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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 21/03/2025, alle ore 09:20, di fronte al G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, viene chiamata la causa iscritta al N.R.G. 7633/2017, promossa da
e , anche in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
– in qualità di erede di Persona_1 Parte_3
(avv. Jacopo Bianchetti) Persona_1
- opponenti -
nei confronti di ora (avv. Anna Sarli) Controparte_1 Controparte_2
- opposta -
nei confronti di
(avv. Anna Sarli) Controparte_2
- opposta -
Per parte opponente è comparso l'avv. Jacopo Bianchetti.
Per parte opposta, è comparsa l'avv. Anna Sarli.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'avv. Sarli si riporta ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute ed il rigetto di quelle avverse;
con riferimento alle note conclusionali di controporte, ne contesta il contenuto illustrando in maniera analitica le varie questioni legate al passaggio dell'intero assetto patrimoniale tra la originaria parte opposta e la ditta individuale di P_3 cui oggi è titolare;
contesta ed evidenzia inoltre l'infondatezza di varie Controparte_1
Pag. 1 di 20 affermazioni fatte da parte opponente nella nota conclusionale con riferimento sia a circostanze relative agli effettivi committenti delle opere eseguite, sia con riferimento alle stesse opere eseguite e rispetto anche agli effettivi esiti istruttori in atti;
evidenzia nuovamente l'irrilevanza del rapporto di coniugio già in essere tra e . P_4 Parte_2
L'avv. Bianchetti, a sua volta, si riporta ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi esposte. Contesta, punto per punto, quanto oggi dedotto in sede di discussione orale dall'avv. Sarli, sia con riferimento alla questione della successione di rapporti relativi alle società cancellate dal registro delle imprese, sia con riferimento alla cd.
“trasformazione involutiva” in ditta individuale;
e, nel merito, evidenzia quanto emerso in sede istruttoria e il mancato assolvimento di parte opposta dell'onere probatorio sulla medesima ricadente anche con riferimento all'esistenza e al contenuto di un contratto relativo ai lavori asseritamente eseguiti.
Il G.O.P. udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza, esonerando le stesse a ricomparire per la sua pronuncia.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti a ciò espressamente autorizzate, il Giudice, al termine della sua redazione, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della contestuale decisione resa ex art. 429 del c.p.c. ed allegata al presente verbale, che viene chiuso alle ore 15:18.
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 2 di 20
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione a d.i.
Lavori edili. TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Cancellazione società di persone dal Registro delle Imprese e subentro Seconda Sezione Civile ditta individuale.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
7633/2017 Ruolo Generale, promossa da
e , anche in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
– in qualità di erede di Persona_1 Parte_3
(avv. Jacopo Bianchetti) Persona_1
- opponenti -
nei confronti di ora (avv. Anna Sarli) Controparte_1 Controparte_2
- opposta - nei confronti di
(avv. Anna Sarli) Controparte_2
- opposta - ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 21 marzo 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrante del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto ruolo in data 22/08/2017 la società Parte_4
[... i è rivolta al Tribunale di Perugia chiedendo che venisse ingiunto a , Parte_1
e il pagamento della somma di euro 18.407,36 portata Parte_2 Persona_1 dalla fattura n. 1 del 28/01/2017, avente ad oggetto prestazioni d'opera effettuate sull'immobile sito in Gubbio, frazione Torre Calzolari n. 29.
A sostegno della propria istanza, la società ingiungente ha prodotto copia della fattura n. 1 del
25/01/2017, le scritture contabili autenticate in cui è stata registrata, una lettera di messa in mora del 28/04/2017 e una visura catastale dell'immobile oggetto delle prestazioni d'opera intestato alle controparti.
Con decreto n. 2016, emesso in data 16/10/2017, il Tribunale di Perugia ha ingiunto quanto richiesto, oltre interessi legali e spese della procedura.
Pag. 3 di 20 Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato le parti ingiunte hanno proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo evidenziando, anzitutto, di avere già con missiva del 18/05/2017, a firma del proprio legale, provveduto a contestare le pretese vantate dalla Parte_4
Nello specifico, in punto di fatto, parte opponente ha allegato:
- che i lavori di ristrutturazione, eseguiti sull'immobile posto al primo piano, destinato a casa coniugale degli allora coniugi e (separatisi in data Parte_2 P_5
17/10/2016) erano stati decisi e commissionati da quest'ultimo, prestatore d'opera e socio illimitatamente responsabile della medesima unitamente al di lui padre Parte_4
; Controparte_1
- che la gran parte dei lavori di ristrutturazione, comunque di modesta entità in quanto consistiti in massima parte nella realizzazione di pareti in cartongesso, era stata effettuata da soggetti terzi, al cui pagamento aveva essa stessa integralmente provveduto, come anche per le opere di impiantistica e di installazione dei nuovi infissi e finestre;
- che , per il tramite di suoi conoscenti, aveva effettuato in economia solo alcune P_5 lavorazioni di modesto valore, consistenti nella demolizione manuale di un muro divisorio;
- che tutto il materiale utilizzato ed installato per l'esecuzione dei lavori era stato acquistato dalla sola opponente, come da lista bonifici estratta dal proprio conto corrente n. 01005 03001
00000000 2355 acceso presso la BNL (doc. 5);
- che alcuni materiali utilizzati, pur se fatturati in capo alla società Parte_4 [...]
in realtà, erano stati acquistati personalmente da lei medesima tramite l'utilizzo CP del proprio conto corrente personale;
- che nel separarsi, i coniugi avevano sottoscritto in data 05/09/2016 un accordo transattivo dandosi atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti opponenti, inoltre, nel richiamare l'avvio nei confronti di da parte Parte_2 della ex suocera di altra iniziativa ingiuntiva ugualmente opposta Controparte_6
(circostanza, a detta dell'opponente, rivelatrice del pretestuoso tentativo di di P_5 aggirare la transazione sottoscritta in sede di separazione per ottenere indebiti guadagni economici), hanno precisato che l'immobile di cui è causa, pur se in proprietà indivisa tra le medesime, in concreto, è distinto in due diverse unità abitative, l'una posta al piano primo soprastrada e l'altra posta al piano secondo, e che i lavori realizzati in costanza di matrimonio hanno interessato unicamente la porzione sita al piano secondo dell'immobile nell'esclusivo godimento di , con conseguente infondatezza della pretesa economica Parte_2 avanzata in sede monitoria anche confronti delle altre convenute.
In punto di diritto, con un primo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito la nullità
e/o invalidità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., stante il valore
Pag. 4 di 20 probatorio della fattura commerciale limitato alla sola fase monitoria, attesa la sua predisposizione unilaterale.
Con un secondo motivo, le opponente hanno eccepito ancora la nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto, osservando sia che il costo dei suddetti lavori di muratura, essendo stati commissionati da in costanza di matrimonio e riguardando la sola P_5 porzione al secondo piano adibita a casa coniugale, non potesse essere imputato alle opponente e (occupanti la sola porzione immobiliare sita al piano Persona_1 Parte_1 inferiore), sia che aveva riconosciuto di non aver più nulla a pretendere nei P_5 confronti di . Parte_2
In ogni caso, nel merito, parte opposta ha contestato l'irrazionalità e l'eccessività dell'importo ingiunto.
Infine, l'opponente , con riserva di quantificarne l'importo in corso di causa, Parte_2 ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti della società Parte_4 per ottenere il rimborso del materiale dalla medesima acquistato in favore della
[...] società opposta avendo ella personalmente provveduto al pagamento di una serie di fatture intestate alla suddetta società ingiungente.
Su tali premesse, previo rigetto della eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, parte opponente ha così concluso:
“- in via principale: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia n. 2016 dell'anno
2017 e, per l'effetto, revocare lo stesso integralmente, e/o comunque dichiarare che le SI.ra
, e nulla devono alla Parte_2 Parte_1 Persona_1 [...] per tutte le ragioni espresse"; Parte_4
- in ulteriore via principale: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa, differenziare le posizioni debitorie delle SI.re e e, in Parte_2 Pt_1 Per_1 particolare, Voglia riconoscere che la SI.ra e la SI.ra nulla devono alla Pt_1 Per_1 in quanto i lavori in muratura per i quali è stata Parte_4 emessa la fattura n. 1/2017 hanno riguardato la sola unità abitativa della SI.ra Parte_2
";
[...]
- in ulteriore via principale, "Voglia L'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la SI.ra nulla deve alle Parte_2 Parte_4 in quanto i lavori sono stati commissionati dal , socio
[...] P_5 illimitatamente responsabile della a titolo personale, sono stati eseguite da Parte_4 altre ditte, terze e distinte, comunque pagate dalla e le sole opere in muratura poste Parte_2 in essere, comunque di minimo valore, sono state eseguire personalmente dal su P_5 quella che all'epoca era la casa coniugale in cui viveva con la SI.ra e che, infine, Parte_2
Pag. 5 di 20 il SI. a riconosciuto con transazione di non avere nulla a pretendere dalla SInora P_5
Parte_2
- in via riconvenzionale, "Voglia L'Ill.mo Giudice adito riconoscere che la SI.ra è Parte_2 creditrice nei confronti della della somma dalla stessa pagata a fronte di Parte_4 materiale acquistato dalla società e fatturato alla stessa, e per l'effetto, condannare Parte_4 la convenuta al risarcimento di quanto indebitamente ottenuto, ovvero, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice intenda riconoscere anche solo parzialmente la pretesa avanzata dalla
porre in compensazione i due crediti. Parte_4
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa tutti, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Si è costituita in giudizio la società la quale, nel Parte_4 rimarcare la contraddittorietà, in punto di fatto, degli assunti difensivi di controparte, ha chiesto il rigetto dell'opposizione sostenendo anche l'irrilevanza, ai fini della decisione, della divisione interna dell'immobile sito in Gubbio, frazione Torre Calzolari n. 29, con conseguente legittimazione passiva di tutte le parti ingiunte in quanto comproprietarie dell'intero immobile e precisando come l'importo fatturato ed oggetto di ingiunzione dovesse essere riferito alla sola prestazione di opera e non al rimborso dei costi relativi a materiali.
Nel contestare la fondatezza dei motivi di opposizione espressi dalle attrici in punto di diritto, la società opposta ha anche eccepito l'irrilevanza e la sostanziale inopponibilità ad essa dell'accordo transattivo sottoscritto tra gli ex coniugi in occasione della loro separazione personale, nonché la genericità e l'indeterminatezza della domanda riconvenzionale, tale da impedire una precisa replica sul punto.
Su tali premesse, la società ha concluso, in via Parte_4 preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito, per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
In occasione della prima udienza, tenutasi in data 04/05/2018 dinanzi all'originaria giudice assegnataria, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso della parte opponente Persona_1
Con ricorso depositato in data 04/09/2018, parte opponente ha chiesto, ai sensi dell'art. 302
c.p.c., la fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio riportandosi a quanto già esposto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
in data 19/01/2019 la difesa di parte opposta ha depositato nuova comparsa di costituzione e risposta conseguente alla notifica del suddetto ricorso per la prosecuzione del giudizio, ribadendo le argomentazioni difensive già svolte in sede di prima costituzione in giudizio.
Nelle more del giudizio, la causa è stata riassegnata allo scrivente che, all'esito dell'udienza tenutasi in data 31/05/2019, con successiva ordinanza riservata del 24/08/2019, ha rigettato
Pag. 6 di 20 l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato a parte opponente termine di legge per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , coerede della scomparsa Parte_3 Persona_1
Alla successiva udienza del 14/02/2020, costituitasi in giudizio in data Parte_3
27/01/2020, sono stati assegnati alle parti i termini dell'art. 183, comma sesto, del codice di procedura civile;
con ordinanza del 07/06/2021, decisa una serie di questioni sollevate dalle parti, lo scrivente ha ammesso, nei limiti ivi indicati, la prova orale richiesta dai procuratori costituiti nei rispettivi scritti difensivi.
L'istruttoria orale ammessa è stata espletata nel corso delle udienze del 11/03/2022, del
15/07/2022 e del 24/03/2023.
Va inoltre precisato che nel corso dell'udienza del 22/09/2023 la difesa delle parti opponenti ha rappresentato l'intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della società Parte_4
in pendenza dei termini assegnati alle parti per il deposito di note difensive sulla
[...] conseguente problematica processuale di detta cancellazione, in data 13/10/2023 con comparsa di intervento volontario si è costituita in giudizio la , Controparte_2 dichiarando la propria intenzione di proseguire la causa “per fare valere i propri diritti, in qualità di legale rappresentante della già Controparte_2 Parte_4
nei confronti di , e eredi ”;
[...] Parte_2 Parte_1 Persona_1
Con ordinanza del 26/10/2023 ritenendo insussistenti i presupposti per l'interruzione del giudizio, ha rinviato per il completamento dell'istruttoria, facendo “… salve in sede decisoria le necessarie determinazioni conseguenti alla cancellazione della società opposta dal registro delle imprese (circostanza da considerarsi pacifica)”.
All'esito della prova orale ammessa, la causa è stata rinviata all'odierna udienza di discussione tenutasi mediante collegamento da remoto, e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies del c.p.c., con concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
01. Oggetto del giudizio
Il presente giudizio ha, principalmente, ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria di euro 18.407,36 portata dalla fattura n. 1 del 28/01/2017, a suo tempo avanzata in sede monitoria dalla società . Parte_4 Parte_4
Sotto tale profilo, deve osservarsi sin da subito che, avendo i lavori edilizi di cui è causa interessato un bene in comproprietà, sebbene debba presumersi che tutti i comproprietari, almeno formalmente, ne abbiano beneficiato e, nel caso di specie, tenuto conto del petitum e della causa petendi (che non è certamente inquadrabile nella generale e, peraltro, residuale azione di arricchimento senza giusta causa) ad essa sottostanti, in astratto il soggetto obbligato all'adempimento deve essere individuato esclusivamente nella parte a cui è riferibile il vincolo contrattuale in base al quale è sorta detta obbligazione patrimoniale, e non anche negli altri
Pag. 7 di 20 soggetti che, indirettamente, possano per ipotesi aver beneficiato degli interventi edilizi sull'abitazione di fatto goduta da : sulla base delle deduzioni difensive e Parte_2 della documentazione prodotta dalle parti, come anche sulla base degli esiti dell'attività istruttoria compiuta nel corso del giudizio, ritiene il giudicante che sia quest'ultima il solo soggetto nei cui confronti poteva essere avviata l'iniziativa monitoria, non risultando le altre parti comproprietarie legate alla società da alcun Parte_4 ipotizzabile vincolo contrattuale, né potendo indursi per facta concludentia l'esistenza di tale vincolo contrattuale.
Trattasi, ovviamente, di una conclusione che attiene non alla legittimazione processuale della parte, ma al merito della controversia, dovendosi ancora una volta evidenziare che le parti ingiunte diverse da , anche all'esito dell'istruttoria svolta, risultano del tutto Parte_2 estranee a un qualunque vincolo contrattuale, generatore di obbligazioni pecuniarie nei confronti della società ingiungente.
Ciò detto, sempre con riferimento al perimetro dell'oggetto della materia in contesa, deve osservarsi che, nel costituirsi in giudizio, ha svolto domanda Parte_2 riconvenzionale di condanna della società ingiungente al pagamento della spesa sostenuta per il pagamento di materiale acquistato dalla società opposta da fornitori terzi e alla medesima fatturato.
A tal ultimo proposito, sin da subito è opportuno evidenziare che il merito di tale domanda riconvenzionale risulta priva di fondamento in quanto appare evidente che se (come pare possibile arguire, tenuto conto della mancata deduzione di altra causa petendi) le somme di cui la opponente ha chiesto in via riconvenzionale la refusione riguardano spese sostenute per i lavori svolti all'interno della sua abitazione, la stessa non ha alcun titolo a richiederne il rimborso, essendosene avvantaggiata patrimonialmente, con conseguente rigetto della domanda nel merito.
02. Natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Una ulteriore, opportuna premessa, conseguente anche ad alcuni dei motivi di opposizione spesi dalla parte attrice, attiene alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito va ricondotto nell'alveo di un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, in cui l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e l'opponente quella convenuto in senso sostanziale, con i conseguenti effetti in ordine all'onere probatorio ricadente sulle suddette parti.
In particolare, per giurisprudenza più che pacifica della Suprema Corte “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma
Pag. 8 di 20 anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (così, Cass. n.
5754/2009; cfr. altresì Cass. n. 19560/2009; n. 2217/2007; n. 17496/2007; n. 2997/2004).
Quanto agli probatori gravanti sulle parti, il creditore parte opposta (a cui compete, come già detto, la posizione sostanziale di attore, avendo egli richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato
(cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
mentre è il debitore parte opponente ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali quest'ultimo miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte,
Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
03. Cancellazione della società Controparte_7
– Effetti
[...]
Ciò premesso, ai fini della decisione assume rilievo preliminare la verifica degli effetti conseguenti alla cancellazione della società dal Parte_4
Registro delle Imprese, intervenuta nelle more del giudizio.
In punto di fatto è pacifico quanto segue:
- il credito ingiunto è portato dalla fattura n. 1 del 28/01/2017 emessa dalla società
[...]
Parte_4
- come risulta dalle visure camerali prodotte da tutte le parti costituite in giudizio, la società risulta cancellata dal Registro delle Imprese non Parte_4 avendo il socio superstite provveduto alla ricostituzione della pluralità della Controparte_1 compagine sociale entro il termine semestrale previsto dall'art. 2272 del Codice civile, applicabile anche alle società in nome collettivo in virtù del richiamo operato dall'art. 2293 del Codice civile;
- sempre dalla visura camerale la suddetta società risulta sciolta senza apertura della procedura di liquidazione;
- ha presentato domanda di prosecuzione dell'attività (“Modifica di società Controparte_1 di ditta individuale” a far data dal 22/01/2020, poi rettificata in quella del 19/01/2020, data di scadenza del suddetto termine semestrale.
Pag. 9 di 20 Come già anticipato, dopo che la difesa di parte opponente aveva eccepito l'interruzione del giudizio in virtù della suddetta cancellazione, si è costituito in giudizio in Controparte_1 proprio, quale titolare dell'omonima ditta individuale, sostenendo l'avvenuta trasformazione in ditta individuale dell'impresa già esercitata in forma societaria e che l'unipersonalità sociale non sarebbe causa di estinzione della compagine sociale.
Con ordinanza del 26/10/2023, per le motivazioni che qui vengono integralmente richiamate, lo scrivente ha rigettato l'eccezione di interruzione del giudizio in applicazione del noto principio di “ultrattività del mandato”, non avendo la procuratrice costituita della società opposta dato notizia dell'evento interruttivo nelle forme, ai sensi e agli effetti dell'art. 300 del c.p.c.; peraltro, con detta ordinanza, questo giudicante ha fatto “salve in sede decisoria le necessarie determinazioni conseguenti alla cancellazione della società opposta dal registro delle imprese”.
Con successiva ordinanza del 23/06/2024, pur ritenendo comunque opportuno il completamento dell'attività istruttoria orale già ammessa, è stata sostanzialmente ribadita la riserva di un approfondimento in sede decisoria delle problematiche connesse alla suddetta cancellazione della società dal e, pertanto la relativa problematica deve Controparte_7 essere affrontata, in via preliminare, con la presente decisione.
Ciò precisato, anzitutto, vanno ribaditi i principi generali espressi dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con le sentenze n. 6070, 6071 e 6072, del 12 marzo 2013, già esposti nella succitata ordinanza del 26/10/2023, secondo cui la cancellazione dal Registro delle
Imprese delle società, sia di capitali che di persone (differendo, nel secondo caso, il solo effetto meramente dichiarativo della pubblicazione dell'atto di cancellazione nel Registro delle
Imprese), determina l'estinzione della compagine sociale, con conseguente ricostruzione in termini latamente successori delle vicende conseguenti a detto effetto estintivo.
Come già osservato, nel caso di specie, la società è Parte_4 stata cancellata dal registro delle Imprese per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di legge previsto dall'art. 2272, n. 4, del Codice civile (norma estensibile anche alla società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice per effetto dei richiami contenuti nell'art. e art. 2315 del Codice civile) e senza che sia stata avviata la fase di liquidazione: la cancellazione della compagine sociale dal Registro delle Imprese comporta, per legge, lo scioglimento della società con effetto ex nunc.
Appare opportuno osservare che la procedura ordinaria di liquidazione è obbligatoria per le società di capitali, ma non per gli imprenditori individuali e per le società di persone, potendo questi ultimi soggetti cessare l'attività di impresa senza seguire la procedura formale di liquidazione.
Secondo legge, nel caso in cui venga meno la compagine societaria, il socio superstite può operare in forma unipersonale per sei mesi, alla scadenza dei quali, in caso di mancata
Pag. 10 di 20 ricostituzione della pluralità dei soci, si verifica una causa di scioglimento della società di persone con effetto ex nunc (Corte di Cassazione, Sezione 6 1 Civile, Ordinanza 16 aprile
2018, n. 9346); ovviamente l'evento comportante lo scioglimento della società non ne determina automaticamente la sua estinzione (Corte di Cassazione, Sezione TRI Civile,
Sentenza 22 dicembre 2014, n. 27189; Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24400), potendo seguire nei termini sopra già esposti la sua messa in liquidazione e, solo dopo, la sua estinzione.
Nel caso di specie, dalla lettura della visura camerale in atti non risulta che sia stata espletata la procedura di liquidazione della società ingiungente, mentre il socio superstite ha comunicato la prosecuzione dell'attività imprenditoriale in forma individuale.
Al socio superstite è data anche la possibilità della cosiddetta trasformazione involutiva dell'impresa, opzione alternativa al mero scioglimento ed estinzione della società, decidendo
(eventualmente, anche prima della scadenza del termine di sei mesi) di proseguire l'attività sotto forma di impresa individuale e con assegnazione ad esso del patrimonio sociale residuo, circostanza comportante comunque l'effetto risolutivo ed estintivo dell'ente societario e, ove occorrente, la sua liquidazione e soddisfacimento dei diritti del socio escluso o receduto.
Tale scelta, infatti, presuppone lo scioglimento della società e (in linea astratta) la sua concreta messa in liquidazione tramite l'assegnazione del patrimonio residuo al socio superstite.
Lo scioglimento della società non è confondibile con la sua estinzione, aprendo essa la fase di liquidazione, oppure la prosecuzione dell'attività di impresa in capo al socio superstite dell'attività.
Tuttavia, l'estinzione della compagine sociale rappresenta un effetto dichiarativo conseguente alla sua cancellazione dal registro delle Imprese.
Inoltre, considerato che l'unipersonalità della compagine sociale comporta il suo scioglimento ma non la sua estinzione, è ben possibile che il socio superstite di una società di persone continui, di fatto, nell'attività di impresa, con utilizzo del patrimonio aziendale, anche dopo il decorso del termine semestrale sopra richiamato e senza avere provveduto alla ricostituzione della pluralità dei soci: infatti, l'ente sociale si estingue solo a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese (con efficacia dichiarativa Cass., Ordin. n. 24746 del 2018; Cass.
Ordin. n. 32304 del 2019).
Non essendo espressamente regolata dalla legge tale ultima eventualità, occorre rifarsi a quanto stabilito sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione che, con Sentenza 14 gennaio
2015, n. 496, ha sostenuto che “lo scioglimento della società, che a norma dell'art. 2272 c.c.,
n. 4, si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all'ente, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto […] Una siffatta vicenda non integra una trasformazione
Pag. 11 di 20 nel senso tecnico inteso dall'art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma” (cfr. anche Corte di
Cassazione, Sezione TRI Civile, Sentenza 16 febbraio 2007, n. 3670; Corte di Cassazione,
Sezione 1 Civile, Sentenza 06 febbraio 2002, n. 1593; Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile,
Sentenza 25 giugno 2014, n. 14449).
Con riferimento alla più volte affermata “concentrazione della titolarità dei rapporti – facenti alla società – nel socio residuo” la Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24400 del
2018 già citata), con ciò volendo evidenziare la concentrazione in capo al socio superstite che non abbia proceduto entro il termine di sei mesi secondo quanto previsto dalla suddetta norma codicistica di tutti i rapporti passivi già facenti capo alla società, il quale è chiamato a rispondere “… personalmente delle obbligazioni già sociali” (così, già Corte di Cassazione,
Sezione 1 Civile, Sentenza 16 marzo 1996, n. 2226).
In altri termini, la massa dei rapporti conserva il proprio originario centro di imputazione e, in particolare, per il lato passivo il socio superstite, come persona fisica, rimane responsabile dell'obbligazione già sociale.
In sintesi, il socio superstite di una società in nome collettivo (oltre alle scelte di ricostituire la compagine sociale o di messa in liquidazione e estinzione della società) ha la possibilità di procedere alla cancellazione della società e proseguire in forma individuale l'attività di impresa ove residuino beni dopo la sua liquidazione;
ovvero, può procedere alla trasformazione della società mantenendo, in tal modo, la continuità dei rapporti giuridici già facenti capo alla precedente forma societaria.
Nel primo caso, il socio superstite, se intende fa valere i diritti già in capo alla società, deve fornire la prova di averli acquisiti a titolo di successore del credito societario ovvero a titolo derivativo (come, ad esempio, nel caso di assegnazione in sede di liquidazione).
In base agli atti di causa a disposizione del giudicante, la fattispecie oggetto del presente giudizio risulta essere caratterizzata dal fatto che il socio superstite, pur senza aver ritenuto di porre in atto la fase di liquidazione e tenuto conto della sua volontà di non procedere alla ricostituzione della pluralità dei soci, ha comunque provveduto, contestualmente, a cancellare la società in nome collettivo dal registro delle imprese (conseguendone, dunque, l'effetto estintivo ex nunc previsto dalla legge) e a iniziare una nuova attività di impresa sotto forma individuale.
Risulta pertanto evidente che il credito di cui è causa non è stato fatto oggetto di rilievo in sede di liquidazione in quanto non solo tale fase non è stata avviata, ma il credito stesso, essendo
Pag. 12 di 20 tuttora pendente il giudizio di opposizione, presentava carattere incerto e illiquido e, pertanto, in ipotesi, non avrebbe potuto neppure essere considerato in sede di liquidazione.
L'avvenuta estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese esclude, già solo di per sé, che l'operazione posta in essere dal socio superstite di voler continuare in forma individuale l'attività di impresa già svolta tramite la società in nome collettivo, sia qualificabile come una trasformazione di quest'ultima in una impresa individuale, dovendosi ritenere che, a tal fine, occorresse un atto formale specifico.
In altri termini, nel caso di specie, il socio superstite ha, per un verso, deciso di procedere all'estinzione della società in nome collettivo e, per altro verso, di proseguire (o, meglio, iniziare) l'attività di impresa sotto forma individuale presumibilmente anche mediante l'utilizzo dei beni già facenti parte della precedente impresa in forma societaria, aspetto questo ultimo che non ha alcun rilievo ai fini della presente decisione involgendo il profilo della liquidazione e della definizione dei rapporti tra gli ex soci.
Il credito oggetto di ingiunzione deve, pertanto, considerarsi credito facente capo ad una società ormai estinta per sua cancellazione dal registro delle imprese senza preventivo procedimento di liquidazione.
Occorre dunque verificare se (e entro che termini e da chi) l'azione giudiziaria inizialmente intrapresa dalla ingiungente società in nome collettivo per ottenere il riconoscimento di tale posta creditoria possa essere utilmente coltivata e continuata dopo l'estinzione dell'ente societario.
La Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni, ha ribadito il principio secondo cui l'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio (ex plurimis Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile,
Sentenza 15 novembre 2016, n. 23269; Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 09 agosto 2023, n. 24246).
Principio, quest'ultimo, pienamente applicabile, dunque, anche all'ipotesi dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale ancora pendente al momento in cui si è verificato l'effetto estintivo dell'ente societario.
Anche recentemente, con Ordinanza 03 gennaio 2023 n. 74, la Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma
Pag. 13 di 20 solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione (Cass. n. 27189 del 22/12/2014).
Orbene, in tale ipotesi, la Corte di appello, in applicazione del principio secondo il quale “Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio
o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica”
(Cass. n. 8521 del 25/03/2021), avrebbe dovuto procedere alla verifica della legittimazione attiva di (OMISSIS) e, quindi, dei suoi eredi, nei sensi indicati tenendo conto della avvenuta cancellazione della società e ciò non ha fatto” (conformi: Corte di Cassazione, Sezione 3
Civile, Ordinanza 25 marzo 2021, n. 8521; Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza
18 luglio 2023, n. 21071).
Nel caso di specie, la costituzione in giudizio del socio superstite, anche a seguito dell'estinzione della società in nome collettivo (circostanza che, come già anticipato, non ha comportato la dichiarazione di estinzione del giudizio in virtù del principio di ultrattività del mandato), potrebbe assumere rilievo in quanto soggetto sul quale può ritenersi concentrata la titolarità formale dei rapporti societari, ma ciò nei limiti sopra enucleati, vale a dire con riferimento ai rapporti passivi in quanto, secondo i principi giurisprudenziali sopra esposto, la qualità di ex-socio non implica necessariamente la successione, dal lato attivo, nella posizione giuridica della società; peraltro, la fattispecie oggetto del presente giudizio non attiene all'ipotesi del socio superstite che abbia continuato l'esercizio societario dopo la scadenza del semestre senza ricostituire la pluralità sociale, ma riguarda l'ipotesi della intervenuta estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese e della contestuale prosecuzione dell'attività di impresa in forma individuale.
In altri termini, la costituzione in giudizio in proprio del già socio superstite, vale a dire quale titolare della nuova ditta individuale, non può giovare alla parte al fine di vedersi riconosciuto il credito ingiunto, atteso che non risulta in atti che il titolare della nuova ditta individuale sia subentrato, per successione (come dallo stesso espressamente dichiarato nella propria
“comparsa di intervento volontario” del 12/10/2023) o a titolo particolare, nei diritti della estinta società in nome collettivo.
Ciò precisato, pur in presenza di una recente rimessione della problematica alle Sezioni Unite, deve darsi continuità ai principi contenuti nelle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 6070 - 6071 e 6072 del 12/03/2013) secondo cui, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di
Pag. 14 di 20 tipo successorio, in forza del quale, per un verso, i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate; e, per altro verso, sulle sopravvenienze attive si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, da cui devono essere però escluse le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Infatti, con riferimento alle sopravvenienze attive, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno così osservato:
“È ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto
o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive”.
Pag. 15 di 20 Successivamente la Corte di Cassazione ha così ribadito i principi precedentemente espressi
“… Già nel 2010, questa Corte ha pronunciato tre sentenze, rese a Sezioni Unite, con le quali ha chiarito che, anche nelle società di persone, la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, determina il venir meno della loro capacità e soggettività, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali (Cass. 22 febbraio 2010, n. 4060, n.
4061 e 4062). In tale quadro, una decisione in materia di cancellazione in presenza di diritti litigiosi, ha affermato che "in caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria (Cass. 16 luglio 2010, n.
16758). Alla luce di quest'ultima pronuncia, dunque, se la società è titolare di una situazione giuridica che si esaurisce in una pretesa di carattere contenzioso, questa si deve intendere abbandonata con la cancellazione dal registro delle imprese. Successive decisioni di questa
Corte (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072), rifacendosi ai precedenti del 2010 e partendo dal dato, ormai acquisito;
che la cancellazione ha effetto estintivo, si sono soffermate sulla sorte dei rapporti, sostanziali e processuali, di cui fosse parte la società al momento della cancellazione ed hanno ricondotto la vicenda estintiva a un fenomeno di tipo successorio, con conseguente subentro dei soci nelle posizioni attive e passive della società, con applicabilità, dal punto di vista processuale, del meccanismo interruzione-riassunzione,
e con esclusione, anche nel caso di sopravvenienze attive, della cancellazione d'ufficio della società, se non in caso di svolgimento dinamico di attività d'impresa da parte della società, pur cancellata. In particolare, nella sentenza n. 6072 del 2013, la Corte ha deciso sul … La cancellazione diviene così espressione di una volontà di rinuncia tacita ai diritti litigiosi o illiquidi. Anche da ultimo è stato ribadito che l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed
i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere
(Cass. 24 dicembre 2015, n. 25974; analogamente in precedenza v. Cass. 12 ottobre 2012, n.
17500; Cass. 17 settembre 2012, n. 15525; Cass. 10 giugno 2014, n. 13017). Sicché,
Pag. 16 di 20 versandosi nel caso di specie in ipotesi di diritti ancora incerti o illiquidi, in quanto successivamente fatti valere in giudizio e tuttora sub iudice, il fenomeno successorio di regola generato dallo scioglimento della società non può dirsi verificato, mentre è da ritenere che la società abbia implicitamente rinunciato a detti diritti poi fatti valere in giudizio dagli ex soci
“(Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza15 novembre 2016, n. 23269).
Con l'Ordinanza19 luglio 2018, n. 19302, la Corte di Cassazione ha confermato il suddetto indirizzo, evidenziando che “…l'oggetto della controversia non riguardava un diritto di credito compreso nel bilancio di liquidazione, ma mere pretese per le quali, in totale assenza della fase di liquidazione, si doveva ritenere che la società vi avesse rinunciato a favore della conclusione del procedimento estintivo (cfr. su fattispecie analoga, Cass. n. 23269 del
15/11/2016) …”; ed ulteriore conferma di tale indirizzo è contenuto nella pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 09 agosto 2023, n. 24246.
Questo stesso Tribunale di Perugia (Sentenza n. 1678/2019 pubblicata il 30/10/2019 a firma della dottoressa Teresa Giardino) con riferimento ad una fattispecie che si presenta sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha concluso che <il titolare di una ditta individuale che “subentri” nell'attività di una società di persone contestualmente sciolta e cancellata dal Registro delle Imprese non realizza una “trasformazione atipica” della società:
Cass. n° 496/2015 ha espressamente precisato che “Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l'attività aziendale come impresa individuale - così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell'art. 2272, n. 4, cod. civ. -, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 cod. civ., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l'azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite)”.
Il principio è d'altro canto conseguenza del fatto che, come precisato dalle Sezioni Unite – sent. n°6070/2013- “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio
Pag. 17 di 20 avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato,
a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”; Cass. n°25974/2015 ha espressamente previsto che “L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed
i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere”.
Non appare pertanto possibile al socio superstite che continui l'attività di impresa, in realtà attraverso la creazione di una “nuova” ditta individuale, azionare ex novo pretese riconoscibili unicamente in capo alla società ormai estinta, come l'azione ex artt. 1394 o 1395
c.c., esercitabili unicamente dal “rappresentato”, venuto meno anteriormente all'esercizio dell'azione>>.
In sintesi e conclusivamente, alla luce dei suindicati orientamenti giurisprudenziali si deve ritenere che avendo il socio superstite scelto di non ricostituire la pluralità Controparte_1 societaria, decidendo invece di procedere alla cancellazione della società dal Registro delle
Imprese senza ricorrere alla sua liquidazione e, contestualmente, ad avviare una nuova attività di impresa in forma individuale, è sopravvenuta una sostanziale rinuncia tacita dell'ente societario poi estinto al credito già fatto valere in sede monitoria, essendosi preferito concludere il procedimento estintivo con la cancellazione, anziché attendere il definitivo accertamento giudiziale del credito, coltivando il giudizio di opposizione già pendente dinanzi a questo giudice.
Conseguentemente, deve ritenersi che non si sia verificato alcun fenomeno successorio in capo al socio superstite (o ai soci) della società cancellata dal Registro delle Imprese, poiché nella fattispecie l'oggetto del contendere non riguarda già diritti e beni compresi nel bilancio di liquidazione, che non vi è stato, bensì mere pretese, ancorché azionate in giudizio, ovvero diritti ancora illiquidi ed incerti che avrebbero necessitato di un accertamento giudiziale non portato a conclusione e dei quali, peraltro, non risulta in atti neppure alcun titolo derivativo di trasferimento in favore del costituito . Controparte_1
A tal ultimo proposito, avendo lo scrivente ritenuto insussistenti i presupposti per la dichiarazione di interruzione del giudizio, la stessa costituzione in giudizio di CP
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, avvenuta (peraltro tramite la stessa
[...]
Pag. 18 di 20 procuratrice costituita della società cancellata dal Registro delle Imprese) al fine dichiarato di P_
“fare valere i propri diritti, in qualità di legale rappresentante della Controparte_1 già ”, appare di difficile inquadramento processuale, Parte_4 presentandosi in evidente contraddizione con la mancata formale dichiarazione in udienza da parte del procuratore costituito e/o con la mancata notificazione dell'evento estintivo ex art. 300 del c.p.c. .
In considerazione di quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la presente controversia, per la parte relativa alla pretesa oggetto di ingiunzione, debba essere definita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, la quale si verifica quando, durante l'iter processuale, sia intervenuta una situazione riconosciuta e ammessa da tutte le parti che abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte e abbia perciò fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice, su quanto costituiva l'oggetto della controversia.
Infine, come già anticipato, non trova alcun fondamento e legittimazione la domanda riconvenzionale proposta dalle parti opposte, con conseguente suo rigetto, come va ribadito il difetto di legittimazione passiva di e di e, a seguito della Parte_1 Controparte_8 scomparsa di quest'ultima, della coerede . Parte_3
03. Spese di lite.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite del presente giudizio.
Infatti, per un verso, la pretesa creditoria opposta è stata definita in sentenza per rinuncia tacita del credito conseguente alla intervenuta estinzione della società ingiungente, mediante adesione ad un indirizzo giurisprudenziale che seppure, allo stato, appare del tutto prevalente,
è stato recentemente fatto oggetto di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16477/2024; per altro verso, deve tenersi conto sia della infondatezza della domanda riconvenzionale, sia della riferibilità della pretesa creditoria a suo tempo azionata di fronte al giudice del monitorio a , la sola comproprietaria cui, in base agli Parte_2 atti di causa, è ipoteticamente possibile ricondurre l'eventuale vincolo contrattuale alla base del credito ingiunto, pur dovendosi ipotizzare che anche le altre comproprietarie abbiano tratto un vantaggio economico dall'esecuzione da parte di personale direttamente riconducibile alla società opposta di taluni lavori di ristrutturazione (come emersi anche sulla base dell'istruttoria espletata in corso di causa) sull'immobile sito in Gubbio, frazione Torre Calzolari n. 29.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese e/o assorbite:
- con riferimento al credito ingiunto, dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Pag. 19 di 20 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_2
- compensa integralmente tra tutte le parti costituite le spese di lite del presente giudizio.
Perugia, 21 marzo 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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