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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) CIVILE IMPRESE
In composizione collegiale composta dai seguenti magistrati:
Dott. Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. Alfredo Landi Giudice estensore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.A.C. 8474/2019 vertente
TRA
Parte_1
in persona del responsabile della Direzione Legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria
Scarnera e Sergio De Salvo, nonché con essi elettivamente domiciliati presso la Direzione Generale di in Roma, via Monzambano n.10, giusta procura allegata telematicamente all'atto di Pt_1
opposizione;
OPPONENTE
E
NTroparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Cacciatore e
Domenico Cacciatore, nonché elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Giulia
Grasso, via Pastore Faustolo, n. 7, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO NONCHÉ
NTroparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Frontoni e
Francesca Croce, giusta procura allegata telematicamente all'atto di intervento, nonché elettivamente domiciliata in Roma, via Guido D'Arezzo n.2 presso lo studio del primo;
INTERVENIENTE
OGGETTO: appalto pubblico.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 25 settembre 2024 (assegnato a questo giudice nell'aprile 2023), con la concessione dei termini di legge, ex art 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.26073/2018 del 10.12.2018 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.77063/2018 con il quale era ingiunto ad il pagamento, in favore della dell'importo di euro 776.748,00, oltre interessi Pt_1 NTroparte_1
e spese del monitorio.
In ricorso la premetteva che: NTroparte_1
-a seguito di procedura ristretta esperita dall' il Pt_1 NTroparte_3
costituito dalla (mandataria) e
[...] NTroparte_4
dal (mandante), era risultato NTroparte_5
affidatario di lavori inerenti all'ammodernamento del tratto in relazione NTroparte_6
ai quali era stato costituito dal R.T.I. medesimo, per il compimento delle prestazioni oggetto del predetto affidamento, la società consortile denominata NTroparte_2
- la aveva affidato ad essa , con contratto stipulato il 17.02.2014 (n° 167) e CP_2 CP_1
con successivi atti integrativi la esecuzione di una parte dei lavori oggetto contratto di appalto stipulato con Pt_1 La somma ingiunta riguardava il saldo del pagamento dei lavori affidati e regolarmente eseguiti.
Il pagamento era stato richiesto all' in quanto da essa dovuto in base all'obbligo di Pt_1
pagamento del compenso su esso gravante in virtù della previsione di cui all'art. 179, comma 9,
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - richiamato anche dall'art.18 del capitolato speciale d'appalto sottoscritto dal NTraente Generale con l' -, in cui era previsto che in caso di inadempienza del Pt_1
NT contraente generale, nel caso di specie (costituita dalla , il soggetto aggiudicatore CP_2
(nel caso di specie applicasse una detrazione sui successivi pagamenti e procedesse al Pt_1
pagamento diretto dell'affidatario.
Sul punto era evidenziato dalla società che seppur l' a fronte CP_1 Pt_1 dell'inadempimento nei pagamenti del consorzio avesse effettuato (per due volte) nei CP_2
confronti del contraente generale la trattenuta dell'importo spettante ad essa affidataria dei lavori in parola, non aveva provveduto al pagamento delle somme trattenute (cfr. in particolare lettera Pt_1
del 19.11.2028).
L come precisato nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., chiedeva la revoca Pt_1
del decreto ingiuntivo opposto eccependo in via preliminare ed assorbente, il suo difetto di legittimazione passiva.
In via subordinata, chiedeva la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, previo accertamento che nulla era dovuto;
in ulteriore subordine chiedeva di dichiarare la CP_2
come unica obbligata al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, in
[...]
ogni caso con piena manleva di essa opponente, adottando le conseguenti statuizioni di condanna al rimborso di tutti gli importi che, a qualsiasi titolo, essa fosse stata costretta a corrispondere alla parte opposta;
eccepiva, nel corso del procedimento, l'inammissibilità della domanda ex art.2043
c.c. avanzata dalla parte opposta.
In sede di precisazione delle conclusioni, in conseguenza dell'accoglimento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto chiedeva la condanna di alla restituzione, in NTroparte_1
suo favore, di tutti gli importi che, a qualsiasi titolo, era stata costretta a corrispondere alla parte opposta in data 29.6.2020, in dipendenza di precetto notificatole a seguito dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, pari ad €.913.567,15, nonché di eventuali ulteriori somme che, a qualsiasi titolo, dovesse in ipotesi vedersi costretta a pagare alla stessa nelle more della definizione del presente giudizio. si costituiva in giudizio e chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione e la NTroparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, di condannare l' anche sul piano Pt_1 extracontrattuale al pagamento, in suo favore, della somma di € 776.748,04, oltre interessi ex d. l.vo n. 231 del 2002, dal sorgere del credito al saldo.
Eccepiva, nel corso del procedimento, l'inammissibilità dell'intervento della società consortile
. CP_2
Interveniva in giudizio la domandando la revoca del decreto ingiuntivo NTroparte_2
opposto,
-eccependo, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all' nonché chiedendo, in via principale, di accertare che nessuna somma era dovuta da Pt_1
a fronte dell'accesso al c.d. Fondo Salva Opere” e del riconoscimento operato dal Decreto Pt_1
Direttoriale n. 8447 del 19 giugno 2020 e dall'Allegato A;
-in via subordinata, chiedendo, comunque, di revocare il decreto dichiarando essa intervenuta come unica obbligata al pagamento in favore di delle pretese somme di cui al decreto CP_1
ingiuntivo opposto, con piena manleva di adottando le conseguenti statuizioni, Parte_1
nonché dichiarando che nessuna somma è da essa dovuta in relazione alle fatture, alla documentazione ed alle causali di cui al ricorso per ingiunzione di pagamento oggetto del procedimento di opposizione;
-in ogni subordinato caso, di dichiarare che il credito richiesto con l'azione monitoria si è ridotto in virtù del riconoscimento delle somme di cui al Decreto Direttoriale n. 8447 del 19 giugno
2020 ed all'Allegato A (Piano di riparto).
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza depositata il 7.5.2020 era autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e con ordinanza del 28.5.2020 era rigettata la richiesta di chiamata di terzo della società
(poi intervenuta). CP_2
Va preliminarmente ribadito come l'importo ingiunto ad era il saldo del compenso per i Pt_1
lavori effettuati dalla società , quale affidataria (in particolare con il contratto stipulato il CP_1
17.02.2014 n.167 e successivi atti integrativi), per l'esecuzione di una parte dei lavori inerenti al contratto di appalto stipulato in data 19.10.2009 dall' medesima con la società consortile Pt_1
NT TT (costituita dal aggiudicatario della relativa procedura ristretta) quale contraente generale.
Il pagamento, come detto, era stato richiesto all' in quanto da essa dovuto in base Pt_1 all'obbligo di pagamento del compenso su esso gravante in virtù della previsione di cui all'art. 179, comma 9 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - richiamato anche dall'art.18 del capitolato speciale d'appalto sottoscritto dal NTraente Generale con l' – ove era disciplinato che in caso di inadempienza Pt_1
del contraente generale (nel caso di specie ) il soggetto aggiudicatore (nel caso di specie CP_2 applicasse una detrazione sui successivi pagamenti e procedesse al pagamento diretto Pt_1
dell'affidatario.
Ciò detto, si ritiene, innanzitutto, ammissibile l'atto di intervento, ritenendo l'interesse della società a far accertare che le somme fossero ad essa spettanti, quale contraente generale, CP_2
e che da essa nulla fosse dovuto alla parte opposta per le fatture relative ai compensi in oggetto.
Ciò premesso, in ordine alla carenza di legittimazione passiva di va rilevato come Pt_1
l'eccezione sia basata sostanzialmente sulla circostanza dell'estraneità dell' al contratto di Pt_1
sub affidamento e del fatto che il pagamento diretto di esso soggetto aggiudicatore all'affidatario, in caso di inadempienza del contraente generale, fosse, in base all'art.179 comma 9 D.Lgs. 163/2006 vigente all'epoca della stipula del contratto di appalto, solamente conseguenza dell'esercizio di una facoltà, come indicato anche all'art.18 del capitolato speciale di appalto che richiamava detta normativa.
In fatto, sul punto va ribadito che seppur l' a fronte dell'inadempimento nei pagamenti Pt_1
del consorzio avesse effettuato (per due volte) nei confronti del contraente generale la CP_2
trattenuta dell'importo spettante all'affidataria dei lavori in parola, non aveva provveduto al pagamento alla società delle somme trattenute;
nella seconda occasione aveva CP_1 Pt_1
chiarito come la corrispondente somma dovuta a titolo di compenso sarebbe stata trattenuta fino alla definitiva risoluzione della controversia in corso tra il contraente generale e la società affidataria
(cfr. in particolare lettera del 19.11.2028). Pt_1
Il Tribunale rileva come il richiamo e la ricezione della suddetta normativa contenuto nell'art.18 del capitolato speciale del contratto di appalto stipulato tra l' e la società Pt_1
consortile comprendeva anche il recepimento del contenuto di detta normativa in caso di CP_2 successive modifiche (“s.m.i.” successive modifiche e integrazioni), con la conseguenza che deve ritenersi applicabile, nel caso di specie, la modifica introdotta, con decorrenza dal gennaio 2014
(legge n.147/2013), con cui si prevedeva che l'obbligo, da parte del soggetto aggiudicatore del pagamento dei compensi direttamente al sub-affidatario, in caso di inadempimento del contraente generale, non fosse meramente facoltativo, ma dovuto.
In particolare, è stato previsto che “il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto”. Pertanto, si ritiene, come l' sia legittimata passiva in relazione alle somme richieste dalla Pt_1 parte opposta avendo l'obbligo del pagamento diretto in caso di inadempimento del pagamento del compenso da parte del contraente generale.
Va rilevato, quindi, che:
-è incontestato come la società non abbia versato detto compenso al subaffidatario;
CP_2
-dalla documentazione contrattuale allegata risulta provata la sussistenza del credito;
inoltre, la parte opposta ha allegato la documentazione attestante la regolarità fiscale, previdenziale e retributiva ai fini dell'esigibilità dei compensi (documentazione non specificatamente contestata);
-appare legittima la sospensione dei lavori effettuata dall'affidataria nel corso del rapporto contrattuale intercorso con la società , visto il mancato pagamento dei compensi e CP_2
considerato che, come evincibile chiaramente dal testo della clausola contrattuale, la rinuncia all'eccezione di inadempimento contenuta nelle condizioni generali di sub affidamento era relativa alla sola questione inerente alla determinazione dell'ammontare del compenso ed all'invariabilità prezzi;
-non risultano prove sufficienti circa la marginale (per euro 36.260,07) contestazione di vizi riportata dalla società e ripresa da (all.22), inoltre il credito della è CP_2 Pt_1 CP_1
stato indicato anche tra i crediti in sede di concordato preventivo richiesto dalla CP_2
medesima (come da allegazione della parte intervenuta).
Il Tribunale rileva, poi, come la parte opposta, in ordine alla sua ammissione al “Fondo Salva
Spese” in relazione ai crediti ancora vantati nei confronti della società consortile , ha CP_2 provato documentalmente di aver comunicato al l'avvenuto pagamento di del CP_8 Pt_1
credito oggetto di ingiunzione, insistendo solo in relazione al residuo credito connesso alle ritenute di garanzia.
Si ritiene, infine, come l'obbligo di pagamento diretto del soggetto aggiudicatore in favore dell'affidatario in caso di inadempimento del contraente generale sia funzionale a garantire il sub affidatario dalle eventuali difficoltà economiche del contraente generale e che, quale soggetto terzo obbligato ex lege, l' sia a tenuta a pagare l'intero importo dei compensi dovuti all'affidatario Pt_1
senza che possa influire l'ammissione a concordato preventivo del contraente generale.
Va rilevato, poi, che il pagamento effettuato da parte di della somma ingiunta a seguito Pt_1
di notifica del precetto non comporta un diritto di regresso o di manleva nei confronti del contraente generale trattandosi comunque di compensi da esso dovuti per i lavori svolti e non risultando vi sia stata una duplicazione di pagamento di detti compensi.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, considerato che il pagamento effettuato da è stato effettuato in esecuzione del decreto ingiuntivo e non come riconoscimento del Pt_1 diritto avverso, tanto che è richiesta dalla parte opponente la restituzione delle somme versate, vanno rigettate le domande di e della parte intervenuta e va confermato il decreto ingiuntivo Pt_1
opposto dando atto della sua esecuzione da parte di a seguito di notifica del relativo precetto. Pt_1
A seguito della soccombenza, e la società vanno condannate, in solido, alla Pt_1 CP_2
rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, mentre si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra la parte opponente e la parte intervenuta le spese di giudizio in considerazione della natura della questione e della loro sostanziale concorde posizione.
Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M.
10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'atto di opposizione e le domande di parte intervenuta e conferma il decreto n.26073/2018 del 10.12.2018 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.77063/2018 ed eseguito da a seguito della provvisoria esecuzione del suddetto Parte_1
decreto e della notifica del relativo atto di precetto;
condanna l' e la in solido, alla rifusione, in favore della Parte_1 NTroparte_2 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 17.000,00 per compensi, CP_1
oltre il rimborso delle spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa tra la parte opponente e la parte intervenuta le spese Parte_1 NTroparte_2
di giudizio.
Roma, 15.02.2025 Il Presidente
Claudia Pedrelli
Il Giudice est
Alfredo Landi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) CIVILE IMPRESE
In composizione collegiale composta dai seguenti magistrati:
Dott. Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. Alfredo Landi Giudice estensore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.A.C. 8474/2019 vertente
TRA
Parte_1
in persona del responsabile della Direzione Legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria
Scarnera e Sergio De Salvo, nonché con essi elettivamente domiciliati presso la Direzione Generale di in Roma, via Monzambano n.10, giusta procura allegata telematicamente all'atto di Pt_1
opposizione;
OPPONENTE
E
NTroparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Cacciatore e
Domenico Cacciatore, nonché elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Giulia
Grasso, via Pastore Faustolo, n. 7, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO NONCHÉ
NTroparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Frontoni e
Francesca Croce, giusta procura allegata telematicamente all'atto di intervento, nonché elettivamente domiciliata in Roma, via Guido D'Arezzo n.2 presso lo studio del primo;
INTERVENIENTE
OGGETTO: appalto pubblico.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 25 settembre 2024 (assegnato a questo giudice nell'aprile 2023), con la concessione dei termini di legge, ex art 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.26073/2018 del 10.12.2018 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.77063/2018 con il quale era ingiunto ad il pagamento, in favore della dell'importo di euro 776.748,00, oltre interessi Pt_1 NTroparte_1
e spese del monitorio.
In ricorso la premetteva che: NTroparte_1
-a seguito di procedura ristretta esperita dall' il Pt_1 NTroparte_3
costituito dalla (mandataria) e
[...] NTroparte_4
dal (mandante), era risultato NTroparte_5
affidatario di lavori inerenti all'ammodernamento del tratto in relazione NTroparte_6
ai quali era stato costituito dal R.T.I. medesimo, per il compimento delle prestazioni oggetto del predetto affidamento, la società consortile denominata NTroparte_2
- la aveva affidato ad essa , con contratto stipulato il 17.02.2014 (n° 167) e CP_2 CP_1
con successivi atti integrativi la esecuzione di una parte dei lavori oggetto contratto di appalto stipulato con Pt_1 La somma ingiunta riguardava il saldo del pagamento dei lavori affidati e regolarmente eseguiti.
Il pagamento era stato richiesto all' in quanto da essa dovuto in base all'obbligo di Pt_1
pagamento del compenso su esso gravante in virtù della previsione di cui all'art. 179, comma 9,
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - richiamato anche dall'art.18 del capitolato speciale d'appalto sottoscritto dal NTraente Generale con l' -, in cui era previsto che in caso di inadempienza del Pt_1
NT contraente generale, nel caso di specie (costituita dalla , il soggetto aggiudicatore CP_2
(nel caso di specie applicasse una detrazione sui successivi pagamenti e procedesse al Pt_1
pagamento diretto dell'affidatario.
Sul punto era evidenziato dalla società che seppur l' a fronte CP_1 Pt_1 dell'inadempimento nei pagamenti del consorzio avesse effettuato (per due volte) nei CP_2
confronti del contraente generale la trattenuta dell'importo spettante ad essa affidataria dei lavori in parola, non aveva provveduto al pagamento delle somme trattenute (cfr. in particolare lettera Pt_1
del 19.11.2028).
L come precisato nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., chiedeva la revoca Pt_1
del decreto ingiuntivo opposto eccependo in via preliminare ed assorbente, il suo difetto di legittimazione passiva.
In via subordinata, chiedeva la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, previo accertamento che nulla era dovuto;
in ulteriore subordine chiedeva di dichiarare la CP_2
come unica obbligata al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, in
[...]
ogni caso con piena manleva di essa opponente, adottando le conseguenti statuizioni di condanna al rimborso di tutti gli importi che, a qualsiasi titolo, essa fosse stata costretta a corrispondere alla parte opposta;
eccepiva, nel corso del procedimento, l'inammissibilità della domanda ex art.2043
c.c. avanzata dalla parte opposta.
In sede di precisazione delle conclusioni, in conseguenza dell'accoglimento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto chiedeva la condanna di alla restituzione, in NTroparte_1
suo favore, di tutti gli importi che, a qualsiasi titolo, era stata costretta a corrispondere alla parte opposta in data 29.6.2020, in dipendenza di precetto notificatole a seguito dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, pari ad €.913.567,15, nonché di eventuali ulteriori somme che, a qualsiasi titolo, dovesse in ipotesi vedersi costretta a pagare alla stessa nelle more della definizione del presente giudizio. si costituiva in giudizio e chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione e la NTroparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, di condannare l' anche sul piano Pt_1 extracontrattuale al pagamento, in suo favore, della somma di € 776.748,04, oltre interessi ex d. l.vo n. 231 del 2002, dal sorgere del credito al saldo.
Eccepiva, nel corso del procedimento, l'inammissibilità dell'intervento della società consortile
. CP_2
Interveniva in giudizio la domandando la revoca del decreto ingiuntivo NTroparte_2
opposto,
-eccependo, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all' nonché chiedendo, in via principale, di accertare che nessuna somma era dovuta da Pt_1
a fronte dell'accesso al c.d. Fondo Salva Opere” e del riconoscimento operato dal Decreto Pt_1
Direttoriale n. 8447 del 19 giugno 2020 e dall'Allegato A;
-in via subordinata, chiedendo, comunque, di revocare il decreto dichiarando essa intervenuta come unica obbligata al pagamento in favore di delle pretese somme di cui al decreto CP_1
ingiuntivo opposto, con piena manleva di adottando le conseguenti statuizioni, Parte_1
nonché dichiarando che nessuna somma è da essa dovuta in relazione alle fatture, alla documentazione ed alle causali di cui al ricorso per ingiunzione di pagamento oggetto del procedimento di opposizione;
-in ogni subordinato caso, di dichiarare che il credito richiesto con l'azione monitoria si è ridotto in virtù del riconoscimento delle somme di cui al Decreto Direttoriale n. 8447 del 19 giugno
2020 ed all'Allegato A (Piano di riparto).
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza depositata il 7.5.2020 era autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e con ordinanza del 28.5.2020 era rigettata la richiesta di chiamata di terzo della società
(poi intervenuta). CP_2
Va preliminarmente ribadito come l'importo ingiunto ad era il saldo del compenso per i Pt_1
lavori effettuati dalla società , quale affidataria (in particolare con il contratto stipulato il CP_1
17.02.2014 n.167 e successivi atti integrativi), per l'esecuzione di una parte dei lavori inerenti al contratto di appalto stipulato in data 19.10.2009 dall' medesima con la società consortile Pt_1
NT TT (costituita dal aggiudicatario della relativa procedura ristretta) quale contraente generale.
Il pagamento, come detto, era stato richiesto all' in quanto da essa dovuto in base Pt_1 all'obbligo di pagamento del compenso su esso gravante in virtù della previsione di cui all'art. 179, comma 9 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - richiamato anche dall'art.18 del capitolato speciale d'appalto sottoscritto dal NTraente Generale con l' – ove era disciplinato che in caso di inadempienza Pt_1
del contraente generale (nel caso di specie ) il soggetto aggiudicatore (nel caso di specie CP_2 applicasse una detrazione sui successivi pagamenti e procedesse al pagamento diretto Pt_1
dell'affidatario.
Ciò detto, si ritiene, innanzitutto, ammissibile l'atto di intervento, ritenendo l'interesse della società a far accertare che le somme fossero ad essa spettanti, quale contraente generale, CP_2
e che da essa nulla fosse dovuto alla parte opposta per le fatture relative ai compensi in oggetto.
Ciò premesso, in ordine alla carenza di legittimazione passiva di va rilevato come Pt_1
l'eccezione sia basata sostanzialmente sulla circostanza dell'estraneità dell' al contratto di Pt_1
sub affidamento e del fatto che il pagamento diretto di esso soggetto aggiudicatore all'affidatario, in caso di inadempienza del contraente generale, fosse, in base all'art.179 comma 9 D.Lgs. 163/2006 vigente all'epoca della stipula del contratto di appalto, solamente conseguenza dell'esercizio di una facoltà, come indicato anche all'art.18 del capitolato speciale di appalto che richiamava detta normativa.
In fatto, sul punto va ribadito che seppur l' a fronte dell'inadempimento nei pagamenti Pt_1
del consorzio avesse effettuato (per due volte) nei confronti del contraente generale la CP_2
trattenuta dell'importo spettante all'affidataria dei lavori in parola, non aveva provveduto al pagamento alla società delle somme trattenute;
nella seconda occasione aveva CP_1 Pt_1
chiarito come la corrispondente somma dovuta a titolo di compenso sarebbe stata trattenuta fino alla definitiva risoluzione della controversia in corso tra il contraente generale e la società affidataria
(cfr. in particolare lettera del 19.11.2028). Pt_1
Il Tribunale rileva come il richiamo e la ricezione della suddetta normativa contenuto nell'art.18 del capitolato speciale del contratto di appalto stipulato tra l' e la società Pt_1
consortile comprendeva anche il recepimento del contenuto di detta normativa in caso di CP_2 successive modifiche (“s.m.i.” successive modifiche e integrazioni), con la conseguenza che deve ritenersi applicabile, nel caso di specie, la modifica introdotta, con decorrenza dal gennaio 2014
(legge n.147/2013), con cui si prevedeva che l'obbligo, da parte del soggetto aggiudicatore del pagamento dei compensi direttamente al sub-affidatario, in caso di inadempimento del contraente generale, non fosse meramente facoltativo, ma dovuto.
In particolare, è stato previsto che “il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto”. Pertanto, si ritiene, come l' sia legittimata passiva in relazione alle somme richieste dalla Pt_1 parte opposta avendo l'obbligo del pagamento diretto in caso di inadempimento del pagamento del compenso da parte del contraente generale.
Va rilevato, quindi, che:
-è incontestato come la società non abbia versato detto compenso al subaffidatario;
CP_2
-dalla documentazione contrattuale allegata risulta provata la sussistenza del credito;
inoltre, la parte opposta ha allegato la documentazione attestante la regolarità fiscale, previdenziale e retributiva ai fini dell'esigibilità dei compensi (documentazione non specificatamente contestata);
-appare legittima la sospensione dei lavori effettuata dall'affidataria nel corso del rapporto contrattuale intercorso con la società , visto il mancato pagamento dei compensi e CP_2
considerato che, come evincibile chiaramente dal testo della clausola contrattuale, la rinuncia all'eccezione di inadempimento contenuta nelle condizioni generali di sub affidamento era relativa alla sola questione inerente alla determinazione dell'ammontare del compenso ed all'invariabilità prezzi;
-non risultano prove sufficienti circa la marginale (per euro 36.260,07) contestazione di vizi riportata dalla società e ripresa da (all.22), inoltre il credito della è CP_2 Pt_1 CP_1
stato indicato anche tra i crediti in sede di concordato preventivo richiesto dalla CP_2
medesima (come da allegazione della parte intervenuta).
Il Tribunale rileva, poi, come la parte opposta, in ordine alla sua ammissione al “Fondo Salva
Spese” in relazione ai crediti ancora vantati nei confronti della società consortile , ha CP_2 provato documentalmente di aver comunicato al l'avvenuto pagamento di del CP_8 Pt_1
credito oggetto di ingiunzione, insistendo solo in relazione al residuo credito connesso alle ritenute di garanzia.
Si ritiene, infine, come l'obbligo di pagamento diretto del soggetto aggiudicatore in favore dell'affidatario in caso di inadempimento del contraente generale sia funzionale a garantire il sub affidatario dalle eventuali difficoltà economiche del contraente generale e che, quale soggetto terzo obbligato ex lege, l' sia a tenuta a pagare l'intero importo dei compensi dovuti all'affidatario Pt_1
senza che possa influire l'ammissione a concordato preventivo del contraente generale.
Va rilevato, poi, che il pagamento effettuato da parte di della somma ingiunta a seguito Pt_1
di notifica del precetto non comporta un diritto di regresso o di manleva nei confronti del contraente generale trattandosi comunque di compensi da esso dovuti per i lavori svolti e non risultando vi sia stata una duplicazione di pagamento di detti compensi.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, considerato che il pagamento effettuato da è stato effettuato in esecuzione del decreto ingiuntivo e non come riconoscimento del Pt_1 diritto avverso, tanto che è richiesta dalla parte opponente la restituzione delle somme versate, vanno rigettate le domande di e della parte intervenuta e va confermato il decreto ingiuntivo Pt_1
opposto dando atto della sua esecuzione da parte di a seguito di notifica del relativo precetto. Pt_1
A seguito della soccombenza, e la società vanno condannate, in solido, alla Pt_1 CP_2
rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, mentre si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra la parte opponente e la parte intervenuta le spese di giudizio in considerazione della natura della questione e della loro sostanziale concorde posizione.
Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M.
10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'atto di opposizione e le domande di parte intervenuta e conferma il decreto n.26073/2018 del 10.12.2018 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.77063/2018 ed eseguito da a seguito della provvisoria esecuzione del suddetto Parte_1
decreto e della notifica del relativo atto di precetto;
condanna l' e la in solido, alla rifusione, in favore della Parte_1 NTroparte_2 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 17.000,00 per compensi, CP_1
oltre il rimborso delle spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa tra la parte opponente e la parte intervenuta le spese Parte_1 NTroparte_2
di giudizio.
Roma, 15.02.2025 Il Presidente
Claudia Pedrelli
Il Giudice est
Alfredo Landi