Ordinanza collegiale 30 marzo 2021
Ordinanza collegiale 27 maggio 2021
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2021
Sentenza 13 dicembre 2021
Decreto collegiale 27 gennaio 2022
Decreto cautelare 21 giugno 2022
Ordinanza collegiale 22 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 28 luglio 2022
Parere definitivo 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 27/05/2021, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2021
N. 01242/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Carpe Diem Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Paolo Neri, Alessandro Righini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Centro Residenziale per Anziani Umberto Primo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Universiis S.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio, Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Energia Veneto non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Dirigenziale del Centro Residenziale per Anziani "Umberto I" n. 413 del 22.10.2020 con cui, “a seguito conclusione istruttoria derivante a sentenza del T.A.R. Veneto n. 607/2020 e disposizioni conseguenti”, è stata aggiudicata in via definitiva in favore di Universiis Società Cooperativa Sociale la procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 “per l'affidamento del servizio socio assistenziale, infermieristico (diurno e notturno), servizi generali. CIG 802390825A”;
- dei decreti dirigenziali del CRAUP 77 del 21.2.2020 (in realtà già annullato da Codesto T.A.R. con la sentenza n. 607/2020) e n. 33 del 22.1.2020, di tutti gli atti e i verbali di gara, e di tutti gli atti e documenti di cui al sub-procedimento di verifica della congruità dei costi della manodopera avviato dal CRAUP a seguito della sentenza di Codesto T.A.R. n. 607/2020, ivi compresa la comunicazione trasmessa al riguardo dal legale incaricato dell'Ente e acquisita da quest'ultimo con prot. n. 4361 del 19.10.2020;
e per la condanna del resistente Ente al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione della gara alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto o subentro in esso ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carpe Ciem cooperativa sociale il 10 dicembre 2020:
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale del Centro Residenziale per Anziani “Umberto I” n. 413 del 22.10.2020 con cui, “a seguito conclusione istruttoria derivante a sentenza del T.A.R. Veneto n. 607/2020 e disposizioni conseguenti”, è stata aggiudicata in via definitiva in favore di Universiis Società Cooperativa Sociale la procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 “per l'affidamento del servizio socio assistenziale, infermieristico (diurno e notturno), servizi generali. CIG 802390825A”;
- di ogni ulteriore atto comunque connesso per presupposizione o consequenzialità, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i decreti dirigenziali del CRAUP 77 del 21.2.2020 (in realtà già annullato da Codesto T.A.R. con la sentenza n. 607/2020) e n. 33 del 22.1.2020, di tutti gli atti e i verbali di gara, e di tutti gli atti e documenti di cui al sub-procedimento di verifica della congruità dei costi della manodopera avviato dal CRAUP a seguito della sentenza di Codesto T.A.R. n. 607/2020, ivi compresa la comunicazione trasmessa al riguardo dal legale incaricato dell'Ente e acquisita da quest'ultimo con prot. n. 4361 del 19.10.2020;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato il 29.5.2020 tra il Centro Residenziale per Anziani “Umberto I” e Universiis Società Cooperativa Sociale
e per la condanna del resistente Ente al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione della gara alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto o subentro in esso ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Centro Residenziale per Anziani Umberto Primo e di Universiis S.C.S.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Considerato che con ordinanza n. 409 del 30 marzo 2021 è stata disposta verificazione ai sensi dell’art. 66 del c.p.a., incaricando dell’esecuzione della verificazione il Responsabile dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova, con facoltà di delega ad un funzionario di comprovata esperienza, e precisando modalità e tempistiche delle attività del verificatore;
Considerato che il verificatore ha depositato in giudizio richiesta di proroga di venti giorni del termine assegnato per il deposito della relazione preliminare di verificazione, evidenziando, tra l’altro, la sussistenza di contemporanei impegni professionali improrogabili, la cospicua mole dei documenti da acquisire ed esaminare e la complessità del quesito ricevuto;
Ritenuto, alla luce di quanto rappresentato dal verificatore, di accogliere la richiesta di proroga e, pertanto, di rimodulare le scadenze previste per la verificazione secondo quanto segue:
- il verificatore dovrà trasmettere la relazione preliminare relativa alla verificazione, disposta con ordinanza n. 409 del 30 marzo 2021, entro il 21 giugno 2021 alle parti che, entro 10 giorni dalla ricezione, potranno far pervenire al verificatore le proprie eventuali osservazioni tecniche, di cui il verificatore terrà conto ai fini della predisposizione della relazione conclusiva;
- il verificatore dovrà depositare presso questo Tar la relazione conclusiva entro il 31 luglio 2021.
Ritenuto, in considerazione della proroga dei termini per la verificazione sopra indicati, di rinviare la trattazione di merito della causa all’udienza pubblica del 20 ottobre 2021, impregiudicata ogni altra statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) dispone la proroga dei termini per la verificazione secondo quanto sopra indicato.
Rinvia la trattazione di merito della causa all’udienza pubblica del 20 ottobre 2021.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO