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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2024, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2489/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. NECCI ANDREA
E
CP_2
con il patrocinio dell'Avv. MINISCI FRANCESCO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 06.06.24, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 09.06.22 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “(i) Per_ Affidamento delle minori e piano genitoriale. Le figlie e saranno affidate congiuntamente Per_2 ad entrambi i genitori e rimarranno collocate presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00 (con due pernottamenti consecutivi), quando saranno riaccompagnate presso la madre;
una sera a settimana, tendenzialmente il mercoledì salvo diverso accordo, dalle ore 19 dello stesso sino alle 8.00 del mattino del giorno seguente, con un pernottamento, con obbligo del padre di accompagnarle direttamente a scuola o riportarle dalla madre in periodi di non frequentazione scolastica;
durante le vacanze estive per 15 giorni, preferibilmente consecutivi, comunque non inferiori ad una settimana di seguito, in un periodo da concordarsi con la madre entro il 15 maggio di ogni anno e con impegno a presentare entro il 31 maggio al datore di lavoro, in conformità a tale accordo, la richiesta scritta per la approvazione del piano ferie;
durante le vacanze natalizie, tre giorni concomitanti col Natale oppure col Capodanno, in alternanza con la madre;
durante le festività pasquali, tre giorni consecutivi concomitanti con la Pasqua, sempre in alternanza con la madre;
per quanto riguarda il compleanno, l'onomastico e gli impegni individuali delle minori
(ivi comprese rappresentazioni scolastiche, teatrali, eventi sportivi et similia) i genitori concorderanno di volta in volta le rispettive modalità di partecipazione, anche congiunte ove ritenuto conforme all'interesse delle stesse. Al fine di consentirsi reciprocamente l'esercizio di una genitorialità il più possibile condivisa, tale comunque da garantire anche al genitore non collocatario di essere partecipe nella quotidianità alla vita delle figlie, ciascuno dei coniugi si impegna a fornire all'altro, con il mezzo ritenuto più opportuno, ogni informazione utile attinente alle minori, specialmente in materia di educazione, istruzione e salute. (ii) Assegnazione della casa familiare. La casa coniugale in Roma, Via di Casal Boccone n. 98 – Int. 31 – Pal. E, di proprietà della SI.ra , Controparte_1 resterà assegnata alla moglie, che vi continuerà a risiedere insieme alle figlie sostenendone i relativi oneri ordinari e straordinari. (iii) Altre disposizioni patrimoniali. Entrambi i coniugi sono autosufficienti e quindi non vi è luogo al versamento di un assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro. Per il mantenimento ordinario delle figlie il SI. corrisponderà alla CP_2 SI.ra , tenuto conto delle proprie attuali disponibilità economiche e dell'eSIenza Controparte_1 di provvedere ad un'altra abitazione, l'importo mensile complessivo di € 890,00 (ottocentonovanta=), con applicazione della rivalutazione ISTAT su base annuale, con decorrenza come per legge e pagamento entro il giorno 5 di ogni mese, da versarsi a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato alla moglie, i cui estremi gli verranno da questa tempestivamente comunicati. (iv) Le spese straordinarie relative alla prole, da individuarsi e determinarsi sulla base di quanto stabilito nel protocollo del 17 dicembre 2014 adottato presso l'intestato Tribunale, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% a carico della madre e del 50% a carico del padre. (v) I coniugi rilasciano sin d'ora formale assenso al rilascio e/o rinnovo nelle forme di legge dei documenti validi per l'espatrio delle minori.”. Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio in riferimento all'interesse della prole, nulla osta a provvedere in conformità alle condizioni riportate dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 in Roma, in data 12.07.2008, trascritto nel registro degli atti di CP_2
matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2008, n. 01163 , serie
03, parte 1, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese.
Roma, 18/11/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2489/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. NECCI ANDREA
E
CP_2
con il patrocinio dell'Avv. MINISCI FRANCESCO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 06.06.24, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 09.06.22 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “(i) Per_ Affidamento delle minori e piano genitoriale. Le figlie e saranno affidate congiuntamente Per_2 ad entrambi i genitori e rimarranno collocate presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00 (con due pernottamenti consecutivi), quando saranno riaccompagnate presso la madre;
una sera a settimana, tendenzialmente il mercoledì salvo diverso accordo, dalle ore 19 dello stesso sino alle 8.00 del mattino del giorno seguente, con un pernottamento, con obbligo del padre di accompagnarle direttamente a scuola o riportarle dalla madre in periodi di non frequentazione scolastica;
durante le vacanze estive per 15 giorni, preferibilmente consecutivi, comunque non inferiori ad una settimana di seguito, in un periodo da concordarsi con la madre entro il 15 maggio di ogni anno e con impegno a presentare entro il 31 maggio al datore di lavoro, in conformità a tale accordo, la richiesta scritta per la approvazione del piano ferie;
durante le vacanze natalizie, tre giorni concomitanti col Natale oppure col Capodanno, in alternanza con la madre;
durante le festività pasquali, tre giorni consecutivi concomitanti con la Pasqua, sempre in alternanza con la madre;
per quanto riguarda il compleanno, l'onomastico e gli impegni individuali delle minori
(ivi comprese rappresentazioni scolastiche, teatrali, eventi sportivi et similia) i genitori concorderanno di volta in volta le rispettive modalità di partecipazione, anche congiunte ove ritenuto conforme all'interesse delle stesse. Al fine di consentirsi reciprocamente l'esercizio di una genitorialità il più possibile condivisa, tale comunque da garantire anche al genitore non collocatario di essere partecipe nella quotidianità alla vita delle figlie, ciascuno dei coniugi si impegna a fornire all'altro, con il mezzo ritenuto più opportuno, ogni informazione utile attinente alle minori, specialmente in materia di educazione, istruzione e salute. (ii) Assegnazione della casa familiare. La casa coniugale in Roma, Via di Casal Boccone n. 98 – Int. 31 – Pal. E, di proprietà della SI.ra , Controparte_1 resterà assegnata alla moglie, che vi continuerà a risiedere insieme alle figlie sostenendone i relativi oneri ordinari e straordinari. (iii) Altre disposizioni patrimoniali. Entrambi i coniugi sono autosufficienti e quindi non vi è luogo al versamento di un assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro. Per il mantenimento ordinario delle figlie il SI. corrisponderà alla CP_2 SI.ra , tenuto conto delle proprie attuali disponibilità economiche e dell'eSIenza Controparte_1 di provvedere ad un'altra abitazione, l'importo mensile complessivo di € 890,00 (ottocentonovanta=), con applicazione della rivalutazione ISTAT su base annuale, con decorrenza come per legge e pagamento entro il giorno 5 di ogni mese, da versarsi a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato alla moglie, i cui estremi gli verranno da questa tempestivamente comunicati. (iv) Le spese straordinarie relative alla prole, da individuarsi e determinarsi sulla base di quanto stabilito nel protocollo del 17 dicembre 2014 adottato presso l'intestato Tribunale, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% a carico della madre e del 50% a carico del padre. (v) I coniugi rilasciano sin d'ora formale assenso al rilascio e/o rinnovo nelle forme di legge dei documenti validi per l'espatrio delle minori.”. Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio in riferimento all'interesse della prole, nulla osta a provvedere in conformità alle condizioni riportate dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 in Roma, in data 12.07.2008, trascritto nel registro degli atti di CP_2
matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2008, n. 01163 , serie
03, parte 1, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese.
Roma, 18/11/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi