Art. 8. (Modifiche all'articolo 7 della legge n. 285 del 2000). 1. All' articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque" e dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: ", uno dal Ministero dell'economia e delle finanze";
b) al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "esecuzione degli appalti" sono inserite le seguenti: "e dei subappalti";
c) al comma 2, lettera b), secondo periodo, le parole: "Tutte le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese stabilite in Italia" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese stabilite in Paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana";
d) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "rende pubblici" sono inserite le seguenti: "in via telematica".
Note all'art. 8:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia). - 1. Presso l'Agenzia e' istituito il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, organismo indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal presidente e da cinque membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti del Comitato sono scelti tra personalita' di indiscusso prestigio ed autorevolezza.
2. Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche di soggetti esterni da scegliere con procedure concorsuali:
a) effettua i controlli di cui all' art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , con particolare riguardo alla verifica della congruita' dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi dell'art. 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; a tale fine puo' acquisire le informazioni ritenute necessarie;
b) svolge, d'iniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti e dei subappalti, e in generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalita' organizzata nella realizzazione delle opere. Le imprese stabilite in Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono essere iscritte alle Casse edili provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Le imprese stabilite in paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana;
c) cura gli accertamenti di cui all' art. 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni;
d) informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il presidente della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici sull'esito degli accertamenti effettuati;
e) rende pubblici in via telematica con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di alta sorveglianza e garanzia puo' avvalersi dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell'ufficio di controllo interno dell'Agenzia. Le risorse necessarie per le attivita' istituzionali del Comitato sono ricomprese nell'ambito di quelle attribuite all'Agenzia dall'art. 10, comma 2, e sono stabilite nella misura determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 del presente articolo.".
a) al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque" e dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: ", uno dal Ministero dell'economia e delle finanze";
b) al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "esecuzione degli appalti" sono inserite le seguenti: "e dei subappalti";
c) al comma 2, lettera b), secondo periodo, le parole: "Tutte le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese stabilite in Italia" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese stabilite in Paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana";
d) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "rende pubblici" sono inserite le seguenti: "in via telematica".
Note all'art. 8:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia). - 1. Presso l'Agenzia e' istituito il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, organismo indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal presidente e da cinque membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti del Comitato sono scelti tra personalita' di indiscusso prestigio ed autorevolezza.
2. Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche di soggetti esterni da scegliere con procedure concorsuali:
a) effettua i controlli di cui all' art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , con particolare riguardo alla verifica della congruita' dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi dell'art. 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; a tale fine puo' acquisire le informazioni ritenute necessarie;
b) svolge, d'iniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti e dei subappalti, e in generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalita' organizzata nella realizzazione delle opere. Le imprese stabilite in Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono essere iscritte alle Casse edili provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Le imprese stabilite in paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana;
c) cura gli accertamenti di cui all' art. 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni;
d) informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il presidente della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici sull'esito degli accertamenti effettuati;
e) rende pubblici in via telematica con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di alta sorveglianza e garanzia puo' avvalersi dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell'ufficio di controllo interno dell'Agenzia. Le risorse necessarie per le attivita' istituzionali del Comitato sono ricomprese nell'ambito di quelle attribuite all'Agenzia dall'art. 10, comma 2, e sono stabilite nella misura determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 del presente articolo.".