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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/09/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1130/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
14.05.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Letizia Cecconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michele Orsitto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento di rapporto di lavoro subordinato e delle differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “In via principale, Accertare e dichiarare che la Parte_1 sig.ra ha prestato attività di lavoro subordinato domestico alle Parte_1 dipendenze del sig. dal 15.11.2018 al 16.09.2019 con mansioni di Controparte_1 assistente a persona non autosufficiente (non formato), inquadrata al livello CS, nelle modalità indicate dalla ricorrente in narrativa, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 21,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00 e, per l'effetto, Condannare il sig.
al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 12.557,25 a Controparte_1 titolo di differenze retributive (somma comprensiva di ogni spettanza derivante dall'intercorso rapporto di lavoro, compreso il lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie non godute e T.F.R) per il periodo 15.11.2018 -16.09.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo e al versamento dei relativi contributi dovuti e non versati per le ore di lavoro realmente svolte, con conseguente CP_2 regolarizzazione contributiva della posizione del lavoratore;
In via subordinata,
Accertare e dichiarare che la sig.ra ha prestato attività di lavoro Parte_1 subordinato domestico alle dipendenze del sig. dal 15.11.2018 al Controparte_1
16.09.2019 con mansioni di assistente a persona non autosufficiente (non formato), inquadrata al livello CS, nelle modalità indicate dalla ricorrente in narrativa, dal lunedì al venerdì ogni giorno dalle ore 9,00 alle ore 21,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00 e, per l'effetto, Condannare il sig. al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della diversa maggiore o minore somma dovuta a titolo di differenze retributive (somma comprensiva di ogni spettanza derivante dall'intercorso rapporto di lavoro, compreso il lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie non godute e T.F.R) per il periodo 15.11.2018 -16.09.2019 che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo e al versamento dei relativi contributi dovuti e non versati per le ore di lavoro realmente svolte, con CP_2 conseguente regolarizzazione contributiva della posizione del lavoratore;
-In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio di cui il Procuratore si dichiara antistatario.
Per la parte resistente : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, sez. Controparte_1 lavoro, contrariis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la tardività ed inammissibilità del deposito del doc. 6 avversario, e meglio descritto in narrativa, avvenuta solo il 10.12.21, ovvero il giorno successivo rispetto al deposito del ricorso, e conseguentemente espungere lo stesso dal fascicolo processuale;
nel merito: respingere, per quanto esposto e dimostrato in narrativa, il ricorso e la domanda
Pag. 2 di 9 proposti dalla sig.ra . Con vittoria di spese e compensi di causa. S.G. Parte_1
15%, Cap ed Iva come per legge”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, nel pronunciare sulle CP_2 domande ed eccezioni delle parti, adottare le decisioni che risulteranno di legge e di giustizia. Con il favore di spese e compensi professionali, da porsi a carico di chi di ragione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.12.2021, la ricorrente chiedeva di accertare lo svolgimento di lavoro domestico alle dipendenze di nel periodo Controparte_1 dal 15.11.2018 al 16.09.2019 (con mansioni di assistente a persona non autosufficiente e inquadramento al livello CS) e di condannare la parte convenuta al pagamento delle differenze retributive, quantificate in 12.557,25 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
2. Nello specifico, la ricorrente riferiva di essere stata assunta dalla parte resistente come lavoratrice domestica con contratto a tempo indeterminato per svolgere la suddetta attività presso l'abitazione della persona assistita, Persona_1 madre del per 25 ore settimanali (5 ore giornaliere) e con retribuzione CP_1 mensile lorda pari ad € 730,17. I compiti della ricorrente consistevano nell'assistenza e nella cura della persona, compresa l'igiene personale, nella preparazione dei pasti, nella somministrazione dei medicinali e nella pulizia della casa. La aggiungeva che il rapporto di lavoro cessava il 16.09.2019 in Pt_1 quanto licenziata dal datore di lavoro e che durante il periodo lavorativo si era occupata anche dell'assistenza del padre del resistente, . Persona_2
3. Nello specifico, la giustificava la richiesta delle differenze retributive con il Pt_1 fatto che l'attività lavorativa veniva effettivamente prestata per molte più ore rispetto a quanto previsto nel contratto, ovvero per 12 ore al giorno dal lunedì al venerdì e per 6 ore il sabato.
4. La ricorrente precisava che il suo datore di lavoro, per il numero maggiore di ore di lavoro svolto, le corrispondeva denaro contante, arrivando all'importo mensile
Pag. 3 di 9 complessivo di 1.050,00 euro, in ogni caso inferiore a quanto realmente dovuto e, comunque, in assenza del versamento dei relativi contributi previdenziali. La depositava conteggi di parte, quantificando l'importo dovuto dal datore di Pt_1 lavoro per l'attività effettivamente prestata alle sue dipendenze (12.557,25 euro).
5. In data 21.04.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, , Controparte_1 che contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
6. Il resistente, in particolare, contestava che la ricorrente avesse svolto ore di lavoro maggiori rispetto a quanto previsto dal contratto;
anzi, egli sosteneva che in diverse occasioni la dipendente prestava attività lavorativa per un numero di ore inferiori rispetto a quanto contrattualmente previsto.
7. Il poi, precisava che il rapporto di lavoro si era interrotto in quanto la CP_1 era stata arrestata a Milano nell'agosto del 2019. Egli, altresì, negava Pt_1 recisamente di avere mai corrisposto denaro ulteriore alla dipendente rispetto a quanto pattuito con il contratto.
8. Il resistente contestava la tardività del deposito del documento n. 6 di parte ricorrente, in quanto compiuto non contestualmente al deposito del ricorso, ma il giorno successivo. Inoltre, il contestava i conteggi depositati dalla CP_1 dipendente.
9. In data 24.04.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente che si CP_2 rimetteva alla decisione di questo giudice.
10. I testimoni ammessi venivano assunti alle udienze del 13.10.2022 e 16.02.2023.
11. Con ordinanza dell'11.10.2024 veniva conferito incarico alla CTU contabile, dott.ssa e veniva dichiarata l'inutilizzabilità del doc. 6 di parte Persona_3 ricorrente.
12. Il CTU depositava il proprio elaborato peritale in data 20.01.2025.
13. All'udienza del 14.05.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
14. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 4 di 9 15. Oggetto del presente giudizio è unicamente il numero di ore di lavoro domestico effettivamente svolto dalla ricorrente presso l'abitazione dei genitori anziani del resistente nel periodo dal 15.11.2018 al 16.09.2019. Il sostiene 5 ore al CP_1 giorno (dal lunedì al venerdì), come da contratto, la 12 ore al giorno dal Pt_1 lunedì al venerdì, 6 ore il sabato. Tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro in oggetto (mansioni, inquadramento, pagamento delle ore previste dal contratto, cessazione del rapporto di lavoro) non sono in discussione fra le parti e sono provati dai documenti depositati dalla ricorrente.
16. In merito all'oggetto della causa risulta decisiva la prova testimoniale assunta.
17. Tutti i testi di parte ricorrente hanno confermato gli orari di lavoro indicati dalla
Pt_1
➔ (compagno convivente della ricorrente) ha dichiarato: “Posso Testimone_1 confermare che il lavoro si svolgeva dal lunedì al venerdì per 12 ore al giorno ed il sabato per 6 ore al giorno”; “Posso confermare che dal giorno dell'assunzione fino alla cessazione del rapporto di lavoro, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, ogni giorno, dalle ore 9,00 alle ore 21,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00”;
➔ (madre della ricorrente) ha riferito: “Confermo che l'orario Persona_4 era dal lunedì al venerdì per 12 ore al giorno ed il sabato per 6 ore al giorno”; “Confermo che l'orario era dal lunedì al venerdì, ogni giorno, dalle ore 9,00 alle ore 21,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00”;
➔ (datore di lavoro della dal 2016 al 2018): “Mi disse Persona_5 Pt_1 che sarebbe andata da Ricordo che era ottobre 2018. Mi riferì che CP_1 avrebbe lavorato dalle 9,00 alle 21,00 da lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 9 alle 15,00”;
➔ (sorella della ricorrente): “Posso confermare che il lavoro si Persona_6 svolgeva dal lunedì al venerdì per 12 ore al giorno ed il sabato per 6 ore al giorno. ADR Dal Lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 21 e il sabato dalla 9, alle
15”;
➔ (amica della ricorrente): “Io lavoravo di fronte all'abitazione Testimone_2 del resistente e vedevo arrivare la ricorrente alle 9,0 . Posso riferire in quanto
Pag. 5 di 9 a volte ero sul terrazzo a fumare una sigaretta. Alle ore 9,00 in genere io fumo una sigaretta. Alle ore 20,30-21 usciva. Posso riferire in quanto a volte veniva via con me a casa”; “La non lavorava dal sabato pomeriggio dalla Pt_1
15,00 fino al lunedì mattina”.
18. Quanto eccepito dal resistente sull'attendibilità dei testimoni sopra indicati perché legati alla ricorrente da un rapporto di parentela ( e ) o Persona_4 Persona_7 coniugio ( ), non vale per i testi e che sono del tutto Testimone_1 Per_5 Tes_2 estranei alla vicenda, in quanto il primo è l'ex datore di lavoro della ricorrente, la seconda è un'amica e vicina di casa del resistente.
19. Le dichiarazioni rese da due testi indifferenti rispetto all'oggetto della causa sono del tutto sovrapponibili a quelle degli altri testimoni di parte ricorrente, eliminando qualsiasi dubbio di attendibilità anche su di loro.
20. I testimoni di parte ricorrente, poi, indicano circostanze ulteriori, che confermano la genuinità della loro deposizione. La indica di avere lavorato per il Pt_1 numero di ore indicato nel ricorso anche perché si doveva occupare non solo della madre del ma anche del padre. Su tale circostanza arrivano conferme CP_1 dal teste (“A volte quando arrivavo dovevo attendere in quanto ad Tes_1 Pt_1 esempio doveva portare in bagno o o il di Lei marito al bagno”, Persona_1
“Posso confermare che la ricorrente presso l'abitazione della sig.ra Per_1
, si occupava della assistenza e cura personale -compreso l'igiene
[...] personale- della sig.ra e del sig. ) e Persona_1 Persona_2 Per_6
(“Quando mi sono recata presso l'abitazione ho visto mia sorella che
[...] faceva la barba al padre del faceva da mangiare ad entrambe, dava le CP_1 medicine”).
21. Sulla circostanza che il andava spesso a riprendere la quando Tes_1 Pt_1 terminava di lavorare, che secondo la difesa del resistente lo renderebbe non credibile in ragione della vicinanza del luogo di lavoro con il luogo di residenza della ricorrente (6-700 metri), è smentito dal teste di parte resistente Tes_3
, che ne dà conferma: “Solo il compagno a volte veniva a prendere la
[...] ricorrente, ovviamente scambiavamo due parole. ADR Faccio presente che il
Pag. 6 di 9 compagno aspettava giù al porticato o addirittura al cancello. In tali occasioni scambiavamo due parole.”.
22. Passando ad esaminare i testimoni indicati dalla parte resistente, si osserva che
, figlia del datore di lavoro, non è stata in grado di riferire Testimone_3 sull'orario di lavoro svolto dalla per quanto da lei appreso direttamente, Pt_1 limitandosi invece a indicare quanto a lei comunicato dai suoi genitori;
ha quindi riferito de relato: “I miei genitori mi hanno riferito che la ricorrente ha svolto dette mansioni con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19 presso il domicilio della assistita in Crespina via Il Colle 19, e così per complessive 25 ore settimanali;
la anziché alle 10,00, si presentava al Pt_1 lavoro solo alle 10,30”. Anzi, la stessa ha aggiunto che si recava spesso a trovare la nonna, in orari diversi (mattina, pomeriggio e sera), e vi trovava sempre la
“Io mi recavo anche dalla nonna quasi tutti i giorni, e ho trovato la Pt_1 Pt_1
Usualmente mi recavo la mattina verso le ore 10,00 e a volte la sera. Abitavo accanto la nonna. A volte mi recavo, mattina, pomeriggio e sera a volte il pomeriggio o la mattina.”. In merito al sabato la sua dichiarazione è priva di rilevo non avendo indicato a che ora si recava a casa della nonna.
23. I testi e sono di utilità limitata ai fini della Testimone_4 Testimone_5 decisione in quanto si recavano sporadicamente presso l'abitazione ove lavorava la e solamente nei giorni di sabato (quando la ricorrente sostiene di avere Pt_1 lavorato solo la mattina fino alle 15,00) e di domenica (quando la ricorrente nega di aver mai lavorato). Sugli orari in chi andavano a trovare le persone assistite dalla le loro deposizioni sono risultate generiche. Pt_1
24. L'unica teste che ha confermato il lavoro della ricorrente per sole 25 ore settimanali è , moglie del resistente. Tuttavia, si tratta della moglie Tes_6 convivente del resistente, che è inevitabilmente interessata all'esito di questo contenzioso. Tale considerazione ne limita fortemente la sua credibilità.
25. Considerato, quindi, complessivamente l'esito della prova orale, ovvero valutato che più testi della parte ricorrente confermano le circostanze dedotte in giudizio, che alcuni di tali testimoni risultano del tutto disinteressati rispetto all'oggetto della controversia (e, quindi, pienamente credibili), e che l'unico testimone di
Pag. 7 di 9 parte resistente che afferma circostanze contrarie è fortemente interessato all'esito del giudizio, si ritiene che la abbia assolto all'onere della prova in Pt_1 riferimento alla domanda rivolta a questo ufficio.
26. In merito al quantum dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive è stata svolta CTU contabile. La dott.ssa ha così concluso gli accertamenti a lei Per_3 delegati in merito: “Il CTU, sulla base delle elaborazioni contabili effettuate riporta, in sintesi, le somme eventualmente spettanti alla ricorrente: - differenze retributive € 16.332,48 - ferie non godute € 245,43 - trattamento di fine rapporto
€ 2.015,98 per un totale complessivo di € 18.593,89, il tutto aggiornato con rivalutazione monetaria e interessi al 31.10.2024”.
27. Le valutazioni del C.T.U. sono pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi.
28. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che la ricorrente ha svolto attività di lavoro Parte_1 subordinato domestico alle dipendenze del resistente dal Controparte_1
15.11.2018 al 16.09.2019 con mansioni di assistente a persona non autosufficiente (non formato), inquadrata al livello CS, con orario di lavoro dalle ore 9,00 alle ore 21,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9,00 alle ore 15,00 il sabato;
2) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di € 18.593,89 a titolo di differenze retributive Parte_1
(somma comprensiva di ogni spettanza derivante dall'intercorso rapporto di lavoro) per il periodo 15.11.2018 -16.09.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Pag. 8 di 9 3) condanna il resistente al versamento dei relativi contributi Controparte_1 dovuti e non versati per le ore di lavoro realmente svolte, con CP_2 conseguente regolarizzazione contributiva della posizione della lavoratrice
[...]
; Per_8
4) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 2.695,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Letizia Cecconi, dichiaratisi antistatari;
5) compensa le spese di lite fra la ricorrente e l' CP_2
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di Controparte_1 consulenza tecnica.
Pisa, 05.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1130/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
14.05.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Letizia Cecconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michele Orsitto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento di rapporto di lavoro subordinato e delle differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “In via principale, Accertare e dichiarare che la Parte_1 sig.ra ha prestato attività di lavoro subordinato domestico alle Parte_1 dipendenze del sig. dal 15.11.2018 al 16.09.2019 con mansioni di Controparte_1 assistente a persona non autosufficiente (non formato), inquadrata al livello CS, nelle modalità indicate dalla ricorrente in narrativa, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 21,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00 e, per l'effetto, Condannare il sig.
al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 12.557,25 a Controparte_1 titolo di differenze retributive (somma comprensiva di ogni spettanza derivante dall'intercorso rapporto di lavoro, compreso il lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie non godute e T.F.R) per il periodo 15.11.2018 -16.09.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo e al versamento dei relativi contributi dovuti e non versati per le ore di lavoro realmente svolte, con conseguente CP_2 regolarizzazione contributiva della posizione del lavoratore;
In via subordinata,
Accertare e dichiarare che la sig.ra ha prestato attività di lavoro Parte_1 subordinato domestico alle dipendenze del sig. dal 15.11.2018 al Controparte_1
16.09.2019 con mansioni di assistente a persona non autosufficiente (non formato), inquadrata al livello CS, nelle modalità indicate dalla ricorrente in narrativa, dal lunedì al venerdì ogni giorno dalle ore 9,00 alle ore 21,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00 e, per l'effetto, Condannare il sig. al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della diversa maggiore o minore somma dovuta a titolo di differenze retributive (somma comprensiva di ogni spettanza derivante dall'intercorso rapporto di lavoro, compreso il lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie non godute e T.F.R) per il periodo 15.11.2018 -16.09.2019 che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo e al versamento dei relativi contributi dovuti e non versati per le ore di lavoro realmente svolte, con CP_2 conseguente regolarizzazione contributiva della posizione del lavoratore;
-In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio di cui il Procuratore si dichiara antistatario.
Per la parte resistente : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, sez. Controparte_1 lavoro, contrariis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la tardività ed inammissibilità del deposito del doc. 6 avversario, e meglio descritto in narrativa, avvenuta solo il 10.12.21, ovvero il giorno successivo rispetto al deposito del ricorso, e conseguentemente espungere lo stesso dal fascicolo processuale;
nel merito: respingere, per quanto esposto e dimostrato in narrativa, il ricorso e la domanda
Pag. 2 di 9 proposti dalla sig.ra . Con vittoria di spese e compensi di causa. S.G. Parte_1
15%, Cap ed Iva come per legge”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, nel pronunciare sulle CP_2 domande ed eccezioni delle parti, adottare le decisioni che risulteranno di legge e di giustizia. Con il favore di spese e compensi professionali, da porsi a carico di chi di ragione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.12.2021, la ricorrente chiedeva di accertare lo svolgimento di lavoro domestico alle dipendenze di nel periodo Controparte_1 dal 15.11.2018 al 16.09.2019 (con mansioni di assistente a persona non autosufficiente e inquadramento al livello CS) e di condannare la parte convenuta al pagamento delle differenze retributive, quantificate in 12.557,25 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
2. Nello specifico, la ricorrente riferiva di essere stata assunta dalla parte resistente come lavoratrice domestica con contratto a tempo indeterminato per svolgere la suddetta attività presso l'abitazione della persona assistita, Persona_1 madre del per 25 ore settimanali (5 ore giornaliere) e con retribuzione CP_1 mensile lorda pari ad € 730,17. I compiti della ricorrente consistevano nell'assistenza e nella cura della persona, compresa l'igiene personale, nella preparazione dei pasti, nella somministrazione dei medicinali e nella pulizia della casa. La aggiungeva che il rapporto di lavoro cessava il 16.09.2019 in Pt_1 quanto licenziata dal datore di lavoro e che durante il periodo lavorativo si era occupata anche dell'assistenza del padre del resistente, . Persona_2
3. Nello specifico, la giustificava la richiesta delle differenze retributive con il Pt_1 fatto che l'attività lavorativa veniva effettivamente prestata per molte più ore rispetto a quanto previsto nel contratto, ovvero per 12 ore al giorno dal lunedì al venerdì e per 6 ore il sabato.
4. La ricorrente precisava che il suo datore di lavoro, per il numero maggiore di ore di lavoro svolto, le corrispondeva denaro contante, arrivando all'importo mensile
Pag. 3 di 9 complessivo di 1.050,00 euro, in ogni caso inferiore a quanto realmente dovuto e, comunque, in assenza del versamento dei relativi contributi previdenziali. La depositava conteggi di parte, quantificando l'importo dovuto dal datore di Pt_1 lavoro per l'attività effettivamente prestata alle sue dipendenze (12.557,25 euro).
5. In data 21.04.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, , Controparte_1 che contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
6. Il resistente, in particolare, contestava che la ricorrente avesse svolto ore di lavoro maggiori rispetto a quanto previsto dal contratto;
anzi, egli sosteneva che in diverse occasioni la dipendente prestava attività lavorativa per un numero di ore inferiori rispetto a quanto contrattualmente previsto.
7. Il poi, precisava che il rapporto di lavoro si era interrotto in quanto la CP_1 era stata arrestata a Milano nell'agosto del 2019. Egli, altresì, negava Pt_1 recisamente di avere mai corrisposto denaro ulteriore alla dipendente rispetto a quanto pattuito con il contratto.
8. Il resistente contestava la tardività del deposito del documento n. 6 di parte ricorrente, in quanto compiuto non contestualmente al deposito del ricorso, ma il giorno successivo. Inoltre, il contestava i conteggi depositati dalla CP_1 dipendente.
9. In data 24.04.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente che si CP_2 rimetteva alla decisione di questo giudice.
10. I testimoni ammessi venivano assunti alle udienze del 13.10.2022 e 16.02.2023.
11. Con ordinanza dell'11.10.2024 veniva conferito incarico alla CTU contabile, dott.ssa e veniva dichiarata l'inutilizzabilità del doc. 6 di parte Persona_3 ricorrente.
12. Il CTU depositava il proprio elaborato peritale in data 20.01.2025.
13. All'udienza del 14.05.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
14. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 4 di 9 15. Oggetto del presente giudizio è unicamente il numero di ore di lavoro domestico effettivamente svolto dalla ricorrente presso l'abitazione dei genitori anziani del resistente nel periodo dal 15.11.2018 al 16.09.2019. Il sostiene 5 ore al CP_1 giorno (dal lunedì al venerdì), come da contratto, la 12 ore al giorno dal Pt_1 lunedì al venerdì, 6 ore il sabato. Tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro in oggetto (mansioni, inquadramento, pagamento delle ore previste dal contratto, cessazione del rapporto di lavoro) non sono in discussione fra le parti e sono provati dai documenti depositati dalla ricorrente.
16. In merito all'oggetto della causa risulta decisiva la prova testimoniale assunta.
17. Tutti i testi di parte ricorrente hanno confermato gli orari di lavoro indicati dalla
Pt_1
➔ (compagno convivente della ricorrente) ha dichiarato: “Posso Testimone_1 confermare che il lavoro si svolgeva dal lunedì al venerdì per 12 ore al giorno ed il sabato per 6 ore al giorno”; “Posso confermare che dal giorno dell'assunzione fino alla cessazione del rapporto di lavoro, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, ogni giorno, dalle ore 9,00 alle ore 21,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00”;
➔ (madre della ricorrente) ha riferito: “Confermo che l'orario Persona_4 era dal lunedì al venerdì per 12 ore al giorno ed il sabato per 6 ore al giorno”; “Confermo che l'orario era dal lunedì al venerdì, ogni giorno, dalle ore 9,00 alle ore 21,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00”;
➔ (datore di lavoro della dal 2016 al 2018): “Mi disse Persona_5 Pt_1 che sarebbe andata da Ricordo che era ottobre 2018. Mi riferì che CP_1 avrebbe lavorato dalle 9,00 alle 21,00 da lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 9 alle 15,00”;
➔ (sorella della ricorrente): “Posso confermare che il lavoro si Persona_6 svolgeva dal lunedì al venerdì per 12 ore al giorno ed il sabato per 6 ore al giorno. ADR Dal Lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 21 e il sabato dalla 9, alle
15”;
➔ (amica della ricorrente): “Io lavoravo di fronte all'abitazione Testimone_2 del resistente e vedevo arrivare la ricorrente alle 9,0 . Posso riferire in quanto
Pag. 5 di 9 a volte ero sul terrazzo a fumare una sigaretta. Alle ore 9,00 in genere io fumo una sigaretta. Alle ore 20,30-21 usciva. Posso riferire in quanto a volte veniva via con me a casa”; “La non lavorava dal sabato pomeriggio dalla Pt_1
15,00 fino al lunedì mattina”.
18. Quanto eccepito dal resistente sull'attendibilità dei testimoni sopra indicati perché legati alla ricorrente da un rapporto di parentela ( e ) o Persona_4 Persona_7 coniugio ( ), non vale per i testi e che sono del tutto Testimone_1 Per_5 Tes_2 estranei alla vicenda, in quanto il primo è l'ex datore di lavoro della ricorrente, la seconda è un'amica e vicina di casa del resistente.
19. Le dichiarazioni rese da due testi indifferenti rispetto all'oggetto della causa sono del tutto sovrapponibili a quelle degli altri testimoni di parte ricorrente, eliminando qualsiasi dubbio di attendibilità anche su di loro.
20. I testimoni di parte ricorrente, poi, indicano circostanze ulteriori, che confermano la genuinità della loro deposizione. La indica di avere lavorato per il Pt_1 numero di ore indicato nel ricorso anche perché si doveva occupare non solo della madre del ma anche del padre. Su tale circostanza arrivano conferme CP_1 dal teste (“A volte quando arrivavo dovevo attendere in quanto ad Tes_1 Pt_1 esempio doveva portare in bagno o o il di Lei marito al bagno”, Persona_1
“Posso confermare che la ricorrente presso l'abitazione della sig.ra Per_1
, si occupava della assistenza e cura personale -compreso l'igiene
[...] personale- della sig.ra e del sig. ) e Persona_1 Persona_2 Per_6
(“Quando mi sono recata presso l'abitazione ho visto mia sorella che
[...] faceva la barba al padre del faceva da mangiare ad entrambe, dava le CP_1 medicine”).
21. Sulla circostanza che il andava spesso a riprendere la quando Tes_1 Pt_1 terminava di lavorare, che secondo la difesa del resistente lo renderebbe non credibile in ragione della vicinanza del luogo di lavoro con il luogo di residenza della ricorrente (6-700 metri), è smentito dal teste di parte resistente Tes_3
, che ne dà conferma: “Solo il compagno a volte veniva a prendere la
[...] ricorrente, ovviamente scambiavamo due parole. ADR Faccio presente che il
Pag. 6 di 9 compagno aspettava giù al porticato o addirittura al cancello. In tali occasioni scambiavamo due parole.”.
22. Passando ad esaminare i testimoni indicati dalla parte resistente, si osserva che
, figlia del datore di lavoro, non è stata in grado di riferire Testimone_3 sull'orario di lavoro svolto dalla per quanto da lei appreso direttamente, Pt_1 limitandosi invece a indicare quanto a lei comunicato dai suoi genitori;
ha quindi riferito de relato: “I miei genitori mi hanno riferito che la ricorrente ha svolto dette mansioni con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19 presso il domicilio della assistita in Crespina via Il Colle 19, e così per complessive 25 ore settimanali;
la anziché alle 10,00, si presentava al Pt_1 lavoro solo alle 10,30”. Anzi, la stessa ha aggiunto che si recava spesso a trovare la nonna, in orari diversi (mattina, pomeriggio e sera), e vi trovava sempre la
“Io mi recavo anche dalla nonna quasi tutti i giorni, e ho trovato la Pt_1 Pt_1
Usualmente mi recavo la mattina verso le ore 10,00 e a volte la sera. Abitavo accanto la nonna. A volte mi recavo, mattina, pomeriggio e sera a volte il pomeriggio o la mattina.”. In merito al sabato la sua dichiarazione è priva di rilevo non avendo indicato a che ora si recava a casa della nonna.
23. I testi e sono di utilità limitata ai fini della Testimone_4 Testimone_5 decisione in quanto si recavano sporadicamente presso l'abitazione ove lavorava la e solamente nei giorni di sabato (quando la ricorrente sostiene di avere Pt_1 lavorato solo la mattina fino alle 15,00) e di domenica (quando la ricorrente nega di aver mai lavorato). Sugli orari in chi andavano a trovare le persone assistite dalla le loro deposizioni sono risultate generiche. Pt_1
24. L'unica teste che ha confermato il lavoro della ricorrente per sole 25 ore settimanali è , moglie del resistente. Tuttavia, si tratta della moglie Tes_6 convivente del resistente, che è inevitabilmente interessata all'esito di questo contenzioso. Tale considerazione ne limita fortemente la sua credibilità.
25. Considerato, quindi, complessivamente l'esito della prova orale, ovvero valutato che più testi della parte ricorrente confermano le circostanze dedotte in giudizio, che alcuni di tali testimoni risultano del tutto disinteressati rispetto all'oggetto della controversia (e, quindi, pienamente credibili), e che l'unico testimone di
Pag. 7 di 9 parte resistente che afferma circostanze contrarie è fortemente interessato all'esito del giudizio, si ritiene che la abbia assolto all'onere della prova in Pt_1 riferimento alla domanda rivolta a questo ufficio.
26. In merito al quantum dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive è stata svolta CTU contabile. La dott.ssa ha così concluso gli accertamenti a lei Per_3 delegati in merito: “Il CTU, sulla base delle elaborazioni contabili effettuate riporta, in sintesi, le somme eventualmente spettanti alla ricorrente: - differenze retributive € 16.332,48 - ferie non godute € 245,43 - trattamento di fine rapporto
€ 2.015,98 per un totale complessivo di € 18.593,89, il tutto aggiornato con rivalutazione monetaria e interessi al 31.10.2024”.
27. Le valutazioni del C.T.U. sono pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi.
28. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che la ricorrente ha svolto attività di lavoro Parte_1 subordinato domestico alle dipendenze del resistente dal Controparte_1
15.11.2018 al 16.09.2019 con mansioni di assistente a persona non autosufficiente (non formato), inquadrata al livello CS, con orario di lavoro dalle ore 9,00 alle ore 21,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9,00 alle ore 15,00 il sabato;
2) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di € 18.593,89 a titolo di differenze retributive Parte_1
(somma comprensiva di ogni spettanza derivante dall'intercorso rapporto di lavoro) per il periodo 15.11.2018 -16.09.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Pag. 8 di 9 3) condanna il resistente al versamento dei relativi contributi Controparte_1 dovuti e non versati per le ore di lavoro realmente svolte, con CP_2 conseguente regolarizzazione contributiva della posizione della lavoratrice
[...]
; Per_8
4) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 2.695,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Letizia Cecconi, dichiaratisi antistatari;
5) compensa le spese di lite fra la ricorrente e l' CP_2
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di Controparte_1 consulenza tecnica.
Pisa, 05.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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