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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 317/2021 con OGGETTO: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobili promossa da:
(C.F. , con il patro- Parte_1 C.F._1 cinio dell'avv. DI CARLO FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLE RIMEMBRANZE 17 66034 LANCIANOpresso il difensore avv. DI CARLO
FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI FIRENZE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente do- miciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVO-
CATURA DELLO STATO DI FIRENZE
CONVENUTO/I
In data 17.10.2024 la causa veniva posta in decisione cin assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per parte attrice concludeva come da com- Parte_1 parsa conclusionale depistata in data 16.12.2024
1
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione Controparte_1
Per parte convenuta come da compar- Controparte_2 sa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di provvedimento di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, il Sig.
[...]
riassumeva il giudizio innanzi il Tribunale di Livorno affinchè Parte_2 venissero accolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte oc- corrende, così giudicare: 1) Nel merito in via principale accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione dei crediti vantati dal e di quelli azionati Controparte_1 dall'TE , e delle relative obbligazioni in capo al signor Controparte_2 [...] per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto, ordinare la cancella- Parte_3 zione delle iscrizioni pregiudizievoli e precisamente : iscrizione di ipoteca legale per ordi- nanza dell'autorità giudiziaria, Procura della Repubblica, iscrizione n. 2912/1987, rinno- vata nell'anno 2007 con iscrizione n. 7301/2007, ed iscrizione ipotecaria da parte di Equi- talia Nord Spa, derivante da ruolo, repertorio 4625/6813 del 31/10/2013. 2) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.”
L' in persona del suo legale rappresentante in carica e il Controparte_2
in persona del Ministro in carica, si costituivano in giu- Controparte_1 dizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, sollevando svariate eccezioni, e, nel merito, concludevano per il rigetto di ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fat- to ed in diritto. Vinte le spese.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e note autorizzate, all'udienza del
17.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegna- zione dei termini cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dall'attore in riassunzione è infondata e non è meritevole di accogli- mento.
Circa le contestazioni avanzate nei riguardi del esse devono circo- Controparte_1 scriversi alla sola l'iscrizione ipotecaria effettuata con ordinanza dell'autorità giudiziaria,
Procura della Repubblica, iscrizione n. 2912/1987 del 28.10.1987, rinnovata il 16.11.2007 con iscrizione n. 7301/2007, atteso che nessuna contestazione nei confronti del
[...]
è stata avanzata con riguardo alla iscrizione ipotecaria da parte di IA Controparte_1
Nord Spa, derivante da ruolo, repertorio 4625/6813 del 31.10.2013 che quindi si presenta ormai definitiva.
2 La doglianza relativa alla prescrizione della su richiamata cartella risulta inammissibile stante il carattere definitivo della cartella esattoriale n.06820080317762077000 – Corte
d'Appello di Milano sulla cui scorta l'Amministrazione ha intimato il pagamento delle spe- se di giustizia. L'asserito difetto di notifica di tale cartella avrebbe dovuto, infatti, essere sollevato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio ivi indicato, termine ormai decorso al momento della presentazione della odierna impugnazio- ne.
Sulla base del costante orientamento giurisprudenziale, infatti, i vizi attinenti alla notifica- zione della cartella di pagamento, in quanto certamente riferiti alla sequenza procedimenta- le finalizzata all'esecuzione coattiva della pretesa sanzionatoria, devono essere fatti valere nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cassazione civile sez. II, 04/09/2019 n.22094), in quanto, presentandosi alla stregua di vizi formali, “la relativa impugnativa deve essere qua- lificata come opposizione agli atti esecutivi” (Cassazione civile sez. VI, 04/04/2018,
n.8402).
Nel caso di specie deve pertanto rilevarsi l'intervenuta decadenza di parte attrice dalla fa- coltà di impugnativa atteso che il termine di venti giorni, decorrenti dalla data di notifica della cartella su richiamata (notifica intervenuta l'11.11.2008), sono ampiamente decorsi.
Circa la cartella esattoriale n.06820080317762077000 – Corte d'Appello di Milano, la stes- sa, stante la mancata opposizione, si presenta oramai definitiva.
Il carattere della definitività esclude la possibilità di sollevare contestazioni in merito all'in- tervenuta prescrizione del credito erariale ad essa afferente.
A tale proposito si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, n.5739) laddove si chiarisce che, se da un lato continua ad essere ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione nell'ipotesi in cui questa risulti maturata in seguito alla notifica della cartella esattoriale, altrettanto non può essere replica- to con riguardo a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, come nel caso di specie.
Nino essendo pertanto stata impugnata la cartella, non può eccepirsi la prescrizione della pretesa ministeriale, dal momento che la prescrizione del credito in questione, che si asseri- sce essere maturata prima dell'iscrizione al ruolo, doveva essere fatta valere in sede di op- posizione.
La doglianza concernente la prescrizione deve in ogni caso ritenersi inammissibile in quan- to fatta valere in via di azione, e non in via di eccezione come codicisticamente stabilito.
La giurisprudenza della Corte di Legittimità, ha stabilito al riguardo che “l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in di- pendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione”. Deve pertanto escludersi che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come nel caso di specie, di un'azione di mero accertamento” (Sul punto si richiamo le seguenti pronunce: Cassazione civile sez.
3 III, 10/11/2016, n.22946, Cassazione civile sez. VI, 20/06/2019, n.16512 e Cassazione civi- le sez. VI, 01/10/2019,n.24461).
La domanda di parta attrice di accertamento della prescrizione dei crediti vantati nei suoi confronti da parte del deve, quindi, essere rigettata in quanto Controparte_1 inammissibile.
Alla medesima stregua non può essere condivisa nel merito la tesi attorea secondo cui “tutti
i crediti per i quali IA ha richiesto iscrizione di ipoteca nei confronti del signor
[...] risultano definitivamente prescritti e pertanto l' obbligazione relativa si è defini- Parte_4 tivamente estinta, con obbligo di provvedere alla cancellazione di tutte le iscrizioni e/ o trascrizioni pregiudizievoli”.
Parte attrice non ha specificate le partite in contestazioni, che quindi risultano generiche, ed in ogni caso il sig. non ha assolto all'onere della prova, non avendo allegato e Parte_1 provato il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
I crediti di cui parte attrice contesta l'intervenuta prescrizione non risultano esattamente in- dicati, né sono stati specificamente indicati con conseguente incertezza relativamente alla circostanza alla quale deve essere fatto risalire il dies a quo, da cui computare il decorso del termine di prescrizione.
Non avendo l'attore assolto all'onere probatorio la doglianza non può che essere rigettata.
In ogni caso, il rilievo attoreo concernente l'intervenuta prescrizione non può trovare acco- glimento in ragione della corretta notificazione della cartella esattoriale in oggetto.
Le contestazioni di parte attrice in punto di notifica della cartella di pagamento n.
06820080317762077000 (TE Impositore Corte d'Appello di Milano – spese processuali) non sono condivisibili posto che dalla documentazione prodotta agli atti, si evince che la notifica della succitata cartella, non è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ma in con- formità alla previsione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 (invio di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di ruolo indicato dall'TE Impositore – in Milano – Via Crispi n.
5, corrispondente al domicilio fiscale dichiarato dallo stesso contribuente con decorrenza
02.07.2004). La cartella, in particolare, è stata notificata in plico chiuso e l'avviso di rice- vimento è stato sottoscritto dal portiere dello stabile, persona abilitata ai sensi del secondo comma del succitato art. 26 D.P.R. 602/1973.
La predetta procedura deve ritenersi idonea ai fini del perfezionamento del meccanismo no- tificatorio sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, in base al quale ove il Concessionario si avvalga della facoltà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, di provvedere alla notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con av- viso di ricevimento, ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente - anche alla luce della disciplina dettata dal D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 - che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrisponden-
4 za, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cassazione civile sez. trib.,
28/12/2018, n.33563).
La prova dell'arrivo della raccomandata, ottemperata mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto.
Pertanto, non ci si può che conformare al principio di diritto secondo cui “in tema di notifi- ca della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (così co- me, più ingenerale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del per- fezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produ- zione dell'avviso di ricevimento, poichè, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (inte- granti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito” (Cassazione civile sez. trib. 28/12/2018,
n.33563, cit.; Cass., 7 maggio 2015, n. 9246).
Nel caso in esame, il plico contenente la cartella esattoriale non è stato oggetto di restitu- zione ad , atteso che alcuna irreperibilità del destinata- Controparte_3 rio è stata comunicata all'agente postale;
il meccanismo di notificazione si è quindi con- gruamente perfezionato.
Deve altresì rilevarsi come, ferma l'inammissibilità della doglianza relativa alla prescrizio- ne con riguardo al periodo anteriore all'emissione della cartella di pagamento n.
06820080317762077000, in virtù del carattere definitivo di quest'ultima (cfr. sub.2), non risulti in ogni caso decorso il termine di prescrizione per il periodo posteriore alla suddetta emissione.
Il relativo ruolo, difatti, è stato reso esecutivo in data 17.07.2008 (doc.5), mentre la succes- siva notifica è stata effettuata in data 11.11.2008 (doc.6). A seguito della notifica della car- tella, inoltre, si è proceduto alla notifica della comunicazione preventiva d'ipoteca nel ter- mine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., con l'esperimento della stessa in data
09.08.2013 .
Pertanto, alcun addebito in punto di prescrizione potrà essere mosso nei confronti del CP_4 stero della Giustizia.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, respinge la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
Condanna parte attrice al rimborso in favore delle parti convenute delle spese processuali,
5 che liquida in favore di ognuna in complessivi € 5.810,00, di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in data 3 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott.ssa Sara Micheletti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 317/2021 con OGGETTO: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobili promossa da:
(C.F. , con il patro- Parte_1 C.F._1 cinio dell'avv. DI CARLO FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLE RIMEMBRANZE 17 66034 LANCIANOpresso il difensore avv. DI CARLO
FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI FIRENZE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente do- miciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVO-
CATURA DELLO STATO DI FIRENZE
CONVENUTO/I
In data 17.10.2024 la causa veniva posta in decisione cin assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per parte attrice concludeva come da com- Parte_1 parsa conclusionale depistata in data 16.12.2024
1
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione Controparte_1
Per parte convenuta come da compar- Controparte_2 sa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di provvedimento di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, il Sig.
[...]
riassumeva il giudizio innanzi il Tribunale di Livorno affinchè Parte_2 venissero accolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte oc- corrende, così giudicare: 1) Nel merito in via principale accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione dei crediti vantati dal e di quelli azionati Controparte_1 dall'TE , e delle relative obbligazioni in capo al signor Controparte_2 [...] per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto, ordinare la cancella- Parte_3 zione delle iscrizioni pregiudizievoli e precisamente : iscrizione di ipoteca legale per ordi- nanza dell'autorità giudiziaria, Procura della Repubblica, iscrizione n. 2912/1987, rinno- vata nell'anno 2007 con iscrizione n. 7301/2007, ed iscrizione ipotecaria da parte di Equi- talia Nord Spa, derivante da ruolo, repertorio 4625/6813 del 31/10/2013. 2) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.”
L' in persona del suo legale rappresentante in carica e il Controparte_2
in persona del Ministro in carica, si costituivano in giu- Controparte_1 dizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, sollevando svariate eccezioni, e, nel merito, concludevano per il rigetto di ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fat- to ed in diritto. Vinte le spese.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e note autorizzate, all'udienza del
17.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegna- zione dei termini cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dall'attore in riassunzione è infondata e non è meritevole di accogli- mento.
Circa le contestazioni avanzate nei riguardi del esse devono circo- Controparte_1 scriversi alla sola l'iscrizione ipotecaria effettuata con ordinanza dell'autorità giudiziaria,
Procura della Repubblica, iscrizione n. 2912/1987 del 28.10.1987, rinnovata il 16.11.2007 con iscrizione n. 7301/2007, atteso che nessuna contestazione nei confronti del
[...]
è stata avanzata con riguardo alla iscrizione ipotecaria da parte di IA Controparte_1
Nord Spa, derivante da ruolo, repertorio 4625/6813 del 31.10.2013 che quindi si presenta ormai definitiva.
2 La doglianza relativa alla prescrizione della su richiamata cartella risulta inammissibile stante il carattere definitivo della cartella esattoriale n.06820080317762077000 – Corte
d'Appello di Milano sulla cui scorta l'Amministrazione ha intimato il pagamento delle spe- se di giustizia. L'asserito difetto di notifica di tale cartella avrebbe dovuto, infatti, essere sollevato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio ivi indicato, termine ormai decorso al momento della presentazione della odierna impugnazio- ne.
Sulla base del costante orientamento giurisprudenziale, infatti, i vizi attinenti alla notifica- zione della cartella di pagamento, in quanto certamente riferiti alla sequenza procedimenta- le finalizzata all'esecuzione coattiva della pretesa sanzionatoria, devono essere fatti valere nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cassazione civile sez. II, 04/09/2019 n.22094), in quanto, presentandosi alla stregua di vizi formali, “la relativa impugnativa deve essere qua- lificata come opposizione agli atti esecutivi” (Cassazione civile sez. VI, 04/04/2018,
n.8402).
Nel caso di specie deve pertanto rilevarsi l'intervenuta decadenza di parte attrice dalla fa- coltà di impugnativa atteso che il termine di venti giorni, decorrenti dalla data di notifica della cartella su richiamata (notifica intervenuta l'11.11.2008), sono ampiamente decorsi.
Circa la cartella esattoriale n.06820080317762077000 – Corte d'Appello di Milano, la stes- sa, stante la mancata opposizione, si presenta oramai definitiva.
Il carattere della definitività esclude la possibilità di sollevare contestazioni in merito all'in- tervenuta prescrizione del credito erariale ad essa afferente.
A tale proposito si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, n.5739) laddove si chiarisce che, se da un lato continua ad essere ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione nell'ipotesi in cui questa risulti maturata in seguito alla notifica della cartella esattoriale, altrettanto non può essere replica- to con riguardo a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, come nel caso di specie.
Nino essendo pertanto stata impugnata la cartella, non può eccepirsi la prescrizione della pretesa ministeriale, dal momento che la prescrizione del credito in questione, che si asseri- sce essere maturata prima dell'iscrizione al ruolo, doveva essere fatta valere in sede di op- posizione.
La doglianza concernente la prescrizione deve in ogni caso ritenersi inammissibile in quan- to fatta valere in via di azione, e non in via di eccezione come codicisticamente stabilito.
La giurisprudenza della Corte di Legittimità, ha stabilito al riguardo che “l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in di- pendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione”. Deve pertanto escludersi che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come nel caso di specie, di un'azione di mero accertamento” (Sul punto si richiamo le seguenti pronunce: Cassazione civile sez.
3 III, 10/11/2016, n.22946, Cassazione civile sez. VI, 20/06/2019, n.16512 e Cassazione civi- le sez. VI, 01/10/2019,n.24461).
La domanda di parta attrice di accertamento della prescrizione dei crediti vantati nei suoi confronti da parte del deve, quindi, essere rigettata in quanto Controparte_1 inammissibile.
Alla medesima stregua non può essere condivisa nel merito la tesi attorea secondo cui “tutti
i crediti per i quali IA ha richiesto iscrizione di ipoteca nei confronti del signor
[...] risultano definitivamente prescritti e pertanto l' obbligazione relativa si è defini- Parte_4 tivamente estinta, con obbligo di provvedere alla cancellazione di tutte le iscrizioni e/ o trascrizioni pregiudizievoli”.
Parte attrice non ha specificate le partite in contestazioni, che quindi risultano generiche, ed in ogni caso il sig. non ha assolto all'onere della prova, non avendo allegato e Parte_1 provato il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
I crediti di cui parte attrice contesta l'intervenuta prescrizione non risultano esattamente in- dicati, né sono stati specificamente indicati con conseguente incertezza relativamente alla circostanza alla quale deve essere fatto risalire il dies a quo, da cui computare il decorso del termine di prescrizione.
Non avendo l'attore assolto all'onere probatorio la doglianza non può che essere rigettata.
In ogni caso, il rilievo attoreo concernente l'intervenuta prescrizione non può trovare acco- glimento in ragione della corretta notificazione della cartella esattoriale in oggetto.
Le contestazioni di parte attrice in punto di notifica della cartella di pagamento n.
06820080317762077000 (TE Impositore Corte d'Appello di Milano – spese processuali) non sono condivisibili posto che dalla documentazione prodotta agli atti, si evince che la notifica della succitata cartella, non è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ma in con- formità alla previsione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 (invio di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di ruolo indicato dall'TE Impositore – in Milano – Via Crispi n.
5, corrispondente al domicilio fiscale dichiarato dallo stesso contribuente con decorrenza
02.07.2004). La cartella, in particolare, è stata notificata in plico chiuso e l'avviso di rice- vimento è stato sottoscritto dal portiere dello stabile, persona abilitata ai sensi del secondo comma del succitato art. 26 D.P.R. 602/1973.
La predetta procedura deve ritenersi idonea ai fini del perfezionamento del meccanismo no- tificatorio sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, in base al quale ove il Concessionario si avvalga della facoltà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, di provvedere alla notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con av- viso di ricevimento, ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente - anche alla luce della disciplina dettata dal D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 - che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrisponden-
4 za, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cassazione civile sez. trib.,
28/12/2018, n.33563).
La prova dell'arrivo della raccomandata, ottemperata mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto.
Pertanto, non ci si può che conformare al principio di diritto secondo cui “in tema di notifi- ca della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (così co- me, più ingenerale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del per- fezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produ- zione dell'avviso di ricevimento, poichè, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (inte- granti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito” (Cassazione civile sez. trib. 28/12/2018,
n.33563, cit.; Cass., 7 maggio 2015, n. 9246).
Nel caso in esame, il plico contenente la cartella esattoriale non è stato oggetto di restitu- zione ad , atteso che alcuna irreperibilità del destinata- Controparte_3 rio è stata comunicata all'agente postale;
il meccanismo di notificazione si è quindi con- gruamente perfezionato.
Deve altresì rilevarsi come, ferma l'inammissibilità della doglianza relativa alla prescrizio- ne con riguardo al periodo anteriore all'emissione della cartella di pagamento n.
06820080317762077000, in virtù del carattere definitivo di quest'ultima (cfr. sub.2), non risulti in ogni caso decorso il termine di prescrizione per il periodo posteriore alla suddetta emissione.
Il relativo ruolo, difatti, è stato reso esecutivo in data 17.07.2008 (doc.5), mentre la succes- siva notifica è stata effettuata in data 11.11.2008 (doc.6). A seguito della notifica della car- tella, inoltre, si è proceduto alla notifica della comunicazione preventiva d'ipoteca nel ter- mine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., con l'esperimento della stessa in data
09.08.2013 .
Pertanto, alcun addebito in punto di prescrizione potrà essere mosso nei confronti del CP_4 stero della Giustizia.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, respinge la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
Condanna parte attrice al rimborso in favore delle parti convenute delle spese processuali,
5 che liquida in favore di ognuna in complessivi € 5.810,00, di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in data 3 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott.ssa Sara Micheletti
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