CA
Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/06/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 266/2025 promossa da
, C.F. nato l'[...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Via XXV Aprile in Voghiera fraz. Montesanto (FE) rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Enrico Guidi del Foro di Ferrara (pec e Francesco Tampieri del Foro di Ferrara Email_1
(pec elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Email_2
Guidi sito in Corso Vittorio Emanuele II n. 16 in Portomaggiore (FE)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Staia n. 9 in Località Villanova di Denore – Ferrara (FE) rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella
Barillani (pec ) del Foro di Ferrara, elettivamente domiciliata Email_3 presso lo studio del predetto difensore sito in Piazza Italia n. 31 in Tresignana – Località Tresigallo
(FE)
APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
pagina 1 di 9 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 848/2024 di cui al n. R.G. 971/2024 del Tribunale di
Ferrara, emessa in data 3.9.2024 e pubblicata in data 9.9.2024.
Assegnata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Ferrara, a parziale Parte_1
modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite con il decreto del medesimo Tribunale in data 15 luglio 2021, già modificato con decreto del 16 dicembre 2021 e successivamente con decreto del 14 aprile 2022, in relazione ai giorni ed orari di visita paterna del figlio nato in data [...] dalla relazione con la resistente ha disposto che Per_1 CP_1
il ricorrente abbia facoltà di vedere il figlio minore un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì o il giovedì) dalle ore 18 alle ore 21 (anziché dalle 16,00 alle 19,00) nonché, a settimane alterne, dalle ore 9 del sabato alle ore 19 della domenica. Ha poi disposto l'accoglimento della domanda riconvenzionale della resistente, aumentando in euro 300,00 mensili, con decorrenza dal mese successivo a quello della pubblicazione, il contributo di mantenimento del figlio minore. Da ultimo ha compensato le spese processuali.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Ferrara ha rilevato che l'estensione temporale alle ore 22.00 richiesta dal padre appare contraria all'interesse del minore in ragione della tenera età dello stesso, il quale per forza di cosa finirebbe per andare a dormire non prima delle 22.30. Per le medesime ragioni ha rigettato la richiesta di estensione del periodo di permanenza presso il padre alla notte del venerdì e ha ratificato quanto praticato dai genitori, come rappresentato all'udienza del 3 settembre
2024, secondo cui la frequentazione del minore con il padre avviene ogni settimana il mercoledì o il giovedì dalle ore 18.00 alle 21.00, nonché a settimane alterne dal sabato alle 9.00 alla domenica alle
19.00. Ha poi rigettato la richiesta del ricorrente di far prelevare il minore dall'attuale compagna in considerazione del persistere dell'accesa conflittualità genitoriale che potrebbe esacerbarsi in tali occasioni. Quanto alla domanda riconvenzionale, tenuto conto del miglioramento delle condizioni pagina 2 di 9 reddituali del ricorrente e che la figlia nata dall'unione del ricorrente con l'attuale compagna, è Per_2
neonata, ha accolto la domanda di aumento del contributo di mantenimento del figlio Per_1
formulata dalla resistente.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidando il Parte_1
gravame ai seguenti motivi:
- erronea valutazione delle circostanze di fatto per la determinazione del mantenimento deducendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la situazione economica non è migliorata, ma è divenuta più
gravosa per la nascita della secondogenita con la nuova compagna con lui convivente e Per_2
disoccupata;
- violazione del principio di bigenitorialità per non aver il Tribunale, in relazione alla richiesta di modifica degli orari di visita, tenuto conto che il lavoro del pur prevedendo un orario nel Parte_1
contratto, richiede flessibilità ed elasticità oraria, motivo per il quale è impossibilitato a prelevare il minore negli orari indicati nella sentenza. Ha, inoltre, ritenuto erronea la negazione della possibilità di prelievo del minore ad opera della nuova compagna, poiché la distanza tra il luogo di lavoro ed il domicilio del minore impedisce che l'appellante possa raggiungere il minore prima delle 18.30-19.00.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis
reiectis, in totale riforma della Sentenza n. 848/2024 pubbl. il 09/09/2024 RG n. 971/2024, non
notificata (doc.2), resa dal Tribunale di Ferrara, accogliere i motivi di gravame proposti e
conseguentemente; Modificare i giorni e gli orari di visita del padre al proprio figlio nei Per_1
seguenti termini:
1- Nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il weekend con la madre la Per_1
visita sarà disposta il mercoledì o il giovedì dalle ore 19:00 alle ore 22:00; 2- Nelle settimane in cui il
figlio trascorrerà il weekend con il padre la visita sarà disposta il venerdì dalle ore 19:30 Per_1
con pernottamento e unione al weekend;
Nel caso in cui il punto n. 2 non fosse accolto, la richiesta per
tutte le settimane sarà quella del punto 1. 3 – Visti gli orari flessibili a cui il sig. è Parte_1
sottoposto per esigenze lavorative si chiede che, in casi di ritardi o impedimenti dello stesso, il figlio
pagina 3 di 9 possa essere prelevato da persona di fiducia, nella specie l'attuale compagna sig.ra Per_1 Per_3
nata a [...] il [...], convivente con esso e madre della nuova figlia . 4-
[...] Per_2
Ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio da euro 300,00 ad euro 200,00 Per_1
o la minor somma che l'Ill.ma Corte riterrà equa con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo
di primo grado. Con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge dovuti per entrambi i gradi
di giudizio”.
2.1 - Si è costituita l'appellata contestando integralmente l'impugnazione e CP_1
chiedendone il rigetto. Segnatamente, nel merito del primo motivo di appello, ha eccepito che la variazione dell'orario infrasettimanale nel senso richiesto da controparte sarebbe pregiudizievole per il minore, in tenera età ed in procinto di iniziare la scuola. Ha aggiunto, inoltre, che non corrisponde al vero l'impossibilità di prelievo del minore. Ha poi eccepito l'inadeguatezza della richiesta di mutamento in relazione al weekend con il padre in quanto il minore, fortemente legato alla figura materna, in tal modo sosterebbe due pernottamenti consecutivi presso il padre. Quanto alla facoltà di prelievo del minore in capo alla compagna dell'appellante, ha evidenziato che la richiesta si pone in contrasto con l'interesse del minore e l'accesa conflittualità tra le parti. Quanto al secondo motivo di appello ha evidenziato che controparte ha stipulato dal primo dicembre 2024 un contratto a tempo indeterminato con aumento della retribuzione su cui allo stato è applicata una trattenuta per un pignoramento presso terzi promosso dall'appellata al fine di recuperare le spese legali di cui alla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 797/2021 ed ancora in essere. Quanto alla figlia nata dalla relazione di controparte con l'attuale compagna ne ha evidenziato l'irrilevanza, in ragione della tenerissima età della minore, nata il [...] e della circostanza per cui la nuova compagna, di anni 36,
benché oggi disoccupata, ben potrebbe svolgere attività lavorativa.
2.2 – All'udienza del 26 giugno 2025 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - L'appello è infondato e va respinto.
Va senz'altro disatteso il primo motivo di appello, posto che questa Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente provveduto ad adeguare il contributo di mantenimento del figlio minore tenuto Per_1
conto del miglioramento della situazione reddituale del e delle necessità correnti della Parte_1
figlia minore nata dalla nuova relazione intrattenuta dall'appellante, per l'effetto accogliendo la Per_2
domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
Occorre in proposito esaminare le condizioni reddituali vantate dall'appellante all'epoca del decreto n.
2055/2022 del 22 aprile 2022. È di tutta evidenza che sono venute meno le circostanze fattuali fondanti il lamentato peggioramento della situazione economica dell'appellante (riduzione ore di prestazione lavorativa a 4 ore giornaliere e buste paghe provanti la percezione di un reddito inferiore ad euro
1.000,00 mensili), in virtù delle quali il Tribunale, a parziale modifica del decreto emesso in data
15.7.2021 nel procedimento R.G.V. 1144/2021, aveva disposto la riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad euro 200,00. Per_1
Risulta, infatti, dimostrato che dal primo dicembre 2024 il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall'appellante presso CIAMARELLA E FIGLI S.R.L. è stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con incremento della retribuzione mensile a euro 1840,37 euro al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali per quattordici mensilità, come da dichiarazione del datore di lavoro del 10 maggio 2024, resa in sede di esecuzione
Dalle buste paga prodotte dallo stesso appellante è confermato che egli percepisce una retribuzione netta di almeno 1.500 euro circa: nel mese di febbraio 2025 ha percepito, per il periodo gennaio 2025,
una retribuzione mensile netta di euro 1.222,31, ai quali vanno aggiunti euro 286,29, somma trattenuta dal datore di lavoro in esecuzione del pignoramento presso terzi promosso dall'appellata (importo che gli è stato sottratto dalla retribuzione netta ordinaria soltanto a causa del suo inadempimento e che certo non va detratto ai fini della comparazione dei redditi delle parti).
pagina 5 di 9 Sulla scorta di detto miglioramento, l'appellata ha spiegato domanda finalizzata alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento per la prole ed il Tribunale ha correttamente parametrato il contributo alle mutate - o meglio ripristinate addirittura in melius - capacità economiche dell'obbligato.
Nè può rilevare il dedotto aggravio della propria condizione economica a causa della necessità di provvedere al sostentamento di nata il [...] dalla relazione con l'attuale compagna. Per_2
Deve infatti, da un lato, considerarsi che, per costante giurisprudenza, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner non determina automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione essendo l'obbligato chiamato a dimostrare la concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità di reddito e comunque il sopravvenuto squilibrio delle condizioni delle parti che avevano condotto a suo tempo (nel caso di specie nel primo provvedimento, del 15 luglio 2021, quando le condizioni dell'odierno reclamante erano analoghe a quelle odierne e addirittura lievemente inferiori) alla quantificazione dell'assegno.
D'altra parte va osservato che il Tribunale ha tenuto conto della tenerissima età di che ha Per_2
appena compiuto un anno, ha correttamente evidenziato che gli oneri di mantenimento della stessa,
anche laddove dovessero continuare ad essere sostenuti dal solo in ragione dello stato di Parte_1
disoccupazione della nuova compagna, non sono di consistenza tali da incidere irrimediabilmente sulla capacità economica dell'appellante, tenuto conto della predetta variazione in melius del reddito del
Parte_1
A ciò si aggiunga che risultano, di contro, inevitabilmente incrementate le esigenze di legate Per_1
inesorabilmente alla sua crescita e, dunque, le spese per il suo mantenimento, rispetto a quanto statuito nel 2022.
Alla luce delle risultanze sopra riportate, considerate le maggiori disponibilità reddituali dell'appellante, l'invariata situazione economica della (la quale ha depositato CUD aggiornato al CP_1
pagina 6 di 9 di 12.694, 75, da decurtarsi dell'imposta netta di 2.125, 82 euro e di 168,84 per addizionali e da dividersi per 12 mensilità; inoltre nella buste paga del mese di marzo 2025 ha percepito una retribuzione netta mensile di euro 646,10) e delle attuali esigenze dei minori e la Per_1 Per_2
domanda dell'appellato deve essere rigettata.
3.2 – Deve considerarsi infondato, poi, il secondo motivo di appello.
Ed invero, quanto alla domanda di modifica dei giorni e degli orari di visita paterni del minore e la possibilità di prelievo di ad opera della nuova compagna dell'appellante, ritiene la Corte di Per_1
condividere le valutazioni del Tribunale, in quanto le esigenze prospettate (flessibilità ed elasticità
oraria; distanza tra luogo di lavoro e domicilio del minore) sono recessive rispetto al superiore interesse del minore, di appena 6 anni, né tengono conto dei suoi concreti ed attuali bisogni, per i quali il
Tribunale ha già tenuto conto delle esigenze del padre, prevedendo uno slittamento dell'orario e ha ritenuto opportuno disporre nel senso concordemente dichiarato dalle parti all'udienza del 3 settembre
2024, le quali hanno dato atto della situazione genitoriale di fatto praticata, pienamente rispondente al diritto alla bigenitorialità di risultando garantita un'adeguata frequentazione tra il padre ed il Per_1
figlio.
Neppure il diniego dell'accorpamento dell'incontro infrasettimanale del bambino con il padre al fine settimana merita di essere riformato, risultando evidente che così facendo finirebbe per non Per_1
incontrare il padre per ben dieci giorni consecutivi, mentre è nel suo interesse mantenere una frequentazione costante una volta alla settimana, oltre ai fine settimana alterni.
La conflittualità che ancora emerge non consente di ritenere opportuno un contatto diretto con la madre di dell'attuale compagna del padre, che questi chiede sia autorizzata a ritirare il bambino in Per_1
sua sostituzione, poichè il minore potrebbe trovarsi in tali occasioni esposto a litigi e contrasti per lui pregiudizievoli.
4. - La sentenza impugnata va quindi integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante. Alla liquidazione si pagina 7 di 9 provvede come da dispositivo, applicando i valori minimi secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022
tenuto conto del valore indeterminabile minimo (individuabile nello scaglione 5.200,01-26.000,00
euro) della controversia (incentrata soprattutto sulla richiesta di riduzione di 100 euro mensili del contributo al mantenimento del minore, oltre che dell'orario di frequentazione) dell'assenza di attività
istruttoria e di trattazione e della ridotta attività per la fase decisoria (stante l'assenza di difese conclusive scritte), oltre accessori di legge.
5. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis
del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
del Tribunale di Ferrara n. 848/2024, emessa in data 3.9.2024 e pubblicata in data 9.9.2024 nel giudizio recante R.G. 971/2024;
2) condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi euro 2.904,50 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 26.6.2025.
pagina 8 di 9 Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 dal quale si evince una retribuzione netta mensile media di circa 866 euro: reddito complessivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 266/2025 promossa da
, C.F. nato l'[...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Via XXV Aprile in Voghiera fraz. Montesanto (FE) rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Enrico Guidi del Foro di Ferrara (pec e Francesco Tampieri del Foro di Ferrara Email_1
(pec elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Email_2
Guidi sito in Corso Vittorio Emanuele II n. 16 in Portomaggiore (FE)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Staia n. 9 in Località Villanova di Denore – Ferrara (FE) rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella
Barillani (pec ) del Foro di Ferrara, elettivamente domiciliata Email_3 presso lo studio del predetto difensore sito in Piazza Italia n. 31 in Tresignana – Località Tresigallo
(FE)
APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
pagina 1 di 9 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 848/2024 di cui al n. R.G. 971/2024 del Tribunale di
Ferrara, emessa in data 3.9.2024 e pubblicata in data 9.9.2024.
Assegnata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Ferrara, a parziale Parte_1
modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite con il decreto del medesimo Tribunale in data 15 luglio 2021, già modificato con decreto del 16 dicembre 2021 e successivamente con decreto del 14 aprile 2022, in relazione ai giorni ed orari di visita paterna del figlio nato in data [...] dalla relazione con la resistente ha disposto che Per_1 CP_1
il ricorrente abbia facoltà di vedere il figlio minore un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì o il giovedì) dalle ore 18 alle ore 21 (anziché dalle 16,00 alle 19,00) nonché, a settimane alterne, dalle ore 9 del sabato alle ore 19 della domenica. Ha poi disposto l'accoglimento della domanda riconvenzionale della resistente, aumentando in euro 300,00 mensili, con decorrenza dal mese successivo a quello della pubblicazione, il contributo di mantenimento del figlio minore. Da ultimo ha compensato le spese processuali.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Ferrara ha rilevato che l'estensione temporale alle ore 22.00 richiesta dal padre appare contraria all'interesse del minore in ragione della tenera età dello stesso, il quale per forza di cosa finirebbe per andare a dormire non prima delle 22.30. Per le medesime ragioni ha rigettato la richiesta di estensione del periodo di permanenza presso il padre alla notte del venerdì e ha ratificato quanto praticato dai genitori, come rappresentato all'udienza del 3 settembre
2024, secondo cui la frequentazione del minore con il padre avviene ogni settimana il mercoledì o il giovedì dalle ore 18.00 alle 21.00, nonché a settimane alterne dal sabato alle 9.00 alla domenica alle
19.00. Ha poi rigettato la richiesta del ricorrente di far prelevare il minore dall'attuale compagna in considerazione del persistere dell'accesa conflittualità genitoriale che potrebbe esacerbarsi in tali occasioni. Quanto alla domanda riconvenzionale, tenuto conto del miglioramento delle condizioni pagina 2 di 9 reddituali del ricorrente e che la figlia nata dall'unione del ricorrente con l'attuale compagna, è Per_2
neonata, ha accolto la domanda di aumento del contributo di mantenimento del figlio Per_1
formulata dalla resistente.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidando il Parte_1
gravame ai seguenti motivi:
- erronea valutazione delle circostanze di fatto per la determinazione del mantenimento deducendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la situazione economica non è migliorata, ma è divenuta più
gravosa per la nascita della secondogenita con la nuova compagna con lui convivente e Per_2
disoccupata;
- violazione del principio di bigenitorialità per non aver il Tribunale, in relazione alla richiesta di modifica degli orari di visita, tenuto conto che il lavoro del pur prevedendo un orario nel Parte_1
contratto, richiede flessibilità ed elasticità oraria, motivo per il quale è impossibilitato a prelevare il minore negli orari indicati nella sentenza. Ha, inoltre, ritenuto erronea la negazione della possibilità di prelievo del minore ad opera della nuova compagna, poiché la distanza tra il luogo di lavoro ed il domicilio del minore impedisce che l'appellante possa raggiungere il minore prima delle 18.30-19.00.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis
reiectis, in totale riforma della Sentenza n. 848/2024 pubbl. il 09/09/2024 RG n. 971/2024, non
notificata (doc.2), resa dal Tribunale di Ferrara, accogliere i motivi di gravame proposti e
conseguentemente; Modificare i giorni e gli orari di visita del padre al proprio figlio nei Per_1
seguenti termini:
1- Nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il weekend con la madre la Per_1
visita sarà disposta il mercoledì o il giovedì dalle ore 19:00 alle ore 22:00; 2- Nelle settimane in cui il
figlio trascorrerà il weekend con il padre la visita sarà disposta il venerdì dalle ore 19:30 Per_1
con pernottamento e unione al weekend;
Nel caso in cui il punto n. 2 non fosse accolto, la richiesta per
tutte le settimane sarà quella del punto 1. 3 – Visti gli orari flessibili a cui il sig. è Parte_1
sottoposto per esigenze lavorative si chiede che, in casi di ritardi o impedimenti dello stesso, il figlio
pagina 3 di 9 possa essere prelevato da persona di fiducia, nella specie l'attuale compagna sig.ra Per_1 Per_3
nata a [...] il [...], convivente con esso e madre della nuova figlia . 4-
[...] Per_2
Ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio da euro 300,00 ad euro 200,00 Per_1
o la minor somma che l'Ill.ma Corte riterrà equa con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo
di primo grado. Con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge dovuti per entrambi i gradi
di giudizio”.
2.1 - Si è costituita l'appellata contestando integralmente l'impugnazione e CP_1
chiedendone il rigetto. Segnatamente, nel merito del primo motivo di appello, ha eccepito che la variazione dell'orario infrasettimanale nel senso richiesto da controparte sarebbe pregiudizievole per il minore, in tenera età ed in procinto di iniziare la scuola. Ha aggiunto, inoltre, che non corrisponde al vero l'impossibilità di prelievo del minore. Ha poi eccepito l'inadeguatezza della richiesta di mutamento in relazione al weekend con il padre in quanto il minore, fortemente legato alla figura materna, in tal modo sosterebbe due pernottamenti consecutivi presso il padre. Quanto alla facoltà di prelievo del minore in capo alla compagna dell'appellante, ha evidenziato che la richiesta si pone in contrasto con l'interesse del minore e l'accesa conflittualità tra le parti. Quanto al secondo motivo di appello ha evidenziato che controparte ha stipulato dal primo dicembre 2024 un contratto a tempo indeterminato con aumento della retribuzione su cui allo stato è applicata una trattenuta per un pignoramento presso terzi promosso dall'appellata al fine di recuperare le spese legali di cui alla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 797/2021 ed ancora in essere. Quanto alla figlia nata dalla relazione di controparte con l'attuale compagna ne ha evidenziato l'irrilevanza, in ragione della tenerissima età della minore, nata il [...] e della circostanza per cui la nuova compagna, di anni 36,
benché oggi disoccupata, ben potrebbe svolgere attività lavorativa.
2.2 – All'udienza del 26 giugno 2025 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - L'appello è infondato e va respinto.
Va senz'altro disatteso il primo motivo di appello, posto che questa Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente provveduto ad adeguare il contributo di mantenimento del figlio minore tenuto Per_1
conto del miglioramento della situazione reddituale del e delle necessità correnti della Parte_1
figlia minore nata dalla nuova relazione intrattenuta dall'appellante, per l'effetto accogliendo la Per_2
domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
Occorre in proposito esaminare le condizioni reddituali vantate dall'appellante all'epoca del decreto n.
2055/2022 del 22 aprile 2022. È di tutta evidenza che sono venute meno le circostanze fattuali fondanti il lamentato peggioramento della situazione economica dell'appellante (riduzione ore di prestazione lavorativa a 4 ore giornaliere e buste paghe provanti la percezione di un reddito inferiore ad euro
1.000,00 mensili), in virtù delle quali il Tribunale, a parziale modifica del decreto emesso in data
15.7.2021 nel procedimento R.G.V. 1144/2021, aveva disposto la riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad euro 200,00. Per_1
Risulta, infatti, dimostrato che dal primo dicembre 2024 il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall'appellante presso CIAMARELLA E FIGLI S.R.L. è stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con incremento della retribuzione mensile a euro 1840,37 euro al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali per quattordici mensilità, come da dichiarazione del datore di lavoro del 10 maggio 2024, resa in sede di esecuzione
Dalle buste paga prodotte dallo stesso appellante è confermato che egli percepisce una retribuzione netta di almeno 1.500 euro circa: nel mese di febbraio 2025 ha percepito, per il periodo gennaio 2025,
una retribuzione mensile netta di euro 1.222,31, ai quali vanno aggiunti euro 286,29, somma trattenuta dal datore di lavoro in esecuzione del pignoramento presso terzi promosso dall'appellata (importo che gli è stato sottratto dalla retribuzione netta ordinaria soltanto a causa del suo inadempimento e che certo non va detratto ai fini della comparazione dei redditi delle parti).
pagina 5 di 9 Sulla scorta di detto miglioramento, l'appellata ha spiegato domanda finalizzata alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento per la prole ed il Tribunale ha correttamente parametrato il contributo alle mutate - o meglio ripristinate addirittura in melius - capacità economiche dell'obbligato.
Nè può rilevare il dedotto aggravio della propria condizione economica a causa della necessità di provvedere al sostentamento di nata il [...] dalla relazione con l'attuale compagna. Per_2
Deve infatti, da un lato, considerarsi che, per costante giurisprudenza, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner non determina automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione essendo l'obbligato chiamato a dimostrare la concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità di reddito e comunque il sopravvenuto squilibrio delle condizioni delle parti che avevano condotto a suo tempo (nel caso di specie nel primo provvedimento, del 15 luglio 2021, quando le condizioni dell'odierno reclamante erano analoghe a quelle odierne e addirittura lievemente inferiori) alla quantificazione dell'assegno.
D'altra parte va osservato che il Tribunale ha tenuto conto della tenerissima età di che ha Per_2
appena compiuto un anno, ha correttamente evidenziato che gli oneri di mantenimento della stessa,
anche laddove dovessero continuare ad essere sostenuti dal solo in ragione dello stato di Parte_1
disoccupazione della nuova compagna, non sono di consistenza tali da incidere irrimediabilmente sulla capacità economica dell'appellante, tenuto conto della predetta variazione in melius del reddito del
Parte_1
A ciò si aggiunga che risultano, di contro, inevitabilmente incrementate le esigenze di legate Per_1
inesorabilmente alla sua crescita e, dunque, le spese per il suo mantenimento, rispetto a quanto statuito nel 2022.
Alla luce delle risultanze sopra riportate, considerate le maggiori disponibilità reddituali dell'appellante, l'invariata situazione economica della (la quale ha depositato CUD aggiornato al CP_1
pagina 6 di 9 di 12.694, 75, da decurtarsi dell'imposta netta di 2.125, 82 euro e di 168,84 per addizionali e da dividersi per 12 mensilità; inoltre nella buste paga del mese di marzo 2025 ha percepito una retribuzione netta mensile di euro 646,10) e delle attuali esigenze dei minori e la Per_1 Per_2
domanda dell'appellato deve essere rigettata.
3.2 – Deve considerarsi infondato, poi, il secondo motivo di appello.
Ed invero, quanto alla domanda di modifica dei giorni e degli orari di visita paterni del minore e la possibilità di prelievo di ad opera della nuova compagna dell'appellante, ritiene la Corte di Per_1
condividere le valutazioni del Tribunale, in quanto le esigenze prospettate (flessibilità ed elasticità
oraria; distanza tra luogo di lavoro e domicilio del minore) sono recessive rispetto al superiore interesse del minore, di appena 6 anni, né tengono conto dei suoi concreti ed attuali bisogni, per i quali il
Tribunale ha già tenuto conto delle esigenze del padre, prevedendo uno slittamento dell'orario e ha ritenuto opportuno disporre nel senso concordemente dichiarato dalle parti all'udienza del 3 settembre
2024, le quali hanno dato atto della situazione genitoriale di fatto praticata, pienamente rispondente al diritto alla bigenitorialità di risultando garantita un'adeguata frequentazione tra il padre ed il Per_1
figlio.
Neppure il diniego dell'accorpamento dell'incontro infrasettimanale del bambino con il padre al fine settimana merita di essere riformato, risultando evidente che così facendo finirebbe per non Per_1
incontrare il padre per ben dieci giorni consecutivi, mentre è nel suo interesse mantenere una frequentazione costante una volta alla settimana, oltre ai fine settimana alterni.
La conflittualità che ancora emerge non consente di ritenere opportuno un contatto diretto con la madre di dell'attuale compagna del padre, che questi chiede sia autorizzata a ritirare il bambino in Per_1
sua sostituzione, poichè il minore potrebbe trovarsi in tali occasioni esposto a litigi e contrasti per lui pregiudizievoli.
4. - La sentenza impugnata va quindi integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante. Alla liquidazione si pagina 7 di 9 provvede come da dispositivo, applicando i valori minimi secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022
tenuto conto del valore indeterminabile minimo (individuabile nello scaglione 5.200,01-26.000,00
euro) della controversia (incentrata soprattutto sulla richiesta di riduzione di 100 euro mensili del contributo al mantenimento del minore, oltre che dell'orario di frequentazione) dell'assenza di attività
istruttoria e di trattazione e della ridotta attività per la fase decisoria (stante l'assenza di difese conclusive scritte), oltre accessori di legge.
5. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis
del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
del Tribunale di Ferrara n. 848/2024, emessa in data 3.9.2024 e pubblicata in data 9.9.2024 nel giudizio recante R.G. 971/2024;
2) condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi euro 2.904,50 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 26.6.2025.
pagina 8 di 9 Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 dal quale si evince una retribuzione netta mensile media di circa 866 euro: reddito complessivo