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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2349/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2349/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Parte_1
Gentiluomo del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Galli del Parte_2
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 18 giugno 2025, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 marzo 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Bardi (PR), il 22 settembre 2007, e che dalla loro unione sono RS nate (rispettivamente, il 24 novembre 2008 e il 26 marzo 2012) le figlie e . Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle visite paterne, al loro mantenimento, al godimento della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie di prevalente natura patrimoniale) manifestando volontà di non conciliarsi.
Gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 18 giugno 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui l'assegnazione della casa familiare) e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Si deve prendere atto, poi, delle ulteriori questioni accessorie, di prevalente natura patrimoniale, in quanto riguardanti diritti disponibili.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Bardi (PR) il 22 settembre 2007, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 11, p. II, s. A, ufficio 1, anno 2007.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 25 marzo 2025 e depositato il 31 marzo 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 16 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2349/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Parte_1
Gentiluomo del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Galli del Parte_2
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 18 giugno 2025, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 marzo 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Bardi (PR), il 22 settembre 2007, e che dalla loro unione sono RS nate (rispettivamente, il 24 novembre 2008 e il 26 marzo 2012) le figlie e . Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle visite paterne, al loro mantenimento, al godimento della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie di prevalente natura patrimoniale) manifestando volontà di non conciliarsi.
Gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 18 giugno 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui l'assegnazione della casa familiare) e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Si deve prendere atto, poi, delle ulteriori questioni accessorie, di prevalente natura patrimoniale, in quanto riguardanti diritti disponibili.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Bardi (PR) il 22 settembre 2007, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 11, p. II, s. A, ufficio 1, anno 2007.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 25 marzo 2025 e depositato il 31 marzo 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 16 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2