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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7262 / 2021 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
17.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
in persona del l.r.p.t. rapp. e dif. dall'Avv RI Vigliotta Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv DE BENEDICTIS ITALA CP_1
OPPOSTO
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 25/11/2021 parte ricorrente si è opposta all' avviso di addebito n.
328 2021 00001786 82, ricevuto in data 16.10.2021, con il quale le è stato intimato il pagamento del complessivo importo di euro 6.145,54 per recupero incentivi per riduzioni contributive (c.d.
“Bonus Sud” o anche “Occupazione sviluppo Sud”) ed ha dedotto l'illegittimità dell'avviso per aver legittimamente fruito degli incentivi;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_ l' che riconosceva la parziale illegittimità dell'avviso con riferimento alle inadempienze indicate dal numero 3006 al numero 3011 mentre con riferimento alle inadempienze indicate ai numeri 3012 e 3013 (periodi 1/2020 e 2/2020) evidenziava che i contributi richiesti erano dovuti in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1175, della L. 296/06, che subordina la fruizione dei benefici normativi e contribuivi al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (DURC Interno art. 1 comma 1, D.M. 24.10.07) e del fatto che il Durc per i
1 periodi era stato definito come irregolare per inadempienze nei confronti dell' la causa CP_2
veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ente convenuto, tardivamente costituito in giudizio, ha in particolare evidenziato che per il periodo 01/20 la regolarità contributiva era stata verificata con Durc Prot. N. 22207655 del
27/7/20, di aver notificato in data 28/7/20 invito a regolarizzare e che, nonostante i debiti relativi CP_ alla posizione erano risultati non dovuti, il era stato definito con esito negativo per Pt_2
CP_ irregolarità nei confronti dell'
Per il periodo di 02/20 ha evidenziato che la regolarità contributiva era stata verificata con Durc
Prot. N. 22570187 del 10/9/20, di aver notificato invito a regolarizzare in data 1/9/20 e che CP_ nonostante per la posizione le irregolarità erano risultate non dovute il Durc era stato definito anche in questo caso con esito negativo per irregolarità nei confronti dell' CP_2
Deduceva pertanto la persistenza del debito della ricorrente per le inadempienze 3012 e 3013 in in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1175, della L. 296/06 ed esibiva documentazione attestante l'avvenuta notifica degli inviti a regolarizzare alla società ricorrente;
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta del 16.9.25, ha contestato la difesa spiegata CP_ dall' evidenziandone la tardività e sostenendone la pretestuosità e l'infondatezza;
Tanti premesso si osserva innanzitutto la necessità di acquisire agli atti del giudizio la CP_ documentazione esibita dall' per l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale proprio del rito lavoro;
Nel merito l'opposizione va accolta per quanto di ragione considerando che lo stesso Ente convenuto ha riconosciuto aver erroneamente indicato in avviso di addebito le inadempienze indicate ai numeri da 3006 al 3011 e che invece le inadempienze indicate ai numeri 3012 e 3013 CP_ sono dovute tenendo conto della documentazione esibita dall' che attesta la regolarità del procedimento per l'emissione di DURC negativi per il periodo e dell'art 1, comma 1175, della L.
296/06,
Considerando in ogni caso la parziale fondatezza dell'opposizione le spese possono essere CP_ compensate tra le parti per la metà e poste per la residua metà a carico dell' liquidate come da dispositivo
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di SA RI AP ET così provvede nel giudizio nrg
7262 / 2021
Accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito limitatamente alle inadempienze indicate ai numeri da 3006 al 3011 compreso
CP_ Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna l' al pagamento della residua metà in favore di parte ricorrente che liquida in euro 800,00 per compensi oltre accessori e contributo (se versato) con attribuzione
SA RI AP ET ,30/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
3
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
17.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
in persona del l.r.p.t. rapp. e dif. dall'Avv RI Vigliotta Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv DE BENEDICTIS ITALA CP_1
OPPOSTO
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 25/11/2021 parte ricorrente si è opposta all' avviso di addebito n.
328 2021 00001786 82, ricevuto in data 16.10.2021, con il quale le è stato intimato il pagamento del complessivo importo di euro 6.145,54 per recupero incentivi per riduzioni contributive (c.d.
“Bonus Sud” o anche “Occupazione sviluppo Sud”) ed ha dedotto l'illegittimità dell'avviso per aver legittimamente fruito degli incentivi;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_ l' che riconosceva la parziale illegittimità dell'avviso con riferimento alle inadempienze indicate dal numero 3006 al numero 3011 mentre con riferimento alle inadempienze indicate ai numeri 3012 e 3013 (periodi 1/2020 e 2/2020) evidenziava che i contributi richiesti erano dovuti in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1175, della L. 296/06, che subordina la fruizione dei benefici normativi e contribuivi al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (DURC Interno art. 1 comma 1, D.M. 24.10.07) e del fatto che il Durc per i
1 periodi era stato definito come irregolare per inadempienze nei confronti dell' la causa CP_2
veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ente convenuto, tardivamente costituito in giudizio, ha in particolare evidenziato che per il periodo 01/20 la regolarità contributiva era stata verificata con Durc Prot. N. 22207655 del
27/7/20, di aver notificato in data 28/7/20 invito a regolarizzare e che, nonostante i debiti relativi CP_ alla posizione erano risultati non dovuti, il era stato definito con esito negativo per Pt_2
CP_ irregolarità nei confronti dell'
Per il periodo di 02/20 ha evidenziato che la regolarità contributiva era stata verificata con Durc
Prot. N. 22570187 del 10/9/20, di aver notificato invito a regolarizzare in data 1/9/20 e che CP_ nonostante per la posizione le irregolarità erano risultate non dovute il Durc era stato definito anche in questo caso con esito negativo per irregolarità nei confronti dell' CP_2
Deduceva pertanto la persistenza del debito della ricorrente per le inadempienze 3012 e 3013 in in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1175, della L. 296/06 ed esibiva documentazione attestante l'avvenuta notifica degli inviti a regolarizzare alla società ricorrente;
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta del 16.9.25, ha contestato la difesa spiegata CP_ dall' evidenziandone la tardività e sostenendone la pretestuosità e l'infondatezza;
Tanti premesso si osserva innanzitutto la necessità di acquisire agli atti del giudizio la CP_ documentazione esibita dall' per l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale proprio del rito lavoro;
Nel merito l'opposizione va accolta per quanto di ragione considerando che lo stesso Ente convenuto ha riconosciuto aver erroneamente indicato in avviso di addebito le inadempienze indicate ai numeri da 3006 al 3011 e che invece le inadempienze indicate ai numeri 3012 e 3013 CP_ sono dovute tenendo conto della documentazione esibita dall' che attesta la regolarità del procedimento per l'emissione di DURC negativi per il periodo e dell'art 1, comma 1175, della L.
296/06,
Considerando in ogni caso la parziale fondatezza dell'opposizione le spese possono essere CP_ compensate tra le parti per la metà e poste per la residua metà a carico dell' liquidate come da dispositivo
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di SA RI AP ET così provvede nel giudizio nrg
7262 / 2021
Accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito limitatamente alle inadempienze indicate ai numeri da 3006 al 3011 compreso
CP_ Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna l' al pagamento della residua metà in favore di parte ricorrente che liquida in euro 800,00 per compensi oltre accessori e contributo (se versato) con attribuzione
SA RI AP ET ,30/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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