Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7368/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Lette le note depositate al fine di partecipare all'udienza del 27/3/2025, tnutasi con modalità cartolare, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 429c.p.c. nella causa iscritta al n. 7368/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla Strada Parte_1 C.F._1
Statale 7/bis 224 80035 Nola presso lo studio dell'Avv. SCHETTINO GIO-
VANNI (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di C.F._2
procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: Controparte_1
), elett.te dom.to alla VIA VESPUCCI 172 resso lo stu- P.IVA_1 CP_1
1
rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e ri-
sposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO/A
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
relative a sa.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte ricorrente impugna ex art 6 d. lgs. 150/2011 l'ordinanza ingiunzione n°
1852/21 del 9/12/21 emessa dall' a Controparte_1
seguito di accertamento ispettivo del 6/2/2019 dal quale era emerso che la sig.ra aveva assunto dal giorno 21/1/2019 la lavoratrice Parte_1 Parte_2
senza aver preventivamente comunicato la preventiva assunzione del lavo-
[...]
ratore. Eccepisce la decadenza dal potere sanzionatorio, la ricorrenza di vizi for-
mali e chiede l'annullamento dell'ordinanza, in subordine la rideterminazione del quantum nel minimo edittale.
Si è costituita parte resistente, la quale ha contestato ogni addebito.
Tenutasi la prima udienza, rigettata l'istanza di sospensiva, la causa, di natura documentale, è stata rinviata alla presente udienza per la discussione e decisione.
1) eccezione di decadenza.
Va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente.
Questa, appellandosi all'art. art. 14 secondo comma della legge n. 689/1981, ri-
tiene che, essendo decorsi 607 giorni tra la data dell'accertamento e quella della contestazione dell'illecito (non avvenuta immediatamente), l'amministrazione sia decaduta dall'esercizio del potere sanzionatorio.
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Nello specifico, deduce che l'accesso ispettivo è avvenuto in data 6/2/2019 e che solo in data 5/10/2020 è stato redatto rapporto n° NA00000/2019-764-01-R01
(indicato nell'ordinanza ingiunzione come relativo all'”accertamento”).
Collegando pertanto la data della notificazione della contestazione dell'illecito a quella del rapporto n° NA00000/2019-764-01-R01 ne fa discendere il mancato rispetto del termine decadenziale di giorni 90 dall'accertamento dell'illecito di cui all'ar. 14 citato.
Precisa la difesa della ricorrente che l'accertamento di cui si tratta era semplice e non bisognoso di istruttoria, con la conseguenza che il termine per la contesta-
zione dovrebbe coincidere con quello dell'accesso ispettivo (6/2/2019).
Senza contestare la semplicità dell'accertamento, la difesa di parte resistente evi-
denzia che in realtà l'accertamento e la conseguente notifica della contestazione sono avvenuti ben prima del 5/10/2020; precisamente la contestazione risalirebbe al 29/3/2019 a fronte di un accertamento conclusosi il 26/2/2019.
A suffragare tale assunto deposita verbale unico di accertamento e notificazione n. NA00000/2019-764-01 del 25/03/2019, notificato a mani proprie della resi-
stente in data 29/3/2019 (documento non contestato dalla ricorrente).
In tale ultimo documento si evince chiaramente che l'accertamento della viola-
zione era già avvenuto in data 26/2/2019 e che l'intento della PA era proprio quello di contestare la violazione.
Ed infatti, a pagina 4 si fa riferimento agli accertamenti effettuati e conclusisi in data 26/2/2019, dai quali è emersa la commissione dell'illecito consistente nell'assunzione di lavoratrice in omissione di comunicazione di assunzione ante-
cedente all'instaurazione del rapporto, in violazione degli art. 3 commi 3 e 3 ter del DL 12/2002.
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A pagina 5 si esplicita che in caso di mancata estinzione del procedimento san-
zionatorio mediante ravvedimento operoso e pagamento della sanzione in misura ridotta la comunicazione del provvedimento produce gli effetti di contestazione e notificazione degli addebiti di cui all'art 14 d. lgs. 689/1981.
Ebbene, non vi è dubbio alcuno circa l'idoneità del documento in parola e della sua notifica ad integrare il concetto normativo di contestazione degli estremi del-
la violazione di cui all'art 14 citato.
Pertanto, anche a voler far decorrere il termine non dal 26/2/2019 (data in cui,
nell'ottica della resistente, si sarebbe concluso l'accertamento) ma dal 6/2/2019
(momento in cui, nell'ottica della ricorrente, si sarebbe dovuto concludere l'accertamento semplice), la contestazione della violazione è in ogni caso avve-
nuta nel rispetto del termine decadenziale di giorni 90, essendo intercorsi, al più
tardi e nella prospettiva più favorevole al ricorrente, 51 giorni.
Peraltro, nella stessa ordinanza ingiunzione con il riferimento al rapporto n°
NA00000/2019-764-01-R01 si fa riferimento all'accertamento compiutosi in data
26/2/2019 e non ad un accertamento compiutosi in data 5/10/2020; pertanto an-
che sotto tale profilo la difesa della ricorrente risulta infondata.
2) Vizi formali.
Da tale ultima considerazione discende anche l'insussistenza dei dedotti vizi formali del provvedimento, peraltro relegabili nelle ipotesi di mere irregolarità,
non incidenti sulla validità dell'atto.
Ed invero, come detto, l'ordinanza ingiunzione non fa riferimento all'accesso ispettivo, erroneamente datandolo in data 26/2/2019 ma all'accertamento, con-
clusosi appunto 20 giorni dopo dall'accesso, come evidenziato da parte resisten-
te.
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Del pari è ininfluente la cancellazione di un vecchio numero di protocollo e di una vecchia data di notifica e la sostituzione di essi con un nuovo numero di pro-
tocollo e nuova data di notifica, stante il mancato perfezionamento del primo ten-
tativo di notifica e la conseguente assegnazione di un nuovo numero di protocol-
lo.
3) quantum della pretesa.
Non fondata appare, infine, la richiesta di rideterminazione delle sanzioni com-
minate nel minimo edittale, essendo previsto, l'applicazione di una somma in mi-
sura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la viola-
zione commessa o pari al doppio del minimo edittale, se più favorevole, essendo stata correttamente applicata la sanzione in misura ridotta per € 1.800,00 ex art
13 d.lgs 124/04, successivamente raddoppiata per effetto del mancato pagamento della stessa entro il termine di 120 giorni dalla notifica (ai sensi dell'art 16 l.
689/1981) e poi ulteriormente aumentata di soli 180,00 euro per effetto del man-
cato pagamento entro 60 giorni dalla notificazione. In tale contesto assume rilie-
vo il comportamento della resistente che, pur avendo regolarizzato il rapporto di lavoro, non ha adempiuto all'obbligo di pagamento della sanzione nella misura ridotta, pur essendo stata a tanto ammessa e sollecitata, di modo che non si ritie-
ne che la misura sanzionatoria applicata dall'ente difetti di proporzionalità; né
possono influire le condizioni di salute della resistente che, come non le hanno impedito di regolarizzare il rapporto, del pari non le avrebbero impedito di ot-
temperare all'obbligo di pagamento nella misura ridotta.
4) spese.
In punto di spese si osserva che l'autorità amministrativa che ha emesso il prov-
vedimento sanzionatorio, quando - come nel caso in esame - sta in giudizio per-
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sonalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (il che è con-
sentito dall'art. 23, 5° co. l. n. 689/1981), non può ottenere la condanna dell'op-
ponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli ono-
rari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese,
diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota nel caso di specie non prodotta (Cass. 24 mag-
gio 2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066). Nel caso di specie, nulla deve disporsi in ordine alle spese, poiché parte opposta si è avvalsa per la difesa tecnica di un funzionario appositamente delegato e non ha prodotto apposita nota spese.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso
• Nulla sulle spese
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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