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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/01/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Lidia Greco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19121/2018 R.G. avente ad oggetto “SEPARAZIONE
PERSONALE GIUDIZIALE”
promossa da
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente dom. presso lo studio dell'avv. Renato Chizzoni che rapp.
e dif. per procura in atti
RICORRENTE
, nata in [...] il [...], elettivamente dom. CP_1
presso lo studio dell'avv. Angela Chimento che rapp. e dif. per procura in atti
Precisate le conclusioni alla udienza in data 21/11/2024, la causa veniva rimessa al
Collegio in deliberazione limitatamente alla pronunzia sullo status, ed indi decisa in data 6/12/2024 attesa la rinunzia ai termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia della sua separazione personale dal coniuge con CP_1
il quale aveva contratto matrimonio in data 24/3/2016 e dal quale non erano nati figli;
svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Costituitasi in giudizio la resistente svolgeva le deduzioni e domande CP_1
calendate nel relativo atto di costituzione in giudizio, istando indi a sua volta la pronunzia della separazione personale giudiziale tra coniugi ma con addebito della stessa al marito
All'esito della udienza del 15/1/2020, negativamente esitato il tentativo di conciliazione, il Presidente, statuiva con provvedimento riservato ex art. 708 cpc nei termini ivi calendati.
In esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta e dalle parti istata ed agli svolgimenti processuali noti alle parti, venuta indi la causa alla fissata udienza in data 21/11/2024 dinnanzi al Giudice
Istruttore i procuratori alle liti delle parti chiedevano disporsi la separazione delle domande accessorie rispetto alla domanda di status e previa autorizzazione del Giudice precisavano concordemente e congiuntamente le conclusioni sullo status chiedendo pronunziarsi la separazione personale giudiziale tra i coniugi onde, disposta la separazione delle domande, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione limitatamente alla pronunzia di sentenza parziale e non definitiva sullo status - fissandosi per il prosieguo del processo in ordine alle domande accessorie – come normativamente prescritto - l'udienza dinnanzi al Giudice, in data 25/3/2025 - ed indi decisa in data 6/12/2024 attesa la rinunzia ai termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale giudiziale è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura stessa delle doglianze esposte e il comportamento di entrambe le parti nel corso del presente giudizio sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Null'altro va statuito nella presente sede giusta quanto in parte motiva specificato, essendo già stata disposto - con provvedimento emanato alla udienza in data 21/11/2024 da parte del Giudice – il prosieguo istruttorio del processo con fissazione di apposita udienza.
Spese al definitivo. P.T.M.
Il Tribunale, parzialmente e non definitivamente pronunziando,
, nato in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata in [...] il [...], pronunzia la separazione personale
[...]
dei coniugi.
Spese al definitivo.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 6/12/2024
Il presidente Il giudice estensore
Massimo Escher Cannata Baratta