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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/06/2024, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Marco Rossi -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa n.r.g. 142/2023 promossa da:
(COD. FISC: ) nata in Parte_1 C.F._1
OV DI TO (RE) il 06/01/1937
(COD. FISC: ) nato in Parte_2 C.F._2
AS (CR) il 22/02/1937 rappresentati e difesi giusta procura dall'Avv. Elisabetta Marchesi con Studio in
20134 Milano (MI), Viale Forlanini n. 23 ivi elettivamente domiciliati;
Appellanti; nei confronti di
1 , per essa, in qualità di procuratrice speciale, Controparte_1 [...]
con sede in Roma, in persona del procuratore speciale Dott. Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti (C.F.: Controparte_2
), presso il cui studio in 20126 Milano - Via Piero C.F._3
Caldirola 6/Y - è elettivamente domiciliata.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante e : “la Corte d'Appello Parte_1 Parte_2
di Genova voglia così giudicare:
1. sospendere, per i motivi esposti in atti,
l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 9/2023 del Tribunale di La Spezia e la relativa eventuale esecuzione, ricorrendo gravissimi e fondati motivi;
2. per i motivi esposti in atti e rigettando le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado della appellata, in riforma della Sentenza n. 9/2023 del Tribunale di La Spezia, accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto di credito vantato nei confronti degli attori dalla convenuta e la carenza di legittimazione attiva in executivis della convenuta anche con riferimento alla procura intercorsa tra con ogni Controparte_3
conseguenziale declaratoria di inesistenza, in subordine, nullità, in subordine inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare e di ogni atto successivo e relativo alla procedura esecutiva intrapresa avanti il Tribunale di La Spezia al
NRGE 114/2019 e con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alla liberazione dei beni pignoranti dal vincolo del pignoramento a totale cura e spese della convenuta;
3. condannare, per i motivi esposti in narrativa, CP_1
- in persona del legale rappresentante pro-tempore – al risarcimento dei
[...]
danni patiti e patiendi, provocati e provocandi agli attori;
danni quantificati in atti in Euro 708.459,54 o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo;
4. per i motivi esposti in atti e rigettando le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dalla appellata, in riforma della
2 Sentenza n. 9/2023 del Tribunale di La Spezia, si chiede che la presente causa sia rimessa in istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e disporre ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative,
l'esibizione a carico della convenuta dell'originale del contratto di cessione del credito ex art. 58 TUB Credito Valtellinese/Velm al fine di accertare l'esatta titolarità di detto credito;
5. per i motivi esposti in atti e rigettando le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dalla appellata, in riforma della Sentenza n.
9/2023 del Tribunale di La Spezia, revocale la condanna degli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di lite quantificate e liquidate in Euro 7.500 oltre
15% spese generali revocare i provvedimenti di condanna emessi dal Tribunale di
La Spezia in data 1 dicembre 2020 – fase cautelare -e dal Collegio del Tribunale di La Spezia in sede di reclamo del 10 febbraio 2021. 6. con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 88 e 96 e
100 cpc”. (inserite le conclusioni come da foglio di p.c. del 13.12.2023 ore 17:51);
Per l'appellata e, per essa, in qualità di procuratrice Controparte_1
speciale, “chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello di Parte_3
Genova, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni declaratoria e condanna del caso, voglia così giudicare: In via preliminare - dichiarare e accertare l'estinzione del mandato conferito dal Signor _4
all'Avv. Elisabetta Marchesi in data 02.02.2021, per intervenuto decesso del
[...]
primo in data 14.01.2022 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della vocatio in ius avanti l'adita Corte in quanto l'intervenuto decesso in data antecedente l'introduzione del presente giudizio d'appello priva di capacità di agire e stare in giudizio. -rigettare ex art.345 c.p.c. l'eccezione degli appellanti in punto di status di consumatori, in quanto nuova e come tale inammissibile e su cui non si accetta il contradditorio, ovvero per tutti i motivi in fatto e in diritto meglio illustrati in narrativa. -rigettare l'istanza di parte appellante ex artt.283 e 351 c.p.c., nel testo ante riforma CA, di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza n.3/2023 del Tribunale di La Spezia ex adverso impugnata, in
3 quanto inammissibile e infondata per carenza dei relativi presupposti di Legge ovvero per tutti i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, condannare parte appellante ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250,00 e non superiore ad euro 10.000,00 ai sensi del secondo comma dell'art.283 c.p.c., ante riforma
CA. - dichiarare l'inammissibilità ex art.342 c.p.c., nel testo ante riforma
CA , dell'appello di parte opponente, in quanto il primo motivo di appello, che sostanzialmente assorbe l'intero atto di appello avversario, si basa su rilievi privi di qualsivoglia collegamento specifico con le motivazioni e censure sottese alla sentenza n. 9/2023 di rigetto delle domande avversarie vertenti sulla titolarità del diritto di credito e sulla legittimazione ad agire in executivis nella procedura esecutiva R.G.E.114/2019 in capo ad e sugli ulteriori Controparte_1
profili vertenti sui rapporti bancari sottesi al Decreto Ingiuntivo n.485/2019, ovvero non specifica né le parti della pronuncia a dire di controparte erronee e che avrebbe inteso appellare e le modifiche che la stessa richiederebbe alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure su detti punti, né tanto meno specifica le circostanze da cui deriverebbe una violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ovvero per tutti i motivi in fatto e in diritto illustrati in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità ex art.348 bis c.p.c., nel testo ante riforma CA, dell'appello avversario in quanto vertente su domande già oggetto di accertamento giudiziale nella sede loro propria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.1422/2019 ad oggi pendente avanti il
Tribunale di Sondrio, cui sono stati riuniti i giudizi n.1299/2020 R.G., n.574/2021
R.G. e n.1335/2020, e del giudizio sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa in tema di intese anticoncorrenziali n.19057/2021 di R.G. ad oggi pendente avanti il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata di impresa, e altresì per genericità e indeterminatezza dell'oggetto delle domande conclusive formulate nell'atto di appello avversario, ovvero per tutti i motivi in fatto e in diritto illustrati in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Nel merito - accertata la nullità dell'atto di citazione di per CP_5
4 mancanza assoluta della domanda come statuito dalla sentenza n. 9/2023 del
Tribunale di La Spezia, profilo su cui si è formato il giudicato non essendo stato impugnato, rigettare tutte le domande di parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n.3/202 3 del Tribunale di oggetto di Parte_4
impugnazione e quindi la valida instaurazione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.114/2019 pendente ad oggi avanti il Tribunale di La Spezia sussistendo un valido ed efficace titolo esecutivo su di esso fondata emesso in favore di nella sua qualità di titolare del diritto di credito Controparte_1
sotteso al titolo esecutivo e del diritto ad agire in executivis.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con atto di citazione depositato il 1 marzo 2021,
e citavano in giudizio la società _4 Parte_1 CP_1
e la società opponendosi:
[...] CP_5
- all'esecuzione instaurata da nei confronti degli attori;
CP_1
- agli atti esecutivi della medesima procedura.
Citavano, altresì, nonché la società CP_5
Allegavano gli attori:
- che, con atti datati 24 febbraio 2020 e 9 giugno 2020, essi avevano proposto ricorso in opposizione nella procedura esecutiva immobiliare pendente NRGE
114/2019, nonché formulato opposizione ex art. 483 ed istanza ex art. 496 cpc;
- che la società quale debitrice principale interveniva chiedendo la CP_5
sospensione della procedura esecutiva NRGE 114/2019 a carico dei propri garanti, in attesa che si svolgesse la procedura esecutiva immobiliare già pendente a carico della medesima davanti il Tribunale di Milano (NRGE CP_5
1307/2019), avente a oggetto un immobile valutato circa 7 milioni di euro;
5 - che, con ordinanza datata 1 dicembre 2020, il G.E., rigettava l'istanza di sospensione e assegnava alle parti termine di mesi 3 dalla comunicazione per l'eventuale prosecuzione del giudizio di opposizione in fase contenziosa;
- che il debito degli esponenti, in solido tra loro, quantificato in Euro
2.065.827,60, sorge in virtu' di fideiussioni dagli stessi rilasciate nel corso dell'anno 2001, in favore della debitrice principale e relativamente a CP_5
vari prodotti e contratti bancari da questa sottoscritti tra il 2001 ed il 2015 con la banca Credito Valtellinese SpA;
- che a agito esecutivamente asserendo di vantare un Controparte_1
credito nei confronti della debitrice principale in virtù di una presunta CP_5
cessione di crediti “in blocco” ex art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB;
- che ha sottoposto a pignoramento tutti i beni di proprietà della CP_1
debitrice principale e i beni personali dei garanti, senza aver neppure preventivamente tentato il recupero del proprio credito nei confronti della debitrice principale e senza neppure tenere in conto il fatto che fosse già CP_5
pendente avanti il Tribunale di Milano (NRGE 1307/2019) una procedura esecutiva immobiliare ai danni di relativa ad un complesso industriale CP_5
valutato (“da una Perizia Giurata”) in Euro 7.296.322,00; - che CP_1
aggrediva tutto il patrimonio personale dei garanti, attraverso varie procedure esecutive: oltra a quella ora in esame, una procedura pendente davanti al Tribunale di Monza (NRGE 101/2020 -abitazione principale), e una davanti al Tribunale di
Lecco NRGE 40/2020 (seconda casa), per un valore immobiliare complessivo stimato in € 3.430.000,00;
- che alcune Perizie depositate dagli Esperti Stimatori – ivi compresa quella della procedura esecutiva NRGE 114/2019 - sono attualmente oggetto di contestazioni in merito a ritenuti erronei ed inappropriati criteri di valorizzazione degli immobili esaminati;
e, che pertanto, gli attori hanno quindi fondato motivo di ritenere che, all'esito delle predette contestazioni in sede processuale, le valorizzazioni degli immobili esaminati siano adeguatamente integrate ed implementate;
6 - che, in ogni caso, è evidente la sproporzione tra il credito vantato dalla convenuta e il valore dei beni pignorati ai danni di tutti i soggetti esecutati, sicché deve ritenersi che la convenuta abbia commesso un grave abuso del mezzo espropriativo, al quale deve porsi rimedio mediante la riduzione e le limitazioni ex art. 496 cpc e/o ex art. 483 cpc nella procedura esecutiva NRGE 114/2019;
- che la convenuta non è legittimata a procedere in quanto ha prodotto solo l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della cessione;
- che davanti al Tribunale di Sondrio pende un giudizio ordinario teso all'accertamento della efficacia e della opponibilità agli esponenti ed alla debitrice principale della cessione di crediti c.d. “in blocco” ex art. 58, commi 2, CP_5
3 e 4 TUB. 3;
- che il titolo esecutivo azionato dalla convenuta è stato ottenuto sulla base di fideiussioni nulle (in quanto riproducenti il testo-schema ABI dichiarato nullo dall'accertamento della Banca di Italia n. 55/2005) e in presenza di un credito ad impronta marcatamente usuraria;
- che, pertanto, è stata depositata presso la Procura della Repubblica di Monza istanza di sospensione dei termini ex art. 20 Legge n. 44/1999, contestualmente al deposito ai danni della Banca e della attuale parte convenuta di querela penale per usura.
non si costituiva: la notifica era stata inviata da difensore dell'attrice CP_5
a sé stessa, essendosi dichiarata difensore anche della convenuta (senza produrre la relativa procura).
Peraltro, nessuna domanda veniva spiegata dagli attori verso la medesima – il cui intervento era stato dichiarato inammissibile anche in sede esecutiva e il nome della non compare tra i soggetti indicati nella parte dedicata alla CP_5
vocatio in ius (dopo la parola “citano”).
L'indicazione della uale convenuta (difesa dal difensore dell'attrice) CP_5
appare, pertanto, irrituale, come sarà più oltre meglio illustrato.
7 Si costituiva, invece, e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
), con comparsa depositata l'11 maggio 2021, asserendo: CP_6
o che in data 4 giugno 2018 Credito Valtellinese S.p.a. concludeva con
[...]
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, CP_1
del quale dava notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 07.06.2018; tra i crediti ceduti è ricompreso quello afferente la posizione della società e dei fideiussori e CP_5 _4
; Parte_1
o che, con ricorso depositato in data 24.02.2020 e notificato il 24.03.2020,
[...]
promuoveva opposizione all'esecuzione ex art.615-624 c.p.c., Parte_1
chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva RGE
114/2019, chiedendo la rimessione in termini ex art. 153-559 c.p.c. del debitore esecutato quale custode dei beni oggetto della presente esecuzione, e l'accertamento dell'inesistenza, della nullità e dell'infondatezza del diritto di credito oltre che della legittimazione attiva della creditrice procedente;
o che, con ricorso depositato in data 10.06.2020 e notificato il 14.07.2020,
promuoveva opposizione all'esecuzione ex art.615-617c.p.c., _4
proponendo istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 cpc, istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cpc, istanza di remissione termini ex art. 153 ed ex art. 559 cpc, e l'accertamento dell'inesistenza, della nullità e dell'infondatezza del diritto di credito oltre che della legittimazione attiva della creditrice procedente;
o che, con provvedimento depositato il 1/12/2020, il G.E. dichiarava inammissibile l'intervento all'opposizione proposto da per carenza di CP_5
interesse ad agire, evidenziando come la stessa non rivestisse la qualifica di debitore esecutato nella presente procedura, né di terzo avente diritto e/o interesse a proporre alcuna opposizione;
quanto a e _4 Parte_1
rigettava dell'istanza di sospensione poiché “i motivi di opposizione proposti sono i medesimi rispetto a quelli già oggetto del pendente giudizio di opposizione al
8 decreto ingiuntivo e che, pertanto, non possono in questa sede trovare ingresso al fine di disporre la richiesta sospensione”, aggiungendo che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto opposto, che costituisce il titolo esecutivo nella presente esecuzione;
o che veniva, altresì, rilevato dal Giudice adito che non poteva essere accolta l'istanza di riduzione del pignoramento, in quanto, a fronte di un credito precettato nella misura di € 2.000.000,00, il valore dei beni oggetto del pignoramento supera di poco €400.000,00 (come da perizia di stima agli atti);
o che l'ordinanza del G.E. veniva confermata in sede di reclamo;
o che l'atto di citazione è nullo ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c. ed ai sensi dell'art.163, commi 3 e 4 c.p.c., poiché introduce tre distinte ed autonome domande di “inesistenza, nullità ed infondatezza” che, per loro natura e per come ex adverso formulate non possono coesistere, in quanto esplicative di effetti giuridici differenti ed inconciliabili.
o - che il credito azionato in sede esecutiva è fondato su un titolo di formazione giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo n.485/2019 provvisoriamente esecutivo, attualmente sub iudice avanti il Tribunale di Sondrio;
o che, comunque, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, poiché il credito è stato effettivamente acquistato dalla medesima e l'avviso ritualmente pubblicato nel quale vengono individuate le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione da Credito Valtellinese S.p.A.: inoltre la cedente ha CP_7
confermato la cessione in favore di di tutti i rapporti in essere con CP_1
altresì viene prodotto (doc. 13) l'elenco dei creduto ceduti;
o che CP_5
le istanze ex art.496 c.p.c. e 483 c.p.c. avversarie sono infondate, poiché:
• i valori indicati da controparte, non trovano conforto nelle perizie depositate dai consulenti tecnici d'ufficio avanti il Tribunale di Lecco, La Spezia e Milano
(docc.8- 9-10);
• nel procedimento esecutivo avanti il Tribunale di Monza il valore dei beni pignorati non era stato periziato, attesa l'avvenuta sospensione della procedura ai
9 sensi dell'art.54ter. In data 24 settembre 2021 si costituiva Parte_3
quale nuova procuratrice speciale della società
[...] Controparte_1
in virtù della procura contestualmente prodotta. Le parti non chiedevano l'ammissione di prove costituende, sicché all'udienza del 6 ottobre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con le memorie conclusionali le parti ribadivano le proprie posizioni: gli attori, inoltre, chiedevano la declaratoria di inammissibilità dell'intervento di
[...]
e invocavano la decisione del 17 maggio 2022 della Corte di CP_8
Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 (in materia di fideiussioni omnibus), la quale statuiva che nel corso di un processo esecutivo è possibile per il debitore eccepire la nullità della garanzia fidejussoria,
o delle sue clausole abusive e vessatorie” (pag. 1 a 7).
Con sentenza definitiva n. 9/2023 pubblicata il 03.01.2023 e notificata il
04.01.2023, dell'8.10.2021, il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, così decideva: “dichiara la nullità della citazione di - CP_5
rigetta l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi proposta da e - condanna e Parte_1 _4 Parte_1 _4
a rimborsare a (mandataria di Parte_3 Controparte_1
) le spese di lite, determinate in euro 7.500,00, oltre spese generali al 15%,
[...]
iva e cpa come per legge. - rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta”.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello notificato il 03.02.2023
e . Parte_1 Parte_2
Si costituiva la parte appellata e, per essa, in qualità di Controparte_1
procuratrice speciale, chiedendo il rigetto dell'appello ed Parte_3
eccependo l'inammissibilità del mezzo di gravame ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c. che 348 bis c.p.c.
Con le note d'udienza del 14.06.2023, gli appellanti dichiarano di rinunciare alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata.
10 Con ordinanza del 27.06.2023, la Corte, visto l'art. 283 c.p.c., respingeva comunque l'istanza volta a sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza.
Le parti insistevano nelle conclusioni trascritte in epigrafe mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale di discussione in data 13.12.2023, e, quindi, con ordinanza del 03.01.2024 la Corte, lette le note depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza, già fissata, del 13.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione concedendo termini di legge per il deposito e di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è inammissibile.
1. PRIMO MOTIVO - Sulla Sentenza n. 9/2023 del Tribunale di La Spezia, sulla violazione delle norme sul procedimento in generale ed in particolare ex artt. 115
e 116 cpc e ss., sulla mancata ed errata valutazione degli atti, dei documenti e dei fatti di causa e sull'omessa statuizione circa tutte le eccepite questioni rilevabili
d'ufficio e relativo rigetto della sola domanda di accertamento della carenza di legittimazione in executivis dell'opposta e sul rigetto dei richiesti successivi e conseguenti provvedimenti - Gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c rilevando che sia “di tutta evidenza che le argomentazioni e le eccezioni in questione non siano state prese adeguatamente in considerazione dal Giudice di Primo
Grado e sia state erroneamente dallo stesso sulla base di orientamenti giurisprudenziali da ritenersi oramai minoritari ed in ogni caso non più attuali principi dettati dalla
Giurisprudenza di Legittimità.” (atto di appello pag. 3), per omesso esame da parte del
Tribunale delle seguenti questioni:
I) “carenza di titolarità del credito ceduto ex art. 58 TUB, la mancata prova da parte della creditrice procedente e delle successive intervenute della propria effettiva legittimazione attiva”;
II) “i plurimi profili di nullità delle fidejussioni omnibus rilasciate dagli attori
(cfr.Sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in
11 tema di nullità delle fidejussioni omnibus), l'intervenuta estinzione delle obbligazioni fidejussorie prestate dall'attori ex art. 1975 cc e, non da ultimo, la palese vessatorietà delle fideiussioni rilasciate dagli attori come da principi dettati dalla Sentenza n. 41994/2021 ma anche ex Direttiva 93/13/CEE del
Consiglio e dalla Sentenza 17 maggio 2022 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 (la Sentenza in questione è di particolare rilevanza poiché ammette, nel corso di un processo esecutivo, la possibilità per il debitore di eccepire la nullità della garanzia fidejussoria, o delle sue clausole abusive e vessatorie - ad esempio perché conforme allo schema ABI di cui al provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 o per deroga al termine ex art. 1957 cc - e la nullità del titolo)”.
I) Carenza di legittimazione attiva di ad agire “in executivis”. CP_9
La Corte rileva quanto segue.
a) La questione è inammissibile in questa sede in quanto il titolo (decreto ingiuntivo) in forza del quale l'attuale appellata procede esecutivamente è stato emesso a suo favore e pertanto l'eccezione di cui trattasi può essere sollevata solo in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
b) Che il decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo sia stato emesso in favore dell'attuale appellata, sono gli stessi appellanti a riconoscerlo espressamente a pag. 7 dell'atto di appello: “Nel corso del procedimento di primo grado è stato altresì eccepito che la procedura esecutiva opposta NRGE 114/2019 fosse stata promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 1037/2019 esecutivo emesso dal Tribunale di Sondrio in data 10-
17 luglio 2019 in favore di per l'importo Controparte_10
di Euro 160.861,06 oltre interessi e spese legali ed accessori, nei confronti di CP_5
in via solidale con i propri fideiussori, nonché, per l'importo di Euro 2.065.827.60, oltre interessi e spese legali ed accessori, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
(quali fideiussori di nei limiti delle fidejussioni omnibus dagli
[...] CP_5
stesse prestate (cfr. docc. n.1, n. 2 fascicolo attori)”.
12 c) Tanto basta per escludere a priori l'ammissibilità del motivo in esame in quanto: a) la legittimazione attiva nel processo esecutivo attiene alla coincidenza tra il creditore procedente e il soggetto in favore del quale è stato emesso il titolo esecutivo in forza del quale lo stesso procede;
b) la questione prospettata come di “legittimazione” attiene in effetti alla titolarità attiva del rapporto obbligatorio e può essere sollevata e affrontata solo nel giudizio di opposizione instaurato avverso il d.i. costituente titolo esecutivo, come specificato al punto che segue.
II) Sulla nullità della garanzia fideiussoria.
La Corte rileva quanto segue.
a) Come affermato dagli appellanti, sempre a pag. 7 dell'atto di appello, “Gli attori hanno promosso … contro la creditrice procedente … innanzi il Tribunale di Sondrio giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al NRG 1422/2019 al fine di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1037/2019 con ogni consequenziale statuizione, in quanto emesso in carenza dei presupposti e requisiti di legge ed in relazione ad una pretesa illegittima ed infondata, e per l'effetto dichiaralo nullo e comunque revocarlo;
giudizio allo stato ancora pendente in fase di trattazione”.
b) Il Tribunale di La Spezia, al riguardo della nullità della garanzia fideiussoria, ha ritenuto correttamente che “in sede di opposizione all'esecuzione, in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, può essere utilmente eccepito solo il difetto originario del titolo concretante una “inesistenza” o “nullità insanabile”; è, invece precluso lo scrutinio della eventuale erroneità del titolo per fatti verificatisi anteriormente alla sua pronuncia: tali vizi devono, infatti, essere dedotti nella sede del giudizio di cognizione preordinato alla formazione del titolo (nel caso di sentenza) o di opposizione al decreto ingiuntivo;
per inciso, nell'ambito della fase contenziosa del giudizio monitorio, il giudice istruttore ha la possibilità di sospendere ex art. 649 c.p.c.
l'esecuzione provvisoria del titolo: non altrettanto, evidentemente, il G.E. Pertanto, sia l'aspetto della nullità delle fideiussioni, sia la questione della usurarietà degli interessi, sia infine il profilo della ritualità della cessione del credito all'ingiungente (cioè il creditore procedere devono essere portate esclusivamente Controparte_1
13 all'attenzione del giudice compente a conoscere dell'opposizione al decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo”, affrontando anche specificamente la questione della pronuncia della CGUE citata dagli appellanti: “Tale conclusione deve essere ribadita anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 17 maggio
2022, emessa a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, secondo la quale, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne
è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità- successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. Invero è evidente la diversità tra il caso esaminato dalla Corte e il caso ora in esame, giacché avverso decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo è stata proposta opposizione, sicché ogni contestazione dovrà essere valutata dal giudice della cognizione, esclusa invece, la necessità dell'(eccezionale) intervento del Giudice dell'Esecuzione” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).
c) A prescindere dalla considerazione che suddette statuizioni sono conformi a consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3716 del
14/02/2020, Rv. 657019 – 01, che in motivazione richiama “il costante insegnamento della Corte …, secondo il quale non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5381 del 05/03/2013, Rv. 625378 - 01), è palese che l'appellante si limita a reiterare le proprie difese svolte in primo grado, senza censurare specificamente le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il motivo è pertanto inammissibile.
14 2) SECONDO MOTIVO - “Sulla sentenza n. 9/2023 del Tribunale di La Spezia e sulla condanna degli attori al pagamento delle spese legali e delle spese generali”.
Con il secondo motivo di censura, gli appellanti “Per tutte le considerazioni esposte nei precedenti paragrafi e di quelle che ci si riserva sin da ora di esporre nel corso del presente giudizio di appello” chiedono “la riforma della impugnata Sentenza anche in punto condanna degli attori in solido tra loro al pagamento di spese legali quantificate e liquidate in Euro 11.000 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta”.
Non si tratta di autonomo motivo di appello, non essendo formulate specifiche censure relative alla statuizione sulle spese, ma della richiesta di revisione di detta statuizione quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi che peraltro sono stati ritenuti inammissibili.
Tanto premesso, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni;
quanto alla misura della liquidazione, si ritiene che si possano applicare i valori minimi dello scaglione di pertinenza della lite (indeterminabile – complessità media ), di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare, prossimo ai valori minimi;
e precisamente:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
15 Complessivamente € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 9/2023 pronunciata inter partes in Parte_2
data 03.01.2023 dal Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellata Controparte_1
3) Si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Genova, 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Marco Rossi -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa n.r.g. 142/2023 promossa da:
(COD. FISC: ) nata in Parte_1 C.F._1
OV DI TO (RE) il 06/01/1937
(COD. FISC: ) nato in Parte_2 C.F._2
AS (CR) il 22/02/1937 rappresentati e difesi giusta procura dall'Avv. Elisabetta Marchesi con Studio in
20134 Milano (MI), Viale Forlanini n. 23 ivi elettivamente domiciliati;
Appellanti; nei confronti di
1 , per essa, in qualità di procuratrice speciale, Controparte_1 [...]
con sede in Roma, in persona del procuratore speciale Dott. Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti (C.F.: Controparte_2
), presso il cui studio in 20126 Milano - Via Piero C.F._3
Caldirola 6/Y - è elettivamente domiciliata.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante e : “la Corte d'Appello Parte_1 Parte_2
di Genova voglia così giudicare:
1. sospendere, per i motivi esposti in atti,
l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 9/2023 del Tribunale di La Spezia e la relativa eventuale esecuzione, ricorrendo gravissimi e fondati motivi;
2. per i motivi esposti in atti e rigettando le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado della appellata, in riforma della Sentenza n. 9/2023 del Tribunale di La Spezia, accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto di credito vantato nei confronti degli attori dalla convenuta e la carenza di legittimazione attiva in executivis della convenuta anche con riferimento alla procura intercorsa tra con ogni Controparte_3
conseguenziale declaratoria di inesistenza, in subordine, nullità, in subordine inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare e di ogni atto successivo e relativo alla procedura esecutiva intrapresa avanti il Tribunale di La Spezia al
NRGE 114/2019 e con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alla liberazione dei beni pignoranti dal vincolo del pignoramento a totale cura e spese della convenuta;
3. condannare, per i motivi esposti in narrativa, CP_1
- in persona del legale rappresentante pro-tempore – al risarcimento dei
[...]
danni patiti e patiendi, provocati e provocandi agli attori;
danni quantificati in atti in Euro 708.459,54 o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo;
4. per i motivi esposti in atti e rigettando le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dalla appellata, in riforma della
2 Sentenza n. 9/2023 del Tribunale di La Spezia, si chiede che la presente causa sia rimessa in istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e disporre ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative,
l'esibizione a carico della convenuta dell'originale del contratto di cessione del credito ex art. 58 TUB Credito Valtellinese/Velm al fine di accertare l'esatta titolarità di detto credito;
5. per i motivi esposti in atti e rigettando le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dalla appellata, in riforma della Sentenza n.
9/2023 del Tribunale di La Spezia, revocale la condanna degli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di lite quantificate e liquidate in Euro 7.500 oltre
15% spese generali revocare i provvedimenti di condanna emessi dal Tribunale di
La Spezia in data 1 dicembre 2020 – fase cautelare -e dal Collegio del Tribunale di La Spezia in sede di reclamo del 10 febbraio 2021. 6. con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 88 e 96 e
100 cpc”. (inserite le conclusioni come da foglio di p.c. del 13.12.2023 ore 17:51);
Per l'appellata e, per essa, in qualità di procuratrice Controparte_1
speciale, “chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello di Parte_3
Genova, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni declaratoria e condanna del caso, voglia così giudicare: In via preliminare - dichiarare e accertare l'estinzione del mandato conferito dal Signor _4
all'Avv. Elisabetta Marchesi in data 02.02.2021, per intervenuto decesso del
[...]
primo in data 14.01.2022 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della vocatio in ius avanti l'adita Corte in quanto l'intervenuto decesso in data antecedente l'introduzione del presente giudizio d'appello priva di capacità di agire e stare in giudizio. -rigettare ex art.345 c.p.c. l'eccezione degli appellanti in punto di status di consumatori, in quanto nuova e come tale inammissibile e su cui non si accetta il contradditorio, ovvero per tutti i motivi in fatto e in diritto meglio illustrati in narrativa. -rigettare l'istanza di parte appellante ex artt.283 e 351 c.p.c., nel testo ante riforma CA, di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza n.3/2023 del Tribunale di La Spezia ex adverso impugnata, in
3 quanto inammissibile e infondata per carenza dei relativi presupposti di Legge ovvero per tutti i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, condannare parte appellante ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250,00 e non superiore ad euro 10.000,00 ai sensi del secondo comma dell'art.283 c.p.c., ante riforma
CA. - dichiarare l'inammissibilità ex art.342 c.p.c., nel testo ante riforma
CA , dell'appello di parte opponente, in quanto il primo motivo di appello, che sostanzialmente assorbe l'intero atto di appello avversario, si basa su rilievi privi di qualsivoglia collegamento specifico con le motivazioni e censure sottese alla sentenza n. 9/2023 di rigetto delle domande avversarie vertenti sulla titolarità del diritto di credito e sulla legittimazione ad agire in executivis nella procedura esecutiva R.G.E.114/2019 in capo ad e sugli ulteriori Controparte_1
profili vertenti sui rapporti bancari sottesi al Decreto Ingiuntivo n.485/2019, ovvero non specifica né le parti della pronuncia a dire di controparte erronee e che avrebbe inteso appellare e le modifiche che la stessa richiederebbe alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure su detti punti, né tanto meno specifica le circostanze da cui deriverebbe una violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ovvero per tutti i motivi in fatto e in diritto illustrati in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità ex art.348 bis c.p.c., nel testo ante riforma CA, dell'appello avversario in quanto vertente su domande già oggetto di accertamento giudiziale nella sede loro propria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.1422/2019 ad oggi pendente avanti il
Tribunale di Sondrio, cui sono stati riuniti i giudizi n.1299/2020 R.G., n.574/2021
R.G. e n.1335/2020, e del giudizio sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa in tema di intese anticoncorrenziali n.19057/2021 di R.G. ad oggi pendente avanti il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata di impresa, e altresì per genericità e indeterminatezza dell'oggetto delle domande conclusive formulate nell'atto di appello avversario, ovvero per tutti i motivi in fatto e in diritto illustrati in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Nel merito - accertata la nullità dell'atto di citazione di per CP_5
4 mancanza assoluta della domanda come statuito dalla sentenza n. 9/2023 del
Tribunale di La Spezia, profilo su cui si è formato il giudicato non essendo stato impugnato, rigettare tutte le domande di parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n.3/202 3 del Tribunale di oggetto di Parte_4
impugnazione e quindi la valida instaurazione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.114/2019 pendente ad oggi avanti il Tribunale di La Spezia sussistendo un valido ed efficace titolo esecutivo su di esso fondata emesso in favore di nella sua qualità di titolare del diritto di credito Controparte_1
sotteso al titolo esecutivo e del diritto ad agire in executivis.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con atto di citazione depositato il 1 marzo 2021,
e citavano in giudizio la società _4 Parte_1 CP_1
e la società opponendosi:
[...] CP_5
- all'esecuzione instaurata da nei confronti degli attori;
CP_1
- agli atti esecutivi della medesima procedura.
Citavano, altresì, nonché la società CP_5
Allegavano gli attori:
- che, con atti datati 24 febbraio 2020 e 9 giugno 2020, essi avevano proposto ricorso in opposizione nella procedura esecutiva immobiliare pendente NRGE
114/2019, nonché formulato opposizione ex art. 483 ed istanza ex art. 496 cpc;
- che la società quale debitrice principale interveniva chiedendo la CP_5
sospensione della procedura esecutiva NRGE 114/2019 a carico dei propri garanti, in attesa che si svolgesse la procedura esecutiva immobiliare già pendente a carico della medesima davanti il Tribunale di Milano (NRGE CP_5
1307/2019), avente a oggetto un immobile valutato circa 7 milioni di euro;
5 - che, con ordinanza datata 1 dicembre 2020, il G.E., rigettava l'istanza di sospensione e assegnava alle parti termine di mesi 3 dalla comunicazione per l'eventuale prosecuzione del giudizio di opposizione in fase contenziosa;
- che il debito degli esponenti, in solido tra loro, quantificato in Euro
2.065.827,60, sorge in virtu' di fideiussioni dagli stessi rilasciate nel corso dell'anno 2001, in favore della debitrice principale e relativamente a CP_5
vari prodotti e contratti bancari da questa sottoscritti tra il 2001 ed il 2015 con la banca Credito Valtellinese SpA;
- che a agito esecutivamente asserendo di vantare un Controparte_1
credito nei confronti della debitrice principale in virtù di una presunta CP_5
cessione di crediti “in blocco” ex art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB;
- che ha sottoposto a pignoramento tutti i beni di proprietà della CP_1
debitrice principale e i beni personali dei garanti, senza aver neppure preventivamente tentato il recupero del proprio credito nei confronti della debitrice principale e senza neppure tenere in conto il fatto che fosse già CP_5
pendente avanti il Tribunale di Milano (NRGE 1307/2019) una procedura esecutiva immobiliare ai danni di relativa ad un complesso industriale CP_5
valutato (“da una Perizia Giurata”) in Euro 7.296.322,00; - che CP_1
aggrediva tutto il patrimonio personale dei garanti, attraverso varie procedure esecutive: oltra a quella ora in esame, una procedura pendente davanti al Tribunale di Monza (NRGE 101/2020 -abitazione principale), e una davanti al Tribunale di
Lecco NRGE 40/2020 (seconda casa), per un valore immobiliare complessivo stimato in € 3.430.000,00;
- che alcune Perizie depositate dagli Esperti Stimatori – ivi compresa quella della procedura esecutiva NRGE 114/2019 - sono attualmente oggetto di contestazioni in merito a ritenuti erronei ed inappropriati criteri di valorizzazione degli immobili esaminati;
e, che pertanto, gli attori hanno quindi fondato motivo di ritenere che, all'esito delle predette contestazioni in sede processuale, le valorizzazioni degli immobili esaminati siano adeguatamente integrate ed implementate;
6 - che, in ogni caso, è evidente la sproporzione tra il credito vantato dalla convenuta e il valore dei beni pignorati ai danni di tutti i soggetti esecutati, sicché deve ritenersi che la convenuta abbia commesso un grave abuso del mezzo espropriativo, al quale deve porsi rimedio mediante la riduzione e le limitazioni ex art. 496 cpc e/o ex art. 483 cpc nella procedura esecutiva NRGE 114/2019;
- che la convenuta non è legittimata a procedere in quanto ha prodotto solo l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della cessione;
- che davanti al Tribunale di Sondrio pende un giudizio ordinario teso all'accertamento della efficacia e della opponibilità agli esponenti ed alla debitrice principale della cessione di crediti c.d. “in blocco” ex art. 58, commi 2, CP_5
3 e 4 TUB. 3;
- che il titolo esecutivo azionato dalla convenuta è stato ottenuto sulla base di fideiussioni nulle (in quanto riproducenti il testo-schema ABI dichiarato nullo dall'accertamento della Banca di Italia n. 55/2005) e in presenza di un credito ad impronta marcatamente usuraria;
- che, pertanto, è stata depositata presso la Procura della Repubblica di Monza istanza di sospensione dei termini ex art. 20 Legge n. 44/1999, contestualmente al deposito ai danni della Banca e della attuale parte convenuta di querela penale per usura.
non si costituiva: la notifica era stata inviata da difensore dell'attrice CP_5
a sé stessa, essendosi dichiarata difensore anche della convenuta (senza produrre la relativa procura).
Peraltro, nessuna domanda veniva spiegata dagli attori verso la medesima – il cui intervento era stato dichiarato inammissibile anche in sede esecutiva e il nome della non compare tra i soggetti indicati nella parte dedicata alla CP_5
vocatio in ius (dopo la parola “citano”).
L'indicazione della uale convenuta (difesa dal difensore dell'attrice) CP_5
appare, pertanto, irrituale, come sarà più oltre meglio illustrato.
7 Si costituiva, invece, e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
), con comparsa depositata l'11 maggio 2021, asserendo: CP_6
o che in data 4 giugno 2018 Credito Valtellinese S.p.a. concludeva con
[...]
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, CP_1
del quale dava notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 07.06.2018; tra i crediti ceduti è ricompreso quello afferente la posizione della società e dei fideiussori e CP_5 _4
; Parte_1
o che, con ricorso depositato in data 24.02.2020 e notificato il 24.03.2020,
[...]
promuoveva opposizione all'esecuzione ex art.615-624 c.p.c., Parte_1
chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva RGE
114/2019, chiedendo la rimessione in termini ex art. 153-559 c.p.c. del debitore esecutato quale custode dei beni oggetto della presente esecuzione, e l'accertamento dell'inesistenza, della nullità e dell'infondatezza del diritto di credito oltre che della legittimazione attiva della creditrice procedente;
o che, con ricorso depositato in data 10.06.2020 e notificato il 14.07.2020,
promuoveva opposizione all'esecuzione ex art.615-617c.p.c., _4
proponendo istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 cpc, istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cpc, istanza di remissione termini ex art. 153 ed ex art. 559 cpc, e l'accertamento dell'inesistenza, della nullità e dell'infondatezza del diritto di credito oltre che della legittimazione attiva della creditrice procedente;
o che, con provvedimento depositato il 1/12/2020, il G.E. dichiarava inammissibile l'intervento all'opposizione proposto da per carenza di CP_5
interesse ad agire, evidenziando come la stessa non rivestisse la qualifica di debitore esecutato nella presente procedura, né di terzo avente diritto e/o interesse a proporre alcuna opposizione;
quanto a e _4 Parte_1
rigettava dell'istanza di sospensione poiché “i motivi di opposizione proposti sono i medesimi rispetto a quelli già oggetto del pendente giudizio di opposizione al
8 decreto ingiuntivo e che, pertanto, non possono in questa sede trovare ingresso al fine di disporre la richiesta sospensione”, aggiungendo che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto opposto, che costituisce il titolo esecutivo nella presente esecuzione;
o che veniva, altresì, rilevato dal Giudice adito che non poteva essere accolta l'istanza di riduzione del pignoramento, in quanto, a fronte di un credito precettato nella misura di € 2.000.000,00, il valore dei beni oggetto del pignoramento supera di poco €400.000,00 (come da perizia di stima agli atti);
o che l'ordinanza del G.E. veniva confermata in sede di reclamo;
o che l'atto di citazione è nullo ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c. ed ai sensi dell'art.163, commi 3 e 4 c.p.c., poiché introduce tre distinte ed autonome domande di “inesistenza, nullità ed infondatezza” che, per loro natura e per come ex adverso formulate non possono coesistere, in quanto esplicative di effetti giuridici differenti ed inconciliabili.
o - che il credito azionato in sede esecutiva è fondato su un titolo di formazione giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo n.485/2019 provvisoriamente esecutivo, attualmente sub iudice avanti il Tribunale di Sondrio;
o che, comunque, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, poiché il credito è stato effettivamente acquistato dalla medesima e l'avviso ritualmente pubblicato nel quale vengono individuate le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione da Credito Valtellinese S.p.A.: inoltre la cedente ha CP_7
confermato la cessione in favore di di tutti i rapporti in essere con CP_1
altresì viene prodotto (doc. 13) l'elenco dei creduto ceduti;
o che CP_5
le istanze ex art.496 c.p.c. e 483 c.p.c. avversarie sono infondate, poiché:
• i valori indicati da controparte, non trovano conforto nelle perizie depositate dai consulenti tecnici d'ufficio avanti il Tribunale di Lecco, La Spezia e Milano
(docc.8- 9-10);
• nel procedimento esecutivo avanti il Tribunale di Monza il valore dei beni pignorati non era stato periziato, attesa l'avvenuta sospensione della procedura ai
9 sensi dell'art.54ter. In data 24 settembre 2021 si costituiva Parte_3
quale nuova procuratrice speciale della società
[...] Controparte_1
in virtù della procura contestualmente prodotta. Le parti non chiedevano l'ammissione di prove costituende, sicché all'udienza del 6 ottobre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con le memorie conclusionali le parti ribadivano le proprie posizioni: gli attori, inoltre, chiedevano la declaratoria di inammissibilità dell'intervento di
[...]
e invocavano la decisione del 17 maggio 2022 della Corte di CP_8
Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 (in materia di fideiussioni omnibus), la quale statuiva che nel corso di un processo esecutivo è possibile per il debitore eccepire la nullità della garanzia fidejussoria,
o delle sue clausole abusive e vessatorie” (pag. 1 a 7).
Con sentenza definitiva n. 9/2023 pubblicata il 03.01.2023 e notificata il
04.01.2023, dell'8.10.2021, il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, così decideva: “dichiara la nullità della citazione di - CP_5
rigetta l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi proposta da e - condanna e Parte_1 _4 Parte_1 _4
a rimborsare a (mandataria di Parte_3 Controparte_1
) le spese di lite, determinate in euro 7.500,00, oltre spese generali al 15%,
[...]
iva e cpa come per legge. - rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta”.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello notificato il 03.02.2023
e . Parte_1 Parte_2
Si costituiva la parte appellata e, per essa, in qualità di Controparte_1
procuratrice speciale, chiedendo il rigetto dell'appello ed Parte_3
eccependo l'inammissibilità del mezzo di gravame ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c. che 348 bis c.p.c.
Con le note d'udienza del 14.06.2023, gli appellanti dichiarano di rinunciare alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata.
10 Con ordinanza del 27.06.2023, la Corte, visto l'art. 283 c.p.c., respingeva comunque l'istanza volta a sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza.
Le parti insistevano nelle conclusioni trascritte in epigrafe mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale di discussione in data 13.12.2023, e, quindi, con ordinanza del 03.01.2024 la Corte, lette le note depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza, già fissata, del 13.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione concedendo termini di legge per il deposito e di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è inammissibile.
1. PRIMO MOTIVO - Sulla Sentenza n. 9/2023 del Tribunale di La Spezia, sulla violazione delle norme sul procedimento in generale ed in particolare ex artt. 115
e 116 cpc e ss., sulla mancata ed errata valutazione degli atti, dei documenti e dei fatti di causa e sull'omessa statuizione circa tutte le eccepite questioni rilevabili
d'ufficio e relativo rigetto della sola domanda di accertamento della carenza di legittimazione in executivis dell'opposta e sul rigetto dei richiesti successivi e conseguenti provvedimenti - Gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c rilevando che sia “di tutta evidenza che le argomentazioni e le eccezioni in questione non siano state prese adeguatamente in considerazione dal Giudice di Primo
Grado e sia state erroneamente dallo stesso sulla base di orientamenti giurisprudenziali da ritenersi oramai minoritari ed in ogni caso non più attuali principi dettati dalla
Giurisprudenza di Legittimità.” (atto di appello pag. 3), per omesso esame da parte del
Tribunale delle seguenti questioni:
I) “carenza di titolarità del credito ceduto ex art. 58 TUB, la mancata prova da parte della creditrice procedente e delle successive intervenute della propria effettiva legittimazione attiva”;
II) “i plurimi profili di nullità delle fidejussioni omnibus rilasciate dagli attori
(cfr.Sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in
11 tema di nullità delle fidejussioni omnibus), l'intervenuta estinzione delle obbligazioni fidejussorie prestate dall'attori ex art. 1975 cc e, non da ultimo, la palese vessatorietà delle fideiussioni rilasciate dagli attori come da principi dettati dalla Sentenza n. 41994/2021 ma anche ex Direttiva 93/13/CEE del
Consiglio e dalla Sentenza 17 maggio 2022 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 (la Sentenza in questione è di particolare rilevanza poiché ammette, nel corso di un processo esecutivo, la possibilità per il debitore di eccepire la nullità della garanzia fidejussoria, o delle sue clausole abusive e vessatorie - ad esempio perché conforme allo schema ABI di cui al provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 o per deroga al termine ex art. 1957 cc - e la nullità del titolo)”.
I) Carenza di legittimazione attiva di ad agire “in executivis”. CP_9
La Corte rileva quanto segue.
a) La questione è inammissibile in questa sede in quanto il titolo (decreto ingiuntivo) in forza del quale l'attuale appellata procede esecutivamente è stato emesso a suo favore e pertanto l'eccezione di cui trattasi può essere sollevata solo in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
b) Che il decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo sia stato emesso in favore dell'attuale appellata, sono gli stessi appellanti a riconoscerlo espressamente a pag. 7 dell'atto di appello: “Nel corso del procedimento di primo grado è stato altresì eccepito che la procedura esecutiva opposta NRGE 114/2019 fosse stata promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 1037/2019 esecutivo emesso dal Tribunale di Sondrio in data 10-
17 luglio 2019 in favore di per l'importo Controparte_10
di Euro 160.861,06 oltre interessi e spese legali ed accessori, nei confronti di CP_5
in via solidale con i propri fideiussori, nonché, per l'importo di Euro 2.065.827.60, oltre interessi e spese legali ed accessori, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
(quali fideiussori di nei limiti delle fidejussioni omnibus dagli
[...] CP_5
stesse prestate (cfr. docc. n.1, n. 2 fascicolo attori)”.
12 c) Tanto basta per escludere a priori l'ammissibilità del motivo in esame in quanto: a) la legittimazione attiva nel processo esecutivo attiene alla coincidenza tra il creditore procedente e il soggetto in favore del quale è stato emesso il titolo esecutivo in forza del quale lo stesso procede;
b) la questione prospettata come di “legittimazione” attiene in effetti alla titolarità attiva del rapporto obbligatorio e può essere sollevata e affrontata solo nel giudizio di opposizione instaurato avverso il d.i. costituente titolo esecutivo, come specificato al punto che segue.
II) Sulla nullità della garanzia fideiussoria.
La Corte rileva quanto segue.
a) Come affermato dagli appellanti, sempre a pag. 7 dell'atto di appello, “Gli attori hanno promosso … contro la creditrice procedente … innanzi il Tribunale di Sondrio giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al NRG 1422/2019 al fine di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1037/2019 con ogni consequenziale statuizione, in quanto emesso in carenza dei presupposti e requisiti di legge ed in relazione ad una pretesa illegittima ed infondata, e per l'effetto dichiaralo nullo e comunque revocarlo;
giudizio allo stato ancora pendente in fase di trattazione”.
b) Il Tribunale di La Spezia, al riguardo della nullità della garanzia fideiussoria, ha ritenuto correttamente che “in sede di opposizione all'esecuzione, in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, può essere utilmente eccepito solo il difetto originario del titolo concretante una “inesistenza” o “nullità insanabile”; è, invece precluso lo scrutinio della eventuale erroneità del titolo per fatti verificatisi anteriormente alla sua pronuncia: tali vizi devono, infatti, essere dedotti nella sede del giudizio di cognizione preordinato alla formazione del titolo (nel caso di sentenza) o di opposizione al decreto ingiuntivo;
per inciso, nell'ambito della fase contenziosa del giudizio monitorio, il giudice istruttore ha la possibilità di sospendere ex art. 649 c.p.c.
l'esecuzione provvisoria del titolo: non altrettanto, evidentemente, il G.E. Pertanto, sia l'aspetto della nullità delle fideiussioni, sia la questione della usurarietà degli interessi, sia infine il profilo della ritualità della cessione del credito all'ingiungente (cioè il creditore procedere devono essere portate esclusivamente Controparte_1
13 all'attenzione del giudice compente a conoscere dell'opposizione al decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo”, affrontando anche specificamente la questione della pronuncia della CGUE citata dagli appellanti: “Tale conclusione deve essere ribadita anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 17 maggio
2022, emessa a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, secondo la quale, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne
è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità- successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. Invero è evidente la diversità tra il caso esaminato dalla Corte e il caso ora in esame, giacché avverso decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo è stata proposta opposizione, sicché ogni contestazione dovrà essere valutata dal giudice della cognizione, esclusa invece, la necessità dell'(eccezionale) intervento del Giudice dell'Esecuzione” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).
c) A prescindere dalla considerazione che suddette statuizioni sono conformi a consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3716 del
14/02/2020, Rv. 657019 – 01, che in motivazione richiama “il costante insegnamento della Corte …, secondo il quale non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5381 del 05/03/2013, Rv. 625378 - 01), è palese che l'appellante si limita a reiterare le proprie difese svolte in primo grado, senza censurare specificamente le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il motivo è pertanto inammissibile.
14 2) SECONDO MOTIVO - “Sulla sentenza n. 9/2023 del Tribunale di La Spezia e sulla condanna degli attori al pagamento delle spese legali e delle spese generali”.
Con il secondo motivo di censura, gli appellanti “Per tutte le considerazioni esposte nei precedenti paragrafi e di quelle che ci si riserva sin da ora di esporre nel corso del presente giudizio di appello” chiedono “la riforma della impugnata Sentenza anche in punto condanna degli attori in solido tra loro al pagamento di spese legali quantificate e liquidate in Euro 11.000 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta”.
Non si tratta di autonomo motivo di appello, non essendo formulate specifiche censure relative alla statuizione sulle spese, ma della richiesta di revisione di detta statuizione quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi che peraltro sono stati ritenuti inammissibili.
Tanto premesso, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni;
quanto alla misura della liquidazione, si ritiene che si possano applicare i valori minimi dello scaglione di pertinenza della lite (indeterminabile – complessità media ), di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare, prossimo ai valori minimi;
e precisamente:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
15 Complessivamente € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 9/2023 pronunciata inter partes in Parte_2
data 03.01.2023 dal Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellata Controparte_1
3) Si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Genova, 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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