Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 981/2022 avverso la sentenza n' 241/2022 emessa dal
Tribunale di Imperia in data 24.05.2022
Tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Monteverde e Michele Parte_1
Franzosi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Novara, Baluardo La Marmora n' 13
- APPELLANTE
Contro
, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Siri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Piave n. 9 - APPELLATO CP_1
E contro
“ in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bruno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Via Fiume n. 24 - APPELLATA CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
e colpa del che ha omesso di intervenire nei confronti della ditta appaltatrice, Controparte_1 ordinando l'immediato sgombero e/o spostamento del cantiere, per così consentire il pieno e libero utilizzo del manufatto al legittimo titolare, così evitando di arrecare danno a quest'ultimo anche per mancato godimento, ed ancora per aver indebitamente acconsentito una permanenza del cantiere ben oltre i tempi contrattualmente previsti, visti anche gli artt. 2051 c.c. o 2043 c.c., condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dall'esponente a titolo di lucro cessante, che CP_1 si quantifica in € 7.000,00 o quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa o discrezionale. Con interessi sul dovuto dal dovuto. Condannare inoltre a restituire all'appellante le somme rispettivamente Controparte_3 Controparte_2 di € 4.476,82 ed € 4.241,82 nelle more da quest'ultimo loro versate a titolo di spese legali di primo grado. Con il favore di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”
PER L'APPELLATO CP_1
" Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova respingere, per i motivi tutti esposti dallo scrivente nei precedenti atti difensivi, il gravame proposto dal Dott. avverso la sentenza Parte_1
n.2419/2019 che ha definito in data 24/05/2022 il procedimento intercorso tra le parti avanti il
Tribunale di Imperia. In via di estremo subordine, nella delegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere in tutto o in parte l'appello proposto dal Dott. Parte_1 riformando conseguentemente la sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Imperia, si
[...] insiste per l'accoglimento della domanda di manleva già proposta in primo grado e in conseguenza si chiede che la sia dichiarata tenuta a tenere indenne il Controparte_2 esponente da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole potesse al medesimo derivare CP_1 dall'accoglimento delle domande del Dott. condannando la stessa invece ed al posto del Pt_1 al pagamento delle somme riconosciute a favore dell'appellante. In ogni caso con CP_1 vittoria delle spese del grado da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche e da maggiorarsi di spese generali ex art.15 D.M citato e successive modifiche nonchè degli accessori di legge."
PER L'APPELLATA E.G. CP_2
"Voglia codesta ill.ma Corte d'Appello, − in via preliminare, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dalla presente difesa in comparsa di costituzione e risposta, nonché nella prima e nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., nel giudizio di primo grado;
− in via principale, respingere tutte le domande avversarie formulate nei confronti della “ e, per Controparte_2
l'effetto, confermare la sentenza n.341/2022 emessa dal Tribunale di Imperia – Sezione Civile in data
24/05/2022 e pubblicata in pari data;
con vittoria di spese e competenze di causa, oltre ad accessori di Legge."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dall'ordinanza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
, quale condomino del complesso , dolendosi delle modalità di Parte_1 Controparte_1 effettuazione di opere edili deliberate dall'assembla condominiale fra novembre e dicembre 2016, attuate con ritardo e protrattesi oltre il termine contrattualmente stabilito, che gli avevano causato danni sia sotto il profilo della mancata fruibilità dell'alloggio, sul cui terrazzo era stato impiantato il cantiere di lavoro benché il capitolato prevedesse l'uso del piano terra, sia per la mancata possibilità di locazione nei mesi estivi, ha chiamato in giudizio il per essere risarcito dei CP_1 danni sia ai sensi dell'art. 2051 cc. sia in via eventuale ex art. 2043 c.c.
Il Condominio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non avendo che dato corso a lavori edili, oggetto di appalto approvato dall'assemblea condominiale, negando qualsivoglia responsabilità, e ricordando che il terrazzo era bene in proprietà esclusiva come da rogiti menzionati ed in ogni caso che i danni erano semmai imputabili ad un terzo, l'impresa Controparte_2
verso cui formulava domanda di essere tenuto indenne essendo detta impresa la responsabile
[...]
eventuale. Il convenuto aggiungeva che l'utilizzo del terrazzo era stato imposto dalle caratteristiche dell'edificio, a gradoni, il che aveva impedito di operare sui frontalini di terrazze e balconi con cantiere al piano terra o strada.
L'impresa , costituitasi in giudizio a seguito della chiamata in causa, segnalava che aveva CP_2 iniziato i lavori a fine marzo 2017 in quanto il Condominio solo a quell'epoca aveva pagato l'acconto concordato ed aveva poi chiesto lavori aggiuntivi, il che spiegava il protrarsi dei lavori;
ribadiva la necessità di operare dal terrazzo dell'attore, a cui asseriva non aveva apportato alcun danno, e chiedeva il rigetto delle domande delle controparti non sussistendo neppure i presupposti di responsabilità dedotti da parte attrice.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali non avendo il Giudice inizialmente assegnatario ammesso le prove orali articolate dalle parti;
precisate le conclusioni come sopraindicato viene decisa previa discussione orale ex art. 281 sexies cpc.” (cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n' 241/2022 in data 24.05.2022 con la quale il Tribunale di Imperia, rigettava le domande proposte da e lo condannava al pagamento Parte_1 delle spese di lite sia del che della terza chiamata. Il Tribunale dava atto che “è emerso CP_1
dagli atti di compravendita che il terrazzo non è bene condominiale ma in proprietà –e non in uso- esclusivo dell'attore” (cfr sentenza). Pertanto, non riteneva configurabile né una responsabilità ex art. 2051 c.c. a fronte degli imputati comportamenti omissivi dell'amministratore, né ex art. 2043 c.c.,
“non certo ravvisabile nel far eseguire lavori necessari e deliberati ad un edificio condominiale, ma di uso per detti lavori di un bene in proprietà esclusiva che è situazione del tutto distinta, prevista e disciplinata secondo la giurisprudenza di legittimità dagli artt. 843 e 844 c.c.” (cfr sentenza), che , se prospettata, avrebbe determinato un indennizzo ma non un risarcimento danni. Il Tribunale riteneva, poi, che il posizionamento sul terrazzo fosse necessario per la conformazione dell'edificio, che i lavori erano stati legittimamente disposti dal e che CP_1 erano iniziati a fine marzo 2017: riteneva, poi, che appariva “quanto meno singolare che proprio il 2 aprile 2017 abbia dato incarico ad una società immobiliare di locare il suo alloggio per i Pt_1
mesi da maggio ad agosto, quando era quindi assolutamente conscio che in aprile e maggio, quindi per due mesi salvo come da verbale assembleare altre evenienze, l'edificio -e quindi anche il suo alloggio- sarebbe stato interessato da lavori edili esterni. Altresì ovvia la sollecita risposta dall'Agenzia, in data 3 maggio 2017, sull'inaffittabilità del bene in quanto i lavori erano in corso ed in effetti si trovavano a metà della fase di esecuzione secondo il percorso astrattamente delineato.”
(cfr sentenza) Il Giudice riteneva superflua la prova orale in quanto, ai fini dell'onere della prova, evidenziava che l'attore avrebbe dovuto provare “che era solito locare il suo immobile annualmente nella stagione estiva, quale entrata anche media ne ricavasse e quindi quale perdita abbia subito, indicando quali testi coloro che avevano rifiutato la locazione.” (cfr sentenza) Tali circostanze non erano contenute nelle prove richieste.
Con atto di citazione 20.9.2022, proponeva appello sostenendo i Parte_1 seguenti motivi: 1- errore in fatto ed in diritto per aver escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. avendo erroneamente ritenuto sia l'assenza di relazione diretta tra il e il bene causa del danno, CP_1
qui costituita da cantiere della ditta realizzato sul terrazzo di proprietà esclusiva del , beni CP_1
entrambi non nella disponibilità del trascurando il dovere di vigilanza CP_1 dell'amministratore quale committente e per aver escluso la responsabilità dell'amministratore in relazione a non aver ottenuto l'assenso del proprietario esclusivo del terrazzo in quanto CP_1 nell'appalto era prevista l'installazione del cantiere a piano terra e non sul terrazzo dell'appellante;
2- errore in fatto ed in diritto per aver escluso l'applicabilità anche dell'art. 2043 c.c. per aver non aver ritenuto la responsabilità in vigilando dell'amministratore quale committente, tenuto a vigilare che il bene su cui era stato realizzato il cantiere era di proprietà esclusiva e non condominiale e per aver ritenuto provato che la maggior durata dei lavori andava imputata ad esecuzione di ulteriori opere richieste dal , oltre che per aver motivato che i lavori erano stati deliberati correttamente CP_1
con conseguente applicabilità della disciplina ex artt. 843-844 cc e che la conformazione dell'edificio rendeva obbligata l'installazione del cantiere sul terrazzo di proprietà esclusiva del 3- CP_1
errore in fatto ed in diritto per aver escluso la sussistenza del danno, non ritenendo rilevante la volontà di locare il bene per la stagione estiva avendo incaricato l'agenzia solo nel mese di aprile 2017; 4- errore in fatto ed in diritto per non aver ammesso le prove orali richieste dall'appellante inerenti alla prova del danno da mancato guadagno per l'impossibilità di utilizzo del terrazzo. Chiedeva l'ammissione delle prove non ammesse in primo grado e la riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni ed il favore delle spese dei due gradi.
Con comparsa di costituzione e risposta 23/01/2023, si costituiva il
[...]
, con la quale eccepiva che l'atto di appello si limitava a replicare le stesse Controparte_1
doglianze avanzate in primo grado e rigettate. per cui chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con il favore delle spese del grado.
Con comparsa di costituzione e risposta 15/02/2023, si costituiva la Controparte_2
con la quale eccepiva che nessuna estensione della domanda era stata svolta
[...] dall'appellante alla terza chiamata e, nel merito, che nessuna contestazione di inadempimento contrattuale era mai stata avanzata né dal , né tanto meno dall'appellante, con corretta CP_1 esclusione dell'applicabilità sia dell'art. 2051 cc che dell'art. 2043 cc nei suoi confronti. Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con il favore delle spese del grado.
Con ordinanza 15.3.2023 la Corte, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva le prove per testimoni dedotte dall'appellante nei capitoli da n. 17 a n. 22 dell'atto di appello, finalizzati a provare il danno da lucro cessante che si assumeva causato dal mancato utilizzo del terrazzo e quindi dell'appartamento di proprietà.
Espletate le prove testimoniali all'udienza del 31.5.2023, all'udienza del 24.10.2024, tenutasi in forma scritta, depositate le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi per le conclusionali e repliche.
L'appello è infondato.
In relazione alla responsabilità ex art. 2051 c.c., la Corte condivide la motivazione della sentenza gravata inerente alla inapplicabilità della norma in quanto ciò che l'originario attore imputa al
è un danno che deriva da un comportamento, ossia dall'omesso intervento e/o CP_1 dall'omessa vigilanza che vengono imputati all'amministrazione del al fine di evitare CP_1 che dalle opere realizzande dall'impresa derivassero danni, diretti ed indiretti, tra cui quelli in particolare inerenti il mancato godimento del terrazzo, e non direttamente dalla res, dovendosi rilevare che detta norma può trovare applicazione solo in relazione ai danni che si pongano in relazione diretta con la cosa
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 2043 c.c., la Corte non ravvisa la sussistenza di illecito né a carico del , né a carico dell'impresa. CP_1
Il nelle difese iniziali del giudizio di primo grado, a contestazione della domanda attorea, CP_1 ha affermato di non essere responsabile invocando le norme sull'appalto, per cui dei danni provocati a terzi risponde solo l'appaltatore, salva l'ipotesi in cui questi abbia agito come “nudus minister”, e vi sia stata l'ingerenza del Committente, circostanze insussistenti.
Ha poi affermato la necessità nel corso dei lavori dell'impresa di utilizzare il terrazzo dell'appellante, così come quelli degli appartamenti soprastanti (cfr. comparsa di costituzione e risposta 3.2.2020 in primo grado, alle pagg. 7 e 8) in ragione della oggettiva composizione dell'edificio “a gradoni” e/o
“a sbalzi”, e della conseguente necessità di poggiare i ponteggi per operare sui frontalini della facciata in corrispondenza del terrazzo dell'appellante, ponteggi che non potevano poggiare sul piano strada
(doc. 3 3 4 del convenuto).
L'impresa, terza chiamata dal , ha, anch'essa affermato nella comparsa di risposta del CP_1
giudizio di primo grado la necessità di apporre i ponteggi sui terrazzi in ragione della predetta conformazione dell'edificio. Ha aggiunto che la previsione in preventivo al punto “1” per cui:
l'impianto di cantiere (comprendente la recinzione della zona lavoro, le baracche per ricovero degli attrezzi nonché gli impianti elettrici e idrici occorrenti) doveva essere posizionato a piano terra, non contrasta con il fatto che le lavorazioni abbiano necessitato di essere effettuate sul terrazzo, e che il cantiere è stato montato effettivamente al piano terra.
In merito alla durata dei lavori, e quindi della permanenza del cantiere nei luoghi di causa, ha affermato che riteneva possibile iniziare i lavori descritti nel preventivo del 24/11/2016 nel mese di febbraio 2017, come inizialmente previsto, previo versamento di acconto e ultimarli entro 60 giorni lavorativi ossia, entro tre mesi, ma che i lavori non sono iniziati a febbraio 2017, ma il 27.03.2017 anche perchè il non ha versato l'acconto concordato con il preventivo. In particolare ha CP_1 specificamente dedotto: “In merito alla durata dei lavori, e quindi della permanenza del cantiere nei luoghi di causa, si precisa quanto segue. La riteneva possibile Controparte_2
iniziare i lavori descritti nel preventivo del 24/11/2016 nel mese di febbraio 2017, previo versamento di acconto e a ultimarli entro 60 giorni lavorativi ossia, entro tre mesi. I lavori non sono iniziati a febbraio 2017 ma il 27.03.2017 anche perchè il condominio non ha versato l'acconto concordato con il preventivo. Successivamente, nel corso degli interventi sui cornicioni emergevano nuovi problemi strutturali legati all'ammaloramento dei terrazzi, motivo per cui il tramite il proprio CP_1
Amministratore richiedeva alla Ditta di porvi rimedio con specifici lavori. Tali nuovi interventi extrapreventivo, concordati con il Condominio, sono espressamente indicati in rosso nel resoconto contabile del 28/09/2017 a suo tempo fornito dalla Controparte_4
e in oggi prodotto come doc. n.
2. Per tale motivo, quindi, i ponteggi permanevano sulle facciate dell'edificio oltre il termine inizialmente concordato. Inoltre, come emerge anche dal doc. sub. 2 l'assemblea condominiale affidava all'impresa , ulteriori lavorazioni così come da preventivo CP_2 del 28.06.2017 (doc. n. 3).” (pagg. 7-8).
Ha, quindi, aggiunto, come sopra indicato, che, nel corso dei lavori, furono eseguiti nuovi interventi extrapreventivo, concordati con il Condominio, indicati in rosso nel resoconto contabile del
28/09/2017 a suo tempo fornito dalla e in oggi Controparte_4
prodotto come doc. n.
2. Per tale motivo, quindi, i ponteggi permanevano sulle facciate dell'edificio oltre il termine inizialmente concordato.
A fronte di tali difese parte attrice non ha contestato specificamente nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 cpc del 21.10.2020 tali due ultime circostanze, che hanno determinato un ritardo nell'inizio di esecuzione dei lavori ed una protrazione degli stessi oltre il tempo inizialmente previsto, di tal chè esse, per il principio dell'art. 115 c.p.c., devono ritenersi provate. Dunque, il mancato tempestivo versamento dell'acconto concordato, da una parte, e la necessità di ulteriori lavori, emersi in corso d'opera, dall'altra, hanno giustificato il ritardo nell'esecuzione dei lavori e la loro protrazione nel tempo, escludendo ogni e qualsiasi responsabilità, sia della ditta esecutrice che del committente.
Risulta infatti che i lavori anziché iniziare a febbraio, sono iniziati a fine marzo e si erano protratti certamente oltre i due mesi in quanto il aveva richiesto opere ulteriori a giugno 2017 (si CP_1
richiama sul punto il doc. 3 di parte . Controparte_2
Da ciò deriva la infondatezza dei motivi di appello inerenti una responsabilità per culpa in vigilando del per mancato rispetto dei tempi di esecuzione contrattualmente ed inizialmente CP_1
previsti
Quanto al posizionamento del cantiere parte attrice nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 contesta particolarmente nei punti a, b e c, non tanto l'oggettiva conformazione dell'edificio e la conseguente necessità di occupazione del terrazzo, ma la mancata discussione in sede assembleare della impossibilità di mettere il cantiere a piano terra. Così come affermato nella sentenza gravata, deve ritenersi circostanza provata, alla luce dello stato dei luoghi, la necessità di occupare il terrazzo di proprietà esclusiva al fine di eseguire i lavori necessari deliberati dai condomini. Trattandosi di una circostanza che oggettivamente emerge dalle caratteristiche dell'edificio, come visibile nelle foto in atti e, pertanto, conoscibile con la dovuta diligenza dai condomini, il montaggio dei ponteggi e di materiale occorrente alle lavorazioni sul terrazzo di proprietà esclusiva dell'appellante, non può che ritenersi consequenziale all'esecuzione dei lavori deliberati, fatto che non può in alcun modo considerarsi come illecito, trovando giustificazione nella conformazione a gradoni dell'edificio condominiale (la facciata non è perpendicolare rispetto al piano strada ma in posizione arretrata a causa della morfologia “a sbalzo” dell'edificio). Appare, pertanto, ragionevole la considerazione per cui, stante la impossibilità di trasportare il materiale da utilizzare per l'intervento di cui trattasi direttamente ai vari piani superiori, detto materiale stazionasse sui singoli terrazzi prima di essere trasportato a mano ai piani superiori, come affermato dal primo giudice. Peraltro, non risulta che l'appellante, dopo l'inizio dei lavori e/o durante l'occupazione del terrazzo da parte della ditta, abbia contestato nell'immediatezza all'amministrazione del condominio l'indebita occupazione e ne abbia chiesto la rimozione, al fine di chiedere una spiegazione e/o di sollecitare un intervento eventualmente, e ove possibile, a sua tutela e della sua proprietà.
Solo con la lettera racc. a.r. 30.10.2017 (Doc. n' 23 1 grado appellante), a lavori ormai ultimati da almeno un mese, viene contestato formalmente e per la prima volta, all'amministrazione condominiale di aver, contrariamente al preventivo di spesa, “indebitamente consentito la realizzazione del cantiere sul terrazzo in uso esclusivo” al Anzi, appare “singolare” come Pt_1 affermato dal primo giudice che, stante l'inizio dei lavori a fine marzo 2017 proprio il 2 aprile 2017 abbia dato incarico ad una società immobiliare di locare il suo alloggio per i mesi da maggio Pt_1
ad agosto, pur sapendo che in aprile e maggio, quindi per due mesi, come da verbale assembleare altre evenienze, l'edificio -e quindi anche il suo alloggio- sarebbe stato interessato da lavori edili esterni. Certamente egli avrebbe potuto attivarsi presso l'amministratore per ottenere, ove possibile, la rimozione dei ponteggi e del materiale presente sul terrazzo. In tal senso la Corte, nonostante l'ammissione delle prove orali, con l'ordinanza 15.3.2023, sui capitoli da n. 17 a n. 22 dell'atto di appello ( finalizzati a provare il danno da lucro cessante che si assumeva conseguito al mancato utilizzo del terrazzo), al fine della completezza del materiale istruttorio per la decisione, non ritiene all'esito della complessiva valutazione del compendio probatorio in sede decisionale la loro rilevanza, stante la assenza dei profili di responsabilità extracontrattuale dedotti.
Appare, infatti, condivisibile l'argomentazione del Tribunale per cui si verte non in una fattispecie di fatto illecito, non certo ravvisabile nel far eseguire lavori necessari e deliberati ad un edificio condominiale, ma di uso per detti lavori di un bene in proprietà esclusiva che è situazione del tutto distinta, prevista e disciplinata secondo la giurisprudenza di legittimità dagli artt. 843 e 844 c.c. (in ordine alla normale tollerabilità di fatti incidenti sulla proprietà immobiliare). L'eventuale danno arrecato al bene del privato da attività dannosa da fatto lecito va indennizzata ma nei limiti in cui vi sia un sacrificio che superi la normale tollerabilità e non certo per un disagio temporaneo” (pag. 6 sentenza). Nel caso in esame la parte attrice ha invocato i presupposti di cui alle ipotesi responsabilitarie ex art. 2043 e 2051 c.c., ad avviso della Corte insussistenti, laddove sulla base di quanto emerso dagli atti l'attività posta in essere dal è attività legittimamente svolta, in CP_1
assenza dell'esistenza della colpa, ma pur sempre correlata al prodursi del danno a causa dell'accesso o del passaggio. Ne consegue che in assenza dei presupposti di responsabilità invocati, la domanda, esaminata in punto an debeatur, va respinta con conferma della sentenza gravata, rimanendo assorbite le questioni sul
“quantum debeatur”.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto della semplicità della soluzione della controversia, con condanna dell'appellante alla refusione in favore di ciascuno degli appellati che vengono liquidate nel dispositivo sulla base del
D.M. 55/2014 e del valore indicato dalla parte appellante: Fase di studio: € 600,00; Fase introduttiva:
€ 470,00; Fase istruttoria: € 930,00; Fase decisionale: € 1000,00 = Compenso tabellare € 3.000,00.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 981/2022 avverso la sentenza n'
241/2022 emessa dal Tribunale di Imperia in data 24.05.2022 così decide:
1- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata;
2- Condanna alla refusione delle spese in favore sia del Parte_1 [...]
che della che liquida, per ciascuno, in € Controparte_1 Controparte_2
3.000,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
3- Dà atto che ricorrono le condizioni ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico di parte appellante, per il rigetto della proposta impugnazione.
Genova, 7 marzo 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Valeria Albino