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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 2825/2024
Tribunale Ordinario di Catania
III Sezione Civile
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo nel procedimento iscritto al n. 2825/2024 V.G., letti gli atti e la relazione ed annesso rendiconto depositati dal curatore dell'eredità giacente in data 27 febbraio
2025, osserva:
ritenuto che deve provvedersi alla chiusura della procedura, atteso il decorso di dieci anni dalla data di apertura della successione;
vista l'istanza del curatore di liquidazione del suo compenso e ritenuto che la liquidazione del compenso al titolare dell'ufficio del curatore deve essere effettuata dal giudice che lo ha nominato, in ossequio al principio in tal senso desumibile dall'art. 68 c.p.c. (v. Cass., 1581/1970; 1725/1981;
4433/1985; 3409/1986; 4742/1988; 7731/1991; 12767/1991);
ritenuto che, non avendo il legislatore dettato specifiche disposizioni per la quantificazione del compenso al curatore dell'eredità giacente, esso deve essere determinato quale prestazione d'opera intellettuale, in misura adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione ex art. 2233 c.c.;
ritenuto che, a tal fine, si deve distinguere, in linea generale, tra il caso in cui l'attività prestata dal curatore dell'eredità giacente sia consistita in una vera e propria liquidazione del patrimonio ereditario, ex art. 530 c.c., e, quindi, possa essere ragionevolmente assimilata a quella del curatore fallimentare, ed il caso in cui l'attività detta si sia configurata come mera amministrazione di natura conservativa, dei beni relitti dal de cuius, in attesa della chiusura della procedura per le cause previste dalla legge;
ritenuto che, nella prima ipotesi, possono analogicamente utilizzarsi, anche se solo come utile parametro di riferimento, le tabelle previste per la quantificazione del compenso ai curatori fallimentari, mentre, nella seconda ipotesi, i compensi previsti dalle citate tabelle dovranno essere significativamente abbattuti;
ritenuto inoltre che, pur potendo utilizzarsi indicativamente tali tabelle, deve tenersi conto, in ogni caso, sia ai fini della determinazione del compenso dovuto, entro i limiti minimo e massimo dettati dalle stesse tabelle, sia ai fini dell'abbattimento eventualmente da compiersi, della concreta attività effettivamente svolta dal curatore, ancorando il giudizio sul punto essenzialmente ai seguenti parametri: a - complessità dell'opera prestata ed impegno profuso dal curatore;
b - durata della procedura;
Pagina 1 ritenuto, nel caso in esame, che si versa in ipotesi di attività di mera amministrazione e conservazione del patrimonio relitto;
ritenuto che il curatore ha svolto con cura ed impegno attività quali l'amministrazione e la conservazione del patrimonio relitto;
la ricerca dei successibili;
i conseguenti accessi presso gli uffici competenti;
ritenuto che la procedura è durata nove mesi;
ritenuto pertanto che, alla luce dei parametri indicati, il compenso può essere liquidato in € 700,00, oltre € 44,00 per esborsi, da porsi a carico dell'eredità e, in caso d'incapienza di liquidità della massa, a carico della parte che ha chiesto l'apertura della procedura,
P.Q.M.
• revoca il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente di (deceduto in Persona_1
Catania in data 13 gennaio 2015) e dichiara la chiusura della procedura;
• approva l'operato del curatore ed il conto finale della gestione;
• liquida al curatore la somma di € 700,00 per compenso, oltre i.v.a. e c.p.a., e quella di € 44,00 per esborsi, da porsi a carico dell'eredità (con autorizzazione sin d'ora al prelievo della somma liquidata dal libretto di risparmio intestato alla procedura) o, in subordine ed in carenza di attivo, a carico della parte che ha chiesto l'apertura della procedura;
• autorizza il curatore ad estinguere il libretto di deposito sul quale risultano versate le attività della curatela;
• dispone che il curatore consegni alla competente Direzione Territoriale dell'Agenzia del Demanio i beni relitti, la somma residua e gli atti e documenti in suo possesso, con autorizzazione sin d'ora alla volturazione in favore degli accettanti degli autoveicoli che si trovino nell'eredità;
• autorizza il curatore ad inviare alla competente Agenzia delle Entrate la comunicazione di cessazione, entro sessanta giorni dal deposito del presente decreto, onde procedere alla cancellazione del codice fiscale attribuito alla procedura;
• autorizza il curatore a depositare comunicazione di avvenuta cessazione dall'incarico in tutti i procedimenti ove la procedura sia parte in giudizio;
• dispone la trasmissione degli atti all'archivio;
• dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento alla competente Direzione Territoriale dell'Agenzia del Demanio;
• si comunichi alla parte che ha chiesto l'apertura della procedura.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Rizzo
Pagina 2
Tribunale Ordinario di Catania
III Sezione Civile
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo nel procedimento iscritto al n. 2825/2024 V.G., letti gli atti e la relazione ed annesso rendiconto depositati dal curatore dell'eredità giacente in data 27 febbraio
2025, osserva:
ritenuto che deve provvedersi alla chiusura della procedura, atteso il decorso di dieci anni dalla data di apertura della successione;
vista l'istanza del curatore di liquidazione del suo compenso e ritenuto che la liquidazione del compenso al titolare dell'ufficio del curatore deve essere effettuata dal giudice che lo ha nominato, in ossequio al principio in tal senso desumibile dall'art. 68 c.p.c. (v. Cass., 1581/1970; 1725/1981;
4433/1985; 3409/1986; 4742/1988; 7731/1991; 12767/1991);
ritenuto che, non avendo il legislatore dettato specifiche disposizioni per la quantificazione del compenso al curatore dell'eredità giacente, esso deve essere determinato quale prestazione d'opera intellettuale, in misura adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione ex art. 2233 c.c.;
ritenuto che, a tal fine, si deve distinguere, in linea generale, tra il caso in cui l'attività prestata dal curatore dell'eredità giacente sia consistita in una vera e propria liquidazione del patrimonio ereditario, ex art. 530 c.c., e, quindi, possa essere ragionevolmente assimilata a quella del curatore fallimentare, ed il caso in cui l'attività detta si sia configurata come mera amministrazione di natura conservativa, dei beni relitti dal de cuius, in attesa della chiusura della procedura per le cause previste dalla legge;
ritenuto che, nella prima ipotesi, possono analogicamente utilizzarsi, anche se solo come utile parametro di riferimento, le tabelle previste per la quantificazione del compenso ai curatori fallimentari, mentre, nella seconda ipotesi, i compensi previsti dalle citate tabelle dovranno essere significativamente abbattuti;
ritenuto inoltre che, pur potendo utilizzarsi indicativamente tali tabelle, deve tenersi conto, in ogni caso, sia ai fini della determinazione del compenso dovuto, entro i limiti minimo e massimo dettati dalle stesse tabelle, sia ai fini dell'abbattimento eventualmente da compiersi, della concreta attività effettivamente svolta dal curatore, ancorando il giudizio sul punto essenzialmente ai seguenti parametri: a - complessità dell'opera prestata ed impegno profuso dal curatore;
b - durata della procedura;
Pagina 1 ritenuto, nel caso in esame, che si versa in ipotesi di attività di mera amministrazione e conservazione del patrimonio relitto;
ritenuto che il curatore ha svolto con cura ed impegno attività quali l'amministrazione e la conservazione del patrimonio relitto;
la ricerca dei successibili;
i conseguenti accessi presso gli uffici competenti;
ritenuto che la procedura è durata nove mesi;
ritenuto pertanto che, alla luce dei parametri indicati, il compenso può essere liquidato in € 700,00, oltre € 44,00 per esborsi, da porsi a carico dell'eredità e, in caso d'incapienza di liquidità della massa, a carico della parte che ha chiesto l'apertura della procedura,
P.Q.M.
• revoca il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente di (deceduto in Persona_1
Catania in data 13 gennaio 2015) e dichiara la chiusura della procedura;
• approva l'operato del curatore ed il conto finale della gestione;
• liquida al curatore la somma di € 700,00 per compenso, oltre i.v.a. e c.p.a., e quella di € 44,00 per esborsi, da porsi a carico dell'eredità (con autorizzazione sin d'ora al prelievo della somma liquidata dal libretto di risparmio intestato alla procedura) o, in subordine ed in carenza di attivo, a carico della parte che ha chiesto l'apertura della procedura;
• autorizza il curatore ad estinguere il libretto di deposito sul quale risultano versate le attività della curatela;
• dispone che il curatore consegni alla competente Direzione Territoriale dell'Agenzia del Demanio i beni relitti, la somma residua e gli atti e documenti in suo possesso, con autorizzazione sin d'ora alla volturazione in favore degli accettanti degli autoveicoli che si trovino nell'eredità;
• autorizza il curatore ad inviare alla competente Agenzia delle Entrate la comunicazione di cessazione, entro sessanta giorni dal deposito del presente decreto, onde procedere alla cancellazione del codice fiscale attribuito alla procedura;
• autorizza il curatore a depositare comunicazione di avvenuta cessazione dall'incarico in tutti i procedimenti ove la procedura sia parte in giudizio;
• dispone la trasmissione degli atti all'archivio;
• dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento alla competente Direzione Territoriale dell'Agenzia del Demanio;
• si comunichi alla parte che ha chiesto l'apertura della procedura.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Rizzo
Pagina 2