Articolo 10 della Legge 20 dicembre 2012, n. 237
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23 gennaio 2013
Art. 10. Delitti contro la Corte penale internazionale 1. All' articolo 322-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o».
2. Dopo l' articolo 343 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 343-bis (Corte penale internazionale). - Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato e' commesso nei confronti:
a) della Corte penale internazionale;
b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale».
3. All' articolo 368, primo comma, del codice penale , dopo le parole: «o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
4. All' articolo 371-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale».
5. All' articolo 372 del codice penale , dopo le parole: «innanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
6. All' articolo 374, secondo comma, del codice penale , dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».
7. All' articolo 374-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale».
8. All' articolo 377, primo comma, del codice penale , dopo le parole:«davanti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
9. All' articolo 378, primo comma, del codice penale , dopo le parole:«investigazioni dell'autorita',» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole:«o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti:«o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».
10. All' articolo 380, primo comma, del codice penale , dopo le parole: «dinanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 322-bis del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 322-bis. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita' economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.».
- Si riporta il testo dell' art. 368, primo comma del codice penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.».
- Si riporta il testo dell' art. 371-bis del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall' art. 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale , anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.».
- Si riporta il testo dell' art. 372 del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.».
- Si riporta il testo dell' art. 374, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata.».
- Si riporta il testo dell' art. 374-bis, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.».
- Si riporta il testo dell' art. 377, primo comma, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 377 (Intralcio alla giustizia). - Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi.».
- Si riporta il testo dell' art. 378, primo comma, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 378 (Favoreggiamento personale). - Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorita', comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.».
- Si riporta il testo dell' art. 380, primo comma, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Patrocinio o consulenza infedele). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.».
Entrata in vigore il 23 gennaio 2013
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