somme di cui alla busta paga di marzo 2025, residuando solo quelle richieste a titolo di indennità per malattia e di indennità sostitutiva del preavviso.
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati. Affrontando il tema oggetto della prima domanda vertente sulla nullità ed inefficacia del licenziamento, risulta che questo in data 17.3.2025 veniva dalla società convenuta intimato al ricorrente con comunicazione del seguente tenore: “facciamo seguito alla nostra del 3.10.2024 per confermare che, malgrado i ripetuti richiami verbali e scritti, il vostro comportamento in cantiere e nei confronti di titolari e colleghi rimane scorretto e inaccettabile, provocando lamentele dei nostri clienti. In tale data vi era stato comunicato il licenziamento, poi rientrato dietro vostra richiesta e avendo garantito che il vostro comportamento sarebbe cambiato, cosa che non è avvenuta. Pertanto, con la presente, Le comunichiamo ufficialmente l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, intercorrente con la nostra società, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.” (doc. 4 ricorr.). La mancata preventiva contestazione dei fatti, che avrebbero integrato il comportamento ritenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro, resa oggetto di specifica deduzione da parte del ricorrente, e non smentita da controparte, rimasta contumace, costituisce indubbia violazione della procedura tassativamente prevista, ai fini della validità della sanzione espulsiva applicata. Questa, peraltro, nel caso in esame, scaturisce da un addebito di natura strettamente disciplinare, poiché espressamente ricollegato a un presunto comportamento del lavoratore, ritenuto “scorretto ed inaccettabile”. Da qui, la giusta causa, invocata a fondamento, la quale tuttavia deve costituire oggetto di specifica contestazione nei confronti del lavoratore, prima ancora dell'irrogazione dell'estrema sanzione irrogata, il quale deve essere posto nelle condizioni di apprestare le proprie difese e contraddire le circostanze incompatibili con il mantenimento del rapporto di lavoro. In proposito, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo
2 l'inosservanza delle norme che lo disciplinano;
il vizio che lo inficia è di natura sostanziale e non meramente formale, con conseguente applicazione della tutela prevista per l'ipotesi dell'insussistenza del fatto (Cass. n. 4879 del 24.2.2020)). Si precisa infatti che “la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del d. Igs. 23/2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale”. Il difetto assoluto della contestazione disciplinare, sia in caso di licenziamento per giusta causa, che per motivo soggettivo, entrambi ontologicamente disciplinari, costituisce violazione della procedura prevista e normativamente imposta dall' art. 7 L.330/70, e determina un'ipotesi di insussistenza del fatto alla base del motivo di licenziamento (cfr. Corte Appello Milano n. 486/2021). Nel caso in esame, la mancata contestazione è stata specificatamente allegata dal ricorrente, nonché dedotta quale causa della nullità o illegittimità del licenziamento, senza che nulla sia stato opposto o diversamente dimostrato dalla società convenuta – dichiarata e rimasta contumace -, neppure con riguardo al riferimento, contenuto nella lettera di intimazione, di una precedente comunicazione del 3.10.2024. Dal tenore della lettera parrebbe evincersi che vi sia stato un precedente richiamo nei confronti del lavoratore (“facciamo seguito alla nostra del 3.10.2024 per confermare che, malgrado i ripetuti richiami verbali e scritti …”). Tuttavia, il ricorrente ha negato ed escluso di aver ricevuto alcunchè prima della comunicazione 17.3.2025, e dunque, in difetto di prova contraria o di indici di differente significato, non può che ritenersi omessa la necessaria preventiva contestazione degli addebiti, peraltro nella comunicazione medesima genericamente indicati come
“comportamento in cantiere e nei confronti di titolari e colleghi rimane scorretto ed inaccettabile, provocando lamentele dei nostri clienti”. Ne consegue che, in applicazione dei principi sopra enunciati, il licenziamento deve considerarsi illegittimo, equiparandosi l'accertata omissione all'insussistenza del fatto, e implicando dunque l'accesso alla tutela prevista per tale ipotesi. Sussistendo, in virtù di precisazione di parte ricorrente, il requisito dimensionale della società costituito dal numero di dipendenti inferiore a 15, la tutela applicabile è quella dettata dall'art. 9 D.lvo 23/2015, che nel caso specifico si risolve nella declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro e nell'attribuzione al ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, di somma pari a sei mensilità commisurate all'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La soglia viene individuata in quella massima, tenuto conto della non modesta durata del rapporto di lavoro (dal 2022 al 2025), nonché dell'intensità e della connotazione particolare grave della violazione, in cui è incorsa la parte datoriale. L'importo complessivo dovuto, considerata il parametro della retribuzione mensile di euro 1.817,94, è quindi pari a euro 10.907,64, non assoggettata a contribuzione previdenziale in difetto di reintegra. Quanto all'ulteriore domanda formulata, relativa alla retribuzione del mese di marzo 2025, al TFR e alle altre indennità, all'udienza tenutasi in data 14.10.2025 il difensore ne ha rilevato l'avvenuto pagamento da parte della convenuta, sicchè nessuna statuizione deve essere dettata al riguardo.
3 E' invece dovuto il pagamento dell'importo di euro 752,00 a titolo di indennità/retribuzione per il periodo di malattia, intercorrente alla stregua della documentazione prodotta (doc. 3 ricorr.) dal 18.3.2025 al 27.3.2025. Nulla spetta a titolo di indennita' sostitutiva del preavviso, la cui erogazione presuppone l'esistenza di un licenziamento legittimo. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 17.3.2025 e, applicato l'art. 9 D.lvo 23/2015, dichiara estinto il rapporto di lavoro con dalla data del 28.3.2025 e condanna parte Controparte_1 resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 10.907,64, corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta a pagare al ricorrente la somma lorda di euro 752,00 a titolo di indennità/retribuzione per il periodo di malattia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro 2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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