Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/06/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. R.G. 13625/2024
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. R.G. 13625/2024 promossa con ricorso da
C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Jacopo Facchini) nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
(Avv. Veronica Marchiori) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Venezia (VE) in data 13.09.1998 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1998, parte II^, Serie A, n. 102, Uff. 8; che dalla predetta unione sono nate le figlie (n. il 10.11.1999) e (n. il Persona_1 Persona_2
30.10.2003);
pagina 1 di 6
“1. Dichiarare la separazione personale tra la NO e il SI Parte_1 [...]
, che in data 13.09.1998 hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di Venezia CP_1 in regime di separazione dei beni di cui all'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal predetto Comune di Venezia atto n. 102/p.2/s.A/uff.8/1998, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione del provvedimento e agli ulteriori incombenti;
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza;
3. I coniugi si dichiarano ciascuno economicamente autonomo ed indipendente e pertanto non è dovuto nessun contributo al mantenimento;
4. Assegnare la casa familiare di Venezia Carpenedo via San Donà n. 232/A int. 3, alla madre;
5. Il SI provvederà entro il termine massimo di due mesi (se possibile anticipando il CP_1 trasferimento) dalla comparizione dei coniugi avanti il Tribunale di Venezia e per tale eventuale periodo impegnandosi comunque al pagamento della quota parte di mutuo e di spese condominiali maturande, a trasferirsi presso altro immobile che prenderà in locazione con relativi costi, portando con sé i beni personali e gli arredi di cui avrà necessità, previo accordo con la moglie;
6. Tenuto conto delle risorse dei genitori, della maggiore età delle figlie e dell'avviamento al lavoro contemporaneamente alla frequentazione dell'università, le figlie e potranno fare Per_1 Per_2 visita e permanere presso l'abitazione di ciascun genitore e ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento delle stesse, oltre al 50% delle spese universitarie e straordinarie come individuate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia in data 20.09.2019, di cui le parti hanno preso conoscenza;
7. Il SI , nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 trasferisce alla NO nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, per riequilibrare l'assetto patrimoniale della famiglia, la sua quota pari al C.F._1
50% della piena proprietà del seguente immobile: porzione di fabbricato condominiale facente parte del complesso residenziale denominato “Quartiere Auronzo” sito in Comune di Venezia (VE), località Mestre, alla via San Donà n. 232, composto da cinque corpi di fabbrica;
detta porzione è costituita da un appartamento, facente parte del fabbricato “A” (civico 232A) di sette vani ed accessori posto al piano secondo e da un pertinenziale garage, facente parte del fabbricato “B”, posto al piano terra;
l'appartamento confina con un vano scala comune e con prospetto su scoperto comune per più lati, salvis;
mentre il garage confina con altri garages e con scoperto comune, salvis. Il tutto è riportato al Catasto Fabbricati di Venezia, Foglio 136 (ex Foglio 15) con le seguenti consistenze:
- particella 298 sub. 4, via San Donà n. 232/A, p. 2, zona censuaria 9, Cat. A/2, cl. 3, vani 8, R.C.E. 1.021,76;
- particella 894 sub. 3, via San Donà p. T, zona censuaria 9, Cat. C/6, cl. 6, metri quadrati 11, R.C.E. 83,51.
pagina 2 di 6 Quanto qui oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nelle schede planimetriche allegate alla lettera A, fatta avvertenza che quanto a misure le stesse non sono attendibili in quanto trattasi di fotocopie ottenute con procedimento di riduzione. Quanto in oggetto viene trasferito nello stato di fatto e di diritto di cui attualmente si trova, unitamente ad ogni accessione, accessorio, dipendenza e pertinenza, servitù attiva e passiva, nonché alla proporzionale quota sulle parti comuni dell'edificio, come risultanti dalla legge, dallo stato dei luoghi, dal possesso e dal titolo di provenienza vale a dire l'atto Notaio del 28.05.2015 rep. 1035 e raccolta n. 924, al Persona_3 quale le parti fanno espresso ed integrale rinvio, con particolare riferimento a quanto ivi previsto. Nel presente trasferimento si intendono inoltre comprese, le relative quote di comproprietà descritte nel predetto atto notarile.
La NO dichiara di ben conoscere ed accettare e si obbliga ad osservare e a far Parte_1 osservare il regolamento di condominio che, con allegata pianta esplicativa degli accessi ed aree del complesso, trovasi allegato all'atto del Notaio di data 31.10.1974 registrato a Persona_4
Mestre il 15.11.1974 al n. 4615 e trascritto a Venezia il 22.11.1974 ai nn. 16711/14069.
Il SI dichiara, ai sensi e per gli effetti della normativa urbanistica che: - la Controparte_1 costruzione dell'unità abitativa e del fabbricato del quale la stessa fa parte è stata eseguita in virtù ed in conformità della concessione edilizia n. rilasciata dal Comune di Venezia in data 7 NumeroD_1 agosto 1973, del successivo cambio di intestazione del 27 dicembre 1973 prot. n. 8/3882/101 e dichiarato abitabile con provvedimento prot. n. 827165/1993 rilasciato dal predetto Comune in data 19 dicembre 1978; - la costruzione del garage e del fabbricato del quale lo stesso fa parte è stata eseguita in virtù e in conformità della concessione edilizia n. 8/22204/554 rilasciata dal Comune di Venezia in data 8 novembre 1973, del successivo cambio d'intestazione del 27 agosto 1974 prot. n. 8/39620/617 e dichiarato agibile con provvedimento Prot. n. 40743 rilasciato dal medesimo Comune in data 19 dicembre 1978; - per difformità a suddetta Licenza, limitatamente al sub. 4, è stata ottenuta Concessione in Sanatoria n. 237541 del 28/05/2015 con conclusione del procedimento sanzionatorio prot. Gen. N. 2015/585423 e successivamente gli immobili sono stati oggetto di manutenzione straordinaria autorizzata mediante segnalazione Certificata di inizio attività Prot. Gen. 322206 del 17/07/2015 e seguente Variante con Comunicazione di Inizio Lavori asseverata Prot. Gen. 575733 del 16/12/2015 e in conseguenza di queste ultime è stata attestata l'agibilità per effetto di silenzio-assenso alla Domanda di certificato di Agibilità PG/2016/57160 del 03/02/2016. Le parti dichiarano di non aver affidato ai legali l'incarico di provvedere ad accertamenti urbanistici né di controllare la corrispondenza delle risultanze amministrative con le dichiarazioni sopra rese. Le parti dichiarano altresì che non sono stati eseguiti lavori e/o varianti e/o mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere la sanatoria o altro provvedimento concessorio, né sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla suddetta normativa Urbanistico-Edilizia.
Il SI garantisce la piena e libera disponibilità della quota degli immobili Controparte_1 suindicati, per essere allo stesso pervenuti in forza di atto di compravendita in data 28/05/2015, rep. n. 1035 raccolta n. 924 del Notaio di Treviso, trascritto a Venezia il 09.06.2015 Persona_3 al n. 15786 R.G. e al n. 11147 R.P.
Le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari e in particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della pagina 3 di 6 rendita catastale e di far luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Le unità vengono pro quota trasferite a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con ogni accessione, dipendenza e pertinenza, uso e diritto servitù attive e passive -se ed in quanto esistenti- e con quant'altro previsto nel titolo di provenienza e relativa trascrizione, liberi comunque da garanzie reali e da trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di:
- ipoteca concessa per effetto del contratto di mutuo ipotecario contratto con Banca CP_2
di data 28.05.2015 a rogito del Notaio di Treviso n. rep. 1036 e n. racc. 925
[...] Persona_3 registrato a Venezia il 09.06.2015 al n. 15787 R.G. e al n. 2565 P.R., per la cancellazione della quale si attiverà a propria cura e spese la NO quando ne avrà necessità. Parte_1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2-ter del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE e succ., le parti dichiarano di aver ottenuto l'Attestazione di prestazione energetica n. 4183/2025 redatto in data 15.01.2025 dal geom. iscritto al CP_3
Collegio dei Geometri di Venezia al n. 2517 qui allegata sotto la lettera B e di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento edilizio e/o impiantistico, che modifichi la prestazione energetica dell'edificio.
In relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, e con riferimento a tutti gli impianti di cui all'Articolo 1 del Decreto predetto, esistenti nell'immobile ivi compresi quelli condominiali, il SI dichiara di Controparte_1 garantire la loro conformità alle normative in materia di sicurezza vigenti all'epoca in cui gli stessi sono stati realizzati.
Il SI presta le garanzie di legge e rinuncia espressamente a qualsiasi diritto di Controparte_1 ipoteca legale ed esonera il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
Per effetto del succitato trasferimento, la NO rimane proprietaria esclusiva Parte_1 degli immobili sopra descritti (unità abitativa con garage).
Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e spese condominiali e quant'altro si considera passato alla parte acquirente con effetto dalla sottoscrizione del presente verbale.
Le parti convengono che la NO , a fronte di tale trasferimento, si accolli in via Parte_1 esclusiva l'intero debito che le parti hanno verso la di cui al contratto di Controparte_4 mutuo ipotecario di data 28.05.2015 a rogito del Notaio di Treviso n. rep. 1036 e n. Persona_3 racc. 925 registrato a Venezia il 09.06.2015 al n. 15787 R.G. e al n. 2565 P.R., in ragione del quale vi è iscrizione ipotecaria sugli immobili di cui sopra, e si attiverà per ottenere prontamente la liberazione del SI da ogni obbligo. Controparte_1
A tali effetti la NO si riconosce subingredita al SI verso Parte_1 Controparte_1 la banca mutuante, che libererà da ogni obbligo il SI , e si obbliga a pagare in Controparte_1 via esclusiva puntualmente le singole rate di mutuo residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola, salva la facoltà di rinegoziazione del mutuo stesso.
pagina 4 di 6 Il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 l. n. 06.03.1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale di Venezia si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione di separazione. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare entro 30 giorni la stipula davanti al notaio a spese della NO . Le Parte_1 parti si impegneranno altresì a curare la trascrizione dell'atto con eventuali oneri a carico della NO . Parte_1
8. La NO si impegna a versare al SI , per riequilibrare Parte_1 Controparte_1
l'assetto patrimoniale della famiglia a fronte del trasferimento di cui sopra, la somma di € 30.000,00, di cui € 10.000,00 mediante assegno circolare n. 490105541206 tratto su banco B.P.M. consegnato in data odierna al sig. ed ulteriori € 20.000,00 al momento della vendita CP_1 dell'immobile a terzi da parte della NO per l'importo complessivo di € Parte_1
290.000,00 (comprensivo della cucina) e comunque entro e non oltre il 31.12.2025. Rimane inteso che la NO provvederà alla corresponsione al SI di tale Parte_1 Controparte_1 somma di denaro pari ad € 20.000,00 anche nel caso in cui non si perfezionasse la vendita dell'immobile a terzi entro tale data;
9. Il SI provvederà entro il termine massimo di due mesi (se possibile anticipando il CP_1 trasferimento) dalla comparizione dei coniugi avanti il Tribunale di Venezia e per tale eventuale periodo impegnandosi in deroga a quanto previsto al punto 7 comunque al pagamento della quota parte di mutuo e delle spese condominiali maturande fino al momento in cui lascerà la casa familiare, a trasferirsi presso altro immobile che prenderà in locazione con relativi costi, portando con sé i beni personali e gli arredi di cui avrà necessità, previo accordo con la moglie;
10. Con decorrenza dal momento in cui verrà formalizzato il trasferimento della quota della casa familiare di cui al punto precedente ovvero dal momento, successivo, in cui il Controparte_1 lascerà definitivamente la casa coniugale, la NO si impegna altresì a Parte_1 volturare a suo favore le utenze dell'immobile e a provvedere al loro puntuale pagamento e al pagamento delle spese condominiali;
nel frattempo la stessa collaborerà pro quota alle spese familiari;
11. Al momento in cui verrà formalizzato il trasferimento della quota della casa familiare di cui al punto precedente, ovvero dal momento, successivo, in cui il lascerà Controparte_1 definitivamente la casa coniugale i coniugi provvederanno a chiudere in conto corrente cointestato acceso presso Intesa San Paolo, ove è addebitato il mutuo, o ad intestarlo alla sola Parte_1 quanto eventualmente depositato sul predetto conto corrente al momento della chiusura o della voltura viene riconosciuto di spettanza del SI . Controparte_1
12. La NO autorizza fin da ora il marito e richiedere per Parte_1 Controparte_1 intero il rimborso fiscale relativo alla ristrutturazione della casa familiare che maturerà nel mese di luglio 2025, impegnandosi a sottoscrivere, ove necessario, la relativa documentazione;
13. Con decorrenza dal mese di gennaio 2025, la NO provvederà al Parte_1 pagamento diretto del finanziamento contratto con Deutsche Bank Easy per Minto Automobili per pagina 5 di 6 l'acquisto della vettura Fiat 500 targata GA909LB intestata alla stessa , cui fino ad Parte_1 ora ha provveduto il marito;
14. I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti;
15. Spese e competenze del presente procedimento interamente compensate tra le parti”
Osservato che la causa è dunque stata rimessa al Collego per essere decisa e che il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 19.5.2025 esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale tra e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1 in data 13.09.1998 in Venezia trascritto nei registri del predetto Comune atto n. 102/p.2/s.A/uff.8/1998; ordina all'Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione del provvedimento e agli ulteriori incombenti;
ratifica le condizioni della separazione congiuntamente formulate e sopra riportate.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Silvia Barison
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