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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1384/2023 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSA DA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Salvatore Cuscinà;
- OPPONENTE–
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso per D.I., CP_2 dall'Avv. Giuseppe Tribulato;
- OPPOSTO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2023 il in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 54/2023 emesso in data 27.01.2023 dal Tribunale di Messina – Sez. Lavoro (proc. n. 375/2023 R.G.), notificato in data 08.02.2023, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di
, dell'importo di € 8.614,66, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria CP_2
dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, nonché il rimborso delle spese del
1 procedimento monitorio liquidate in complessivi € 283,50 per compensi ed € 118,50 per spese.
Il Decreto Ingiuntivo si fondava sui seguenti fatti: aveva prestato servizio CP_2
dal 01.11.1978 al 14.06.1983 alle dipendenze dei soppressi Patronati Scolastici, per poi venire immesso nei ruoli del dal 4.1.1984 ai sensi della L.R. n. Controparte_1
93/1982 con la qualifica di Segretario Economo VI qualifica funzionale, ed era andato in quiescenza l'1.05.2015. Con deliberazione di Giunta Municipale n. 6854 del 28.12.1991 il riconosceva, tra gli altri, al il servizio a tempo determinato Controparte_1 CP_2
precedentemente reso presso i Patronati Scolastici come idoneo per l'attribuzione delle quote di "salario individuale d'anzianità" ai sensi dell'art. 41, lettera B), D.P.R. n.
347/1983; la commissione provinciale di controllo di con decisione prot. n. CP_1
32097- 2649 del 28.4.1992, annullava il provvedimento n. 6854 del 28.12.1991 ritenendolo illegittimo;
il TAR di Catania, con sentenza n. 1911 dell'11.10.2018, annullava la decisione della commissione provinciale di controllo con riviviscenza del provvedimento della giunta municipale n. 6854 del 28.12.1991; a seguito di successivi atti di diffida, il individuava il servizio pre-ruolo prestato dal ma Controparte_1 CP_2
non quantificava quanto allo stesso dovuto a titolo di salario individuale di anzianità; le somme ingiunte nel decreto opposto venivano quantificate tenendo conto dell'anzianità pregressa riconosciuta dal datore di lavoro e dell'inquadramento e della data di quiescenza della lavoratrice, nonché dei criteri di calcolo desumibili dall'art. 41, lettera B), D.P.R. n.
347/1983.
Con la presente opposizione il eccepiva l'illegittimità Controparte_1 dell'ingiunzione per violazione dell'art. 41, lettera B), D.P.R. n. 347/1983, rilevando di aver corrisposto dal 1gennaio 1985 il maturato salario individuale nella busta paga della dipendente. Precisava inoltre che dal certificato dei servizi, risultava che l'odierno opposto
“ha prestato servizio alle dipendenze del Patronato Scolastico”: da 16/11/78 a 23.12.1978
(1 mese); da 4.5.79 a 31.5.79 (1 mese); da 21.12.79 a 30.6.80 (6 mesi); da 11.12.80 a
30.6.81 (6 mesi); da 28.11.81 a 30.6.82 (7 mesi); da 27.12.82 a 14.6.83 (6 mesi): quindi per un totale di quasi 27 mesi e non, come riferito da Controparte, 40 mesi., e che, pertanto, la quota annuale di salario individuale di anzianità fosse pari ad €.279,90 (non ad
€ 284,00 come indicato in via monitoria) con una somma complessiva dovuta a titolo di salario individuale di anzianità pari ad € 8.489,30 e non €.8.614,66, come richiesto in via monitoria.
Chiedeva, dunque, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo, instando per la rifusione di spese e compensi di giudizio.
2 L'opposto si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 18.9.2023, deducendo, nel merito, che nessuna prova aveva offerto il in ordine all'asserito Controparte_1 pagamento del salario individuale di anzianità dovuto ai sensi dell'art. 41, lettera B), del
D.P.R. n. 347/1983. Quanto alla correttezza del conteggio, rilevava che sulla base del prospetto riepilogativo del servizio prestato dal sig. dal 01.11.1978 al CP_3 CP_2
14.06.1983 allegato in atti, non poteva dubitarsi in ordine al numero effettivo dei mesi di servizio prestati dal presso i Patronati Scolastici, correttamente indicato in n. 28 CP_2
mesi; parte avversa nel calcolo effettuato a pag. 3 del ricorso in opposizione dichiarava erroneamente che nel Ricorso per Decreto Ingiuntivo erano stati indicati 40 mesi invece di
27 mesi, non specificando che i complessivi 40 mesi indicati in fase monitoria fanno riferimento all'intero periodo di servizio che va dal 01.11.1978 al 31.12.1984 [di cui n. 28 mesi dal 01.11.1978 al 14.06.1983 (prestati presso i Patronati Scolastici) e n. 12 mesi dal
04.01.1984 al 31.12.1984 (prestati presso il a temine)]. Pertanto, la Controparte_1 differenza di calcolo tra il conteggio indicato da parte opponente nell'atto di opposizione ed il conteggio operato in fase monitoria riguarderebbe 1 mese soltanto (27 mesi invece di
28 mesi); ribadiva che i mesi di servizio prestato dal erano stati correttamente CP_2
conteggiati nella fase monitoria, avendo parte opposta utilizzato come base di calcolo il certificato di servizio emesso dall' , da ritenersi avere validità probatoria maggiore in CP_3
quanto documento non proveniente dalla parte interessata in causa. Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, di accertare e dichiarare il proprio diritto al salario individuale di anzianità ai sensi dell'art. 41 lettera B del D.P.R. n.
347/1983 e di condannare il al pagamento in proprio favore della Controparte_1 somma di € 8.614,66 (per il periodo 01.01.1985 – 01.05.2015), o la diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'udienza del 03.04.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa in conformità ad altro precedente dell'Ufficio, allegato in atti (sentenza n. 1087/2022, confermata con sentenza d'appello n. 153/2024), che si condivide e si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c.
Accertata la tempestività dell'opposizione, si osserva che l'ingiunzione trae origine dalla mancata esecuzione della sentenza definitiva del TAR di Catania, n. 1911/2018, che aveva determinato la reviviscenza della deliberazione della Giunta del n. Controparte_1
6854/1991, con la quale era stato deciso di “a) riconoscere, al personale inquadrato ai sensi della LR n. 93/82, il servizio prestato antecedentemente alla data di inquadramento nei ruoli comunali presso il Patronato Scolastico e il attribuendo agli stessi, CP_1
3 quote di salario di anzianità previsti dalla Lett. “B” dell'Art. 41 del DPR n. 347/83…; b) provvedere con successive e singole deliberazioni alla quantificazione dell'anzianità riconosciuta e delle quote di salario di anzianità da attribuire a ciascun dipendente avente diritto”.
Orbene, l'art. 41 lett. b) del D.P.R. n. 347/1983, per quanto quivi interessa, prevedeva il riconoscimento di una somma annua a titolo di salario di anzianità, al personale dipendente degli enti locali, con la specifica che “al personale assunto dopo il 1 gennaio
1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985”.
Sull'interpretazione della menzionata normativa, il TAR di Catania, nelle motivazioni di accoglimento del ricorso, specificava che “in effetti, l'art. 41 del DPR n. 347/1983 non contiene alcun elemento da cui si possa desumere che la spetti solo al personale di Pt_1 ruolo, dovendosi invece ritenere che il principio dell'omogeneità del trattamento economico a parità di q.f. (art. 17 L. n. 93/1983), a cui si ispira il DPR n. 347/1983, impone di non praticare alcuna distinzione fra dipendenti di ruolo e non di ruolo, per cui anche ai secondi vanno applicati gli istituti stipendiali di cui agli artt. 40 e 41 del citato
DPR (in tal senso, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, n. 3161/2006, che a sua volta richiama, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 668/1989).
Ne consegue, pertanto, la valutabilità ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità anche del servizio prestato dai ricorrenti presso i Patronati Scolastici ed il anteriormente al loro inquadramento nei ruoli dello stesso Comune in Controparte_1
virtù di un rapporto di lavoro, che pur se non era caratterizzato dalla stabilità, è comunque idoneo a configurare un incardinamento funzionale nell'ente, in presenza dei presupposti previsti dall'invocato art. 41 (in senso conforme, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n.
532/1995)”. Pertanto, alla luce delle motivazioni della sentenza amministrativa e della deliberazione comunale, ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità e della sua quantificazione, deve tenersi conto, alla data dell'1.1.1985, non solo dei mesi trascorsi in servizio a tempo indeterminato a seguito dell'immissione nei ruoli comunali
(4.1.1984), ma anche del servizio prestato a tempo determinato in data antecedente presso i Patronati Scolastici e il stesso. CP_1
Il riconoscimento del salario individuale di anzianità, dunque, non presuppone che il dipendente abbia prestato necessariamente servizio a tempo indeterminato, dovendosi
4 considerare pure il servizio svolto in precedenza, anche a tempo determinato, alle dipendenze dei Patronati Scolastici e del come peraltro Controparte_1
espressamente confermato dalla stessa delibera comunale del 1991.
La normativa, inoltre, specifica soltanto che vanno tenuti in considerazione ai fini della quantificazione dell'integrazione salariale i mesi trascorsi in servizio alla data dell'1.1.1985, senza indicare un termine iniziale di decorrenza del calcolo, come erroneamente ritenuto dall'opponente, che ha confuso il riferimento ai dipendenti assunti dall'1.1.1983 con i mesi di servizio da considerare ai fini del calcolo, che possono certamente risalire a periodi precedenti a tale data (ovvero precedenti all'immissione stabile nei ruoli comunali, come confermato dal Giudice amministrativo).
Nel merito deve rilevarsi che non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento della voce stipendiale in busta paga: i cedolini prodotti dall'opponente, riferiti agli anni dal 2000 al
2015 non consentono in alcun modo di ricondurre l'esiguo importo ivi indicato sotto la generica voce “maturato” al salario di anzianità ex art. 41, lett. B), D.P.R. n. 347/1983.
Il calcolo effettuato va ritenuto corretto, dovendosi computare i giorni effettivi di lavoro oltre il mese che vanno sommati tra di loro per tutti i periodi lavorati, che invece sono stati correttamente conteggiati nella fase monitoria dall'odierna parte opposta per un totale di mesi 28.
Va infine dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione, proposta solo con le note del 22.09.2023, quindi tardivamente.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte opposta come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi anche in considerazione della limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, con ricorso depositato in data 13.03.2023 nei confronti di , in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2023 del 27.01.2023, CP_2
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
5 - condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 04.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora La Face
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1384/2023 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSA DA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Salvatore Cuscinà;
- OPPONENTE–
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso per D.I., CP_2 dall'Avv. Giuseppe Tribulato;
- OPPOSTO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2023 il in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 54/2023 emesso in data 27.01.2023 dal Tribunale di Messina – Sez. Lavoro (proc. n. 375/2023 R.G.), notificato in data 08.02.2023, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di
, dell'importo di € 8.614,66, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria CP_2
dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, nonché il rimborso delle spese del
1 procedimento monitorio liquidate in complessivi € 283,50 per compensi ed € 118,50 per spese.
Il Decreto Ingiuntivo si fondava sui seguenti fatti: aveva prestato servizio CP_2
dal 01.11.1978 al 14.06.1983 alle dipendenze dei soppressi Patronati Scolastici, per poi venire immesso nei ruoli del dal 4.1.1984 ai sensi della L.R. n. Controparte_1
93/1982 con la qualifica di Segretario Economo VI qualifica funzionale, ed era andato in quiescenza l'1.05.2015. Con deliberazione di Giunta Municipale n. 6854 del 28.12.1991 il riconosceva, tra gli altri, al il servizio a tempo determinato Controparte_1 CP_2
precedentemente reso presso i Patronati Scolastici come idoneo per l'attribuzione delle quote di "salario individuale d'anzianità" ai sensi dell'art. 41, lettera B), D.P.R. n.
347/1983; la commissione provinciale di controllo di con decisione prot. n. CP_1
32097- 2649 del 28.4.1992, annullava il provvedimento n. 6854 del 28.12.1991 ritenendolo illegittimo;
il TAR di Catania, con sentenza n. 1911 dell'11.10.2018, annullava la decisione della commissione provinciale di controllo con riviviscenza del provvedimento della giunta municipale n. 6854 del 28.12.1991; a seguito di successivi atti di diffida, il individuava il servizio pre-ruolo prestato dal ma Controparte_1 CP_2
non quantificava quanto allo stesso dovuto a titolo di salario individuale di anzianità; le somme ingiunte nel decreto opposto venivano quantificate tenendo conto dell'anzianità pregressa riconosciuta dal datore di lavoro e dell'inquadramento e della data di quiescenza della lavoratrice, nonché dei criteri di calcolo desumibili dall'art. 41, lettera B), D.P.R. n.
347/1983.
Con la presente opposizione il eccepiva l'illegittimità Controparte_1 dell'ingiunzione per violazione dell'art. 41, lettera B), D.P.R. n. 347/1983, rilevando di aver corrisposto dal 1gennaio 1985 il maturato salario individuale nella busta paga della dipendente. Precisava inoltre che dal certificato dei servizi, risultava che l'odierno opposto
“ha prestato servizio alle dipendenze del Patronato Scolastico”: da 16/11/78 a 23.12.1978
(1 mese); da 4.5.79 a 31.5.79 (1 mese); da 21.12.79 a 30.6.80 (6 mesi); da 11.12.80 a
30.6.81 (6 mesi); da 28.11.81 a 30.6.82 (7 mesi); da 27.12.82 a 14.6.83 (6 mesi): quindi per un totale di quasi 27 mesi e non, come riferito da Controparte, 40 mesi., e che, pertanto, la quota annuale di salario individuale di anzianità fosse pari ad €.279,90 (non ad
€ 284,00 come indicato in via monitoria) con una somma complessiva dovuta a titolo di salario individuale di anzianità pari ad € 8.489,30 e non €.8.614,66, come richiesto in via monitoria.
Chiedeva, dunque, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo, instando per la rifusione di spese e compensi di giudizio.
2 L'opposto si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 18.9.2023, deducendo, nel merito, che nessuna prova aveva offerto il in ordine all'asserito Controparte_1 pagamento del salario individuale di anzianità dovuto ai sensi dell'art. 41, lettera B), del
D.P.R. n. 347/1983. Quanto alla correttezza del conteggio, rilevava che sulla base del prospetto riepilogativo del servizio prestato dal sig. dal 01.11.1978 al CP_3 CP_2
14.06.1983 allegato in atti, non poteva dubitarsi in ordine al numero effettivo dei mesi di servizio prestati dal presso i Patronati Scolastici, correttamente indicato in n. 28 CP_2
mesi; parte avversa nel calcolo effettuato a pag. 3 del ricorso in opposizione dichiarava erroneamente che nel Ricorso per Decreto Ingiuntivo erano stati indicati 40 mesi invece di
27 mesi, non specificando che i complessivi 40 mesi indicati in fase monitoria fanno riferimento all'intero periodo di servizio che va dal 01.11.1978 al 31.12.1984 [di cui n. 28 mesi dal 01.11.1978 al 14.06.1983 (prestati presso i Patronati Scolastici) e n. 12 mesi dal
04.01.1984 al 31.12.1984 (prestati presso il a temine)]. Pertanto, la Controparte_1 differenza di calcolo tra il conteggio indicato da parte opponente nell'atto di opposizione ed il conteggio operato in fase monitoria riguarderebbe 1 mese soltanto (27 mesi invece di
28 mesi); ribadiva che i mesi di servizio prestato dal erano stati correttamente CP_2
conteggiati nella fase monitoria, avendo parte opposta utilizzato come base di calcolo il certificato di servizio emesso dall' , da ritenersi avere validità probatoria maggiore in CP_3
quanto documento non proveniente dalla parte interessata in causa. Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, di accertare e dichiarare il proprio diritto al salario individuale di anzianità ai sensi dell'art. 41 lettera B del D.P.R. n.
347/1983 e di condannare il al pagamento in proprio favore della Controparte_1 somma di € 8.614,66 (per il periodo 01.01.1985 – 01.05.2015), o la diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'udienza del 03.04.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa in conformità ad altro precedente dell'Ufficio, allegato in atti (sentenza n. 1087/2022, confermata con sentenza d'appello n. 153/2024), che si condivide e si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c.
Accertata la tempestività dell'opposizione, si osserva che l'ingiunzione trae origine dalla mancata esecuzione della sentenza definitiva del TAR di Catania, n. 1911/2018, che aveva determinato la reviviscenza della deliberazione della Giunta del n. Controparte_1
6854/1991, con la quale era stato deciso di “a) riconoscere, al personale inquadrato ai sensi della LR n. 93/82, il servizio prestato antecedentemente alla data di inquadramento nei ruoli comunali presso il Patronato Scolastico e il attribuendo agli stessi, CP_1
3 quote di salario di anzianità previsti dalla Lett. “B” dell'Art. 41 del DPR n. 347/83…; b) provvedere con successive e singole deliberazioni alla quantificazione dell'anzianità riconosciuta e delle quote di salario di anzianità da attribuire a ciascun dipendente avente diritto”.
Orbene, l'art. 41 lett. b) del D.P.R. n. 347/1983, per quanto quivi interessa, prevedeva il riconoscimento di una somma annua a titolo di salario di anzianità, al personale dipendente degli enti locali, con la specifica che “al personale assunto dopo il 1 gennaio
1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985”.
Sull'interpretazione della menzionata normativa, il TAR di Catania, nelle motivazioni di accoglimento del ricorso, specificava che “in effetti, l'art. 41 del DPR n. 347/1983 non contiene alcun elemento da cui si possa desumere che la spetti solo al personale di Pt_1 ruolo, dovendosi invece ritenere che il principio dell'omogeneità del trattamento economico a parità di q.f. (art. 17 L. n. 93/1983), a cui si ispira il DPR n. 347/1983, impone di non praticare alcuna distinzione fra dipendenti di ruolo e non di ruolo, per cui anche ai secondi vanno applicati gli istituti stipendiali di cui agli artt. 40 e 41 del citato
DPR (in tal senso, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, n. 3161/2006, che a sua volta richiama, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 668/1989).
Ne consegue, pertanto, la valutabilità ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità anche del servizio prestato dai ricorrenti presso i Patronati Scolastici ed il anteriormente al loro inquadramento nei ruoli dello stesso Comune in Controparte_1
virtù di un rapporto di lavoro, che pur se non era caratterizzato dalla stabilità, è comunque idoneo a configurare un incardinamento funzionale nell'ente, in presenza dei presupposti previsti dall'invocato art. 41 (in senso conforme, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n.
532/1995)”. Pertanto, alla luce delle motivazioni della sentenza amministrativa e della deliberazione comunale, ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità e della sua quantificazione, deve tenersi conto, alla data dell'1.1.1985, non solo dei mesi trascorsi in servizio a tempo indeterminato a seguito dell'immissione nei ruoli comunali
(4.1.1984), ma anche del servizio prestato a tempo determinato in data antecedente presso i Patronati Scolastici e il stesso. CP_1
Il riconoscimento del salario individuale di anzianità, dunque, non presuppone che il dipendente abbia prestato necessariamente servizio a tempo indeterminato, dovendosi
4 considerare pure il servizio svolto in precedenza, anche a tempo determinato, alle dipendenze dei Patronati Scolastici e del come peraltro Controparte_1
espressamente confermato dalla stessa delibera comunale del 1991.
La normativa, inoltre, specifica soltanto che vanno tenuti in considerazione ai fini della quantificazione dell'integrazione salariale i mesi trascorsi in servizio alla data dell'1.1.1985, senza indicare un termine iniziale di decorrenza del calcolo, come erroneamente ritenuto dall'opponente, che ha confuso il riferimento ai dipendenti assunti dall'1.1.1983 con i mesi di servizio da considerare ai fini del calcolo, che possono certamente risalire a periodi precedenti a tale data (ovvero precedenti all'immissione stabile nei ruoli comunali, come confermato dal Giudice amministrativo).
Nel merito deve rilevarsi che non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento della voce stipendiale in busta paga: i cedolini prodotti dall'opponente, riferiti agli anni dal 2000 al
2015 non consentono in alcun modo di ricondurre l'esiguo importo ivi indicato sotto la generica voce “maturato” al salario di anzianità ex art. 41, lett. B), D.P.R. n. 347/1983.
Il calcolo effettuato va ritenuto corretto, dovendosi computare i giorni effettivi di lavoro oltre il mese che vanno sommati tra di loro per tutti i periodi lavorati, che invece sono stati correttamente conteggiati nella fase monitoria dall'odierna parte opposta per un totale di mesi 28.
Va infine dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione, proposta solo con le note del 22.09.2023, quindi tardivamente.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte opposta come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi anche in considerazione della limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, con ricorso depositato in data 13.03.2023 nei confronti di , in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2023 del 27.01.2023, CP_2
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
5 - condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 04.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora La Face
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