Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 4771/2022, avente per oggetto domanda di scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.Antonina Attena, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Giorgio Cardito, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 3.10.2024, il procuratore della ricorrente ha concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il Pubblico
Ministero ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con conferma delle statuizioni in atto per la figlia minore. MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.2.2022 la sign.ra – Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con il sign. il 25.10.2004 dal quale CP_1 ER erano nati (8.12.2004) e (8.6.2008) – esponeva che, con decreto di omologa ER1
n. 2577/2020, il Tribunale di Napoli aveva recepito gli accordi raggiunti: affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre in
Quarto alla via Salgari 22, modalità di visita padre-figli, obbligo di contribuire al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili ed il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambe le parti. La ex-casa coniugale sarebbe rimasta al mentre la si trasferiva a Quarto con i figli. CP_1 Parte_1
Deduceva inoltre: le condizioni economiche della ricorrente, sig.ra
[...]
, non sono ad oggi mutate e la stessa attualmente è disoccupata e in Parte_1 cerca di nuova occupazione;
il figlio attualmente non frequenta alcun istituto ER1 scolastico, mentre la figlia è studentessa e frequenta la terza media presso la ER2 scuola “Mario Napoli” sita in Quarto;
il sig. , dall'epoca della CP_1 separazione e a tutt'oggi, è operaio presso il distributore di benzina “Q8”, con sede in Pozzuoli alla Via Domitiana, Variante ANS Statale SS7Quater, con stipendio fisso di cui non si conosce l'importo; il sig. si è reso inadempiente nel CP_1 versamento del complessivo importo degli assegni di mantenimento, tanto da costringere la ricorrente ad esercitare azione esecutiva, ad oggi ancora in corso, come da copie atti di precetto e atto di pignoramento presso terzi in allegato agli atti.
Ha chiesto: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto matrimonio;
confermare i provvedimenti economici stabiliti nel decreto di
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omologazione per € 400,00 mensili, per il mantenimento dei figli minori, somma da maggiorarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche, straordinarie e scolastiche;
disporre altresì, ai sensi dell'art. 156 c.c., che l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del sig. venga corrisposto, CP_1 direttamente alla ricorrente, dalla ove lo stesso esercita Parte_2 attività lavorativa di operaio.
Il Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza del 12.5.2022, assente il resistente, confermava le statuizioni di cui all'omologa e rimetteva le parti dinanzi al giudice. Concessi i termini per le memorie istruttorie con ordinanza del 28.10.2022, ammesso l'interrogatorio formale del contumace deferito dalla ricorrente, all'udienza del 20.6.2023 il procuratore della ricorrente chiedeva un breve termine per conferire con la sua assistita sulle condizioni lavorative del figlio ed il Gi rinviava al 19.9.2023 in ER1
TS.
Con note scritte di udienza, la ricorrente ha rinunciato all'assegno di mantenimento per il figlio deducendo che il ragazzo era stato assunto come operaio presso la Società ER1
Agricola Ittica Pineta Mare e confermava la domanda di mantenimento per la sola figlia ER
, minorenne e studentessa.
Alla medesima udienza cartolare del 19.9.2023, si costituiva tardivamente il il CP_1 quale, non opponendosi alla domanda principale, deduceva: (…) evidenzia che sebbene inquadrato come operaio presso il distributore di benzina
“Q8” in Pozzuoli (Na), non percepisce sempre regolarmente il reddito mensile e comunque deve attendere anche alle proprie esigenze e al pagamento del canone di locazione di euro 350,00 giusta contratto che si allega. Il sig. inoltre aveva CP_1 contratto a suo tempo un finanziamento con la IFIS NPL S.p.A., contratto per esigenze di famiglia, non completamente onorato ed ha pertanto ancora una posizione debitoria di circa € 14.500,00, per il quale è stato effettuato pignoramento del quinto dello stipendio, ancora attualmente sussistente. La situazione economica del sig. ad CP_1 oggi non è mutata e le difficoltà finanziarie sono purtroppo ancora in essere. Pertanto, appare equo provvedere alla totale compensazione delle spese del presente giudizio.
Chiede: pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla luce di quanto esposto in ordine alle difficoltà economiche del sig. , ancora oggi CP_1 purtroppo esistenti, si chiede che l'adito Tribunale Voglia disporre la compensazione delle spese. Si dichiara sin d'ora di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa, pertanto, su istanza della ricorrente, è stata riservata al Collegio con i termini di legge.
Preliminarmente va revocata la contumacia del resistente.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento in quanto il matrimonio è stato celebrato con rito civile.
Tale domanda fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto n. 2577/2020, previa comparizione dinanzi al Presidente in data 12.6.2020. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo
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onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa le modalità di affido di affido e di visita di (8.6.2008) sulla quale ER2 nulla ha chiesto la ricorrente che si è semplicemente riportata alle condizioni di cui all'omologa della separazione, il Tribunale – in assenza di contrasti tra i coniugi – conferma l'affido condiviso di AR ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Stante l'età della ragazza, inoltre, le visite padre-figlia minore – sulle quali non sono emerse criticità – vanno senz'altro liberalizzate. Non è stato necessario sentire la minore in quanto nessuno dei genitori ha sollevato alcuna questione in ER relazione ai rapporti di con il padre che devono, pertanto, ritenersi conformi alle disposizioni di cui all'omologa. Il Collegio prende atto della rinuncia della ricorrente al mantenimento per il figlio
confermato anche in sede di precisazione delle conclusioni e di atti difensivi ER1 finali. L'assegno di mantenimento per a carico del padre va, pertanto, ER1 revocato con decorrenza dal dicembre 2022, data in cui il ragazzo è stato assunto
(come da contratto in atti versato dalla madre).
Circa il riconoscimento dell'assegno per il mantenimento della minore . ER2
In sede di conclusioni, la ricorrente ha chiesto: la figlia minore delle parti in causa, , frequenta l'Istituto Statale Rita Levi Persona_3
Montalcini in Quarto (NA) e ha pertanto diritto al mantenimento. In virtù della rivalutazione monetaria maturata nel corso degli anni e delle mutate esigenze della minore, si chiede un assegno di mantenimento per la stessa, a carico del padre sig.
, nella misura di almeno € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi in base CP_1 agli indici ISTAT. Il sig. , come dichiarato in sede di ricorso introduttivo, CP_1 si è reso inadempiente nel versamento degli assegni di mantenimento, costringendo la ricorrente ad instaurare procedimento esecutivo nei suoi confronti, come da allegati agli atti del giudizio. La sottoscritta procuratrice dichiara che, anche successivamente all'instaurarsi del presente giudizio, il sig. non ha corrisposto l'assegno di mantenimento, CP_1 per cui la ricorrente si riserva di instaurare ulteriore procedimento esecutivo nei suoi confronti, anche richiedendo la ricerca dei beni da pignorare, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. Il sig. rimaneva contumace per tutta la durata del procedimento, CP_1 non compariva per rendere il deferito interrogatorio formale e si costituiva tardivamente, solo prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a mezzo dell'avv. Giorgio Cardito, il quale deduceva una situazione economica del proprio assistito disagevole, dichiarando che il suo assistito avrebbe ancora in essere una posizione debitoria di € 14.500,00. Tuttavia, di tale affermazione, il convenuto non forniva alcuna documentazione probatoria, né forniva le ultime tre dichiarazioni dei redditi, come richiesto nell'ordinanza di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti. Il convenuto ometteva altresì di indicare che non ha provveduto al pagamento dell'assegno di mantenimento, come previsto nel decreto di omologazione della separazione consensuale e non vi provvede tuttora. Pertanto, tale difesa appare del tutto ininfluente ai fini della decisione sul governo delle spese, che devono seguire la soccombenza, per cui il sig. va condannato alle spese e compensi CP_1
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professionali del giudizio in favore dello Stato, in quanto vi è Patrocinio a spese dello
Stato.
Avuto riguardo alla posizione reddituale del padre, - lavoratore dipendente presso la Q8 in Pozzuoli, - nulla è stato prodotto dal resistente il quale, nel costituirsi in giudizio ha solo genericamente dedotto di avere difficoltà economiche. Nulla ha allegato agli atti in termini di documentazione reddituale o fiscale, né ha proposto alcunchè per la figlia ritenendo di essere esonerato dal suo mantenimento evidentemente in ragione dell'attuale condizione lavorativa asseritamente complessa. Orbene, tenuto conto del tempo dall'omologa separazione e della circostanza che la madre (con la quale vive la minore stabilmente) provvede al suo mantenimento ER in via diretta, - il Collegio ritiene congrua la somma di € 300,00 per , con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Peraltro, il resistente, operaio presso la Q8, non dovendo più sostenere il mantenimento per ben potrà sostenere tale importo per la minore. ER1
Per entrambi i figli i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie come da protocollo d'Intesa del 7.3.2018. Le spese di giudizio possono trovare integrale compensazione alla luce della non opposizione al divorzio da parte del resistente e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pozzuoli in data 25.10.2004 tra e Parte_1 CP_1
;
[...] ER
- dispone l'affido congiunto della figlia ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e modalità di visita come indicate in parte motiva;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente ER mensilmente, quale contributo al mantenimento di la somma mensile pari ad euro 300,00 con decorrenza dalla pronuncia e adeguamento ISTAT annuale;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, come espresso in parte motiva;
- revoca l'obbligo di mantenimento a carico del padre per a far ER1 data da dicembre 2022;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Pozzuoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 88 parte I s. Sez. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004);
- compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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