Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1119/2021
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 23/10/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Muzzi, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), alla Via 1 Maggio n. 44, elettivamente domicilia ricorrente contro
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Parte_2
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, Controparte_2
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo ed elettivamente domiciliati presso l' , sito in Controparte_2 CP_
alla Via G. Pascoli, n. 8 resistente
OGGETTO: graduatorie personale ATA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2021, la ricorrente ha chiesto, anche in via cautelare, di disapplicare “il decreto di esclusione n.1106, prot. 8849 del 19.10.2021 a firma della
Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale “Iqbal Masih” ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023,
Pag. 1 di 7
[...]
ed ove occorra al di Controparte_5 CP_6 procedere alla correzione delle suddetta graduatoria, reinserendo la ricorrente al rispettivo posto e con i punteggi a lei spettanti per come sopra specificati”. Propose anche domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta della pubblica amministrazione.
1.1. Più in particolare ha dedotto che:
a) in data 15.04.2021 aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per il personale ATA;
b) quale titolo di accesso aveva indicato la licenza di scuola media inferiore con indicazione inoltre di “di aver prestato, entro il 25 luglio 2008, almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto” così come richiesto dall'art. 2, comma 9, del D.M. 3 marzo 2021, n. 50;
c) quale “titolo di servizio” aveva indicato lo “svolgimento di servizio prestato nell'anno scolastico 2006/2007 presso la Primaria “Copernico” del Comune di
Santa Croce sull'RN (PI) – tipologia profilo e servizio “Scuole statali,convitti, scuole italiane all'estero”, tipologia del contratto “non di ruolo””;
d) sulla base dei titoli di servizio svolti, le era stato attribuito il punteggio di 10,45 per la graduatoria di Collaboratore Scolastico;
e) in data 18 ottobre 2021 aveva preso servizio presso l'Istituto scolastico comprensivo statale “Iqbal Masih” di Bientina (PI);
f) la Dirigente Scolastica del medesimo Istituto con decreto n. 1106 del 19 ottobre
2021 le aveva comunicato di essere stata esclusa “dalla procedura di inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale A.T.A. per il triennio per il triennio
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per il profilo professionale di Collaboratore
Scolastico in quanto non sussistono i titoli culturali e di servizio prescritti per il valido inserimento in suddette graduatorie”;
g) dalla lettura del provvedimento emergeva che la Dirigente Scolastica aveva rilevato come non valida l'attività di servizio dichiarata e “prestata nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro stipulato con l'Agenzia del Lavoro “Altro
Pag. 2 di 7 Lavoro”, avente ad oggetto l'assunzione a tempo determinato per la somministrazione del lavoro presso il Comune di Santa Croce sull'RN (soggetto utilizzatore della prestazione)”;
h) secondo il provvedimento di esclusione “per i soggetti aspiranti alla graduatoria sprovvisti di titolo culturale, come la SI.ra , il servizio effettivo avrebbe Pt_1 dovuto essere prestato solo “con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato (o nell'ambito del servizio scolastico)”.
1.2. Con ordinanza del 12.1.2022 è stato accolto il ricorso cautelare proposto in corso di causa, con la seguente statuizione “disapplicato il decreto di esclusione n. 1106 prot.
8849 del 19.10.2021 a firma della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo
Statale “Iqbal Masih” e ritenuto il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 per il personale ATA, profilo di Collaboratore Scolastico con l'originario punteggio di 10,45, ordina al all' e CP_6 Parte_2 all' per quanto di rispettiva competenza di Controparte_2 reinserire la ricorrente nella suddetta graduatoria con il punteggio testè indicato. Spese al definitivo.”.
1.3. Con memoria depositata tardivamente in data 22.11.2022, si è costituto il CP_1 resistente il quale si è opposto all'accoglimento delle domande.
1.4. In via preliminare, deve darsi atto dell'integrità del contraddittorio, attesa l'inidoneità della presente decisione, per lo spirare del termine di validità delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia in quanto relative al triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17, a pregiudicare la posizione giuridica degli altri aspiranti.
1.5. Occorre di seguito dichiarare il difetto di legittimazione passiva di tutti i resistenti evocati in giudizio con l'eccezione del . Controparte_1
Al riguardo, deve darsi atto degli orientamenti del giudice della nomofilachia secondo i quali “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o Parte_2 il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al , non può Controparte_7 essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_1 organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di
"legittimazione passiva"” (così, Cass. civ., 32938/2021) e “Gli Uffici scolastici
Pag. 3 di 7 provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del
[...]
, sono privi di legittimazione processuale, atteso che ad Controparte_7 essi, a partire dal d.P.R. n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti” (così, Cass. civ.,
32166/2021). Infine, rilevanza assume l'orientamento secondo il quale “l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R.
8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato”. (così, Cass. civ., 19158/ 2012).
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Anzitutto deve essere esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame della legge n.
241/1990 ed in particolare la disciplina della comunicazione di avvio del procedimento.
Le norme della legge n. 241/1990 riguardano, infatti, i procedimenti strumentali all'emanazione da parte della P.A. di atti autoritativi, destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei relativi destinatari e caratterizzati dalla situazione di preminenza dell'organo che li adotta. Dette norme, quindi, non sono applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dalla supremazia gerarchica, ma privi dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo (così, Cass. civ., 24698/2021).
2.2. Nella prospettazione della parte ricorrente il provvedimento di esclusione dalla graduatoria sarebbe illegittimo in quanto, avuto riguardo alla disciplina recata dal D.M.
55/2021 cit., la “Tabella A/5 lett. B) – vedi doc. 2 cit.), relativa ai “titoli di servizio” per gli aspiranti alla graduatoria di Collaboratore Scolastico - si legge che i primi punti
4.1), 4.2) e 5) parlano di servizio pregresso, sia come collaboratore scolastico (i punti
4.1 e 4.2.) sia come altro servizio (il punto 5) prestato presso, tra le altre, le scuole primarie e statali, convitti , ed il solo punto 6), invece, relativo al servizio prestato "alle dirette dipendenze" di amministrazioni statali e altri soggetti. Come già statuito dal
Giudice del lavoro richiamato, anche in questo caso, le prime norme, a differenza della seconda, non contengono alcuno specifico riferimento al servizio prestato "alle dirette dipendenze"”.
2.3. Tale impostazione non coglie nel segno.
Pag. 4 di 7 Essa infatti sovrappone due profili, da un lato quello dei “Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia” previsti dall'art. 2 del D.M.
50/2021 e, dall'altro quello dei titoli di valutazione.
Più in particolare, con riferimento ai titoli di partecipazione, ai sensi dell'art. 2, comma
9, del D.M. cit., “Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta
e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale
A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale
A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma l), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000, annessa alla O.M. 30 dicembre 2004, n. 91. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero”. Ai sensi del successivo comma 10, poi, “Ai fini di cui al comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente”.
L'allegato A allo stesso D.M. 50/2021, invece, disciplina i criteri di valutazione dei
“TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO”.
Proprio in ragione di tale distinzione, appare allora priva di rilevanza l'argomentazione secondo la quale i primi punti 7.1), 7.2) e 8) riguardino il “servizio pregresso” mentre il solo punto 9), invece, sia relativo al servizio prestato "alle dirette dipendenze" di amministrazioni statali e altri soggetti.
Trattasi all'evidenza di questioni neutre rispetto all'aspetto centrale del giudizio afferente, invece, alla idoneità del servizio prestato nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro stipulato con l'Agenzia del Lavoro “Altro Lavoro”, presso
Pag. 5 di 7 l'Istituzione scolastica “Scuola Primaria Copernico di Santa Croce sull'RN” nel profilo della refezione scolastica “come addetta alla mensa ed alla distribuzione della refezione, inquadrata nel livello B1 ai sensi del CCNL Enti Locali”, ad essere sussunto nella previsione di cui al comma 9 dell'art. 2 del D.M. 50/2021, il quale espressamente richiede la sussistenza del “servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e
Bolzano, direttamente con gli Enti Locali”.
Nella fattispecie in esame, tale requisito non poteva ritenersi sussistente, in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro della ricorrente era intercorso con il somministratore e non direttamente con lo Stato ovvero con l'Ente Locale.
2.4. A tal punto deve evidenziarsi come sia rimasto estraneo al thema decidendum così come delineato dagli scritti difensivi, la questione relativa alla legittimità del D.M. 50/2021 e, più in particolare, dell'art. 2 comma 9 rispetto alla disciplina negoziale collettiva ratione temporis vigente.
Ed in effetti, solo con l'ordinanza cautelare del 12.1.2022, emessa in corso di causa, è stata rilevata la discrasia sussistente tra la citata disposizione regolamentare e l'art. 4 della “sequenza contrattuale” del 25.7.2008 “(in Gazzetta ufficiale 9.8.2008, n. 186), stabilita ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29.11.2007 modificativo della tabella B annessa al CCNL 29 novembre 2007, che ha previsto dei “requisiti culturali” per l'accesso ai profili del personale ATA - parametro rilevante ai fini della iscrizione nella graduatoria di circolo e d'istituto di terza fascia, a mente dell'art. 2 D.M. 50/2021 – facendo però espressamente “salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale” (art. 4, comma 2)”.
In sostanza, nella prospettiva in esame “Il riferimento contrattuale - che è quanto ineludibilmente rileva a mente degli stessi rinvii regolamentari e concretizza la fonte privilegiata per le determinazioni dei titoli e dei presupposti in esame, non potendo essere derogato dal regolamento - era dunque al servizio nel profilo (o area) richiesta nella scuola statale, ancorando il criterio di collegamento alle caratteristiche del
Pag. 6 di 7 servizio ed all'ambito scolastico, non richiedendo affatto la nuova specificazione del
DM 50/2021 che, oltre a mantenere il requisito dei 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto (la ricorrente lavorò nell' a.s. 2006/2007), prevede ora “Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato”.
Al riguardo, giova tuttavia evidenziare come ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs.
165/2001, “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”. Nella fattispecie in esame, il regolamento 50/2021 è successivo alla disciplina pattizia di cui alla “sequenza contrattuale” del 25.7.2008 di guisa che le sue previsioni devono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina pattizia.
2.5. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato, unitamente alla domanda di risarcimento dei danni.
3. Le spese di lite, anche quelle del segmento cautelare, alla luce dell'esito complessivo della lite, possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 7 di 7