Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 164/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
+ 1 – con Avv. BRIVIO CLAUDIA ELISABETTA;
Parte_1
contro
– con Avv. Controparte_1
PEREGO NADIA;
oggi 5/2/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. BRIVIO CLAUDIA ELISABETTA, per la parte resistente l' Avv. PEREGO NADIA;
Il Giudice invita le parti alla discussione,
L'Avv. BRIVIO si riporta agli atti e rileva che l'applicabilità dell'art. 14 legge
689/1981 deve ritenersi pacifica anche per le condotte antecedenti la depenalizzazione come previsto dal d.lgs. 8/2016.
L'Avv. PEREGO si riporta alle proprie difese, ribadendo la diversità di trattamento normativo delle due fattispecie.
I procuratori dichiarano di rinunciare alla riconvocazione in udienza per la lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 164/2024 che porta riunita quella rubricata al n.
758/2024, avente per oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione”, promossa
DA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), in proprio e in qualità di soci della cessata C.F._2 [...]
(c.f. , con il Parte_3 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. CLAUDIA ELISABETTA BRIVIO parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con distinti ricorsi successivamente riuniti e Parte_1 [...]
, in proprio e in qualità di soci della cessata S.N.C. Parte_2 Parte_3
E , hanno interposto opposizione avverso le
[...] Parte_2
seguenti ordinanze ingiunzione:
- nn. OI-001333352, OI-1333353, OI-001293819 e OI-001293820, con le quali è stato intimato il pagamento della sanzione di € 10.087,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dei mesi da dicembre 2016 ad agosto 2017;
2 - nn. OI-003016104, OI-003016109, OI-003016115, OI-003016105, OI-003016110, OI-
003016116, con le quali è stato intimato il pagamento della sanzione di € 18.607,42 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali degli anni 2013, 2014 e 2015.
A sostegno dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto la decadenza dell ex art. 14 L. CP_2
689/1981, la nullità delle ordinanze impugnate, nonché l'omissione della motivazione circa la quantificazione degli importi comminati, chiedendo pertanto l'annullamento, previa sospensione, delle ordinanze medesime.
In data antecedente alla riunione, si è costituito nel fascicolo rubricato al n. 164/2024 r.g.
. Con successiva comparsa Controparte_3
del 24/1/2025, l si è costituito anche per la causa riunita rubricata al n. 758/2024 r.g.. CP_2
L'Istituto ha contestato le deduzioni avversarie e ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 14 L.
689/1981. Pertanto, ha chiesto la conferma delle ordinanze impugnate.
La difesa attorea all'odierna udienza di discussione si è riportata ai propri atti introduttivi, ribadendo l'applicabilità dell'art. 14 anche alle condotte antecedenti alla depenalizzazione.
L si è, invece, riportato alle proprie memorie difensive, insistendo per l'accoglimento CP_2
delle conclusioni ivi rassegnate.
2. Il principio della “ragione più liquida” consente di analizzare una questione che si presenti di agevole soluzione, purché idonea a definire il giudizio, indipendentemente dal fatto che essa debba logicamente essere esaminata previamente o successivamente rispetto ad altre. Va quindi considerato che, nell'odierna controversia, la censura di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, sollevata dai ricorrenti, appare dirimente ed è fondata, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Conviene preliminarmente vagliare quanto dedotto dall in ordine all'applicabilità CP_2
dell'art. 9 D. lgs. 8/2016.
Va anzitutto considerato che l'art. 9 D. lgs. 8/2016, rubricato “trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, disciplina i casi previsti dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, ossia i casi di “violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, per le quali soltanto si pone la questione della trasmissione, dall'autorità giudiziaria penale all'autorità amministrativa, degli atti relativi ai procedimenti penali per i reati trasformati in
3 illeciti amministrativi e dei successivi incombenti (cfr. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 582 del 5/6/2024).
L'art. 9 così dispone:
“
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
4 Emerge, all'evidenza, come l'applicabilità dell'art. 9 cit. sia esclusa per le condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, sicchè nella vicenda in esame la norma non è pertinente alle ordinanze ingiunzione relative all'omesso versamento dei contributi per l'anno 2017, trattandosi di un'epoca successiva alla depenalizzazione disposta dall'art. 3 d.lgs.vo cit..
Invece, con riferimento al secondo gruppo di ordinanze ingiunzione, relative alle le annualità
2013, 2014 e 2015, trattandosi di fattispecie antecedenti alla depenalizzazione, va esaminata l'eccezione dell resistente, secondo cui non sarebbe applicabile la disciplina dell'art. 14 CP_1
legge 689/1981, bensì la sola disciplina dell'art. 9 D. lgs. 8/2016. Tuttavia, nulla deduce l in ordine al rispetto delle tempistiche dettate da tale disposizione, la quale ovviamente CP_2
presuppone che alla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione vi fosse un procedimento penale pendente in ordine alle condotte di omesso pagamento delle ritenute previdenziali. Solo in tal caso infatti avrebbe senso discutere della trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria penale all'autorità giudiziaria amministrativa (commi 1 e 2 dell'art. 9 cit.) e di un termine di 90, entro il quale l'autorità amministrativa dovrebbe notificare gli estremi della violazione (comma 4 art. 9 cit.).
Sennonché, nel presente giudizio l non assume nemmeno che vi fosse un CP_2
procedimento penale pendente alla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione e, anzi, pare potersi desumere il contrario dalla circostanza che le diffide accertative sono state notificate soltanto successivamente, in data 22.11.2017.
In buona sostanza, l vorrebbe affermare la tesi della inapplicabilità dell'art. 14 legge CP_1
689/1981 e dell'applicabilità della disciplina dell'art. 9 D. lgs. 8/2016, pur non sussistendo il presupposto di operatività di quest'ultima norma. Non può infatti ritenersi che il termine per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione decorra dal momento in cui l'autorità amministrativa competente riceve gli atti dalla Procura della Repubblica, se non vi è prova di un procedimento penale antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n.8/2016; profilo rispetto al quale -si ribadisce- nulla è dato sapere nel caso concreto.
Peraltro, non pare esservi incompatibilità tra le due norme in parola, in quanto l'art. 9 D. lgs.
8/2016 semplicemente si pone sul piano della decorrenza del termine previsto dall'art. 14 legge
5 689/1981, chiarendo che, nell'ipotesi di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa, il termine di decadenza di 90 giorni decorra dalla ricezione degli atti stessi.
Ciò posto, deve quindi trovare applicazione anche per le ordinanze ingiunzione nn. OI-
003016104, OI-003016109, OI-003016115, OI-003016105, OI-003016110, OI-003016116
l'art. 14 legge 689/1981.
3. Va disatteso anche l'impianto difensivo dell volto ad escludere, in linea generale, CP_2
l'applicabilità dell'art. 14 legge 689/1981 alle ordinanze ingiunzione in materia di omesso pagamento delle ritenute contributive. Deve infatti ritenersi il contrario, sia perché l'art. 6 d.lgs.
8/2016 stabilisce che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I
e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; sia perché il recente art. 23 co. 2 D.L.
48/2023, come modificato dalla legge di conversione n. 85/2023 prevede che “per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1 gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”, ciò presupponendo che per le violazioni riferite ai periodi precedenti (quali sono quelle oggetto del presente giudizio) il citato art. 14 sia applicabile.
In altri termini, la specifica deroga prevista dall'art. 23 d.l. 48/2023 non avrebbe ragion d'essere, laddove si fosse ritenuto inapplicabile l'articolo in esame alle violazioni di obblighi contributivi
(in tal senso, cfr. Corte d'Appello Brescia, sent. 217/2023; Corte d'Appello Torino, sent.
89/2023; Trib. Milano, sez. Lav., sent. 2732/2022; Trib. Milano, sez. Lav., sent. 1772/2023).
L'introduzione dell'art. 23 D.L. 48/23 si è quindi resa necessaria proprio per il carattere generale dell'art. 14 e per la sua compatibilità con la materia de qua.
3.1. Tale norma sancisce la regola dell'immediata contestazione della violazione, pur riconoscendo la possibilità di notificarne gli estremi entro novanta giorni (o trecentosessanta in caso di soggetto residente all'estero), nei casi in cui la contestazione non sia avvenuta
6 nell'immediatezza. In assenza di notifica nel termine prescritto, il comma 6 sancisce l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Ciò posto, sebbene il primo comma della citata norma richieda la contestazione immediata (ove essa sia possibile), secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la contestualità prevista dalla disposizione deve intendersi in senso relativo, ossia quale tempestività, finalizzata a garantire l'esercizio delle difese dei trasgressori.
Pertanto, l'obbligazione sanzionatoria permane ed il relativo procedimento resta valido non solo in caso di contestuale notifica degli estremi della violazione, ma anche ove essa sia effettuata nel termine prescritto dal secondo comma dell'art. 14 L. 689/1981.
Il decorso dei novanta giorni si calcola poi non dalla data di commissione della violazione, ma da quella di conclusione del procedimento di accertamento, dove per accertamento si intende l'avvenuta conoscenza del fatto illecito da parte della P.A., ossia la sequenza di atti e attività previsti (ispezioni, rilievi, ecc.), coincidenti non con la generica e approssimativa percezione del fatto, bensì con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria (sent. Cass. n. 3254/2003).
Pertanto, il dies a quo per il computo del termine di novanta giorni, entro il quale può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, deve essere inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità, se eccepita, del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni (sentt. Cass. nn. 7681/2015,
8456/2006).
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che il dies a quo inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta -o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie- l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (sentt. Cass. nn. 17724/2019, 6359/2020).
Sulla individuazione di tale momento, non può tuttavia incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa P.A., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del
7 termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione (sent. Cass n. 5467/2008, conf. sentt. Cass. nn. 9316/2009, 33032/2018). Conseguentemente, la protrazione dell'accertamento nel tempo è legittima solo nel caso in cui sia volta a realizzare l'attività istruttoria necessaria ad acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo e tale profilo deve essere valutato dal giudice di merito (ord. Cass. n. 27405/2019, sent. Cass. n. 21171/2019).
In definitiva, se è vero che la mera notizia del fatto materiale non coincide con la nozione di accertamento, perché quest'ultimo si completa solo quando l'organo di vigilanza acquisisce la piena conoscenza dell'illecito; tuttavia, l'atto istruttorio deve essere tale in senso tecnico e non può consistere in un'attività meramente dilatoria o strumentale, tenuto conto che la strumentalità dell'azione non può che essere valutata in ragione del singolo accertamento.
4. Applicando tali principi alla specifica fattispecie in esame, occorre considerare che l'omesso versamento delle ritenute contributive non necessita di alcuna attività istruttoria o di indagine:
l scaduto il termine per il versamento, deve effettuare la mera ricognizione CP_2
dell'adempimento o meno dell'obbligo di pagamento, il cui ammontare si ricava direttamente dalla documentazione trasmessagli dall'onerato. Tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione sono nella disponibilità dell resistente dal giorno di scadenza CP_1
dell'obbligazione che, come noto, cade il 16 del mese successivo a quello di maturazione delle ritenute: già dal giorno seguente, quindi, l è in grado di contestare la violazione del CP_2
mancato versamento, avendo a disposizione tutti gli elementi utili per accertare l'adempimento o meno dell'obbligo.
In aggiunta, è condivisibile l'argomentazione della Corte d'Appello di Milano, sent. n.
930/2023, la quale evidenzia che “con le moderne dotazioni informatiche anche quantità rilevanti di dati possono essere velocemente processati ed ogni eventuale ritardo nell'elaborazione di tali dati non può andare a detrimento del contribuente;
diversamente ragionando, poiché non è previsto che il procedimento sanzionatorio debba comunque essere definito entro un termine, questo potrebbe essere procrastinato sine die solo sulla base di considerazioni di ordine organizzativo interno dell'Istituto”.
4.1. Del resto, nel presente giudizio, l si è limitato a dedurre il completamento delle CP_1
indagini necessarie al fine dell'accertamento della violazione “solo a ridosso della
8 notificazione”, senza specificare né in cosa siano consistiti questi approfondimenti, né in quale data -almeno indicativa- siano giunti al termine. È evidente che una ricostruzione tanto generica ed indefinita, carente di specifiche allegazioni relative all'attività istruttoria svolta e alla sua durata, si contrappone all'esigenza di certezza giuridica, intesa come tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della situazione giuridica individuale di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione e non costituisce elemento di prova sufficiente a giustificare il superamento del termine di decadenza (cfr. in tal senso la sentenza della Corte Cost. n. 151/2021, nella quale tra l'altro si legge: “la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost.).
4.2. Non appare poi conferente il richiamo fatto dalla difesa dell alla sentenza della CP_2
Corte di Cassazione n. 7042/2008, che verte in materia di violazioni amministrative previste dagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebita percezione di aiuti comunitari al settore agricolo), il cui art. 4 prevede che la notificazione del relativo processo verbale debba avvenire, a pena di decadenza, nel termine di 180 giorni. Trattasi di fattispecie in cui è prevista una norma speciale, da intendersi derogatoria della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Nella fattispecie in esame, invece, non è dettata una norma speciale sul termine di contestazione e vi è, per contro, un richiamo generale delle norme della legge 689/1981, in quanto compatibili.
Tanto premesso, non si ravvisa ragione alcuna per cui l'art. 14 legge 689/1981 debba ritenersi non compatibile con la materia delle omesse ritenute previdenziali, né invero l adduce CP_1
motivi che escludano tale compatibilità, la quale è peraltro oggi corroborata dal tenore del citato art. 23 D.L. 48/23.
Ovviamente, nel caso di condotte illecite anteriori all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, il termine di 90 giorni dovrà farsi decorrere dal 6.2.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, che segna il momento a partire dal quale la potestà sanzionatoria è
9 divenuta esercitabile da parte dell (e sempre che questi non provi di avere CP_1
giustificatamente concluso l'accertamento in data successiva).
5. Va allora considerato che, nella vicenda oggetto di giudizio:
- gli importi relativi all'anno 2017 (oggetto delle ordinanze ingiunzioni OI-001333352, OI-
1333353, OI-001293819 e OI-001293820) dovevano essere versati entro il 16/09/2017, sicché le notifiche delle violazioni avrebbero dovuto essere effettuate al più tardi entro il 16/12/2017.
Invece, è pacifico che l'avviso di accertamento relativo alle ordinanze ingiunzione in parola rechi la data del 5/9/2018 e che le notifiche siano avvenute il 28/9/2018 (doc. 2 dell , CP_2
quando il termine ex art. 14 L. 689/1981 era già abbondantemente spirato, di modo che l'obbligazione di pagamento delle sanzioni è irrimediabilmente estinta;
- quanto agli importi relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 (oggetto delle ordinanze ingiunzioni
OI-003016104, OI-003016109, OI-003016115, OI-003016105, OI-003016110, OI-
003016116) -per quanto premesso- le notifiche delle violazioni avrebbero dovuto essere effettuate al più tardi entro il 6/5/2016, ossia entro 90 giorni dall'entrata in vigore del d. lgs.vo
8/2016. Invece, è pacifico che gli avvisi di accertamento relativi alle ordinanze ingiunzione in parola siano stati notificati il 22/11/2017, quando il termine ex art. 14 L. 689/1981 era già abbondantemente spirato, di modo che l'obbligazione di pagamento delle sanzioni è irrimediabilmente estinta.
Tutte le ordinanze impugnate vanno, pertanto, annullate.
6. L e spese di lite seguono la soccombenza e l resistente va condannato a rifonderle ai CP_1
ricorrenti nell'importo liquidato in dispositivo, sulla base del valore delle cause riunite e tenuto conto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
e , in proprio e in qualità di soci della cessata Parte_1 Parte_2
E nei Parte_3 Parte_2
confronti dell , ogni diversa Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, annulla
10 le ordinanze ingiunzione impugnate, nn. OI-001333352, OI-1333353, OI-001293819, OI-
001293820, OI-003016104, OI-003016109, OI-003016115, OI-003016105, OI-003016110 e
OI-003016116, stante l'estinzione dell'obbligazione di pagare le somme intimate per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981; condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 3.400,00 per compensi professionali, € 86,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Federica Trovò
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