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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 671/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 08/04/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per i ricorrenti l'Avv. GARASSINI in sostituzione dell'Avv. RINALDI e per il resistente il dott. Controparte_1
BUTTIGLIERI.
L'Avv. GARASSINI richiama le note depositate ed i nuovi conteggi insistendo per l'accoglimento delle domande.
Il dott. BUTTIGLIERI richiama le memorie depositate e conclude come in esse.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 17.30 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 08/04/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 671/2024 R.G. Lav. tra
- , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. RINALDI Parte_5
GIOVANNI, che li rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti MICELI WALTER GANCI
FABIO, ZAMPIERI NICOLA, in forza di mandati in atti ricorrente
e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1
funzionari
convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, Parte_1 Parte_2
e premesso di essere docenti Parte_3 Parte_4 Parte_5 utilizzati dal in forza di ripetuti contratti a tempo Controparte_1 determinato brevi o fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici indicati nei rispettivi atti introduttivi, di essere sempre stati a disposizione del datore di lavoro dal 1° settembre ed il 30 giugno di ciascuna annualità per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento, di aver quindi maturato i giorni di ferie risultanti dalle tabelle riportate in atti fruendo unicamente dei giorni ivi riportati, hanno dedotto di non aver chiesto di fruire delle ferie residue e di non essere stati invitato a fruirne dal dirigente scolastico o comunque informati che, non fruendone, avrebbero perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
Gli stessi hanno, quindi, eccepito la violazione degli artt. 13 comma 8 e 19 CCNL
2006/2008, dell'art. 1 comma 54 della L. 228/12 e dell'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/12 e, richiamata la giurisprudenza comunitaria e le recenti pronunce della Corte di Cassazione, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi il loro diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento in loro favore degli importi oggetto di domanda, o Controparte_1 della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il pur ritualmente evocato in giudizio si è costituito Controparte_1 solo nei procedimenti promossi dai ricorrenti , e , mentre negli Pt_1 Pt_2 Pt_3 altri è stato dichiarato contumace.
Il , in particolare, ha contestato la fondatezza delle domande ed ha dedotto che CP_1 negli anni oggetto di causa le ricorrenti e avevano fruito di giorni di Pt_1 Pt_2 ferie a domanda.
Riuniti i procedimenti, la difesa attorea ha depositato note autorizzate precisando che:
- per la ricorrente decurtando i giorni di ferie fruiti a domanda Parte_1 dedotti dal , era dovuta l'indennità sostitutiva per 19,67 giorni nell'anno CP_1
2016/17, 23,17 giorni nell'anno 2017/18, 22,33 giorni nell'anno 2019/20 e 27 giorni nell'anno 2020/21 (per un totale di € 6.510,95);
- per il ricorrente non avendo il allegato la fruizione di ferie a Parte_3 CP_1 domanda, era dovuta l'indennità sostitutiva per 25, 67 giorni nell'anno 2018/19, 27,08
3 giorni nell'anno 2019/20, 22,08 nell'anno 2020/21 e 28,33 giorni nell'anno 2023/24
(per un totale di € 5.059,33);
- per il ricorrente vista la contumacia del , si Parte_4 CP_1 confermavano i conteggi dell'atto introduttivo: 23,50 ore per l'anno 2019/20, 24,42 ore nell'anno 2020/21 e 25,83 ore nell'anno 2022/23 (per un totale di € 3.657,03);
- per la ricorrente vista la contumacia del , si Parte_5 CP_1 confermavano i conteggi dell'atto introduttivo: 26,75 ore nell'anno 2014/15 e 26,67 ore nell'anno 2015/16 (per un totale di € 3.688,42);
- per la ricorrente decurtando i giorni di ferie fruiti a domanda Parte_2 dedotti dal , era dovuta l'indennità sostitutiva per 25,83 ore nell'anno CP_1
2020/21, 25,67 ore nell'anno 2021/22, 24,25 ore nell'anno 2022/23 e 28,33 ore nell'anno 2023/24 (per un totale di € 7.005,21).
Nel corso dell'odierna udienza il difensore dei ricorrenti ha illustrato le ragioni a sostegno delle domande e, richiamata la giurisprudenza favorevole, ha precisato le conclusioni come nella nota depositata, mentre il rappresentante del si è richiamato agli atti. CP_1
Le domande, come precisate nelle note da ultimo depositate, appaiono fondate.
A norma dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (...)”.
La successiva legge n. 228/2012 all'art. 1 commi 54-56 ha previsto: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente
4 periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.
Il personale docente fruisce, quindi, delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, mentre durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative;
il personale a termine della scuola, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ha diritto alla liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di goderne.
La normativa interna deve, tuttavia, essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, a norma del quale “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Tale normativa, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, AN ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro .
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (Cass. n. 14268/22).
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in
5 caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva: quindi “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. n. 16715/24).
La medesima Corte ha osservato come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. n. 28587/24).
I ricorrenti hanno, infatti, dedotto (e nulla in contrario il ha eccepito o provato) CP_1 di essere rimasti in servizio nel periodo di sospensione delle lezioni, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnati nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali).
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha rilevato che “il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. n. 23944/20).
Le ferie non possono essere computate d'ufficio: l'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva di fruire dei riposi durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina, infatti,
l'automatica collocazione in ferie del docente che non abbia presentato istanza in tal senso, ma regola la tempistica entro la quale il lavoratore è tenuto a richiederle e il datore è vincolato a concederle.
La giurisprudenza di legittimità in proposito ha rilevato che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità delle ferie annuali disponibili, quindi se si ritenesse operante l'automatismo tra periodi di sospensione e ferie
6 “l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. n. 28587/24).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito che i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale (Cass. n. 16715/24).
Se, quindi, l'amministrazione datrice di lavoro non offre la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, avvisandolo nel contempo del fatto che, in caso di loro mancata fruizione le ferie residue andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 23153/22; n. Cass. n. 21780/22; n. Cass. 8926/2024), i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto alla monetizzazione delle ferie, non solo relativamente alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative, come previsto all'art. 5, comma 8, D.L.
95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, L. 228/2012, ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in tal senso, da ultimo Cass. n. 16715/24).
Gli odierni ricorrenti hanno chiesto la monetizzazione anche delle c.d. festività soppresse non fruite nel corso degli anni indicati in atti.
L'art. 1 della L. l. 937/1977 dispone che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
Secondo tale disposizione, valevole per tutti i dipendenti pubblici senza distinzione, quindi anche per quelli a tempo determinato, le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e, se non godute nel corso dell'anno, possono essere monetizzate solo se, a fronte di una espressa richiesta dell'interessato, la loro mancata fruizione derivi da esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi.
L'art. 2 della citata legge recita: “le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto,
7 servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi
(lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
L'art. 14 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2008 conferma la spettanza a tutti i dipendenti delle 4 giornate di riposo previste dalla L. 937/77 precisando che le stesse “sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Il CCNL, però, non disciplina espressamente la mancata fruizione di tali giornate di riposo.
L' , con orientamento applicativo del 30.5.2017, ha ritenuto che le quattro giornate CP_2 di riposo ex L. 937/77 debbano essere richieste e fruite nell'anno solare di maturazione e non possano essere retribuite né monetizzate.
Chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di monetizzare le festività soppresse non godute, tuttavia, la Suprema Corte ha recentemente affermato che a fronte delle chiare disposizioni contenute nel sopra citato art. 2, la mancata previsione nella contrattazione collettiva (nel caso scrutinato, quella relativa agli enti pubblici non economici) di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse “non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”
(Cass. n.8926/24).
La domanda dei ricorrenti in punto monetizzazione ex festività non godute negli anni scolastici richiamati in atti può, quindi, trovare accoglimento.
Ai fini della quantificazione degli importi spettanti a ciascun docente a titolo di monetizzazione di ferie e ex festività non godute possono essere recepiti i conteggi attorei, come da ultimo precisati, non oggetto di specifica contestazione.
8 Il , quindi, deve essere condannato al pagamento di € 6.510,95 in favore di CP_1
€ 5.059,33 in favore di € 3.657,07 in favore di Parte_1 Parte_3 Pt_4
, € 3.688,42 in favore di ed € 7.005,21 in favore di
[...] Parte_5
Parte_2
Su tali importi matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della serialità del contenzioso, del non integrale accoglimento di tutte le domande, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dell'unicità della discussione, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Condanna il a pagare: Controparte_1
- € 6.510,95 in favore di Parte_1
- € 5.059,33 in favore di Parte_3
- € 3.657,07 in favore di;
Parte_4
- € 3.688,42 in favore di Parte_5
- € 7.005,21 in favore di Parte_2
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo come per legge;
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore dei ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 4.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 8.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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