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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente rel. dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1315/2024 avente ad oggetto “cessazione effetti civili matrimonio concordatario/scioglimento matrimonio civile” e vertente
TRA
( C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
CI TU (SA) alla via Enrico De Nicola n. 17 presso lo studio dell'Avv. Francesco Raeli, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Albanella alla via CP_1 C.F._2
Barra n. 15;
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE' con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario -
CONCLUSIONI per la ricorrente: accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
per il Pubblico Ministero: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. Parte_2
il 31.10.1991, che dalla predetta unione erano nati il 5.3.1992, CP_1 Persona_1 [...] il 7.12.1994 e il 22.12.2003, tutti divenuti economicamente Per_2 Persona_3 autosufficienti e che il Tribunale di Vallo della Lucania con la sentenza n. 854/2023, pubblicata il 16.10.2023, aveva pronunciato ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civ., la separazione personale dei coniugi - chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con vittoria delle spese di lite.
Deduceva che la convivenza era cessata, che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistevano i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, così come modificato dall'art. 1 legge
55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non chiedeva al
Tribunale di adottare alcuna disposizione accessoria, evidenziando di essere economicamente autosufficiente e di aver già da anni abbandonato la casa coniugale.
Il resistente, benchè regolarmente citato, non provvedeva a costituirsi in giudizio e ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
La decisione era rimessa al Collegio all'esito della comparizione della ricorrente all'udienza del
29/4/2025 e della produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione giudiziale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio il 20/11/2024. Parte ricorrente ha, altresì, allegato al ricorso tutta la documentazione di rito
(sentenza di separazione e estratto dell'atto di matrimonio).
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alla valutazione del comportamento del resistente sia nel presente giudizio, sia in quello di separazione, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le spese in considerazione della natura del giudizio, vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 20/11/2024 dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 [...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione CP_1 reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Agropoli il 31/10/1991 fra e;
Parte_1 CP_1
3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
4) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 9/6/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente rel. dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1315/2024 avente ad oggetto “cessazione effetti civili matrimonio concordatario/scioglimento matrimonio civile” e vertente
TRA
( C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
CI TU (SA) alla via Enrico De Nicola n. 17 presso lo studio dell'Avv. Francesco Raeli, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Albanella alla via CP_1 C.F._2
Barra n. 15;
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE' con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario -
CONCLUSIONI per la ricorrente: accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
per il Pubblico Ministero: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. Parte_2
il 31.10.1991, che dalla predetta unione erano nati il 5.3.1992, CP_1 Persona_1 [...] il 7.12.1994 e il 22.12.2003, tutti divenuti economicamente Per_2 Persona_3 autosufficienti e che il Tribunale di Vallo della Lucania con la sentenza n. 854/2023, pubblicata il 16.10.2023, aveva pronunciato ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civ., la separazione personale dei coniugi - chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con vittoria delle spese di lite.
Deduceva che la convivenza era cessata, che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistevano i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, così come modificato dall'art. 1 legge
55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non chiedeva al
Tribunale di adottare alcuna disposizione accessoria, evidenziando di essere economicamente autosufficiente e di aver già da anni abbandonato la casa coniugale.
Il resistente, benchè regolarmente citato, non provvedeva a costituirsi in giudizio e ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
La decisione era rimessa al Collegio all'esito della comparizione della ricorrente all'udienza del
29/4/2025 e della produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione giudiziale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio il 20/11/2024. Parte ricorrente ha, altresì, allegato al ricorso tutta la documentazione di rito
(sentenza di separazione e estratto dell'atto di matrimonio).
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alla valutazione del comportamento del resistente sia nel presente giudizio, sia in quello di separazione, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le spese in considerazione della natura del giudizio, vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 20/11/2024 dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 [...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione CP_1 reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Agropoli il 31/10/1991 fra e;
Parte_1 CP_1
3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
4) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 9/6/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni