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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4780/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4780/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 27/03/2025, ai sensi degli artt.
281-terdecies e 281-sexies, comma 3, c.p.c.;
TRA
, in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t., (c.f.: ), Parte_2 C.F._1
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_3 C.F._2 Parte_4
, tutti elettivamente domiciliati in alla via Ludovico C.F._3 Pt_1
Ariosto n. 46 presso lo studio dell'Avv. Fusiello Antonio (c.f.: ), C.F._4 dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo depositato telematicamente;
RICORRENTI
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Trentola Controparte_1 C.F._5
Ducenta alla Via Terminillo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Pezone Emma (c.f.:
) dalla quale è rappresento e difeso in virtù di procura in C.F._6 sanatoria allegata in atti con deposito telematico operato in data 09/12/2024;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_7
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: “Ricorso avverso decreto di liquidazione compensi agli ausiliari del magistrato”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, comma
3, c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
In data 07/06/2024 il in persona Parte_5 Part dell'amministratore p.t., nonché e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi di depositavano contro l'arch. e, ai fini Persona_1 Controparte_1 dell'integrità del contraddittorio, contro ricorso in opposizione al Controparte_2 decreto di liquidazione del compenso del CT cronol. n. 4804/2024 emesso in data
09/05/2024 dal Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento con numero di R.G.
116/2019, ai sensi degli artt. 170, D.P.R. 115/2002 e 15, D.Lgs. 150/2011.
In particolare, i predetti ricorrenti – dei quali , Parte_3 Parte_4 succeduti nel giudizio presupposto alla comune genitrice deceduta in Persona_1 pendenza della causa — , esponevano: — di aver convenuto innanzi al Tribunale di
Napoli Nord De Luca al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Previo accertamento delle violazioni della normativa civilistica e di quella urbanistico - edilizia lamentate in premessa, condannare parte convenuta alla riduzione in pristino delle opere necessarie alla eliminazione delle denunziate violazioni;
In subordine e nella sola eventualità in cui risultasse materialmente impossibile procedere in via di ripristino, accertare e dichiarare la costituzione di una comunione del muro a confine e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento della relativa indennità di medianza come calcolata per tutta la estensione della proprietà come per legge nella CTp del geom. e pari ad € 16.493,17, ovvero a quella somma Per_2 meglio ritenuta dall'adito Tribunale anche mediante ricorso a CT estimativa;
Ancora, previo accertamento della illegittimità del P.d.C. n° 7/2014 condannare parte convenuta alla riduzione in pristino delle opere eseguite in violazione della normativa richiamata in premessa, ovvero procedere all'arretramento del fabbricato in ragione della volumetria concretamente assentibile, in subordine nella eventualità in cui tale attività risultasse non praticabile, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni come rappresentati in premessa sia per quanto attiene ai beni di proprietà quantificati in € 5.000,00 CP_3 che di quelli in proprietà esclusiva dei condomini che agiscono in proprio, ovvero per la sig.ra pari ad € 26.070,00 e per la sig.ra pari ad € 23.760,00, Persona_1 Parte_2 ovvero a quella somma meglio ritenuta dall'adito Tribunale anche mediante ricorso a CT estimativa;
In ogni caso condannare parte convenuta alla eliminazione della veduta all'interno della proprietà condominiale descritta in premessa;
Condannare, altresì, parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non conseguenza diretta della violazione delle norme urbanistico - edilizie e civilistiche sopra dedotte;
Condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese ed onorari del presente procedimento in favore del procuratore anticipatario, ivi compresi gli esborsi sostenuti per i consulenti di parte.”; — che iscritta al Ruolo Generale con n. 116/2019, la causa proseguiva in istruttoria e con provvedimento del 04/01/2023 il Tribunale adito nominava l'arch. Controparte_1
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
quale CT nel detto procedimento conferendogli incarico e assegnando allo stesso il termine di giorni 120 per il deposito della relazione peritale con decorrenza dal giorno 27 febbraio 2023, data fissata per l'inizio delle operazioni (di cui giorni 90 per la trasmissione, a cura del CT, della bozza di relazione, giorni 15 alle parti per la trasmissione al CT delle loro osservazioni e ulteriori giorni 15 al CT per il deposito della relazione definitiva e riscontro alle osservazioni di parte); — che all'udienza celebrata il giorno 18/09/2023 il Giudice, constatato il mancato deposito dell'elaborato peritale e il mancato invio delle bozze, si era riservato di provvedere e nello stesso giorno, e a chiusura del verbale di udienza, era pervenuta telematicamente una richiesta immotivata del CT di concessione di “Termine per il deposito della relazione di CT”; — che, pertanto, con decreto del 10/10/2023 il GOP procedente concedeva al CT una proroga di giorni 60, con conseguente slittamento dei termini relativi all'invio della bozza e del deposito dell'elaborato peritale, fissando una nuova udienza per il giorno 16/01/2024; — che alla data di celebrazione della predetta udienza non risultava ancora visibile il deposito della relazione tecnica definitiva da parte del nominato CT e che solo successivamente essa risultava depositata in data 15/01/2024, poi succeduta dal deposito della istanza di liquidazione del 16/01/2024; — che in data 09/05/2024 il Tribunale liquidava il compenso spettante al CT in complessivi euro 3.066,08, di cui euro 2.916,08 per n.
357 vacazioni ed euro 150,00 per esborsi, ponendo le somme a carico delle parti costituite in solido, salva definitiva distribuzione in sentenza.
Dunque, a sostegno della spiegata opposizione, gli istanti lamentavano: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 50, 51 e 168 D.P.R. n.115/2002 in combinato disposto con l'art. 4 legge n. 319/1980 e art. 29 D.M. n.182/2002, nonché
l'assenza, la carenza e/o insufficienza di motivazione del decreto di liquidazione impugnato, per aver il giudice procedente liquidato al CT un numero spropositato di vacazioni;
2) la violazione dell'art. 52 D.P.R. n. 115/2002, il travisamento dei fatti,
l'omessa decurtazione del compenso per il ritardo nel deposito dell'elaborato peritale e l'omessa motivazione del decreto impugnato sul punto;
3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 55 comma 3 e 5 6 d.p.r. n. 115/2002, per la non debenza delle spese vive liquidate in decreto, in violazione dell'art. 8, legge n. 417/1978.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo all'adito Tribunale di:
“A) In radicale riforma del decreto di liquidazione opposto rideterminare il numero delle vacazioni da riconoscersi al ctu per l'espletamento del mandato a lui assegnato con il provvedimento del 04 gennaio 2023 di codesto Tribunale, RG n°
116/2019, con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento dell'incarico e, per l'effetto, rideterminare il compenso allo stesso dovuto;
B) In ogni caso procedere alla decurtazione del compenso all'esito della rideterminazione come richiesta innanzi, nella misura di un terzo in applicazione del disposto di cui all'art. 52 DPR n° 115/2002;
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
C) Infine, previo annullamento del decreto qui opposto dichiarare la non debenza delle somme richieste dal ctu a titolo di spese difettandone i presupposti di legge;
D) Condannare in ogni caso parte resistente al pagamento delle spese e competenze legali per il presente procedimento;
”.
A seguito di rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei suoi confronti, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
02/11/2024 si costituiva in giudizio il resistente arch. , il quale, di Controparte_1 contro, deduceva, in sostanza, la congruità della liquidazione operata in proprio favore nel decreto impugnato, commisurata alla complessità dell'incarico espletato e alle attività compiute e concludeva, pertanto, chiedendo:
“In via preliminare, dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda dell'opponente per le motivazioni sopra specificate.
Nel merito, dichiarare nulla la domanda dell'opponente e per l'effetto, rigettare la stessa.”.
Non si costituiva, invece, in giudizio, nonostante ritualmente evocato, l'ulteriore resistente Controparte_2
All'esito della prima udienza fissata del 14 novembre 2024 (sostituita dal deposito di note scritte), il Giudice assegnava al resistente , ai sensi dell'art. 182, Controparte_1 comma 2, c.p.c., termine sino al 31 gennaio 2025 per il deposito in atti di valida procura alle liti per la propria costituzione nell'ambito del presente giudizio, rinviando la causa, all'esito e in prosieguo, all'udienza del 27 marzo 2025 (anch'essa sostituita dal deposito di note scritte).
A tale udienza, constatata l'avvenuta sanatoria del rilevato difetto di costituzione, la causa veniva riservata in decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Va, innanzitutto, premesso che la presente controversia viene decisa in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 170, D.P.R. 115/2002, 15, D.Lgs. 150/2011, 281- terdecies e 281-sexies c.p.c. (nella loro formulazione ratione temporis vigente al caso di specie, ovvero alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022).
Nel merito, l'opposizione spiegata dai ricorrenti si è rivelata solo parzialmente fondata e può trovare accoglimento entro i limiti di seguito indicati.
In via del tutto preliminare va osservato che con la sentenza n. 16/2025, depositata in data 10/02/2025 e pubblicata in G.U. in data 12/02/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio
1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
Per effetto della sopra menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale, dunque, deve ritenersi venuta meno la minor quantificazione del valore delle vacazioni successive alla prima, con la conseguenza che tutte le vacazioni vanno ora computate al valore di euro 14,68 (valore previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 30/05/2002 per la prima vacazione), non potendosi più applicare la decurtazione ad euro 8,15 per le vacazioni successive alla prima (pur prevista dal D.M. cit.).
Quanto, poi, alla immediata applicabilità della su menzionata pronuncia di costituzionalità anche al presente giudizio, basti sul punto ricordare il consolidato orientamento (tanto della giurisprudenza di costituzionalità, quanto di quella di legittimità) secondo cui le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e la efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche
"consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (cfr., in tal senso e tra le tante, Cass.
7057/1997, Cass. 28355/2021).
Ora, nella specie, la collocazione cronologica temporale tanto del decreto di liquidazione qui impugnato quanto del ricorso in opposizione introduttivo del presente giudizio in epoca antecedente rispetto alla sentenza di costituzionalità innanzi richiamata, non osta alla sua immediata applicabilità al caso di specie, poiché non si è al cospetto di una “situazione giuridica consolidata”, quanto, piuttosto, ancora sub iudice (proprio per effetto della spiegata impugnativa) e passibile, dunque, di essere risolta facendo applicazione del nuovo contesto normativo di riferimento generatosi a seguito della menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, L. 319/1980.
Ciò precisato, quanto precede porta a ritenere sostanzialmente neutralizzato il primo motivo di impugnazione spiegato da parte ricorrente, secondo il quale sarebbe stato spropositato il riconoscimento al CT — nell'ambito del giudizio a quo — di n. 357 vacazioni, pari a circa 90 giorni lavorativi (in relazione al limite di liquidazione di un massimo di quattro vacazioni al giorno sancito dal comma 5 dell'art. 4, L. 319/1980).
Deve, infatti, necessariamente aversi riguardo al fatto che il Decreto di Liquidazione qui impugnato, in relazione alle suddette vacazioni, aveva portato al riconoscimento al CT di un importo di euro 2.916,08 (oltre spese, di cui si dirà in appresso), che nasceva dalla distinzione tra valutazione della prima vacazione (di valore di euro
14,68) e di quelle successive (di valore di euro 8,15), oggi venuta meno a seguito della declaratoria di incostituzionalità innanzi più volte richiamata.
Anzi, per effetto della suddetta pronuncia e, dunque, non operando più distinzione alcuna tra valutazione monetaria della prima vacazione e di quelle successive (e computandole, dunque, tutte al valore di euro 14,68), una liquidazione di euro n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
2.916,00 equivale ad appena circa 200 vacazioni, che, a loro volta, corrispondono a circa 50 giorni lavorativi.
Ebbene, premesso che al giudice è demandato di stabilire in concreto, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata e dell'entità della materia controversa (cfr., tra le tante,
Cass., Sez. 2, n. 4055 del 06/12/1974), nel caso di specie il riconoscimento di un numero di 200 vacazioni appare certamente equo e congruo, avuto riguardo: che l'incarico peritale venne conferito al CT all'udienza del 13.02.2023, ove fu sancita, per l'inizio delle operazioni peritali, la data del 27.02.2023 e furono assegnati al CT
90 giorni (a decorrere da quest'ultima data) per la trasmissione alle parti della bozza di relazione, nonché ulteriori quindici giorni alle parti per la trasmissione al CT delle loro osservazioni e altri 15 giorni al CT per rispondere alle osservazioni delle parti;
che risulta essere stata concessa al CT una ulteriore proroga di giorni 60 per il deposito della relazione peritale e che, dunque, le operazioni peritali vennero completate, con il deposito della relazione definitiva, in data 15/01/2024 (sulla questione della tempestività del detto deposito si veda infra); che il CT risulta aver effettuato due accessi presso i luoghi di causa, più un altro accesso presso pubblici uffici (di cui risulta fornito analitico conto nella depositata relazione); che la complessità oggettiva dei quesiti posti al Consulente, nonché la particolare complessità anche delle osservazioni di parte a cui il CT ha dovuto fornire riscontro, hanno richiesto l'espletamento di numerose ed eterogenee attività tecniche da parte di quest'ultimo (il tutto come documentalmente evincibile dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio definitiva, e relativi allegati, depositata nell'ambito del giudizio a quo).
Pertanto — e concludendo sul punto — pur volendo ridurre da 357 a 200 il numero di vacazioni complessivamente riconosciute al CT, il valore monetario delle stesse non si discosta dall'importo liquidato nel decreto di pagamento impugnato (euro
2.916,08), per effetto del venir meno della distinzione tra prima vacazione e vacazioni successive alla prima, dovendosi tutte computare al valore di euro 14,68 a seguito della sentenza di costituzionalità n. 16/2025.
Non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo di opposizione, col quale i ricorrenti hanno lamentato la mancata applicazione — da parte del giudice a quo — della decurtazione prevista dall'art. 52, D.P.R. 115/2002 per il mancato completamento dell'incarico entro il termine originario o prorogato assegnato dal magistrato.
Ed invero, basti qui osservare che a seguito del provvedimento di proroga emesso dal giudice a quo in data 06.10.2023 (parimenti prodotto in atti da parte ricorrente), gli originari termini concessi al CT per il deposito dell'elaborato peritale definitivo, venivano prorogati di ulteriori 60 giorni, con conseguente slittamento degli ulteriori successivi termini per osservazioni e controdeduzioni.
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
In particolare, dall'esame del menzionato provvedimento di proroga si evince che il giudice a quo concedeva al Consulente “una proroga di giorni 60 per lo sviluppo dell'elaborato peritale, con conseguente slittamento di pari durata di tutti i termini e successive scadenze” (cfr. provvedimento di proroga prodotto in atti dalla stessa parte ricorrente).
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, dunque, il termine di giorni 60 sancito nel richiamato provvedimento, non si riferiva al deposito della relazione definitiva da parte del Consulente, bensì allo “sviluppo dell'elaborato peritale”, con conseguente proroga e slittamento “di pari durata di tutti i termini e successive scadenze”; sicché, rispetto ai termini già fissati nell'ordinanza resa dal giudice istruttore all'udienza del
13.02.2023, deve ritenersi che la prorogatio accordata dal giudice a quo comportasse il differimento di giorni 60 per la trasmissione alle parti della bozza di relazione (a decorrere dalla comunicazione del relativo provvedimento di proroga alle parti e al
CT, che lo stesso ricorrente ha dedotto e documentato in atti essere avvenuta in data 17.10.2023, il che, dunque, fissava la scadenza de qua al 16.12.2023, peraltro prorogato di legge al 18.12.2023 perché giorno cadente di sabato), nonché il conseguente slittamento dei successivi termini per la trasmissione al CT delle osservazioni di parte (ovvero 15 giorni a decorrere dal 18.12.2023 e, dunque, sino al
02.01.2024) e di deposito definitivo della relazione tecnica da parte del CT (ovvero ulteriori giorni 15 dal 02.01.2024 e, dunque, entro il 16.01.2024: data alla quale, peraltro, il giudice a quo rinviava il processo proprio “per il deposito dell'elaborato peritale e l'assunzione dei provvedimenti conseguenti” — cfr. il già richiamato provvedimento di proroga del 06.10.2023 in atti).
Ebbene, nella specie (peraltro come documentato in atti dalla stessa parte ricorrente), il CT risulta aver depositato l'elaborato peritale definitivo in data 15.01.2024 e, dunque, nel rispetto dei termini prorogati dal giudice a quo.
Peraltro — contrariamente a quanto sostanzialmente vorrebbe la difesa del ricorrente
— , nella presente fase di opposizione al decreto di liquidazione dell'onorario dell'ausiliario del magistrato, non è possibile sindacare il più volte menzionato provvedimento di proroga dei termini, il quale, di contro, è esclusivamente riservato alla potestà decisoria del giudice istruttore procedente.
Ed invero, innanzi ad una istanza di proroga fatta pervenire dal CT (ovvero al cospetto di un mero ritardo nell'espletamento dell'incarico neppure accompagnato da una formale istanza di proroga) spetta al giudice innanzi al quale il relativo procedimento istruttorio si svolge decidere se acquisire ugualmente la relazione, ovvero se disporre la revoca dell'incarico (cfr. Cass. 22158/2018); tale potere valutativo discrezionale non è, invece, esercitabile dal Giudice investito della sola opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario, il quale, di contro, nell'esaminare la correttezza della sola liquidazione, deve limitarsi a verificare (anche ai fini dell'invocato disposto dell'art. 52, D.P.R. 115/2002) se il deposito dell'elaborato n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
sia intervenuto entro il termine, originario o prorogato, assegnato dal magistrato procedente, al quale, invece, il primo non può sostituirsi nel sindacare provvedimenti strettamente istruttori e ordinatori riguardanti il processo a quo.
Di conseguenza, in questa sede si può solo prendere atto della intervenuta proroga del termine per il deposito della relazione tecnica definitiva da parte del giudice a quo
e del rispetto del detto termine prorogato da parte del CT, non potendosi, invece, pervenire a sindacare quel provvedimento di proroga (non avendo — come detto — il giudice della mera opposizione alla liquidazione autonoma potestà valutativa di merito al riguardo, non potendo egli spingersi sino a ritenere addirittura illegittima la proroga comunque accordata).
Non sussistono, dunque, i presupposti per farsi applicazione per la invocata decurtazione di cui all'art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di opposizione, col quale parte istante ha lamentato l'illegittimo riconoscimento, da parte del giudice a quo, della somma aggiuntiva di euro 150,00 in favore del CT a titolo di esborsi documentati.
Sul punto va, infatti, osservato che, esaminando l'istanza di liquidazione prodotta dal
CT nell'ambito del giudizio a quo, si evince che le tre ricevute di euro 50,00 cadauna ivi allegate dal Consulente si riferivano ad esborsi per carburante relativi a due accessi presso gli immobili di causa e un accesso presso il Comune di;
Pt_1 trattasi, dunque, di spese di viaggio.
In merito, l'art. 55, D.P.R. 115/2002 dispone che per l'indennità di viaggio e di soggiorno si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali;
tale disposizione normativa rende, dunque, direttamente applicabile anche all'ausiliario del magistrato le disposizioni legislative previste in materia di trattamento economico di missione e di trasferta dei dipendenti statali (L. 836/1973 e L. 417/1978). Di conseguenza, spetta al Consulente l'indennità chilometrica di cui all'art. 15, L. 836/1973, ragguagliata a un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo (ex art. 8, L.
417/1978).
Ora, essendosi il CT limitato a produrre in atti (in allegato alla propria istanza di liquidazione) tre ricevute di acquisto di carburante per euro 50,00 ciascuno e non avendo egli, invece, neppure precisato e documentato in atti i chilometri percorsi, il tipo di mezzo usato per gli spostamenti, i verosimili consumi dello stesso mezzo e i costi medi dei carburanti (anche attraverso richiamo e allegazione delle c.d. tabelle
ACI); sicché, deve ritenersi che il Consulente sul punto non abbia fornito alcun utile elemento al fine di vedersi liquidate tali ulteriori spese di viaggio, che vanno, dunque, espunte dalla liquidazione operata nel Decreto impugnato.
In conclusione, in parziale riforma del decreto di liquidazione impugnato, la somma liquidata in favore del CT nominato nell'ambito del procedimento iscritto al n.
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
116/2019 r.g. di questo stesso Tribunale, Arch. , per l'attività ivi Controparte_1 svolta, va rideterminata in complessivi euro 2.916,08 (duemilanovecentosedici/08), a solo titolo di onorari a vacazione, corrispondenti a circa n. 199 vacazioni (tutte valutate in euro 14,68 ciascuna, per le ragioni meglio sopra esplicitate e a seguito della sentenza di costituzionalità n. 16/2025), oltre contributi previdenziali di categoria e IVA, se dovuti, come per legge.
Quanto al riparto delle spese di lite del presente giudizio tra le parti, stante l'accoglimento soltanto parziale (e in minima parte) dell'opposizione, alla luce, peraltro, di una pronuncia di legittimità costituzionale intervenuta durante la pendenza del presente giudizio di opposizione, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 170, D.P.R. 115/2002 e 15, D.Lgs. 150/2011, 281-terdecies e 281-sexies, comma 3, c.p.c., nella causa iscritta al n. 4780/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto:
“Ricorso avverso decreto di liquidazione compensi agli ausiliari del magistrato“, pendente tra , e Parte_3 Parte_4 Parte_2 [...]
— ricorrenti – e – Controparte_4 Controparte_1 resistente – , nonché – resistente contumace – , ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto di liquidazione opposto, ridetermina in complessivi euro 2.916,08
(duemilanovecentosedici/08) il compenso liquidato in favore del CT nominato nell'ambito del procedimento iscritto al n. 116/2019 r.g. di questo stesso
Tribunale, Arch. , per l'attività ivi svolta, oltre contributi Controparte_1 previdenziali di categoria e IVA, se dovuti, come per legge, il tutto per le ragioni e causali indicate in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 07/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4780/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 27/03/2025, ai sensi degli artt.
281-terdecies e 281-sexies, comma 3, c.p.c.;
TRA
, in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t., (c.f.: ), Parte_2 C.F._1
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_3 C.F._2 Parte_4
, tutti elettivamente domiciliati in alla via Ludovico C.F._3 Pt_1
Ariosto n. 46 presso lo studio dell'Avv. Fusiello Antonio (c.f.: ), C.F._4 dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo depositato telematicamente;
RICORRENTI
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Trentola Controparte_1 C.F._5
Ducenta alla Via Terminillo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Pezone Emma (c.f.:
) dalla quale è rappresento e difeso in virtù di procura in C.F._6 sanatoria allegata in atti con deposito telematico operato in data 09/12/2024;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_7
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: “Ricorso avverso decreto di liquidazione compensi agli ausiliari del magistrato”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, comma
3, c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
In data 07/06/2024 il in persona Parte_5 Part dell'amministratore p.t., nonché e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi di depositavano contro l'arch. e, ai fini Persona_1 Controparte_1 dell'integrità del contraddittorio, contro ricorso in opposizione al Controparte_2 decreto di liquidazione del compenso del CT cronol. n. 4804/2024 emesso in data
09/05/2024 dal Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento con numero di R.G.
116/2019, ai sensi degli artt. 170, D.P.R. 115/2002 e 15, D.Lgs. 150/2011.
In particolare, i predetti ricorrenti – dei quali , Parte_3 Parte_4 succeduti nel giudizio presupposto alla comune genitrice deceduta in Persona_1 pendenza della causa — , esponevano: — di aver convenuto innanzi al Tribunale di
Napoli Nord De Luca al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Previo accertamento delle violazioni della normativa civilistica e di quella urbanistico - edilizia lamentate in premessa, condannare parte convenuta alla riduzione in pristino delle opere necessarie alla eliminazione delle denunziate violazioni;
In subordine e nella sola eventualità in cui risultasse materialmente impossibile procedere in via di ripristino, accertare e dichiarare la costituzione di una comunione del muro a confine e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento della relativa indennità di medianza come calcolata per tutta la estensione della proprietà come per legge nella CTp del geom. e pari ad € 16.493,17, ovvero a quella somma Per_2 meglio ritenuta dall'adito Tribunale anche mediante ricorso a CT estimativa;
Ancora, previo accertamento della illegittimità del P.d.C. n° 7/2014 condannare parte convenuta alla riduzione in pristino delle opere eseguite in violazione della normativa richiamata in premessa, ovvero procedere all'arretramento del fabbricato in ragione della volumetria concretamente assentibile, in subordine nella eventualità in cui tale attività risultasse non praticabile, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni come rappresentati in premessa sia per quanto attiene ai beni di proprietà quantificati in € 5.000,00 CP_3 che di quelli in proprietà esclusiva dei condomini che agiscono in proprio, ovvero per la sig.ra pari ad € 26.070,00 e per la sig.ra pari ad € 23.760,00, Persona_1 Parte_2 ovvero a quella somma meglio ritenuta dall'adito Tribunale anche mediante ricorso a CT estimativa;
In ogni caso condannare parte convenuta alla eliminazione della veduta all'interno della proprietà condominiale descritta in premessa;
Condannare, altresì, parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non conseguenza diretta della violazione delle norme urbanistico - edilizie e civilistiche sopra dedotte;
Condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese ed onorari del presente procedimento in favore del procuratore anticipatario, ivi compresi gli esborsi sostenuti per i consulenti di parte.”; — che iscritta al Ruolo Generale con n. 116/2019, la causa proseguiva in istruttoria e con provvedimento del 04/01/2023 il Tribunale adito nominava l'arch. Controparte_1
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
quale CT nel detto procedimento conferendogli incarico e assegnando allo stesso il termine di giorni 120 per il deposito della relazione peritale con decorrenza dal giorno 27 febbraio 2023, data fissata per l'inizio delle operazioni (di cui giorni 90 per la trasmissione, a cura del CT, della bozza di relazione, giorni 15 alle parti per la trasmissione al CT delle loro osservazioni e ulteriori giorni 15 al CT per il deposito della relazione definitiva e riscontro alle osservazioni di parte); — che all'udienza celebrata il giorno 18/09/2023 il Giudice, constatato il mancato deposito dell'elaborato peritale e il mancato invio delle bozze, si era riservato di provvedere e nello stesso giorno, e a chiusura del verbale di udienza, era pervenuta telematicamente una richiesta immotivata del CT di concessione di “Termine per il deposito della relazione di CT”; — che, pertanto, con decreto del 10/10/2023 il GOP procedente concedeva al CT una proroga di giorni 60, con conseguente slittamento dei termini relativi all'invio della bozza e del deposito dell'elaborato peritale, fissando una nuova udienza per il giorno 16/01/2024; — che alla data di celebrazione della predetta udienza non risultava ancora visibile il deposito della relazione tecnica definitiva da parte del nominato CT e che solo successivamente essa risultava depositata in data 15/01/2024, poi succeduta dal deposito della istanza di liquidazione del 16/01/2024; — che in data 09/05/2024 il Tribunale liquidava il compenso spettante al CT in complessivi euro 3.066,08, di cui euro 2.916,08 per n.
357 vacazioni ed euro 150,00 per esborsi, ponendo le somme a carico delle parti costituite in solido, salva definitiva distribuzione in sentenza.
Dunque, a sostegno della spiegata opposizione, gli istanti lamentavano: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 50, 51 e 168 D.P.R. n.115/2002 in combinato disposto con l'art. 4 legge n. 319/1980 e art. 29 D.M. n.182/2002, nonché
l'assenza, la carenza e/o insufficienza di motivazione del decreto di liquidazione impugnato, per aver il giudice procedente liquidato al CT un numero spropositato di vacazioni;
2) la violazione dell'art. 52 D.P.R. n. 115/2002, il travisamento dei fatti,
l'omessa decurtazione del compenso per il ritardo nel deposito dell'elaborato peritale e l'omessa motivazione del decreto impugnato sul punto;
3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 55 comma 3 e 5 6 d.p.r. n. 115/2002, per la non debenza delle spese vive liquidate in decreto, in violazione dell'art. 8, legge n. 417/1978.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo all'adito Tribunale di:
“A) In radicale riforma del decreto di liquidazione opposto rideterminare il numero delle vacazioni da riconoscersi al ctu per l'espletamento del mandato a lui assegnato con il provvedimento del 04 gennaio 2023 di codesto Tribunale, RG n°
116/2019, con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento dell'incarico e, per l'effetto, rideterminare il compenso allo stesso dovuto;
B) In ogni caso procedere alla decurtazione del compenso all'esito della rideterminazione come richiesta innanzi, nella misura di un terzo in applicazione del disposto di cui all'art. 52 DPR n° 115/2002;
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
C) Infine, previo annullamento del decreto qui opposto dichiarare la non debenza delle somme richieste dal ctu a titolo di spese difettandone i presupposti di legge;
D) Condannare in ogni caso parte resistente al pagamento delle spese e competenze legali per il presente procedimento;
”.
A seguito di rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei suoi confronti, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
02/11/2024 si costituiva in giudizio il resistente arch. , il quale, di Controparte_1 contro, deduceva, in sostanza, la congruità della liquidazione operata in proprio favore nel decreto impugnato, commisurata alla complessità dell'incarico espletato e alle attività compiute e concludeva, pertanto, chiedendo:
“In via preliminare, dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda dell'opponente per le motivazioni sopra specificate.
Nel merito, dichiarare nulla la domanda dell'opponente e per l'effetto, rigettare la stessa.”.
Non si costituiva, invece, in giudizio, nonostante ritualmente evocato, l'ulteriore resistente Controparte_2
All'esito della prima udienza fissata del 14 novembre 2024 (sostituita dal deposito di note scritte), il Giudice assegnava al resistente , ai sensi dell'art. 182, Controparte_1 comma 2, c.p.c., termine sino al 31 gennaio 2025 per il deposito in atti di valida procura alle liti per la propria costituzione nell'ambito del presente giudizio, rinviando la causa, all'esito e in prosieguo, all'udienza del 27 marzo 2025 (anch'essa sostituita dal deposito di note scritte).
A tale udienza, constatata l'avvenuta sanatoria del rilevato difetto di costituzione, la causa veniva riservata in decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Va, innanzitutto, premesso che la presente controversia viene decisa in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 170, D.P.R. 115/2002, 15, D.Lgs. 150/2011, 281- terdecies e 281-sexies c.p.c. (nella loro formulazione ratione temporis vigente al caso di specie, ovvero alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022).
Nel merito, l'opposizione spiegata dai ricorrenti si è rivelata solo parzialmente fondata e può trovare accoglimento entro i limiti di seguito indicati.
In via del tutto preliminare va osservato che con la sentenza n. 16/2025, depositata in data 10/02/2025 e pubblicata in G.U. in data 12/02/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio
1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
Per effetto della sopra menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale, dunque, deve ritenersi venuta meno la minor quantificazione del valore delle vacazioni successive alla prima, con la conseguenza che tutte le vacazioni vanno ora computate al valore di euro 14,68 (valore previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 30/05/2002 per la prima vacazione), non potendosi più applicare la decurtazione ad euro 8,15 per le vacazioni successive alla prima (pur prevista dal D.M. cit.).
Quanto, poi, alla immediata applicabilità della su menzionata pronuncia di costituzionalità anche al presente giudizio, basti sul punto ricordare il consolidato orientamento (tanto della giurisprudenza di costituzionalità, quanto di quella di legittimità) secondo cui le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e la efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche
"consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (cfr., in tal senso e tra le tante, Cass.
7057/1997, Cass. 28355/2021).
Ora, nella specie, la collocazione cronologica temporale tanto del decreto di liquidazione qui impugnato quanto del ricorso in opposizione introduttivo del presente giudizio in epoca antecedente rispetto alla sentenza di costituzionalità innanzi richiamata, non osta alla sua immediata applicabilità al caso di specie, poiché non si è al cospetto di una “situazione giuridica consolidata”, quanto, piuttosto, ancora sub iudice (proprio per effetto della spiegata impugnativa) e passibile, dunque, di essere risolta facendo applicazione del nuovo contesto normativo di riferimento generatosi a seguito della menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, L. 319/1980.
Ciò precisato, quanto precede porta a ritenere sostanzialmente neutralizzato il primo motivo di impugnazione spiegato da parte ricorrente, secondo il quale sarebbe stato spropositato il riconoscimento al CT — nell'ambito del giudizio a quo — di n. 357 vacazioni, pari a circa 90 giorni lavorativi (in relazione al limite di liquidazione di un massimo di quattro vacazioni al giorno sancito dal comma 5 dell'art. 4, L. 319/1980).
Deve, infatti, necessariamente aversi riguardo al fatto che il Decreto di Liquidazione qui impugnato, in relazione alle suddette vacazioni, aveva portato al riconoscimento al CT di un importo di euro 2.916,08 (oltre spese, di cui si dirà in appresso), che nasceva dalla distinzione tra valutazione della prima vacazione (di valore di euro
14,68) e di quelle successive (di valore di euro 8,15), oggi venuta meno a seguito della declaratoria di incostituzionalità innanzi più volte richiamata.
Anzi, per effetto della suddetta pronuncia e, dunque, non operando più distinzione alcuna tra valutazione monetaria della prima vacazione e di quelle successive (e computandole, dunque, tutte al valore di euro 14,68), una liquidazione di euro n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
2.916,00 equivale ad appena circa 200 vacazioni, che, a loro volta, corrispondono a circa 50 giorni lavorativi.
Ebbene, premesso che al giudice è demandato di stabilire in concreto, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata e dell'entità della materia controversa (cfr., tra le tante,
Cass., Sez. 2, n. 4055 del 06/12/1974), nel caso di specie il riconoscimento di un numero di 200 vacazioni appare certamente equo e congruo, avuto riguardo: che l'incarico peritale venne conferito al CT all'udienza del 13.02.2023, ove fu sancita, per l'inizio delle operazioni peritali, la data del 27.02.2023 e furono assegnati al CT
90 giorni (a decorrere da quest'ultima data) per la trasmissione alle parti della bozza di relazione, nonché ulteriori quindici giorni alle parti per la trasmissione al CT delle loro osservazioni e altri 15 giorni al CT per rispondere alle osservazioni delle parti;
che risulta essere stata concessa al CT una ulteriore proroga di giorni 60 per il deposito della relazione peritale e che, dunque, le operazioni peritali vennero completate, con il deposito della relazione definitiva, in data 15/01/2024 (sulla questione della tempestività del detto deposito si veda infra); che il CT risulta aver effettuato due accessi presso i luoghi di causa, più un altro accesso presso pubblici uffici (di cui risulta fornito analitico conto nella depositata relazione); che la complessità oggettiva dei quesiti posti al Consulente, nonché la particolare complessità anche delle osservazioni di parte a cui il CT ha dovuto fornire riscontro, hanno richiesto l'espletamento di numerose ed eterogenee attività tecniche da parte di quest'ultimo (il tutto come documentalmente evincibile dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio definitiva, e relativi allegati, depositata nell'ambito del giudizio a quo).
Pertanto — e concludendo sul punto — pur volendo ridurre da 357 a 200 il numero di vacazioni complessivamente riconosciute al CT, il valore monetario delle stesse non si discosta dall'importo liquidato nel decreto di pagamento impugnato (euro
2.916,08), per effetto del venir meno della distinzione tra prima vacazione e vacazioni successive alla prima, dovendosi tutte computare al valore di euro 14,68 a seguito della sentenza di costituzionalità n. 16/2025.
Non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo di opposizione, col quale i ricorrenti hanno lamentato la mancata applicazione — da parte del giudice a quo — della decurtazione prevista dall'art. 52, D.P.R. 115/2002 per il mancato completamento dell'incarico entro il termine originario o prorogato assegnato dal magistrato.
Ed invero, basti qui osservare che a seguito del provvedimento di proroga emesso dal giudice a quo in data 06.10.2023 (parimenti prodotto in atti da parte ricorrente), gli originari termini concessi al CT per il deposito dell'elaborato peritale definitivo, venivano prorogati di ulteriori 60 giorni, con conseguente slittamento degli ulteriori successivi termini per osservazioni e controdeduzioni.
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
In particolare, dall'esame del menzionato provvedimento di proroga si evince che il giudice a quo concedeva al Consulente “una proroga di giorni 60 per lo sviluppo dell'elaborato peritale, con conseguente slittamento di pari durata di tutti i termini e successive scadenze” (cfr. provvedimento di proroga prodotto in atti dalla stessa parte ricorrente).
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, dunque, il termine di giorni 60 sancito nel richiamato provvedimento, non si riferiva al deposito della relazione definitiva da parte del Consulente, bensì allo “sviluppo dell'elaborato peritale”, con conseguente proroga e slittamento “di pari durata di tutti i termini e successive scadenze”; sicché, rispetto ai termini già fissati nell'ordinanza resa dal giudice istruttore all'udienza del
13.02.2023, deve ritenersi che la prorogatio accordata dal giudice a quo comportasse il differimento di giorni 60 per la trasmissione alle parti della bozza di relazione (a decorrere dalla comunicazione del relativo provvedimento di proroga alle parti e al
CT, che lo stesso ricorrente ha dedotto e documentato in atti essere avvenuta in data 17.10.2023, il che, dunque, fissava la scadenza de qua al 16.12.2023, peraltro prorogato di legge al 18.12.2023 perché giorno cadente di sabato), nonché il conseguente slittamento dei successivi termini per la trasmissione al CT delle osservazioni di parte (ovvero 15 giorni a decorrere dal 18.12.2023 e, dunque, sino al
02.01.2024) e di deposito definitivo della relazione tecnica da parte del CT (ovvero ulteriori giorni 15 dal 02.01.2024 e, dunque, entro il 16.01.2024: data alla quale, peraltro, il giudice a quo rinviava il processo proprio “per il deposito dell'elaborato peritale e l'assunzione dei provvedimenti conseguenti” — cfr. il già richiamato provvedimento di proroga del 06.10.2023 in atti).
Ebbene, nella specie (peraltro come documentato in atti dalla stessa parte ricorrente), il CT risulta aver depositato l'elaborato peritale definitivo in data 15.01.2024 e, dunque, nel rispetto dei termini prorogati dal giudice a quo.
Peraltro — contrariamente a quanto sostanzialmente vorrebbe la difesa del ricorrente
— , nella presente fase di opposizione al decreto di liquidazione dell'onorario dell'ausiliario del magistrato, non è possibile sindacare il più volte menzionato provvedimento di proroga dei termini, il quale, di contro, è esclusivamente riservato alla potestà decisoria del giudice istruttore procedente.
Ed invero, innanzi ad una istanza di proroga fatta pervenire dal CT (ovvero al cospetto di un mero ritardo nell'espletamento dell'incarico neppure accompagnato da una formale istanza di proroga) spetta al giudice innanzi al quale il relativo procedimento istruttorio si svolge decidere se acquisire ugualmente la relazione, ovvero se disporre la revoca dell'incarico (cfr. Cass. 22158/2018); tale potere valutativo discrezionale non è, invece, esercitabile dal Giudice investito della sola opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario, il quale, di contro, nell'esaminare la correttezza della sola liquidazione, deve limitarsi a verificare (anche ai fini dell'invocato disposto dell'art. 52, D.P.R. 115/2002) se il deposito dell'elaborato n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
sia intervenuto entro il termine, originario o prorogato, assegnato dal magistrato procedente, al quale, invece, il primo non può sostituirsi nel sindacare provvedimenti strettamente istruttori e ordinatori riguardanti il processo a quo.
Di conseguenza, in questa sede si può solo prendere atto della intervenuta proroga del termine per il deposito della relazione tecnica definitiva da parte del giudice a quo
e del rispetto del detto termine prorogato da parte del CT, non potendosi, invece, pervenire a sindacare quel provvedimento di proroga (non avendo — come detto — il giudice della mera opposizione alla liquidazione autonoma potestà valutativa di merito al riguardo, non potendo egli spingersi sino a ritenere addirittura illegittima la proroga comunque accordata).
Non sussistono, dunque, i presupposti per farsi applicazione per la invocata decurtazione di cui all'art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di opposizione, col quale parte istante ha lamentato l'illegittimo riconoscimento, da parte del giudice a quo, della somma aggiuntiva di euro 150,00 in favore del CT a titolo di esborsi documentati.
Sul punto va, infatti, osservato che, esaminando l'istanza di liquidazione prodotta dal
CT nell'ambito del giudizio a quo, si evince che le tre ricevute di euro 50,00 cadauna ivi allegate dal Consulente si riferivano ad esborsi per carburante relativi a due accessi presso gli immobili di causa e un accesso presso il Comune di;
Pt_1 trattasi, dunque, di spese di viaggio.
In merito, l'art. 55, D.P.R. 115/2002 dispone che per l'indennità di viaggio e di soggiorno si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali;
tale disposizione normativa rende, dunque, direttamente applicabile anche all'ausiliario del magistrato le disposizioni legislative previste in materia di trattamento economico di missione e di trasferta dei dipendenti statali (L. 836/1973 e L. 417/1978). Di conseguenza, spetta al Consulente l'indennità chilometrica di cui all'art. 15, L. 836/1973, ragguagliata a un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo (ex art. 8, L.
417/1978).
Ora, essendosi il CT limitato a produrre in atti (in allegato alla propria istanza di liquidazione) tre ricevute di acquisto di carburante per euro 50,00 ciascuno e non avendo egli, invece, neppure precisato e documentato in atti i chilometri percorsi, il tipo di mezzo usato per gli spostamenti, i verosimili consumi dello stesso mezzo e i costi medi dei carburanti (anche attraverso richiamo e allegazione delle c.d. tabelle
ACI); sicché, deve ritenersi che il Consulente sul punto non abbia fornito alcun utile elemento al fine di vedersi liquidate tali ulteriori spese di viaggio, che vanno, dunque, espunte dalla liquidazione operata nel Decreto impugnato.
In conclusione, in parziale riforma del decreto di liquidazione impugnato, la somma liquidata in favore del CT nominato nell'ambito del procedimento iscritto al n.
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 4780/2024 R.G.A.C.
116/2019 r.g. di questo stesso Tribunale, Arch. , per l'attività ivi Controparte_1 svolta, va rideterminata in complessivi euro 2.916,08 (duemilanovecentosedici/08), a solo titolo di onorari a vacazione, corrispondenti a circa n. 199 vacazioni (tutte valutate in euro 14,68 ciascuna, per le ragioni meglio sopra esplicitate e a seguito della sentenza di costituzionalità n. 16/2025), oltre contributi previdenziali di categoria e IVA, se dovuti, come per legge.
Quanto al riparto delle spese di lite del presente giudizio tra le parti, stante l'accoglimento soltanto parziale (e in minima parte) dell'opposizione, alla luce, peraltro, di una pronuncia di legittimità costituzionale intervenuta durante la pendenza del presente giudizio di opposizione, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 170, D.P.R. 115/2002 e 15, D.Lgs. 150/2011, 281-terdecies e 281-sexies, comma 3, c.p.c., nella causa iscritta al n. 4780/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto:
“Ricorso avverso decreto di liquidazione compensi agli ausiliari del magistrato“, pendente tra , e Parte_3 Parte_4 Parte_2 [...]
— ricorrenti – e – Controparte_4 Controparte_1 resistente – , nonché – resistente contumace – , ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto di liquidazione opposto, ridetermina in complessivi euro 2.916,08
(duemilanovecentosedici/08) il compenso liquidato in favore del CT nominato nell'ambito del procedimento iscritto al n. 116/2019 r.g. di questo stesso
Tribunale, Arch. , per l'attività ivi svolta, oltre contributi Controparte_1 previdenziali di categoria e IVA, se dovuti, come per legge, il tutto per le ragioni e causali indicate in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 07/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 4780/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 9