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23 gennaio 2013
23 gennaio 2013
Art. 10. Delitti contro la Corte penale internazionale 1. All' articolo 322-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o».
2. Dopo l' articolo 343 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 343-bis (Corte penale internazionale). - Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato e' commesso nei confronti:
a) della Corte penale internazionale;
b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale».
3. All' articolo 368, primo comma, del codice penale , dopo le parole: «o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
4. All' articolo 371-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale».
5. All' articolo 372 del codice penale , dopo le parole: «innanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
6. All' articolo 374, secondo comma, del codice penale , dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».
7. All' articolo 374-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale».
8. All' articolo 377, primo comma, del codice penale , dopo le parole:«davanti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
9. All' articolo 378, primo comma, del codice penale , dopo le parole:«investigazioni dell'autorita',» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole:«o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti:«o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».
10. All' articolo 380, primo comma, del codice penale , dopo le parole: «dinanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 322-bis del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 322-bis. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita' economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.».
- Si riporta il testo dell' art. 368, primo comma del codice penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.».
- Si riporta il testo dell' art. 371-bis del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall' art. 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale , anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.».
- Si riporta il testo dell' art. 372 del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.».
- Si riporta il testo dell' art. 374, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata.».
- Si riporta il testo dell' art. 374-bis, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.».
- Si riporta il testo dell' art. 377, primo comma, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 377 (Intralcio alla giustizia). - Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi.».
- Si riporta il testo dell' art. 378, primo comma, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 378 (Favoreggiamento personale). - Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorita', comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.».
- Si riporta il testo dell' art. 380, primo comma, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Patrocinio o consulenza infedele). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.».
a) nel primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o».
2. Dopo l' articolo 343 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 343-bis (Corte penale internazionale). - Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato e' commesso nei confronti:
a) della Corte penale internazionale;
b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale».
3. All' articolo 368, primo comma, del codice penale , dopo le parole: «o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
4. All' articolo 371-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale».
5. All' articolo 372 del codice penale , dopo le parole: «innanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
6. All' articolo 374, secondo comma, del codice penale , dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».
7. All' articolo 374-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale».
8. All' articolo 377, primo comma, del codice penale , dopo le parole:«davanti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
9. All' articolo 378, primo comma, del codice penale , dopo le parole:«investigazioni dell'autorita',» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole:«o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti:«o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».
10. All' articolo 380, primo comma, del codice penale , dopo le parole: «dinanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 322-bis del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 322-bis. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita' economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.».
- Si riporta il testo dell' art. 368, primo comma del codice penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.».
- Si riporta il testo dell' art. 371-bis del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall' art. 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale , anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.».
- Si riporta il testo dell' art. 372 del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.».
- Si riporta il testo dell' art. 374, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata.».
- Si riporta il testo dell' art. 374-bis, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.».
- Si riporta il testo dell' art. 377, primo comma, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 377 (Intralcio alla giustizia). - Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi.».
- Si riporta il testo dell' art. 378, primo comma, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 378 (Favoreggiamento personale). - Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorita', comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.».
- Si riporta il testo dell' art. 380, primo comma, del codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Patrocinio o consulenza infedele). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.».
Commentari • 13
- 1. spiegazione e penaMaria Vittoria Simoni · https://www.dequo.it/articoli/ · 26 giugno 2026 · 6.7287674
[…] Il reato si applica anche alle dichiarazioni rese alla Corte penale internazionale (dopo la modifica introdotta dall'art. 10 della legge n. 237/2012). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Potenza, sentenza 02/08/2021, n. 872Provvedimento: […] Ora, va rammentato che la calunnia è un reato comune che, ai sensi dell'art. 368 c.p., nella sua formulazione antecedente alla novella del 2012 (vedasi art. 10, legge 20 dicembre 2012, n. 237), si configura sia quando venga presentata una denuncia, una querela, una richiesta ovvero un'istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o a un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, con le quali venga incolpato taluno di un reato, nonostante la consapevolezza della sua innocenza, sia quando vengano simulate a carico di qualcuno tracce di reato.Leggi di più...
- art. 368 c.p.·
- calunnia·
- sentenza di patteggiamento·
- art. 2059 c.c.·
- interessi su debito di valore·
- danno non patrimoniale·
- risarcimento danni·
- responsabilità extracontrattuale·
- onere della prova·
- rivalutazione danno