Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2240 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 02/04/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. RUCCIONE FRANCESCO il quale ha chiesto “alla luce dell'attesa sentenza della Corte Costituzionale su menzionata, si insiste nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e note successive con vittoria di spese e onorari di giudizio da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha dedotto CP_1
“nelle more del giudizio è sopravvenuta la nota sentenza 31/2025 della Corte Costituzionale, pubblicata il 20.3.2025. La decisione è recentissima e nè i vigilanti nè l'Istituto motu CP_2 proprio hanno ancora avuto modo di fornire agli uffici delle indicazioni. Pare chiaro che il tenore degli argomenti utilizzati dalla Consulta sia ben diverso rispetto alla decisione della Corte di Giustizia, e soprattutto è evidente, come già ricordato in memoria il limite della decisione internazionale rispetto alla decisione della Corte Costituzionale che si pronuncia appunto sulla specificità del diritto nazionale. Fatte queste precisazioni, nel caso di specie, dagli accertamenti già chiesto versati in atti la ricorrente NON possedeva il requisito della residenza decennale, che all'epoca era previsto e del quale ha in domanda autocertificato il possesso, in modo palesemente contraddetto dagli atti;
possedeva invece il requisito della residenza da oltre 5 anni e ciò alla luce della decisione della consulta induce a ritenere il requisito sussistente e la prestazione spettante. Posto che soltanto per effetto della sopraggiunta decisione della Consulta può essere riconosciuta la fondatezza della domanda, sussistono indubbiamente i presupposti per la compensazione delle spese di lite”
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2240 /2024 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nata in [...] il [...] CF in Parte_2 C.F._1
giudizio con l'avv. RUCCIONE FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in CP_3 P.IVA_1 CP_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale “-
Accertare e dichiarare l'illegittimità delle richieste dell' di restituzione delle somme già corrisposte CP_3
all'odierna ricorrente per un importo pari ad euro 1.969,34 a titolo di beneficio reddito di cittadinanza da febbraio 2022 al 31/08/2022; - Conseguentemente, ordinare all l'annullamento e revoca del CP_3
CP_ provvedimento con nota del 03/01/2024 con restituzione di ogni e qualunque somma trattenuta illegittimamente.”
Premetteva a detta domanda che “avendone i presupposti di Legge in data 25/01/2022 presentava
CP_ domanda per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza”; che “L con provvedimento del
03/01/2024 (le) ha comunicato …. che “ è stato corrisposto un reddito di cittadinanza n non Num_1 spettante per mancanza del requisito di residenza (art 2 c 1 a) l 26/2019) , nel periodo che va dal 01/02/2022 al 31/08/2022 per un importo complessivo di euro 1.969,34”.
Deducendo che “in particolare, il requisito della residenza di almeno dieci anni risulta configurato nel caso specifico e, nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda del 25/01/2022 la sig.ra era stata presente in modo continuativo sul territorio italiano”, formulava la su indicata Pt_2
domanda.
Si costituiva l' il quale contestava quanto dedotto dal ricorrente, ed evidenziava che la CP_3
revoca era stata “operata su input del Comune di Marsala ai sensi dell'art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019”, evidenziava non attinenza al caso di specie della pronuncia della CGUE richiamata dalla ricorrente
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Incardinato il giudizio lo stesso è stato istruito con il solo deposito di documenti. È stata anche acquisita la nota del 10.12.2024 inoltrata dal Comune di Marsala all' a seguito della richiesta CP_3
da quest'ultimo inviata prima della costituzione in giudizio
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito specificate.
Il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza è qualificato dal D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito in L. n. 26 del 28.03.2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” e “…livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili” (art. 1, co. 1).”
L'art. 2 della legge pone una serie di requisiti che i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza debbono possedere cumulativamente: più precisamente, il comma 1 lettera a) del suddetto articolo prevede che “con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione Europea (…); 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. Nel caso di specie la domanda è stata presentata in data 25.01.2022. dal certificato storico di residenza versato in atti dalla stessa ricorrente oltre che dalla nota del Comune di Marsala prot. N.
.0116329/2024 risulta però che la ricorrente è stata “iscritta in APR il 08/04/2013 per IMMIGRAZ.
DA ESTERO da Romania (ROMANIA)” e che agli atti dell'amministrazione non risultano “altri dati per attestare la presenza sul territorio della ricorrente in periodi precedenti l'iscrizione anagrafica che avviene per immigrazione dall'Estero”.
È quindi documentale la circostanza che alla data di presentazione della domanda, il requisito del quale si discute non fosse maturato con la conseguenza che legittima appare la condotta dell' resistente. CP_4
Né a conclusione diversa potrebbero condurre gli ulteriori documenti depositati dalla ricorrente ed invero la dichiarazione di attribuzione del codice fiscale non reca la data di assegnazione dello stesso;
l'estratto contributivo documenta attività lavorativa a decorrere dal febbraio 2013 antecedente all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune di
Marsala ma comunque non idoneo a consentire il raggiungimento del termine decennale.
Tuttavia nel corso del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.
31 del 12.02/20.3.2025 con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Nel caso di specie poiché risulta dai documenti in atti che la ricorrente risiede in Italia almeno dal 2013 deve affermarsi che al momento della presentazione della domanda (25.01.2022) il requisito della residente (come rideterminato dalla suddetta pronuncia, id est) almeno quinquennale era maturato.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso con consequenziale dichiatazione di insussistenza del contestato indebito.
Le ragioni della decisione da individuare nella sopravvenuta modifica della disciplina normativa a seguito della suddetta sentenza della Corte Costituzione, determina la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e difesa rigettata
- accoglie la domanda proposta da e dichiara insussistente l'indebito di Parte_2
cui alla nota provvedimento del 03/01/2024 relativo alla domanda protocollo: CP_3 CP_5
2022-5164089;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo