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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 marzo 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 22226 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi – ricorrente Parte_1
E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis, co.6, c.p.c..
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che il ricorrente versa, sin dalla domanda amministrativa del 15 ottobre
2021, in condizione di totale invalidità lavorativa ai fini sociosanitari (cd. esenzione totale ticket);
b) respinge la domanda avente ad oggetto la condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento;
c) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, dei due quinti CP_1 delle spese di difesa del giudizio, che liquida, per questa parte, per la prima fase, in €. 4,00 per spese e €. 720,00 per compensi;
e per la presente fase in €. 5,00 ed €. 2.000,00 per compensi;
entrambe, oltre S.F., Iva e Cpa;
entrambe da distrarsi;
compensa il resto;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati CP_1 decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 26/6/2023 adìva Parte_1 questo Ufficio per sentir accertare di versare: a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
b) in subordine, in condizione di invalidità totale ai fini sociosanitari (cd esenzione totale ticket); fatti negati, a seguito di domanda amministrativa proposta il 15/12/2021, da verbale di accertamento amministrativo sanitario del 10/1/2023. ~ 2 ~
Resistente solo nel merito l' , la CTU si esprimeva il 10/4/2024 in senso CP_1 negativo per entrambi i requisiti, ed il ricorrente, con atto pervenuto il 9/5/2024, la contestava.
Con ricorso pervenuto il 7/6/2024 il introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi i due requisiti. Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità della domanda riferita CP_1 all'esenzione ticket per difetto di legittimazione passiva dell' sul diritto;
CP_1
l'improponibilità del ricorso per non consentire il riscontro della tempestività del dissenso;
l'inammissibilità dello stesso per aspecificità della contestazione;
deduceva la necessità di verificare il rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 445 bis c.p.c.; la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari.
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. Le domande attoree appaiono solo parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. E' diritto vivente ormai consolidato e qui condiviso che nei procedimenti ex art. 445 bis c.p.c., anche nei casi in cui legittimato passivo sul diritto perseguito sia un terzo, poiché il giudizio ha per oggetto esclusivo l'accertamento di requisiti sanitari utili a diritti, e non i diritti, legittimato passivo è solo l' CP_1
(Cass. 20862/202, 32695/2022) non essendo il litisconsorzio del terzo neppure necessario, essendo egli terzo avente causa da tale accertamento (Cass.
31157/2022). Tanto si è affermato anche quanto alla cd. esenzione ticket (Cass.
20415/2024).
4. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione, che peraltro l potrebbe verificare da sé CP_1 avendo partecipato attivamente al procedimento per ATPO n. 21330/2023, sebbene tramite funzionario. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023;
Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice aveva assegnato termine per il deposito della perizia fino a 70 gg. dopo l'inizio delle operazioni peritali, fissate per il 5/2/2024, e quindi fino al 15/4/2024; e termine per la contestazione “preventivo” fino a 30 gg. dopo (il 15/5/2024) – sebbene ciò sia irregolare: Cass. 9356/2023; la perizia risulta depositata il 10/4/2024, e contestata il 9/5/2024, assolutamente nel termine (irregolarmente) assegnato. Il ricorso del 7/6/2024 è ancora tempestivo rispetto alla contestazione.
5. Non c'è alcuna domanda su diritti e la prova dei requisiti extrasanitari non è dovuta nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., proprio perché in esso si giudica solo di requisiti sanitari, mentre il ricorso è inammissibile per carenza di ~ 3 ~
interesse solo se emergono elementi ostativi “prima facie” alla possibilità di ottenere il diritto (Cass. 2587/2020, 14629/2021).
6. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
7. La CTU di prime cure è però apparsa non munita di motivazione idonea a confutare i motivi di contestazione, e quindi ad essere recepita, soprattutto per quanto atteneva al giudizio sull'invalidità totale (il ricorrente, nato nel 1972, è in età lavorativa), negato con calcolo del 85% non giustificato analiticamente con riferimento alle tabelle di cui al dm 5/2/92; se ne è dunque disposto il rinnovo.
8. La CTU esperita in questa sede ha invece giudicato che il ricorrente versa, sin dalla domanda ammnistrativa del 15 ottobre 2021, in condizione di totale invalidità lavorativa;
mentre ha confermato che non versa in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento.
9. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico giuridico, appaiono convincenti e meritano condivisione, tanto più che contro esse non sono state spese specifiche osservazioni.
10. Tanto va dichiarato.
11. Le spese di difesa del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., seguono per due quinti la soccombenza parziale ~ 4 ~
dell' ; con distrazione per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. CP_1
Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale. 12. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza parziale prevalente dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 marzo 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 22226 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi – ricorrente Parte_1
E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis, co.6, c.p.c..
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che il ricorrente versa, sin dalla domanda amministrativa del 15 ottobre
2021, in condizione di totale invalidità lavorativa ai fini sociosanitari (cd. esenzione totale ticket);
b) respinge la domanda avente ad oggetto la condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento;
c) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, dei due quinti CP_1 delle spese di difesa del giudizio, che liquida, per questa parte, per la prima fase, in €. 4,00 per spese e €. 720,00 per compensi;
e per la presente fase in €. 5,00 ed €. 2.000,00 per compensi;
entrambe, oltre S.F., Iva e Cpa;
entrambe da distrarsi;
compensa il resto;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati CP_1 decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 26/6/2023 adìva Parte_1 questo Ufficio per sentir accertare di versare: a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
b) in subordine, in condizione di invalidità totale ai fini sociosanitari (cd esenzione totale ticket); fatti negati, a seguito di domanda amministrativa proposta il 15/12/2021, da verbale di accertamento amministrativo sanitario del 10/1/2023. ~ 2 ~
Resistente solo nel merito l' , la CTU si esprimeva il 10/4/2024 in senso CP_1 negativo per entrambi i requisiti, ed il ricorrente, con atto pervenuto il 9/5/2024, la contestava.
Con ricorso pervenuto il 7/6/2024 il introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi i due requisiti. Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità della domanda riferita CP_1 all'esenzione ticket per difetto di legittimazione passiva dell' sul diritto;
CP_1
l'improponibilità del ricorso per non consentire il riscontro della tempestività del dissenso;
l'inammissibilità dello stesso per aspecificità della contestazione;
deduceva la necessità di verificare il rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 445 bis c.p.c.; la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari.
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. Le domande attoree appaiono solo parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. E' diritto vivente ormai consolidato e qui condiviso che nei procedimenti ex art. 445 bis c.p.c., anche nei casi in cui legittimato passivo sul diritto perseguito sia un terzo, poiché il giudizio ha per oggetto esclusivo l'accertamento di requisiti sanitari utili a diritti, e non i diritti, legittimato passivo è solo l' CP_1
(Cass. 20862/202, 32695/2022) non essendo il litisconsorzio del terzo neppure necessario, essendo egli terzo avente causa da tale accertamento (Cass.
31157/2022). Tanto si è affermato anche quanto alla cd. esenzione ticket (Cass.
20415/2024).
4. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione, che peraltro l potrebbe verificare da sé CP_1 avendo partecipato attivamente al procedimento per ATPO n. 21330/2023, sebbene tramite funzionario. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023;
Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice aveva assegnato termine per il deposito della perizia fino a 70 gg. dopo l'inizio delle operazioni peritali, fissate per il 5/2/2024, e quindi fino al 15/4/2024; e termine per la contestazione “preventivo” fino a 30 gg. dopo (il 15/5/2024) – sebbene ciò sia irregolare: Cass. 9356/2023; la perizia risulta depositata il 10/4/2024, e contestata il 9/5/2024, assolutamente nel termine (irregolarmente) assegnato. Il ricorso del 7/6/2024 è ancora tempestivo rispetto alla contestazione.
5. Non c'è alcuna domanda su diritti e la prova dei requisiti extrasanitari non è dovuta nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., proprio perché in esso si giudica solo di requisiti sanitari, mentre il ricorso è inammissibile per carenza di ~ 3 ~
interesse solo se emergono elementi ostativi “prima facie” alla possibilità di ottenere il diritto (Cass. 2587/2020, 14629/2021).
6. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
7. La CTU di prime cure è però apparsa non munita di motivazione idonea a confutare i motivi di contestazione, e quindi ad essere recepita, soprattutto per quanto atteneva al giudizio sull'invalidità totale (il ricorrente, nato nel 1972, è in età lavorativa), negato con calcolo del 85% non giustificato analiticamente con riferimento alle tabelle di cui al dm 5/2/92; se ne è dunque disposto il rinnovo.
8. La CTU esperita in questa sede ha invece giudicato che il ricorrente versa, sin dalla domanda ammnistrativa del 15 ottobre 2021, in condizione di totale invalidità lavorativa;
mentre ha confermato che non versa in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento.
9. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico giuridico, appaiono convincenti e meritano condivisione, tanto più che contro esse non sono state spese specifiche osservazioni.
10. Tanto va dichiarato.
11. Le spese di difesa del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., seguono per due quinti la soccombenza parziale ~ 4 ~
dell' ; con distrazione per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. CP_1
Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale. 12. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza parziale prevalente dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)