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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunziato, all'udienza del 20/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n.12975/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Catacchio Bianchi Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Contumace
OGGETTO: ricostruzione carriera docente transitato dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore
*
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere docente a tempo indeterminato, qualifica funzionale dei docenti laureati nella scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento di Lettere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed equiparati per l'insegnamento di discipline letterarie e latino (A011), con decorrenza giuridica (1/9/2001), giusta passaggio dal ruolo del personale docente della scuola primaria (già scuola elementare), in servizio presso il Liceo Classico “G. Galilei –M. Curie” di Monopoli, esponeva che, con D.P. n. 503/1 del 18/7/2002, il Provveditorato agli studi di Bari (oggi USR –Ambito territoriale di Bari), nell'ambito dell'aggiornamento della posizione stipendiale della ricorrente, alla vigilia del passaggio di ruolo, registrava l'anzianità di servizio della ricorrente in 15 anni e che, con successivo decreto n. 35RC del 17/12/2002, il Dirigente scolastico attestava la conferma nel nuovo ruolo della docente alla data dell'1/9/2002. Deduceva, altresì, che, con decreto n. 40 RC dell'8/8/2003, il Dirigente scolastico dell' di Locorotondo, provvedeva al Parte_2 riconoscimento dell'anzianità di servizio, utile ai fini giuridici ed economici, nella misura di anni 11 e mesi 4.
Ritenuta l'illegittimità di tale decreto di ricostruzione di carriera, avendo lo stesso decurtato 4 anni di servizio regolarmente prestati nel ruolo della scuola elementare, assegnando d'ufficio un'anzianità virtuale in applicazione del meccanismo della
“temporizzazione” di cui all'art. 6 D.P.R. n. 345/1983 e lamentando, inoltre, che, con decreto di definizione di carriera n. 32 del 27/6/2024, il convenuto non aveva CP_1 riconosciuto, ai fini della progressione di carriera l'anno 2013, adiva il Tribunale di
Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio di ruolo prestato nella scuola elementare nel periodo compreso dall'anno scolastico 1986/1987 al 2000/2001 senza applicazione della temporizzazione nonché al riconoscimento del servizio prestato nell'Anno 2013 ai fini della progressione di carriera e pensionistici;
per tale effetto condannare l'amministrazione convenuta alla ricostruzione di carriera con l'aggiornamento della posizione previdenziale e retributiva, oltre al versamento delle differenze retributive maturate, e oltre a interessi e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica, l'Amministrazione scolastica convenuta rimaneva contumace.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note e art. 127 ter c.p.c., la causa, di taglio documentale, è stata decisa mediante deposito delle motivazioni e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha invocato il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio di ruolo prestato nella scuola elementare nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1986/1987 e il 2000/2001, senza
Pag. 2 di 7 applicazione della temporizzazione nonché il riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera.
Tanto premesso, in ordine alla prima domanda si osserva quanto segue.
Sotto il profilo fattuale è pacifico che la ricorrente veniva assunta, in qualità di docente di scuola elementare, con decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/1986 e che, in data 1/9/2001, transitava nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado con il riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica di anni 15 (cfr. all. nn. 2 ricorso).
Inoltre, emerge che il Dirigente Scolastico dell' Controparte_2
, con decreto n. 40 RC dell'8/8/2003, non ha riconosciuto integralmente
[...] le annualità di servizio effettuate in qualità di insegnante di docente di scuola primaria, avendo riconosciuto, in applicazione del sistema della “temporizzazione” ex art. 6
D.P.R. n. 345/1983, quale “anzianità complessiva ante qualifica attuale ANNI 11 MESI
4” (cfr. all. n. 4 ricorso).
Ciò premesso, giova ricordare che la disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (“Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato”).
In particolare, l'art. 77 di tale D.P.R. n. 417 del 1974, sotto la rubrica, “Passaggi di ruolo”, dispone: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella
H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni....”.
Il successivo art. 83 del medesimo decreto n. 417/74, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Di rilievo, ai fini che rilevano nel presente giudizio, è l'art. 57 della L. 11 luglio 1980, n.
312, in base al quale, “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art.
77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
Pag. 3 di 7 Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.”.
Ne discende che l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore, mentre l'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, statuendo quanto riportato sopra.
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili, compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Va allora data continuità alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n.
22726/2022 e Cass. n. 8605/2024 punto 7) che, nel pronunciarsi in ordine al passaggio di insegnante dalla scuola di infanzia a quella secondaria ha rilevato, affermando principi di carattere generale, che “in virtù del sopravvenire dell'art. 57 della legge n.
312 del 1980, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo, dell'introduzione delle diverse tipologia di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti”, con la conseguenza che “si è così imposta un'interpretazione univoca di detta norma, nel senso che in ogni caso in cui
Pag. 4 di 7 l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici”, laddove “una lettura restrittiva dell'art. 83 del D.P.R. n. 417 del 1974 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti – e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n. 312 del 1980 – avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento”.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, considerata la piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado nei termini evidenziati, l'anzianità per il servizio di ruolo deve essere riconosciuta anche nel passaggio del docente dal ruolo della scuola primaria
(elementare) a quello della scuola secondaria di 2° grado (superiore).
In ordine al secondo profilo della domanda, giova evidenziare come la “sterilizzazione” dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione di carriera della docente in quanto il meccanismo riguarda solo gli effetti economici, ma non anche gli effetti giuridici dell'anzianità di servizio (cfr. Cass. ordinanza n. 16133/2024 e Corte
d'Appello di Bari n. 822/2024).
A tanto si aggiunga che recentemente la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto in virtù del quale la normativa relativa al blocco delle progressioni stipendiali – ossia l'art. 9, commi 21 e 23, d.l.n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010, poi prorogato per l'anno 2013 dall'art. 1 D.P.R. n. 122/2013 – vada interpretata nel senso di dichiarare il diritto “al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico” (cfr. Cass. n. 13618 e 13619 del 21/5/2025).
I giudici di legittimità hanno, dunque, distinto tra effetti economici e progressioni di carriera (non bloccate); il blocco economico, secondo la Corte, non va esteso a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola.
Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, va dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato, a fini giuridici e previdenziali, l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni
Pag. 5 di 7 stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo.
In conclusione, per l'anno 2013, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio di ruolo prestato nella scuola elementare nel periodo compreso tra l'1/9/1986 ed il 31/8/2001, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'aggiornamento della posizione previdenziale e retributiva, oltre al versamento degli arretrati maturati;
a tali somme devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Alla luce di quanto sopra esposto e della giurisprudenza unanime della Corte di
Cassazione, l'anzianità maturata dalla ricorrente nei servizi svolti come docente presso la scuola elementare va riconosciuta integralmente e non nei limiti della temporizzazione.
In ordine alla domanda relativa al servizio prestato nell'anno 2013, la domanda merita accoglimento sotto il profilo della ricostruzione di carriera ai fini giuridici e previdenziali ma non anche ai fini economici.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
In applicazione del principio di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 12975/2024, promosso da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del p.t., ogni diversa istanza e/o Controparte_1 CP_3 eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 6 di 7 a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, per la ricostruzione di carriera, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio di ruolo prestato nella scuola elementare nel periodo dall'1/9/1986 all'
1/9/2001, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'aggiornamento della posizione previdenziale e retributiva, oltre al versamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
b) accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici e previdenziali nella ricostruzione di carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, CP_1 che liquida in complessive € 3.689,00 per compensi, cui vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Bari, 20/10/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunziato, all'udienza del 20/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n.12975/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Catacchio Bianchi Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Contumace
OGGETTO: ricostruzione carriera docente transitato dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore
*
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere docente a tempo indeterminato, qualifica funzionale dei docenti laureati nella scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento di Lettere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed equiparati per l'insegnamento di discipline letterarie e latino (A011), con decorrenza giuridica (1/9/2001), giusta passaggio dal ruolo del personale docente della scuola primaria (già scuola elementare), in servizio presso il Liceo Classico “G. Galilei –M. Curie” di Monopoli, esponeva che, con D.P. n. 503/1 del 18/7/2002, il Provveditorato agli studi di Bari (oggi USR –Ambito territoriale di Bari), nell'ambito dell'aggiornamento della posizione stipendiale della ricorrente, alla vigilia del passaggio di ruolo, registrava l'anzianità di servizio della ricorrente in 15 anni e che, con successivo decreto n. 35RC del 17/12/2002, il Dirigente scolastico attestava la conferma nel nuovo ruolo della docente alla data dell'1/9/2002. Deduceva, altresì, che, con decreto n. 40 RC dell'8/8/2003, il Dirigente scolastico dell' di Locorotondo, provvedeva al Parte_2 riconoscimento dell'anzianità di servizio, utile ai fini giuridici ed economici, nella misura di anni 11 e mesi 4.
Ritenuta l'illegittimità di tale decreto di ricostruzione di carriera, avendo lo stesso decurtato 4 anni di servizio regolarmente prestati nel ruolo della scuola elementare, assegnando d'ufficio un'anzianità virtuale in applicazione del meccanismo della
“temporizzazione” di cui all'art. 6 D.P.R. n. 345/1983 e lamentando, inoltre, che, con decreto di definizione di carriera n. 32 del 27/6/2024, il convenuto non aveva CP_1 riconosciuto, ai fini della progressione di carriera l'anno 2013, adiva il Tribunale di
Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio di ruolo prestato nella scuola elementare nel periodo compreso dall'anno scolastico 1986/1987 al 2000/2001 senza applicazione della temporizzazione nonché al riconoscimento del servizio prestato nell'Anno 2013 ai fini della progressione di carriera e pensionistici;
per tale effetto condannare l'amministrazione convenuta alla ricostruzione di carriera con l'aggiornamento della posizione previdenziale e retributiva, oltre al versamento delle differenze retributive maturate, e oltre a interessi e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica, l'Amministrazione scolastica convenuta rimaneva contumace.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note e art. 127 ter c.p.c., la causa, di taglio documentale, è stata decisa mediante deposito delle motivazioni e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha invocato il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio di ruolo prestato nella scuola elementare nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1986/1987 e il 2000/2001, senza
Pag. 2 di 7 applicazione della temporizzazione nonché il riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera.
Tanto premesso, in ordine alla prima domanda si osserva quanto segue.
Sotto il profilo fattuale è pacifico che la ricorrente veniva assunta, in qualità di docente di scuola elementare, con decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/1986 e che, in data 1/9/2001, transitava nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado con il riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica di anni 15 (cfr. all. nn. 2 ricorso).
Inoltre, emerge che il Dirigente Scolastico dell' Controparte_2
, con decreto n. 40 RC dell'8/8/2003, non ha riconosciuto integralmente
[...] le annualità di servizio effettuate in qualità di insegnante di docente di scuola primaria, avendo riconosciuto, in applicazione del sistema della “temporizzazione” ex art. 6
D.P.R. n. 345/1983, quale “anzianità complessiva ante qualifica attuale ANNI 11 MESI
4” (cfr. all. n. 4 ricorso).
Ciò premesso, giova ricordare che la disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (“Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato”).
In particolare, l'art. 77 di tale D.P.R. n. 417 del 1974, sotto la rubrica, “Passaggi di ruolo”, dispone: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella
H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni....”.
Il successivo art. 83 del medesimo decreto n. 417/74, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Di rilievo, ai fini che rilevano nel presente giudizio, è l'art. 57 della L. 11 luglio 1980, n.
312, in base al quale, “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art.
77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
Pag. 3 di 7 Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.”.
Ne discende che l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore, mentre l'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, statuendo quanto riportato sopra.
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili, compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Va allora data continuità alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n.
22726/2022 e Cass. n. 8605/2024 punto 7) che, nel pronunciarsi in ordine al passaggio di insegnante dalla scuola di infanzia a quella secondaria ha rilevato, affermando principi di carattere generale, che “in virtù del sopravvenire dell'art. 57 della legge n.
312 del 1980, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo, dell'introduzione delle diverse tipologia di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti”, con la conseguenza che “si è così imposta un'interpretazione univoca di detta norma, nel senso che in ogni caso in cui
Pag. 4 di 7 l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici”, laddove “una lettura restrittiva dell'art. 83 del D.P.R. n. 417 del 1974 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti – e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n. 312 del 1980 – avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento”.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, considerata la piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado nei termini evidenziati, l'anzianità per il servizio di ruolo deve essere riconosciuta anche nel passaggio del docente dal ruolo della scuola primaria
(elementare) a quello della scuola secondaria di 2° grado (superiore).
In ordine al secondo profilo della domanda, giova evidenziare come la “sterilizzazione” dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione di carriera della docente in quanto il meccanismo riguarda solo gli effetti economici, ma non anche gli effetti giuridici dell'anzianità di servizio (cfr. Cass. ordinanza n. 16133/2024 e Corte
d'Appello di Bari n. 822/2024).
A tanto si aggiunga che recentemente la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto in virtù del quale la normativa relativa al blocco delle progressioni stipendiali – ossia l'art. 9, commi 21 e 23, d.l.n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010, poi prorogato per l'anno 2013 dall'art. 1 D.P.R. n. 122/2013 – vada interpretata nel senso di dichiarare il diritto “al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico” (cfr. Cass. n. 13618 e 13619 del 21/5/2025).
I giudici di legittimità hanno, dunque, distinto tra effetti economici e progressioni di carriera (non bloccate); il blocco economico, secondo la Corte, non va esteso a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola.
Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, va dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato, a fini giuridici e previdenziali, l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni
Pag. 5 di 7 stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo.
In conclusione, per l'anno 2013, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio di ruolo prestato nella scuola elementare nel periodo compreso tra l'1/9/1986 ed il 31/8/2001, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'aggiornamento della posizione previdenziale e retributiva, oltre al versamento degli arretrati maturati;
a tali somme devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Alla luce di quanto sopra esposto e della giurisprudenza unanime della Corte di
Cassazione, l'anzianità maturata dalla ricorrente nei servizi svolti come docente presso la scuola elementare va riconosciuta integralmente e non nei limiti della temporizzazione.
In ordine alla domanda relativa al servizio prestato nell'anno 2013, la domanda merita accoglimento sotto il profilo della ricostruzione di carriera ai fini giuridici e previdenziali ma non anche ai fini economici.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
In applicazione del principio di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 12975/2024, promosso da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del p.t., ogni diversa istanza e/o Controparte_1 CP_3 eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 6 di 7 a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, per la ricostruzione di carriera, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio di ruolo prestato nella scuola elementare nel periodo dall'1/9/1986 all'
1/9/2001, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'aggiornamento della posizione previdenziale e retributiva, oltre al versamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
b) accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici e previdenziali nella ricostruzione di carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, CP_1 che liquida in complessive € 3.689,00 per compensi, cui vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Bari, 20/10/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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