Ordinanza cautelare 25 giugno 2020
Ordinanza collegiale 23 settembre 2021
Sentenza 20 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/12/2021, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2021
N. 01537/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2020, proposto da
MA RE, AN AL EZ, ZE GO e FA IG, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di EG di Valpolicella, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Carcereri De Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ER MI EN, NA IA, ER TI, AN GU e IE NA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di EG di Valpolicella n. 8 del 10 febbraio 2020, pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data 19 febbraio 2020, avente ad oggetto: “Rinnovo Commissione Locale del Paesaggio per il quinquennio 2020-2024”;
- in quanto occorrer possa, del vigente Regolamento Edilizio Comunale di EG di Valpolicella, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di EG di Valpolicella n. 67 del 23 dicembre 2019, nella parte in cui, all'art. 13 del Regolamento Edilizio Comunale, ha (ri)disciplinato le modalità di nomina della “Commissione Locale del Paesaggio”;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, anche non noto ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di EG di Valpolicella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti rivestono, sin dalle elezioni del 2019, la carica di consigliere comunale nel Comune di EG di Valpolicella, quali esponenti dei gruppi di minoranza “ Lega GA ET SA ” e “ EG sei tu Verona - Domani per EG ”: in tale veste essi occupano quattro dei sei seggi attribuiti all’opposizione.
Impugnano, in questa sede, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 2020, in epigrafe descritta, con la quale si è provveduto alla rinnovazione (per il periodo 2020-2025) dei tre componenti della Commissione Locale per il Paesaggio (di seguito anche CLP), prevista dall’art. 45- nonies , comma 1, L.R. n. 11 del 2004, e lamentano la mancata nomina del rappresentante designato e votato dalla minoranza (con il voto determinante dei quattro ricorrenti).
Nel corso della seduta consiliare, nella quale veniva approvata tale deliberazione, i ricorrenti avrebbero indicato e votato, quale componente per i gruppi di minoranza, l’arch. GH, già candidatosi per la nomina.
2. Collocatosi alle spalle di un altro professionista, destinatario di cinque voti, l’arch. GH riceveva i quattro voti dei ricorrenti; altrettanti voti erano rispettivamente assegnati, da parte dei consiglieri di maggioranza, ai due restanti candidati. Questi ultimi venivano entrambi anteposti all’arch. GH, perché di lui più giovani, in applicazione del criterio stabilito dall’art. 13 del regolamento edilizio, nel testo modificato – come contestano i ricorrenti, i quali ricordano che nella precedente formulazione era invece la maggiore anzianità a costituire titolo di preferenza -, dalla deliberazione consiliare n. 67 del 2019, intervenuta a procedura avviata, testo secondo il quale “ i membri, eletti dal Consiglio Comunale, sono scelti sulla base di curricula nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45 ter, comma 6, lettera f) della L.R.11/2004, con voto limitato a uno. In caso di parità di voti sarà nominato l’esperto più giovane di età ” (comma 2, ultimo periodo).
Risultavano dunque eletti, quali componenti effettivi, il candidato più votato, destinatario di cinque voti (la cui posizione non è ora messa in discussione), e i due candidati meno anziani, che, come il professionista prescelto dai ricorrenti, avevano ricevuto quattro voti.
Tutti i nuovi componenti risultavano espressione della maggioranza e nessuno della minoranza.
3. I ricorrenti contestano ora il meccanismo di voto, che non avrebbe permesso di procedere con votazione separata alla nomina del rappresentante della minoranza (1° motivo) e, in via subordinata (2° motivo), la preferenza accordata, in caso di parità, ai candidati più giovani (anziché a quelli più anziani ed esperti), sulla base di una disposizione introdotta nel Regolamento Edilizio dopo l’avvio della selezione, quando i dati anagrafici dei candidati risultavano già conoscibili.
4. Si è costituito in giudizio il Comune, che ha svolto rilievi in rito (essenzialmente riguardanti il secondo profilo d’impugnazione) e resistito nel merito. La tesi dei ricorrenti, articolata nel primo motivo di impugnazione, riposerebbe sull’erronea premessa secondo cui la Commissione Locale per il Paesaggio costituisce un organo rappresentativo e di garanzia, espressivo dell’equilibrio tra maggioranza e minoranza consiliare. Vertendosi invece – sostiene il Comune - di un organo di carattere tecnico, che esercita esclusivamente poteri delegati dalla Regione, non vi sarebbe ragione per rappresentare al suo interno il rapporto numerico tra le forze politiche ovvero per garantire la partecipazione ad esso di un soggetto prescelto autonomamente dai gruppi di opposizione.
Quanto ai rilievi riguardanti il criterio di preferenza, stabilito nel novellato Regolamento Edilizio, il Consiglio Comunale – osserva ancora l’Amministrazione - si sarebbe espresso prima che fosse nota la griglia dei candidati e l’età di ciascuno di essi: pertanto, nessuno dei consiglieri comunali avrebbe potuto essere influenzato, nella propria decisione, dalla consapevolezza dell’effetto che, a posteriori , si sarebbe prodotto sulla procedura.
In ordine alla censurata affidabilità del criterio anagrafico e alla sua contraddittorietà rispetto ai requisiti esperienziali per l’ammissione alla selezione (che per i ricorrenti sottintendono una complessiva valorizzazione di un più duraturo esercizio della professione e un’implicita preferenza per i professionisti di età più avanzata), si sottolinea che, nell’economia del procedimento, tali requisiti esperienziali costituirebbero, in realtà, un mero titolo di accesso alla procedura di nomina e che essi non sarebbero stati comunque valutabili al fine di graduare le posizioni dei singoli candidati, poiché la loro scelta è avvenuta esclusivamente in base al numero dei voti assegnati a ciascuno da parte dei consiglieri Comunali. L’individuazione della (più bassa) età anagrafica costituirebbe, pertanto, un semplice criterio di preferenza volto a risolvere l’ipotesi, qui verificatasi, di pari merito, criterio di per sé non irragionevole, che non interferisce né con requisiti di accesso né con la modalità con cui la selezione viene operata (assegnazione dei voti).
5. All’esito della camera di consiglio del 24 giugno 2020, con ordinanza cautelare n. 311 del 2020, il Tribunale ha “ ritenuto che, alla luce della particolarità e della speciale delicatezza delle questioni oggetto del giudizio, tali da imporne l’approfondita disamina, incompatibile con la sommarietà della presente fase, le esigenze cautelari manifestate dalle parti ricorrenti ” potessero essere utilmente tutelate mediante la sollecita definizione del merito della controversia, ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm., e la fissazione dell’udienza pubblica per la data del 21 ottobre 2020. Con tale ordinanza veniva inoltre disposta la produzione, da parte dell’Amministrazione, di una relazione sui fatti di causa corredata dalla documentazione afferente alla procedura di individuazione e nomina dei componenti della CLP. Il Comune provvedeva all’adempimento istruttorio il 22 luglio 2020.
Nell’udienza pubblica del 21 ottobre 2020, veniva rappresentato alle parti un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in relazione alla carenza di legittimazione soggettiva in capo ai ricorrenti che emergerebbe nell’ipotesi in cui la natura eminentemente tecnica della Commissione fosse da considerare a tal punto preponderante da rescindere ogni garanzia di rappresentanza politica in seno ad essa, così da escludere che i consiglieri comunali di minoranza possano conseguire una posizione legittimante, meritevole di tutela, per il solo fatto di non aver potuto eleggere il candidato da essi designato (il quale, in tal caso, resterebbe l’unico soggetto titolato a censurare la deliberazione di nomina della nuova Commissione).
Rinviata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2020, dopo che le parti, nelle proprie difese scritte, hanno interloquito sulla questione sollevata dal Collegio, la causa, all’esito della discussione, veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza n. 1121 del 2021, veniva disposta l’” integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti componenti, effettivi e supplenti, della commissione locale del paesaggio, nominati nella rispettiva qualità a seguito dell’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale di EG di Valpolicella n. 8 del 2020, oggetto di impugnativa […]”, adempimento cui i ricorrenti provvedevano nel termine loro assegnato.
Chiamata all’udienza pubblica del 15 dicembre 2021, la causa veniva infine assegnata alla decisione.
6. Deve essere esaminato, in via preliminare, il rilievo di inammissibilità enunciato alle parti dal Collegio.
Al riguardo, appaiono convincenti le osservazioni formulate dalla difesa dei ricorrenti, quanto meno nei limiti della legittimazione, da essi affermata, a contestare la mancata elezione del candidato prescelto, in quanto soggetto indicato dalla minoranza: essi, infatti, impugnando la deliberazione consiliare di nomina della CLP, lamentano, essenzialmente nel primo motivo (suscettibile di accoglimento, come si vedrà tra breve), la violazione delle prerogative delle minoranze consiliari, sancite dall’art. 13 dello Statuto Comunale, per non essersi tenuto conto del voto formalmente espresso nel corso della seduta.
In questo caso, sono dunque l’appartenenza ai gruppi di opposizione, la partecipazione in tale veste alla seduta e l’espressione di un voto, che i ricorrenti ritengono qualificato proprio dalla loro comune appartenenza, a costituire il titolo che legittima l’esercizio dell’azione caducatoria all’indirizzo di un atto politico (tale essendo la deliberazione che certifica e formalizza l’elezione – da parte dei consiglieri comunali – dei componenti della CLP), azione che è perciò rivolta a tutelare in via diretta le garanzie – di natura essenzialmente politica - assicurate dallo Statuto alle minoranze e a incidere solo di riflesso, in via mediata, sulla nomina individuale di un certo componente, dalle stesse designato all’interno della rosa dei candidati ammessi alla procedura, nonché sulla composizione dell’intero organo consultivo.
7.1 Nel merito, come poc’anzi anticipato, il ricorso è fondato in riferimento al primo motivo, il cui carattere assorbente consente di prescindere sia dal vaglio del secondo, introdotto in via subordinata per contestare, sotto i profili dell’inapplicabilità e dell’ragionevolezza, il nuovo criterio di preferenza anagrafico applicato a valle della votazione, sia dalle eccezioni preliminari dell’Amministrazione, in quanto polarizzate attorno a quest’ultima censura.
7.2 I ricorrenti, con il motivo in esame, contestano la violazione dell’art. 13 dello Statuto Comunale, nella parte in cui tale disposizione garantisce “ ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno ” (3° comma).
Osservano che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Edilizio, i componenti della Commissione Locale del Paesaggio, sono “ eletti dal Consiglio Comunale ” e “ scelti sulla base di curricula nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 45 ter, comma 6, lett. f) della L.R. 11/2004, con voto limitato a uno […]” (comma 2).
Poiché, come stabilito dal Regolamento Edilizio, la nomina dei tre componenti effettivi e dei due supplenti della Commissione è compiuta dal Consiglio Comunale (art. 13, comma 2 Reg. Ed.), concludono che, in forza della disposizione statutaria richiamata (art. 13, comma 3, St.), spetta ai gruppi di minoranza la nomina, mediante votazione separata limitata ai soli consiglieri dell’opposizione, di un proprio rappresentante in seno alla Commissione stessa.
La deliberazione di nomina della CLP sarebbe quindi illegittima, dal momento che, non essendosi proceduto a votazione separata per eleggere il candidato designato dalle minoranze consiliari, queste ultime sarebbero state private della rappresentanza loro garantita dalle disposizioni delle Statuto.
7.3 L’Amministrazione contesta tali assunti e, prospettando un’interpretazione restrittiva della previsione statutaria, ritiene che il c.d. diritto di tribuna delle minoranze consiliari si manifesti esclusivamente in riferimento alle “ commissioni [consiliari] permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio ” (con assegnazione della presidenza delle “ commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia ”) istituite, ai sensi dell’Art. 17 dello Statuto, dal Consiglio Comunale.
7.3.1 Secondo questa impostazione, solo tali organi andrebbero considerati come un’emanazione politica del Consiglio, per cui essi soltanto, in quanto tali, dovrebbero anche rispecchiarne la composizione. La CLP non costituirebbe, pertanto, una commissione consiliare nel senso ora delineato: essa andrebbe piuttosto qualificata come una “ commissione tecnica voluta dalle disposizioni regionali e non dallo Statuto del Comune o da altra delibera istitutiva di commissioni da parte del Consiglio comunale di EG ” (p. 2 della memoria del 17 novembre 2020), di per sé priva di carattere politico e perciò avulsa da meccanismi di nomina idonei a garantire la rappresentanza delle minoranze.
7.3.2 La conclusione sarebbe avvalorata dalle previsioni contenute nell’art. 45 nonies della Legge Regionale n. 11 del 2004 (recante le “ Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio ”), il quale ha espressamente stabilito che “ la Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio ” (comma 2) e che gli enti “ […] stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45 ter, comma 6, lettera f)” .
L’Amministrazione inclina a ritenere (nelle proprie difese, così come nella relazione prodotta in adempimento al provvedimento istruttorio adottato dal Collegio all’esito della fase cautelare) che la disciplina regionale abbia regolato in termini esaustivi il funzionamento e, ancor prima, il procedimento di formazione della CLP, ponendo entrambi al di fuori della sfera delle garanzie approntate dallo Statuto a favore delle minoranze consiliari. Inoltre, l’atto di indirizzo, adottato dalla Regione, ai sensi dell’articolo 45 ter , comma 6, lett. f) , L.R. n. 11 del 2004, con il fine di dettare disposizioni uniformi in tema di “ composizione, funzionamento e durata delle commissione locale per il paesaggio ” (All. A alla deliberazione G.R. 23 dicembre 2015, n. 2037), non avrebbe introdotto elementi di politicizzazione nella Commissione stessa, ed anzi, conservandone il ruolo essenzialmente tecnico, non avrebbe neppure prefigurato specifici vincoli volti ad assicurare la presenza, in seno ad essa, di soggetti individuati dalla minoranza consiliare.
7.4 Tali argomentazioni non appaiono persuasive.
Occorre innanzitutto premettere che, nell’ambito dell’Ordinamento degli Enti Locali, l’art. 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 2001 (di seguito TUEL) prevede, nel primo comma, che lo “ statuto […] stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze […]”. A norma del successivo art. 44, lo statuto individua “ le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite ” (1° comma). Prosegue tale disposizione, stabilendo, nel secondo comma, che “ il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare ”.
Il rapporto che si situa tra l’affermazione delle garanzie previste a beneficio delle minoranze e l’attuazione delle stesse negli organi di derivazione assembleare, viene declinato all’interno dello Statuto del Comune di EG, e segnatamente nelle disposizioni inserite negli artt. 13, comma 2 e 17 (che, in continuità con l’art. 44 del TUEL, garantiscono la rappresentanza - in misura proporzionale - dei consiglieri di minoranza all’interno delle commissioni consiliari e l’assegnazione ad essi della presidenza delle commissioni di garanzia e controllo) le quali, a ben vedere, costituiscono un’estrinsecazione del principio fissato dall’art. 2, comma 1 (“ lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge , […] specifica […] , le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l’attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e garanzia, ove costituite ”) e non invece il limite applicativo del principio stesso, i cui effetti non possono essere testualmente circoscritti al solo alveo delle commissioni consiliari, come invece sostenuto dall’Amministrazione.
Entro questa cornice interpretativa, la previsione contenuta nell’art. 13, comma 3, dello Statuto, richiamato dai ricorrenti e posto a fondamento del motivo d’impugnazione in esame, individua, pertanto, un’ulteriore declinazione delle prerogative assicurate ai gruppi di minoranza, garantendo ad essi la nomina di rappresentanti negli organi collegiali “ degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente ” (nomina inclusa tra gli “ atti fondamentali ” adottati dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m , TUEL), “ nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo ”, quando “ la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno ”.
La disposizione prescrive dunque l’attuazione del diritto di tribuna anche in quei casi in cui la designazione dei rappresentanti (in numero superiore ad uno) sia comunque riservata alla competenza del Consiglio Comunale, sulla base delle disposizioni di legge (ad esempio, dall’art. 42, comma 2, lett. m , TUEL), dello statuto o dei regolamenti, e ciò indipendentemente dalla natura, tecnico-consultiva, dell’organo al cui interno operino le nomine.
Inoltre, riconoscendo, benché per implicito, la connotazione politica insita nelle designazioni dei componenti degli organi nominati dal Consiglio Comunale, che in tale veste opera pur sempre quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, la regola, introdotta dall’art. 13, comma 3, dello Statuto, amplia le garanzie rappresentative predisposte a favore dei gruppi di minoranza, rendendo del tutto irrilevante, ai fini dell’operatività delle suddette garanzie nel contesto della fattispecie esaminata, la natura tecnico-consultiva della Commissione oggetto della procedura di rinnovo e risultando, all’opposto, decisivo il meccanismo strutturalmente politico (elezione a maggioranza) di individuazione dei componenti assegnati a tale organo, in quanto collegato soltanto al numero di voti attribuiti a ciascuno dei candidati e non alla preventiva formulazione di una graduatoria di merito, sopraggiunta all’esito di una procedura competitiva di matrice concorsuale (procedura che nel caso in esame non è stata espletata, essendosi richiesto il solo accertamento, in capo ai candidati, dei requisiti di qualificazione necessari per poter accedere all’incarico).
Il presupposto applicativo delle suddette garanzie, di conseguenza, non è contraddetto dalle particolari caratteristiche dell’organo nominato e dalla qualificazione (tecnico-esperienziale) dei soggetti ammessi alla candidatura, in quanto, ai fini dell’operatività nella fattispecie delle prerogative delle minoranze, assume rilievo l’ancor più pregnante sostanza politica del procedimento di nomina, rimarcata tanto dall’attribuzione della relativa competenza al Consiglio Comunale da parte dell’art. 13, comma 2, del Regolamento Edilizio (vd. supra punto 6.2) quanto dalle modalità concrete della scelta, compiuta da tale organo mediante una mera elezione, ossia sulla base del numero di voti riportato da ciascun candidato, cosicché la graduatoria rispecchia, piuttosto che un giudizio di merito, invero assente, il peso determinante (perché non temperato da alcun contrappeso a favore dell’opposizione) della maggioranza consiliare.
7.5 Non può essere condiviso nemmeno l’ulteriore argomento, introdotto dalla difesa dell’Ente, la quale, come visto poc’anzi (7.3.2), sostiene che la procedura di nomina risulterebbe interamente sottoposta alla disciplina regionale e che, quando si proceda alla rinnovazione dei componenti della CLP, non potrebbero trovare applicazione le garanzie stabilite dallo Statuto, proprio perché queste ultime sarebbero in realtà riferibili ai soli organi di emanazione comunale ma non anche a quei diversi organi che, come nel presente caso, siano stati costituiti per l’esercizio di funzioni delegate ex lege dalla Regione.
In merito occorre innanzitutto ricordare che l’art. 4, L. n. 131 del 2004 (c.d. legge La GI ), dispone che “ lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare ” (2° comma); ed ancora: “ l'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie ” (3° comma).
Tale disposizione rimanda evidentemente alla riserva di legge statale, stabilita dall’art. 117, comma 2, lett. p) , Cost., in materia di “ legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comune, Province e Città Metropolitane ”, comprendendo in tale alveo – per quanto qui interessa - “ le garanzie delle minoranze ” la cui disciplina resta quindi sottratta in toto alla produzione normativa regionale, in conformità alla scelta legislativa, manifestatasi a partire dalle fonti di rango costituzionale, “ di un modello di governo locale unitario, definito in termini omogenei e sottratto alle più differenti scelte autonome, cui è invece affidata la disciplina dell'organizzazione degli enti locali, attraverso l'esercizio di autonomia normativa (statutaria e regolamentare) ma pur sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento (sanciti a livello costituzionale e di legislazione ordinaria) […]” (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21 gennaio 2013, n. 633 che richiama a sua volta T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 5 dicembre 2012, n. 2251).
La conclusione non potrebbe poi essere scalfita dalla considerazione, implicitamente sottesa alle difese dell’Amministrazione, secondo cui la pertinenza della CLP allo svolgimento di compiti tecnico-amministrativi in materia di paesaggio, intestate alla Regione dal D. Lgs. n. 42 del 2004 e allocate, tramite delega (art. 45 bis , comma 2, L.R. n. 11 del 2004), nel livello comunale, sposterebbe la disciplina del suddetto organo (ivi compreso il procedimento di nomina dei componenti) nell’alveo della potestà legislativa regionale, rendendo inoperante, ratione materiae , la competenza della fonte statutaria a dettare - entro la cornice delineata, nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva, dalla produzione normativa statale - la generale disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Ente e, in questo contesto, le prerogative delle minoranze.
Deve essere, infatti, rilevato, da un lato, che le disposizioni regionali non paiono in effetti precludere l’applicazione, all’interno della procedura di nomina della commissione, di forme di garanzia predisposte a tutela delle minoranze consiliari dallo Statuto (salvo doversi dare atto della valutazione comparativa dei titoli allegati dai candidati); e, dall’altro lato, che l’esigenza di un modello di governo locale unitario, insita nella scelta - operata sin dalla definizione, nel livello costituzionale, dell’assetto degli enti locali - di affidare alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. p , Cost.) la materia “ legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comune, Province e Città Metropolitane ” - e di devolvere alla fonte statutaria la specificazione dei principi di organizzazione e di funzionamento (comprendendo tra di essi le prerogative delle opposizioni, a norma dell’art. 4, L. n. 131 del 2004), non ammette per definizione l’interferenza (all’interno dell’endiadi legge statale-statuto) di un concorrente intervento normativo regionale, anche se circoscritto alla definizione di un sub -modello di governo riconducibile al ristretto ambito delle funzioni delegate ai Comuni, opponendovisi sia il riconoscimento, in materia, della competenza esclusiva della legge statale, sia la definizione dell’ambito, direttamente derivato da tale competenza esclusiva, riservato allo statuto.
8. Per quanto precede il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo d’impugnazione, con conseguente annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale, in epigrafe descritta, avente ad oggetto il “ Rinnovo Commissione Locale del Paesaggio per il quinquennio 2020-2024 ”, restando dunque assorbito ogni diverso profilo di censura.
Le spese vanno compensate per l’intero, tenuto conto della complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo ALlari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO