Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01374/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01525/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2024, proposto da
BARZAGHI STORE REAL ESTATE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ada Lucia De Cesaris, Tommaso Sacconaghi e Giulio Politeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. De Cesaris in Milano, Via Visconti di Modrone, n. 12;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi e Maria Lodovica Bognetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
nei confronti
AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Milano - Prot. 27/05/2024.0296990.U del 27 maggio 2024, contenente l’ordine al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi del comma 1 dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 della somma di euro 87.530,00, nonché, a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi del comma 2 dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 della somma di euro 111.427,57, con riferimento all’unità immobiliare ad uso residenziale “4A”, sita in Milano in viale Ortles n. 54/A;
nonché di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento allegato e/o preordinato e/o presupposto e/o connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa: il provvedimento del Comune di Milano PG 363541 dell’1 luglio 2022, avente ad oggetto “Immobile di via Ortles, 54/A – Municipio 5 Comunicazione di conclusione del procedimento di determinazione della sanzione ex art. 38.1 del DPR 380/2001. Richiesta di pagamento dei costi della perizia dell’Agenzia delle Entrate di determinazione della sanzione art. 38 c.1 del DPR 380/01.”; la “Relazione Tecnico Estimale relativa alla determinazione all’attualità del valore venale delle u.i.u. site nel fabbricato di via Ortles n. 54 a Milano ai sensi dell’art.38 comma 1 del DPR n. 380/2001.” dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Lombardia – Ufficio provinciale di Milano – Territorio, del 31 maggio 2022; la comunicazione del Comune di Milano P.G. 173855 del 15 aprile 2019; in parte qua, il Regolamento del Comune di Milano per la Gestione della Riscossione delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 7 luglio 2014 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia in esame ha ad oggetto un immobile situato in Viale Ortles nel territorio del Comune di Milano, edificato in forza della licenza edilizia n. 203/1968 ed avente una consistenza volumetrica pari a mq. 4.282,37 sviluppata in origine su quattro piani fuori terra con destinazione prevalentemente artigianale.
Con DIA presentata in data 25 ottobre 2006 e successive varianti, la proprietà ha dato corso, per questo immobile, ad un intervento di ristrutturazione edilizia, attuata mediante demolizione e ricostruzione, che ne ha di fatto comportato la modificazione della destinazione d’uso da artigianale a residenziale, e ciò sebbene nella citata DIA del 25 ottobre 2006 e nelle successive varianti fosse stato dichiarato il mantenimento in essere della destinazione artigianale.
Ultimato l’intervento nell’anno 2010, l’edificio è stato frazionato in 61 unità immobiliari (dichiarate laboratori di piccole dimensioni ma in realtà abitazioni) cedute ad una pluralità di soggetti, con successiva costituzione del Condominio di Viale Ortles 54/A (d’ora innanzi anche “Condominio”).
Successivamente, con provvedimento del 24 aprile 2012 (integrato con atto del 19 luglio 2012), il Comune di Milano ha annullato in autotutela i titoli edilizi che avevano assentito il suddetto intervento, essendosi rilevato che la trasformazione funzionale dell’immobile, da laboratorio a residenza, era in contrasto con la disciplina urbanistica del PRG vigente al momento della realizzazione delle opere.
Con istanza dell’8 febbraio 2018, il Condominio – allegando l’impossibilità di ripristino – ha presentato al Comune di Milano un’istanza ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, al fine di ottenere l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della sanzione demolitoria.
Il Comune di Milano, con atto del 15 aprile 2019, ha comunicato l’accoglimento della predetta istanza, specificando però che agli acquirenti delle singole unità immobiliari sarebbero state applicate più sanzioni: a) una sanzione ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, per la trasformazione della destinazione d’uso, da artigianale a residenziale, realizzata in base al titolo edilizio annullato; b) una sanzione ai sensi dell’art. 33 o dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 per le opere interne alle singole unità immobiliari realizzate in contrasto con il titolo edilizio annullato, fatta salva peraltro la facoltà del singolo condomino di riportare i luoghi e la destinazione a quanto previsto dall’ultima variante prodotta, scontando in tal caso la sola sanzione prevista dal citato art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Con provvedimento in data 27 maggio 2024, il Comune di Milano ha applicato alla società Barzaghi Store Real Estate s.r.l. (utilizzatrice in forza di contratto di leasing di alcune unità immobiliari site nell’immobile di cui si discute, catastalmente identificate al foglio 554, mp. 265 subalterni 801, 716 e 835) una sanzione pecuniaria pari ad euro 87.530 ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché una ulteriore sanzione pecuniaria pari ad euro 111.427,57 ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001. La prima sanzione è, come detto, correlata alla modifica di destinazione d’uso realizzata in base al titolo edilizio annullato; la seconda sanzione è invece correlata alla realizzazione, all’interno di una delle predette unità immobiliari, di un soppalco avente superficie maggiore rispetto a quella prevista dallo stesso titolo edilizio annullato.
Contro questo provvedimento è principalmente diretto il ricorso in esame proposto dalla società Barzaghi Store Real Estate s.r.l. Con il ricorso, viene inoltre fra l’altro impugnata la Relazione Tecnico Estimale redatta dall’Agenzia delle Entrate, le cui risultanze sono state utilizzate dal Comune di Milano per la quantificazione delle sanzioni applicate alla ricorrente.
Si sono costituiti in giudizio, per opporsi all’accoglimento delle domande avverse, il Comune di Milano e l’Agenzia delle Entrate.
La Sezione, con ordinanza n. 803 del 25 luglio 2024, ha accolto l’istanza cautelare motivando esclusivamente in punto di periculum.
Nel corso del giudizio, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 28 gennaio 2025.
Ritiene il Collegio che, siccome il ricorso è infondato nel merito, si possa prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Milano.
Con il primo motivo, parte ricorrente sostiene che, nel caso concreto, l’Amministrazione avrebbe potuto applicare solo la sanzione prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, volta a sanzionare interventi eseguiti in base a titolo edilizio annullato, e non anche quella di cui all’art. 34 dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001, volta a sanzionare la realizzazione di opere eseguite in difformità dal titolo edilizio. Per giungere a questa conclusione l’interessata rileva che la sanzione di cui al citato art. 38 sarebbe in sostanza assorbente in quanto volta a sanzionare, nel suo complesso, l’intera opera eseguita sulla base di un titolo edilizio annullato, comprese le parti realizzate in difformità da esso. A questo proposito la parte evidenzia che l’art. 34 presupporrebbe l’esistenza di opere realizzate in difformità da un titolo edilizio valido ed efficace e che, in caso di annullamento del titolo edilizio, tale presupposto sarebbe evidentemente mancante.
Con altra censura, sempre contenuta nel primo motivo, parte ricorrente evidenzia in subordine che il titolo edilizio annullato prevedeva la realizzazione di un soppalco avente superficie pari a mq. 23,74 e che, nel concreto, è stato realizzato un soppalco avente superficie leggermente superiore, pari a mq. 33,45. Sostiene pertanto l’interessata che, per la quantificazione della sanzione applicata ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, si sarebbe dovuta prendere in considerazione la sola superficie eccedente, realizzata in difformità dal titolo annullato, e non, come invece fatto dall’Amministrazione, l’intera superficie del soppalco.
Ritiene il Collegio che queste censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.
Il regime sanzionatorio degli abusi edilizi conseguenti alla realizzazione di interventi eseguiti sulla base di titolo annullato è stabilito dall’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Stabilisce il primo comma di questa norma che <<In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite…>>.
Con tale disposizione il legislatore ha cercato di contemperare l’interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive con l’interesse del privato che ha realizzato o acquistato l’opera in buona fede, confidando nella validità del titolo edilizio successivamente annullato. In base a questa norma, infatti, l’Amministrazione, prima di comminare qualsiasi sanzione, deve valutare la possibilità di emendare i vizi che hanno condotto all’annullamento.
L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 17 del 7 settembre 2020, ha però chiarito che i vizi emendabili sono solo quelli di carattere formale/procedimentale e non anche quelli aventi carattere sostanziale, che determinano il contrasto dell’opera con la normativa urbanistico-edilizia vigente.
La stessa sentenza ha altresì chiarito che, nel caso in cui il vizio formale non sia emendabile, dovrà essere data prevalenza all’interesse pubblico alla rimozione dell’opera della quale, quindi, dovrà essere senz’altro ordinata la demolizione, salva l’ipotesi in cui questa non possa intervenire per ragioni tecniche (esclusa quindi ogni possibilità di valutazione discrezionale/opportunistica); solo in questa ipotesi potrà dunque applicarsi la sanzione pecuniaria.
Oltre alla possibilità di rimozione del vizio e di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria (per le particolari ipotesi sopra illustrate), il trattamento di favore riservato al privato in buona fede per il caso di titolo edilizio annullato si concretizza anche nella misura della sanzione pecuniaria prevista, più mite rispetto a quella stabilita per le altre ipotesi di abuso: in caso di annullamento del titolo edilizio la sanzione pecuniaria è infatti correlata al valore delle opere eseguite e non al doppio dell’aumento di valore dell’intero immobile (come per il caso di ristrutturazione eseguita senza titolo) o al doppio del costo di produzione (come nel caso interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire).
Si deve pertanto ritenere, in questo quadro, che la norma di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 non abbia carattere assorbente e sia anzi di natura speciale: il più mite trattamento sanzionatorio da essa introdotto è infatti diretto a sanzionare esclusivamente la specifica condotta consistente nella realizzazione di un’opera del tutto conforme ad un titolo edilizio annullato. Solo in questo caso si versa invero in quella situazione di buona fede che giustifica l’applicazione di misure sanzionatorie più favorevoli.
Al contrario, quando l’opera si discosta in tutto o in parte dal titolo edilizio annullato, non vi è una situazione di buona fede da tutelare e non vi è quindi ragione per applicare la norma di favore contenuta nell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001. Per le parti eseguite in difformità vanno dunque applicate le altre disposizioni sanzionatorie introdotte dallo stesso d.P.R. n. 380 del 2001, fra cui quella prevista dall’art. 34 che riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio.
A contrario non risulta decisiva l’argomentazione secondo cui, per le opere eseguite in parziale difformità, si potrebbe applicare solo la sanzione di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 in quanto la fattispecie prevista dal precedente art. 34 presuppone l’esistenza di un titolo edilizio valido ed efficace.
A questo proposito si deve innanzitutto osservare che, anche ammettendo che per le opere difformi dal titolo edilizio annullato non sussistano i presupposti per applicare l’art. 34, la soluzione non può essere quella di applicare in questa fattispecie esclusivamente la sanzione di cui all’art. 38. Si è detto infatti che la sanzione prevista dall’art. 38 riguarda specificamente ed esclusivamente le opere del tutto conformi al titolo edilizio annullato: affermare, come fa la ricorrente, che, per le opere difformi, sia sufficiente la sanzione comminata ai sensi del suddetto articolo significa accettare che questi interventi possano andare esenti da qualsiasi trattamento sanzionatorio. Ne consegue che, se si ritiene che l’art. 34 non sia applicabile, devono applicarsi le norme che sanzionano gli interventi realizzati in assenza di titolo (artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 380 del 2001)
In ogni caso, si deve poi altresì osservare che, in base al secondo comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, il pagamento della sanzione pecuniaria determina gli effetti dell’accertamento di conformità e, dunque, la formazione di un titolo edilizio valido ed efficace. Non è dunque vero che quando si versa nell’ipotesi di opere eseguite in base a titolo edilizio annullato manca un presupposto per l’applicazione della norma contenuta nell’art. 34.
Risulta a questo punto agevole affermare che deve ritenersi corretta la decisione del Comune di Milano di applicare la sanzione stabilita dal ridetto art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 per il soppalco realizzato in difformità dal titolo edilizio annullato.
Per quanto concerne poi le contestazioni mosse avverso la misura della sanzione in concreto applicata, si deve osservare che non è constato che il soppalco previsto dal titolo edilizio annullato consisteva in sostanza in uno stretto corridoio che, ai sensi dell’art. 38 del regolamento edilizio vigente alla data di presentazione del titolo, non costituiva s.l.p. Il soppalco in concreto realizzato, seppure avente una superficie solo di poco superiore a quella del soppalco previsto dal titolo edilizio, ha invece dato luogo ad un vero e proprio piano ammezzato che esprime s.l.p., ove sono stati collocati una camera, una cabina armadio e un servizio igienico (cfr. doc. 19 di parte ricorrente). Si tratta pertanto di un’opera del tutto diversa da quella prevista dal titolo, in ogni sua parte difforme da esso.
Si deve quindi ritenere che la decisione di considerare tutta la sua superficie per il calcolo della sanzione sia corretta.
Va per queste ragioni ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la determinazione dell’ammontare della sanzione applicata ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 sarebbe errata in quanto, a tal fine, l’Amministrazione ha tenuto conto anche delle superfici del terrazzo, del box e della cantina, e ciò sebbene queste non esprimano s.l.p.
Con il terzo motivo, l’interessata rileva che l’intervento sanzionato consiste, non già in una nuova costruzione, ma in una ristrutturazione edilizia con recupero di s.l.p. preesistente. Essa sostiene pertanto che la determinazione dell’ammontare della sanzione applicata ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 sarebbe errata anche perché, a tal fine, si sarebbe dovuto a suo giudizio tener conto, non già del valore complessivo finale delle opere realizzate, ma del più contenuto aumento di valore.
Questa censura è strettamente correlata a quella contenuta nel quarto motivo, laddove si rileva che è stato lo stesso Comune, nella propria iniziale richiesta, a chiedere all’Agenzia del Territorio di determinare l’incremento del valore delle opere. Sostiene pertanto l’interessata che la relazione tecnico-estimativa redatta dall’Agenzia del Territorio, utilizzata dal Comune di Milano per determinare la misura delle sanzioni applicate, sarebbe contraddittoria rispetto alla suddetta richiesta posto che essa ha determinato il valore finale complessivo delle opere. La stessa relazione sarebbe anche affetta dal vizio di difetto motivazionale posto che essa non esplicita le ragioni che avrebbero determinato il mutamento dell’obiettivo della stima e dei criteri di valutazione. Sostiene infine la parte che l’Agenzia non avrebbe tenuto conto della documentazione integrativa fornita dal Condominio nel corso dell’istruttoria.
Con altra censura, contenuta nel terzo motivo, parte ricorrente deduce che l’Amministrazione avrebbe applicato nel concreto una sanzione esorbitante che risulterebbe perciò del tutto inutile in quanto da essa non sostenibile.
Con il quarto motivo, l’interessata rileva che la relazione tecnico-estimativa redatta dall’Agenzia del Territorio ha tenuto conto del valore venale delle unità immobiliari all’attualità. Secondo la parte questa decisione sarebbe errata in quanto, a suo dire, si sarebbe dovuto tener conto del più contenuto valore sussistente al momento di realizzazione delle opere, e ciò tanto più se si considera che nel caso in esame il procedimento avrebbe avuto una durata eccessiva per cause imputabili al Comune.
In proposito si osserva quanto segue.
Come visto l’art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che, in caso di opere realizzate in base a titolo edilizio annullato, l’amministrazione, al ricorrere dei presupposti ivi previsti, può comminare una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere eseguite.
La norma è chiara nel rapportare la sanzione al valore delle opere e non all’aumento di valore conseguente alla loro realizzazione. Si deve pertanto ritenere che, anche in caso di interventi di ristrutturazione edilizia con recupero della s.l.p. esistente, la misura della sanzione debba essere calcolata facendo riferimento al valore finale complessivo delle opere senza scomputare il valore che le stesse avevano prima dell’effettuazione dell’intervento.
La decisione assunta dall’Agenzia del Territorio e dal Comune di procedere in tal senso risulta pertanto conforme alla legge; è quindi del tutto irrilevante che lo stesso Comune, nella sua iniziale richiesta, abbia chiesto di determinare l’aumento di valore e che la relazione dell’Agenzia del Territorio non sia strettamente aderente a questa iniziale richiesta essendo, come detto, decisiva la conformità a legge della determinazione dell’ammontare della sanzione.
Ciò stabilito, va ora osservato che, l’art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 non precisa se il valore delle opere debba essere determinato con riferimento all’attualità o al momento di realizzazione delle stesse.
Su questo punto il Collegio ritiene tuttavia condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai suddetti fini, occorra tener conto del valore all’attualità (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 7 marzo 2017, n. 331).
Questo orientamento risulta convincente in quanto i mutamenti di valore delle opere, dal momento di realizzazione al momento in cui viene applicata la sanzione, incidono in maniera bidirezionale sul proprietario delle stesse. Le diminuzioni comportano, da un lato, un effetto positivo in quanto determinano la contrazione dell’importo della sanzione ma, da altro lato, comportano effetti negativi in quanto il patrimonio del proprietario risente della diminuzione del valore del bene. Gli aumenti di valore determinano gli effetti opposti.
Si deve pertanto ritenere che il rapportare la sanzione al valore attuale delle opere costituisca misura che consente di incidere sul debitore in maniera sempre proporzionata al valore del suo patrimonio, e costituisca perciò misura più efficace ed equilibrata indipendentemente dalla durata del procedimento e dalle ragioni che l’hanno determinata.
Non è poi condivisibile l’affermazione secondo cui, per determinare l’ammontare della misura sanzionatoria, non si dovrebbe tener conto dei locali che non esprimono s.l.p.
A questo proposito va innanzitutto osservato che l’art. 38 si riferisce genericamente al valore delle opere senza distinguere fra quelle che esprimono s.l.p. e quelle che non la esprimono.
In secondo luogo va rilevato che anche le opere che non esprimono s.l.p. hanno un proprio valore (box o cantine) o determinano un aumento di valore dell’unità immobiliare cui accedono (balconi, terrazze ecc.). Ritenere che queste opere non incidano sull’ammontare della sanzione risulta quindi del tutto illogico posto che, se si ammettesse ciò, significherebbe accettare che esse non verrebbero colpite da alcuna misura sanzionatoria nonostante determinino un aumento di valore del patrimonio del proprietario.
Va poi osservato che nessun rilievo ha il fatto che l’ammontare della sanzione non sia (in ipotesi) sostenibile per la ricorrente posto che, come detto, ciò che risulta decisivo è la conformità dello stesso alla norma di riferimento. In proposito va anche considerato che, sul punto, l’Amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità.
Infine si deve rilevare che la censura secondo cui l’Agenzia del Territorio, nel corso procedimento di stima del valore delle opere, non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dal Condominio risulta del tutto generica non avendo la parte neppure indicato in quale modo tale ritenuto omesso apprezzamento abbia inciso sulla determinazione dell’ammontare delle sanzioni.
Per tutte queste ragioni va ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
Con l’ultimo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che: a) il termine di trenta giorni fissato per il pagamento dal provvedimento principalmente impugnato sarebbe troppo breve e perciò irragionevole; b) l’indicazione contenuta nel suddetto provvedimento circa le modalità di pagamento sarebbe illegittima laddove subordina la possibilità di ottenere la rateizzazione alla rinuncia all’impugnazione.
Per quanto riguarda la censura di cui al punto a), ritiene il Collegio che la stessa non possa essere condivisa non avendo la parte indicato in maniera puntuale le ragioni per le quali il termine di trenta giorni sarebbe irragionevole: l’interessata si è invero limitata ad affermare, genericamente e senza alcuna dimostrazione, che, entro quel termine, le sarebbe impossibile reperire le risorse necessarie per far fronte al pagamento della sanzione.
Per quanto riguarda la censura sub b), ritiene il Collegio che, siccome il provvedimento impugnato si è, per il profilo in questione, limitato a richiamare l’art. 13 del Regolamento del Comune di Milano per la Gestione della Riscossione delle Entrate Comunali e siccome non risulta che la ricorrente abbia formulato istanza di rateizzazione, lo stesso provvedimento non abbia, in questa parte, ancora portata lesiva. La lesione della sfera giuridica della ricorrente si realizzerà infatti solo ove questa presenti in concreto istanza di rateizzazione e l’Amministrazione in concreto la respinga.
Pertanto, pur condividendosi l’argomentazione secondo cui il beneficio della rateizzazione non può essere subordinato alla rinuncia del diritto costituzionalmente garantito di far valere i propri interessi in sede giurisdizionale, la censura deve ritenersi al momento inammissibile.
Per tutte queste ragioni, anche le censure da ultimo esaminate non possono essere accolte.
In conclusione, essendo tutti i motivi dedotti infondati o inammissibili, il ricorso va respinto.
La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO