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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 39796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39796 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA VA NA IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/04/2025 del TRIBUNALE DI BARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN RD;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore UL RI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari, decidendo sull’appello proposto dall’imputata EL IT La EL avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari che l’aveva condannata alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, IT RI e AN EN, in relazione al delitto di diffamazione commesso inviando al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari due esposti con i quali accusava gli Avvocati RI e EN di essersi resi concorrenti «in una attività illecita, perpetuando un’usura aggravata con finalità Penale Sent. Sez. 5 Num. 39796 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 11/11/2025 2 estorsiva» e determinando con il loro comportamento «la sottrazione degli importi versati con la creazione di voci pure estinte», ha confermato la sentenza appellata. A sostegno della decisione assunta il Tribunale, riconosciuto il carattere oggettivamente denigratorio delle espressioni utilizzate negli esposti inviati dall’Avvocato La EL al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, per essere state attribuite agli Avvocati RI e EN condotte non solo contrarie alla deontologia professionale, ma anche costituenti reato («usura aggravata con finalità estorsiva»), ha escluso che l’agire dell’imputata potesse dirsi scriminato per effetto dell’operare della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica, anche nella forma putativa, difettando, quanto meno, i requisiti della verità dei fatti segnalati, che l’esponente non si era neppure fatta carico di verificare, sebbene fosse in condizione di farlo in ragione della sua qualifica professionale, e della continenza espressiva;
ha escluso, in ogni caso, che l’agire medesimo fosse non punibile ai sensi dell’art. 598 cod. pen., perché la causa di non punibilità prevista per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi presentati dalle parti o dai loro difensori dinanzi all’Autorità giudiziaria ovvero dinanzi all’Autorità amministrativa non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell’Ordine, non trattandosi di scritti difensivi in senso stretto e non essendo il loro autore parte dell’auspicato procedimento disciplinare. 2. Avverso l’illustrata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di EL IT La EL, affidando l’impugnativa a cinque motivi. - Con il primo motivo ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen. con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, ascritto all’imputata. Ha dedotto, al riguardo, che gli esposti da lei inviati nei confronti dei colleghi RI e EN al consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari non erano stati animati dalla coscienza e volontà di lederne la reputazione, ma, piuttosto, dalla volontà di segnalare all’organo deputato al controllo del rispetto delle regole deontologiche da parte degli esercenti la professione forense comportamenti di quei colleghi meritevoli di verifiche in tal senso. - Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 598 cod. pen. in riferimento all’omessa applicazione alla condotta oggetto di addebito della causa di non punibilità prevista per le offese contenute in scritti o discorsi difensivi rivolti all’Autorità giudiziaria o amministrativa, che la recente giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile anche agli esposti inviati al consiglio dell’Ordine degli Avvocati. - Con il terzo motivo ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione rassegnata a sostegno della sentenza impugnata, del tutto riproduttiva delle argomentazioni 3 sviluppate a sostegno della sentenza di primo grado e priva di qualsivoglia confronto critico con le allegazioni difensive prospettate anche tramite la documentazione prodotta nel giudizio di appello. - Con il quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 27 della Costituzione, per non avere la sentenza impugnata considerato l’assenza di offensività in concreto della condotta tenuta dall’Avvocato La EL, rivelatasi priva di ripercussioni negative per le parti civili. - Con il quinto motivo ha eccepito l’assenza di prova del danno lamentato dalle parti civili e la mancanza di congrua motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la liquidazione equitativa del relativo risarcimento. 3. Con requisitoria in data 21 ottobre 2025 il Sostituto Procuratore generale, UL RI, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria depositata tramite PEC in data 6 novembre 2025 il difensore e procuratore speciale delle parti civili costituite ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale e ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili medesime per il giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. Va certamente dato seguito all’orientamento interpretativo, invocato anche dalla ricorrente, secondo cui non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 26804; Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Cernoia, Rv. 248422 – 01). Tuttavia, il principio appena richiamato è applicabile soltanto quando l'esposto contenga espressioni, si, offensive, ma pertinenti al legittimo esercizio di un diritto di critica, non già quando le espressioni utilizzate nell’esposto siano gratuitamente 4 denigratorie. Al riguardo, è stato chiarito che integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale;
né, in tal caso, può ricorrere l'esimente del diritto di critica, che è configurabile solo quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità (Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014 Cadoria, Rv. 260229; Sez. 5, n. 23222 del 06/04/2011, Saccucci, Rv. 250458). Pertanto, deve ribadirsi che l’esposto o la segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine forense, contenente accuse di condotte deontologicamente e penalmente rilevanti tenute da un professionista, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi dell’esponente, attraverso il diritto di critica ex art. 51 cod. pen., soltanto quando siano rispettati i limiti ad esso connaturati: ossia, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma (Sez. 5, n. 28081 del 15/04/2011, Taranto, Rv. 250406 - 01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata risulta immune da censure. E’, infatti, corredata da puntuale motivazione sia in ordine alle ragioni per le quali il contenuto degli esposti si riferisse a comportamenti degli Avvocati RI e EN privi di ogni fondamento oggettivo e, comunque, non verificati, quantomeno sotto il profilo della loro verisimiglianza, dall’esponente, che a tale verifica avrebbe dovuto e potuto adempiere in virtù della qualifica professionale rivestita, sia in ordine all’assenza di continenza delle espressioni utilizzate per descrivere quei comportamenti, indicati non solo come deontologicamente scorretti, ma anche come integranti gravissimi reati, rivelandosi, in tal modo, capaci di gettare un’ombra di grave discredito sulla dignità personale e sulla considerazione professione delle parti civili. In sostanza, la condotta tenuta dall’imputata non può dirsi scriminata dall’esercizio del diritto di critica o scusata dal suo errore circa l’esistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto medesimo, perché, con i due esposti inviati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, ella, lungi dall'aver espresso semplici dubbi e perplessità sulla correttezza professionale dei colleghi, li aveva accusati di specifici comportamenti di rilievo disciplinare e penale, senza, tuttavia, allegare a sostegno delle accuse loro rivolte alcun elemento capace di escluderne la pretestuosità. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che l’esimente di cui all'art. 598 cod. pen., che sancisce la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, quando l'autore dell'esposto non è parte 5 nel successivo giudizio disciplinare. Se ne è, pertanto, esclusa l'operatività nei confronti di un imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato affermando che costui aveva istruito centinaia di cause basate sul mendacio (Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018, Ruggieri, Rv. 273888 - 01), mentre la stessa è stata riconosciuta in relazione al ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati da un cliente per contestare alcuni crediti professionali, considerato che il ricorrente era parte, sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine (Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Gigli, Rv. 275620 – 01). In ogni caso, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. è stata ritenuta non applicabile alle accuse calunniose, essendosi osservato che la detta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose, come, appunto, quelle contenute in un esposto disciplinare con il quale si accusi un legale di aver preteso dalla controparte in una causa civile, con toni intimidatori, somme di denaro non dovute (Sez. 5, n. 32823 del 06/02/2019, Prin Abelle, Rv. 276773). Anche in relazione alla questione dedotta la sentenza impugnata è immune dalle censure che le sono state mosse. Infatti, l’esimente invocata non sarebbe stata applicabile all’imputata, vuoi perché ella non avrebbe mai potuto assumere la veste di parte, neppure potenziale, dell’eventuale giudizio disciplinare istaurato a carico degli avvocati colpiti dagli esposti, vuoi perché le accuse loro rivolte erano calunniose, essendo stati, costoro, indicati come concorrenti «in una attività illecita», suscettibile di perpetuare «una usura aggravata con finalità estorsiva». 3. Il terzo e il quarto motivo, con i quali la ricorrente si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, anche apparente, o della violazione degli artt. 2 e 27 della Costituzione, dell’omessa considerazione da parte del Tribunale del contesto conflittuale nel quale era maturata la scelta di segnalare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il comportamento scorretto dei colleghi, scelta rivelatasi in concreto priva di conseguenze per loro pregiudizievoli, sono inammissibili. I rilievi cui essi sono affidati, al di là della loro formale enunciazione, si dirigono verso l’impianto argomentativo della sentenza impugnata e, come tali, incontrano il limite della non deducibilità del vizio di motivazione con il ricorso per cassazione presentato avverso le sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace, come stabilito dagli artt. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). I motivi in disamina sono, comunque, aspecifici. Trascurano, infatti, di prendere atto del fatto che il giudice di appello ha spiegato che le accuse mosse 6 dall’imputata alle parti civili, al di là della conflittualità esistente, erano talmente gravi e pretestuose da vulnerarne la stessa dignità personale e da offenderne la reputazione anche solo nel ristretto ambito dell’ordine professionale di appartenenza. 4. Il quinto motivo è pure inammissibile. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280495; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258170; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Rv. 257123 – 01). Ne viene che, anche in relazione alla questione della valutazione del danno cagionato alle parti civili e alla relativa liquidazione, la motivazione rassegnata dal Tribunale, comunque in linea con i criteri indicati nell’indicazione direttiva soprariportata, non è censurabile nel presente giudizio. 5. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla è dovuto alle parti civili per le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, perché la relativa richiesta non poteva essere presentata con le memorie di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, ma si sarebbe dovuta depositare «fino a quindici giorni prima dell’udienza», come stabilito dall’art. 611, comma 1, cod. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EN RD UC PI
udita la relazione svolta dal Consigliere EN RD;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore UL RI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari, decidendo sull’appello proposto dall’imputata EL IT La EL avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari che l’aveva condannata alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, IT RI e AN EN, in relazione al delitto di diffamazione commesso inviando al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari due esposti con i quali accusava gli Avvocati RI e EN di essersi resi concorrenti «in una attività illecita, perpetuando un’usura aggravata con finalità Penale Sent. Sez. 5 Num. 39796 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 11/11/2025 2 estorsiva» e determinando con il loro comportamento «la sottrazione degli importi versati con la creazione di voci pure estinte», ha confermato la sentenza appellata. A sostegno della decisione assunta il Tribunale, riconosciuto il carattere oggettivamente denigratorio delle espressioni utilizzate negli esposti inviati dall’Avvocato La EL al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, per essere state attribuite agli Avvocati RI e EN condotte non solo contrarie alla deontologia professionale, ma anche costituenti reato («usura aggravata con finalità estorsiva»), ha escluso che l’agire dell’imputata potesse dirsi scriminato per effetto dell’operare della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica, anche nella forma putativa, difettando, quanto meno, i requisiti della verità dei fatti segnalati, che l’esponente non si era neppure fatta carico di verificare, sebbene fosse in condizione di farlo in ragione della sua qualifica professionale, e della continenza espressiva;
ha escluso, in ogni caso, che l’agire medesimo fosse non punibile ai sensi dell’art. 598 cod. pen., perché la causa di non punibilità prevista per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi presentati dalle parti o dai loro difensori dinanzi all’Autorità giudiziaria ovvero dinanzi all’Autorità amministrativa non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell’Ordine, non trattandosi di scritti difensivi in senso stretto e non essendo il loro autore parte dell’auspicato procedimento disciplinare. 2. Avverso l’illustrata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di EL IT La EL, affidando l’impugnativa a cinque motivi. - Con il primo motivo ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen. con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, ascritto all’imputata. Ha dedotto, al riguardo, che gli esposti da lei inviati nei confronti dei colleghi RI e EN al consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari non erano stati animati dalla coscienza e volontà di lederne la reputazione, ma, piuttosto, dalla volontà di segnalare all’organo deputato al controllo del rispetto delle regole deontologiche da parte degli esercenti la professione forense comportamenti di quei colleghi meritevoli di verifiche in tal senso. - Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 598 cod. pen. in riferimento all’omessa applicazione alla condotta oggetto di addebito della causa di non punibilità prevista per le offese contenute in scritti o discorsi difensivi rivolti all’Autorità giudiziaria o amministrativa, che la recente giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile anche agli esposti inviati al consiglio dell’Ordine degli Avvocati. - Con il terzo motivo ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione rassegnata a sostegno della sentenza impugnata, del tutto riproduttiva delle argomentazioni 3 sviluppate a sostegno della sentenza di primo grado e priva di qualsivoglia confronto critico con le allegazioni difensive prospettate anche tramite la documentazione prodotta nel giudizio di appello. - Con il quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 27 della Costituzione, per non avere la sentenza impugnata considerato l’assenza di offensività in concreto della condotta tenuta dall’Avvocato La EL, rivelatasi priva di ripercussioni negative per le parti civili. - Con il quinto motivo ha eccepito l’assenza di prova del danno lamentato dalle parti civili e la mancanza di congrua motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la liquidazione equitativa del relativo risarcimento. 3. Con requisitoria in data 21 ottobre 2025 il Sostituto Procuratore generale, UL RI, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria depositata tramite PEC in data 6 novembre 2025 il difensore e procuratore speciale delle parti civili costituite ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale e ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili medesime per il giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. Va certamente dato seguito all’orientamento interpretativo, invocato anche dalla ricorrente, secondo cui non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 26804; Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Cernoia, Rv. 248422 – 01). Tuttavia, il principio appena richiamato è applicabile soltanto quando l'esposto contenga espressioni, si, offensive, ma pertinenti al legittimo esercizio di un diritto di critica, non già quando le espressioni utilizzate nell’esposto siano gratuitamente 4 denigratorie. Al riguardo, è stato chiarito che integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale;
né, in tal caso, può ricorrere l'esimente del diritto di critica, che è configurabile solo quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità (Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014 Cadoria, Rv. 260229; Sez. 5, n. 23222 del 06/04/2011, Saccucci, Rv. 250458). Pertanto, deve ribadirsi che l’esposto o la segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine forense, contenente accuse di condotte deontologicamente e penalmente rilevanti tenute da un professionista, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi dell’esponente, attraverso il diritto di critica ex art. 51 cod. pen., soltanto quando siano rispettati i limiti ad esso connaturati: ossia, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma (Sez. 5, n. 28081 del 15/04/2011, Taranto, Rv. 250406 - 01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata risulta immune da censure. E’, infatti, corredata da puntuale motivazione sia in ordine alle ragioni per le quali il contenuto degli esposti si riferisse a comportamenti degli Avvocati RI e EN privi di ogni fondamento oggettivo e, comunque, non verificati, quantomeno sotto il profilo della loro verisimiglianza, dall’esponente, che a tale verifica avrebbe dovuto e potuto adempiere in virtù della qualifica professionale rivestita, sia in ordine all’assenza di continenza delle espressioni utilizzate per descrivere quei comportamenti, indicati non solo come deontologicamente scorretti, ma anche come integranti gravissimi reati, rivelandosi, in tal modo, capaci di gettare un’ombra di grave discredito sulla dignità personale e sulla considerazione professione delle parti civili. In sostanza, la condotta tenuta dall’imputata non può dirsi scriminata dall’esercizio del diritto di critica o scusata dal suo errore circa l’esistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto medesimo, perché, con i due esposti inviati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, ella, lungi dall'aver espresso semplici dubbi e perplessità sulla correttezza professionale dei colleghi, li aveva accusati di specifici comportamenti di rilievo disciplinare e penale, senza, tuttavia, allegare a sostegno delle accuse loro rivolte alcun elemento capace di escluderne la pretestuosità. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che l’esimente di cui all'art. 598 cod. pen., che sancisce la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, quando l'autore dell'esposto non è parte 5 nel successivo giudizio disciplinare. Se ne è, pertanto, esclusa l'operatività nei confronti di un imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato affermando che costui aveva istruito centinaia di cause basate sul mendacio (Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018, Ruggieri, Rv. 273888 - 01), mentre la stessa è stata riconosciuta in relazione al ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati da un cliente per contestare alcuni crediti professionali, considerato che il ricorrente era parte, sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine (Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Gigli, Rv. 275620 – 01). In ogni caso, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. è stata ritenuta non applicabile alle accuse calunniose, essendosi osservato che la detta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose, come, appunto, quelle contenute in un esposto disciplinare con il quale si accusi un legale di aver preteso dalla controparte in una causa civile, con toni intimidatori, somme di denaro non dovute (Sez. 5, n. 32823 del 06/02/2019, Prin Abelle, Rv. 276773). Anche in relazione alla questione dedotta la sentenza impugnata è immune dalle censure che le sono state mosse. Infatti, l’esimente invocata non sarebbe stata applicabile all’imputata, vuoi perché ella non avrebbe mai potuto assumere la veste di parte, neppure potenziale, dell’eventuale giudizio disciplinare istaurato a carico degli avvocati colpiti dagli esposti, vuoi perché le accuse loro rivolte erano calunniose, essendo stati, costoro, indicati come concorrenti «in una attività illecita», suscettibile di perpetuare «una usura aggravata con finalità estorsiva». 3. Il terzo e il quarto motivo, con i quali la ricorrente si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, anche apparente, o della violazione degli artt. 2 e 27 della Costituzione, dell’omessa considerazione da parte del Tribunale del contesto conflittuale nel quale era maturata la scelta di segnalare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il comportamento scorretto dei colleghi, scelta rivelatasi in concreto priva di conseguenze per loro pregiudizievoli, sono inammissibili. I rilievi cui essi sono affidati, al di là della loro formale enunciazione, si dirigono verso l’impianto argomentativo della sentenza impugnata e, come tali, incontrano il limite della non deducibilità del vizio di motivazione con il ricorso per cassazione presentato avverso le sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace, come stabilito dagli artt. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). I motivi in disamina sono, comunque, aspecifici. Trascurano, infatti, di prendere atto del fatto che il giudice di appello ha spiegato che le accuse mosse 6 dall’imputata alle parti civili, al di là della conflittualità esistente, erano talmente gravi e pretestuose da vulnerarne la stessa dignità personale e da offenderne la reputazione anche solo nel ristretto ambito dell’ordine professionale di appartenenza. 4. Il quinto motivo è pure inammissibile. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280495; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258170; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Rv. 257123 – 01). Ne viene che, anche in relazione alla questione della valutazione del danno cagionato alle parti civili e alla relativa liquidazione, la motivazione rassegnata dal Tribunale, comunque in linea con i criteri indicati nell’indicazione direttiva soprariportata, non è censurabile nel presente giudizio. 5. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla è dovuto alle parti civili per le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, perché la relativa richiesta non poteva essere presentata con le memorie di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, ma si sarebbe dovuta depositare «fino a quindici giorni prima dell’udienza», come stabilito dall’art. 611, comma 1, cod. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EN RD UC PI