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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5303 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2019 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
02.05.2024, vertente
Tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
nt. 18.10.1969 ( e nt. C.F._2 Parte_3
11.02.1972 ( ), n.q. di eredi di , tutti C.F._3 Persona_1
elettivamente domiciliati in Portici (NA), Via Libertà, n. 209, presso lo studio dell'Avv. Umberto Marrazzo che li assiste e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello;
- Appellanti -
Contro
( , in persona del Liq. Controparte_1 P.IVA_1
e legale rapp.te p.-t., elettivamente domiciliata in Santa Maria C.V. (CE),
C.so Garibaldi, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Steve Fucci che la assiste e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
- Appellata -
Nonché Contro ( ), Controparte_2 C.F._4
02.11.1993 e Controparte_3 C.F._5 Pt_2
nt. 30.10.1995 ( ), n.q. di eredi di
[...] C.F._6
, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, Piazza Principe Persona_1
Umberto, n. 35, presso lo studio , assistiti e difesi dall'Avv. Fabiano Pt_4
Zagaria giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio.
- Appellati -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione notificato in data 28.07.2011 Parte_1
nt. il 18.10.1969 e nt. il Parte_2 Parte_3
11.02.1972, in qualità di eredi del de cuius , evocavano in Persona_1
giudizio avanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Controparte_1
, per sentir dichiarare intervenuto in favore del loro dante
[...]
causa l'acquisto per usucapione dei terreni siti in Castelvolturno (CE), località Lago Patria, catastalmente identificati al f. 50, part. 290 e 302.
Deducevano gli istanti che il loro genitore aveva, Persona_1
dall'anno 1980 fino al suo decesso avvenuto il 20.03.2008, posseduto in modo esclusivo e continuato i detti terreni, curandone la manutenzione e la pulizia con proprie macchine agricole e automezzi, ivi realizzando un manufatto a sua cura e spese lasciato allo stato grezzo, infine apponendo una recinzione metallica lungo l'unico lato disponibile prospiciente la strada denominata Via Marco Polo, dotata di accesso assicurato ad un lucchetto di cui lui solo possedeva le chiavi.
Si costituiva in atti il , in Controparte_4
persona del liquidatore legale rapp.te p.-t., per contestare le avverse
2 deduzioni e chiedere il rigetto della domanda per assoluta infondatezza, affermando di aver sempre mantenuto il possesso del bene sin dall'epoca del suo acquisto, risalente al giorno 03.10.1980 e compiuto atti interruttivi del tempus ad usucapionem.
La società convenuta negava gli assunti degli istanti e precisava che lo scopo sociale fosse quello di costruire un centro sportivo sul fondo acquistato, su cui insisteva un fabbricato allo stato grezzo per il quale era stata rilasciata la concessione edilizia n. 158/80 del 09.10.1980.
Sosteneva inoltre la di aver inoltrato plurime Controparte_1
istanze al Comune di Castelvolturno per il completamento dell'iter amministrativo e che la recinzione fosse stata apposta a protezione del cantiere al tempo della costruzione del fabbricato e non da Pt_2
il quale nel mese di Giugno 2011 aveva illegittimamente
[...]
collocato nella zona di ingresso al fondo una rete metallica impedendo l'accesso a soggetti incaricati dalla società di visionare il terreno.
Da tale condotta illegittima era derivata l'impossibilità di alienare il fondo a terzi nonostante l'intervenuta stipula di un contratto preliminare di compravendita, per cui la convenuta spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, concludendo per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di lite.
Nel corso del giudizio si costituivano con intervento volontario
[...]
, nt. 02.11.1993 ed Controparte_2 Parte_3 Pt_2
nt. 30.10.1995, anch'essi coeredi del de cuius ,
[...] Persona_1
chiedendo che venisse estesa anche nei loro confronti la declaratoria di intervenuto acquisto ex art. 1158 c.c. del fondo conteso per maturata usucapione in favore del loro dante causa.
In sede istruttoria venivano assunte le dichiarazioni testimoniali, sicché la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n.
2461/19 resa in data 24-27.09.2019, in virtù della quale il Tribunale
3 adito rigettava sia la domanda attorea che quella riconvenzionale, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Affermava il giudice monocratico che non fosse stata raggiunta la prova rigorosa in ordine ai requisiti del possesso utile ai sensi dell'art. 1140 c.c. ai fini dell'acquisto per usucapione del bene, in applicazione del principio espresso dall'art. 2697 c.c., difettando in particolare la sussistenza dell'animus possidendi attraverso la manifestazione del dominio esclusivo sulla res, essendo risultate le dichiarazioni rese dai testi escussi generiche, contraddittorie e dunque non dirimenti.
La riferita circostanza che occupasse il terreno con Persona_1
macchine agricole e automezzi non risultava dimostrativa del possesso uti dominus, poiché l'utilizzo del bene attraverso la coltivazione o la sua manutenzione non potevano ritenersi corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, soprattutto in presenza di una relazione di fatto del cespite anche da parte della convenuta.
Al contempo non era stata fornita prova certa riguardo l'apposizione della recinzione metallica da parte del dante causa degli attori, posto che i testi di parte attrice riferivano unicamente che questa fosse stata collocata dal proprietario al tempo della costruzione del fabbricato e un solo teste sosteneva, in chiave dubitativa, che il avesse chiuso il fondo Per_1
all'epoca di inizio dei lavori del manufatto presente.
Il teste di parte convenuta, nel confermare che la recinzione fosse stata sistemata a protezione del cantiere al tempo della costruzione del fabbricato, riferiva di aver accompagnato il padre presso il Comune di
Castelvolturno per accertare lo stato della pratica di concessione edilizia.
Non sussisteva prova neppure in ordine alle iniziative volte a migliorare l'immobile da parte del in quanto non era emerso che i lavori, Per_1
per i quali sarebbe stato conferito incarico verbale a terzi, fossero stati effettivamente eseguiti, tanto che il manufatto era rimasto incompiuto.
4 In merito alla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta per il pregiudizio patito in conseguenza della mancata alienazione del fondo, il Tribunale valutava l'insussistenza della prova per la mancata produzione in atti del contratto preliminare di trasferimento del bene, non apparendo sufficiente la sola dichiarazione dell'amministratore della compagine risultata interessata all'acquisto.
B) Avverso la suddetta pronuncia interponevano appello, con atto di citazione notificato in forma telematica ai sensi della L. n. 53/1994 in data 28.11.2019, nt. 18.10.1969 e Parte_1 Parte_2
nt. 11.02.1972, nella qualità di eredi di Parte_3 [...]
, deducendo tre motivi di gravame. Persona_1
• Con la prima censura veniva contestata l'erronea interpretazione delle prove testimoniali che aveva indotto il giudice di prime cure a ritenere non provato l'acquisto per usucapione del bene in esame.
Era stato, infatti, dimostrato l'esercizio del possesso uti dominus da parte di per mezzo delle dichiarazioni del custode del parco Persona_1
SEIT, nonché del proprietario dell'immobile adiacente a quello conteso, i quali confermavano che questi avesse occupato stabilmente i terreni con propri attrezzi, macchine agricole e automezzi e che avesse agito per escludere l'accesso al fondo agli estranei, occupandosi nell'anno 1982 della realizzazione di un immobile ad oggi lasciato in stato grezzo.
Per tale manufatto veniva rilasciata concessione edilizia a Persona_2
moglie di , che solo in un successivo momento
[...] Persona_1
veniva volturata alla società , la quale non si era mai attivata per CP_1
concludere l'iter amministrativo necessario al completamento del fabbricato, né aveva mai preso possesso del bene fino al Giugno 2011, allorquando la liquidatrice dott.ssa denunciava il Controparte_5
ottenendo il sequestro del bene. Per_1
5 Il possesso era ulteriormente comprovato dalla comunicazione inviata nell'anno 1980 per conto di e CP_6 Persona_3
rappresentanti della al dante causa degli istanti, cui Controparte_1
veniva addebitata l'invasione di suolo dei terreni in Lago Patria.
• Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti rilevavano l'errore in cui era incorso il giudice del primo grado per non aver ritenuta raggiunta la prova riguardo l'apposizione della recinzione metallica, nonostante fosse emerso con certezza, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, che questa fosse stata collocata da e che Persona_1
egli avesse anche chiuso l'accesso al fondo attraverso una sbarra di ferro con un lucchetto di cui era il solo possessore.
• Con il terzo rilievo critico veniva dedotta l'illegittimità della sentenza nella parte in cui affermava che non fosse emersa la prova certa dell'avvenuto acquisto per usucapione sulla sola base di dichiarazioni testimoniali ritenute insufficienti, senza ammettere l'espletamento di ulteriore prova orale ritenuta dirimente ai fini della decisione.
Veniva pertanto reiterata la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del liquidatore e legale rapp.te della Miralago s.r.l. in liq., CP_1
nonché della prova orale con i testi non ammessi in primo grado.
Gli appellanti concludevano per la riforma della sentenza gravata con declaratoria di intervenuta usucapione in favore del loro dante causa del fondo conteso, con ordine alla competente Conservatoria dei RR. II. di trascrizione dell'emananda sentenza e vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in atti la , in Controparte_4
persona del liquidatore legale rapp.te p.-t. deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza degli argomenti svolti a sostegno del proposto gravame, rilevando come non fosse stato provato il possesso uti dominus del fondo da parte di Per_1
6 né il trasferimento del potere sulla res dal genitore ai figli in Per_1
carenza di un titolo astrattamente idoneo a provocarne la traslatio.
A tal fine non poteva acquisire rilievo il riferimento alla richiesta di concessione edilizia rilasciata a nome della presunta coniuge del che non era neppure parte in causa. Per_1 Persona_2
E' altresì rimasto privo di dimostrazione il requisito dell'animus possidendi nonchè della collocazione temporale del presunto possesso, atteso che il generico riferimento all'anno 1980, quale data di inizio della dedotta relazione con il bene, avrebbe lasciato un grado di incertezza dei termini ai fini dell'accertamento della loro decorrenza.
Difettava inoltre la produzione di prove documentali attestanti le spese sostenute per il mantenimento dei fondi, mentre le prove testimoniali risultavano generiche ed approssimative, insufficienti a dimostrare una condotta idonea tale da far ravvisare un possesso ad usucapionem.
La società appellata concludeva per sentir dichiarare, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano in atti , Controparte_2 Parte_3
nt. 02.11.1993 ed nt. 30.10.1995 i quali, nel
[...] Parte_2
riportarsi alle tematiche difensive svolte in primo grado, concludevano condividendo e uniformandosi alla richiesta di riforma della sentenza gravata proposta dai comparenti appellanti, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.05.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G. Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
7 * * * * *
La domanda di riforma della pronuncia appellata non appare sostenuta da motivazioni idonee a confutare il risultato logico-interpretativo delle emergenze istruttorie elaborato in primo grado che ha condizionato il thema decidendum, dunque non potrà trovare accoglimento.
Devesi anzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla società appellata C.S.
[...]
, mostrando l'atto di appello in modo chiaro ed Controparte_4
inequivoco il "quantum appellatum" e, con esso, le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice consistenti nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente interpretate e, per l'effetto, la chiara volontà di ottenere la sostituzione della parte del provvedimento che si è reputata illegittima con una nuova decisione contemplante il riesame della controversia sotto nuovo punto di osservazione, risultando la domanda proposta fornita degli elementi discretivi di specificità che la norma processuale di indirizzo impone.
1. Quanto al merito della domanda gli appellanti rilevavano con il primo motivo di censura l'errata interpretazione delle prove testimoniali che avevano indotto il giudice di prime cure a ritenere non provato l'acquisto per usucapione del bene oggetto di causa, nonostante le dichiarazioni del custode del parco SEIT, nonché del proprietario dell'immobile adiacente a quello conteso, avrebbero ampiamente confermato che il de cuius
, dante causa degli istanti, avesse occupato stabilmente i Persona_1
terreni con propri attrezzi, macchine agricole e automezzi e che avesse agito per escludere l'accesso al fondo agli estranei, occupandosi nell'anno
1982 della realizzazione di un immobile ad oggi lasciato in stato grezzo, così dimostrando l'esercizio del possesso uti dominus.
Nel puntualizzare che gli appellanti, già dal primo grado, agiscono nella qualità di eredi di rivendicando il possesso del fondo Persona_1
8 mantenuto dal proprio dante causa ai fini del suo acquisto per il tempo indicato dall'art. 1158 c.c., non operando alcun richiamo alla successione nel possesso del bene al loro genitore ai sensi dell'art. 1146
c.c. come invece dedotto dalla società appellata, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che nell'azione di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, risultando la detta attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, non esprimendo, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass Civ. Ord. n. 1796/22).
In termini più ampi chi intende acquistare la proprietà o altro diritto reale su un bene per il decorso del tempo prescritto dall'art 1158 c.c. è onerato ex art. 2697 c.c. della prova oggettiva della durata del suo possesso, per un periodo ventennale che abbia un inizio e una fine certi, dovendo altresì ulteriormente dimostrare che il rapporto con la res sia esente dai vizi di violenza o clandestinità (art. 1163 c.c.) e che si sia improntato sul carattere della continuità e senza interruzione.
Ciò posto, è opinione della Corte che le prove testimoniali raccolte in seno all'istruttoria del primo grado, seppur indicative di una generica disponibilità del bene avuta dal de cuius , non appaiono Persona_1
esaustivamente probanti ai fini della sussistenza dei requisiti imposti ex lege e, nondimeno, della sussistenza dell'animus rem sibi habendi in capo al presunto possessore.
Dall'esame delle escussioni orali acquisite non risultano anzitutto chiarite le modalità con cui il abbia conseguito la disponibilità Per_1
del fondo dovendo presumere, alla luce della correlazione in origine
9 esistita tra lo stesso e la - come ricavabile dalla Per_1 Controparte_1
lettura dell'atto pubblico notarile del verbale di assemblea di scioglimento della società posta in liquidazione volontaria del giorno 02.02.2011, in cui si dà atto che “nonostante dal Registro delle Imprese risulti quale amministratore unico il Sig. come sopra generalizzato Parte_2
(n.d.r. nato il [...] odierno appellante) in realtà sin dal 23 Aprile
1986 l'amministratore unico è il Sig. - sia Controparte_7
sussistita la piena tolleranza dei soci della compagine proprietaria del fondo a che il in piena autonomia di organizzazione di mezzi e Per_1
di persone, si occupasse della sua manutenzione e di quant'altro necessitasse secondo le indicazioni ricevute dalla società.
Ad ulteriore riprova dell'assunto rileva l'esistenza della concessione edilizia n. 158/80 del 09.10.1980 relativa alla realizzazione del manufatto esistente sul fondo intestata a , moglie di Persona_2
alla data del 04.04.2008 risultante da certificazione Persona_1
anagrafica, che conferma con ragionevole verosimiglianza la vicinanza della famiglia alla società . Per_1 CP_1
In tale contesto istruttorio è evidente la carenza dell'animus in capo al il quale, ben consapevole dell'altruità del fondo e Per_1
dell'accondiscendenza alla gestione del bene ricevuta dalla compagine titolare, si sarebbe finanche spinto nell'attività di realizzazione del fabbricato, attualmente in stato di abbandono come si evince dalla documentazione fotografica prodotta in atti, attivandosi presso l'ufficio tecnico di Castelvolturno per ottenere il relativo permesso costruttivo a nome della propria moglie.
V'è peraltro da sottolineare che proprio la concessione edilizia ottenuta, poi volturata alla società alla luce dell'attestazione rilasciata dal CP_1
Comune di Castelvolturno in data 22.11.1996, rappresenta inequivoco atto di interruzione dell'invocato possesso e di accertato riconoscimento
10 dell'altrui diritto dominicale sul fondo, trattandosi di atto di manifesta e corrispettiva esternazione di volontà nel consentire il subentro del soggetto titolare del bene nel procedimento amministrativo avviato.
La circostanza assume carattere dirimente ai fini della decisone finale della controversia e si pone in linea con le ulteriori valutazioni del
Tribunale che si sono correttamente orientate nel senso di ritenere non sufficientemente provati gli elementi fattuali posti a fondamento della pretesa vantata, quali la specificazione delle attività svolte in concreto nel corso degli anni dal dante causa degli appellanti corroborata dalla documentazione delle iniziative assunte e di gestione per la manutenzione e il miglioramento del fondo, nonché l'esatta individuazione del tempo utile ai fini dell'usucapione, mostrando le prove testimoniali acquisite vari profili di incertezza che ne hanno, all'esito, penalizzato l'attendibilità.
Scarsa rilevanza dovrà infine assegnarsi al richiamo ad una non prodotta diffida inviata nell'anno 1980 per conto di e CP_6 Per_3
rappresentanti della al dante causa degli istanti,
[...] Controparte_1
cui veniva addebitata l'invasione di suolo per i terreni in Lago Patria, in quanto generica nell'individuazione dell'area reclamata.
Ancor più dei requisiti oggettivi è tuttavia mancata la prova dell'elemento soggettivo dell'animus rem sibi habendi quale riferibilità del potere di fatto esercitato sul fondo alla pretesa titolarità di un diritto reale che gli appellanti non hanno potuto dimostrare, sicché deve concludersi per la non condivisibilità del rilievo critico mosso.
2. Con il secondo motivo di impugnazione veniva rilevato l'errore in cui era incorso il giudice del primo grado per non aver ritenuta raggiunta la prova riguardo l'apposizione della recinzione metallica, nonostante fosse emerso con certezza, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, che questa fosse stata collocata da e che egli avesse anche Persona_1
11 chiuso l'accesso al fondo attraverso una sbarra di ferro con un lucchetto di cui era il solo possessore.
La tesi sostenuta in atti troverebbe conforto nell'indirizzo dettato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
Orbene deve affermarsi sul punto che la recinzione realizzata dal a protezione del fabbricato, dunque contemporanea Per_1
all'esecuzione del manufatto come emerso con chiarezza dalle deposizioni di tutti i testi escussi, debba ritenersi sia stata tollerata, se non anche disposta, dalla società titolare del fondo e del fabbricato ivi costruito per i motivi già illustrati nel precedente argomento di censura, né è stata provata la risalenza nel tempo del lucchetto che i testimoni di parte attrice e ) non indicano affatto. Testimone_1 Testimone_2
Non è poi emersa dalle prove orali acquisite l'esistenza di una seconda recinzione che gli appellanti collocavano sul lato antistante la Via Marco
Polo, dunque deve ritenersi che l'unico recinto richiamato dai testi fosse quello esistente al momento della realizzazione del manufatto, di cui, tuttavia, è rimasto incerto il momento in cui il abbia apposto il Per_1
lucchetto sul solo varco accessibile dall'esterno.
A fronte dell'indeterminatezza del detto significativo rilievo istruttorio, la censura mossa dovrà, per l'effetto, disattendersi.
3. Quanto al terzo ed ultimo motivo di gravame, con il quale gli appellanti contestavano l'affermazione secondo cui non fosse emersa la prova certa dell'avvenuto acquisto per usucapione sulla sola base di dichiarazioni testimoniali ritenute insufficienti, si ritiene questione interamente
12 assorbita nello scrutinio delle precedenti censure che escludono la sussistenza dell'animus possidendi dovendo, per l'effetto, dichiarare inammissibili le prove non ammesse in primo grado e reiterate nella presente fase di appello, oltreché irrilevanti in quanto finalizzate all'acquisizione di elementi superflui ai fini della decisione.
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento del rigetto dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione nel merito e di natura istruttoria prospettata in atti, le spese del grado vengono poste in via solidale a carico degli appellanti nt. Parte_1 Parte_2
18.10.1969 e nt. 11.02.1972 e degli appellati Parte_3 [...]
, nt. 02.11.1993 ed Controparte_2 Parte_3 Pt_2
nt. 30.10.1995, che hanno parimenti concluso, come i
[...]
comparenti appellanti, per la declaratoria di acquisto in proprio favore del fondo ai sensi dell'art. 1158 c.c., e sono liquidate con riferimento ai parametri tabellari massimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate e del valore della lite dichiarato come determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., trovando applicazione, in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L. 228/12, a mente del quale quando l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da Parte_1 Pt_2
nt. 18.10.1969 e nt. 11.02.1972, n.q. di
[...] Parte_3
eredi di , nei confronti di Persona_1 Controparte_8
[...] liquidazione, in persona del Liq. e legale rapp.te p.-t., e di
[...]
, nt. 02.11.1993 ed Controparte_2 Parte_3 Pt_2
nt. 30.10.1995, n.q. di eredi di , per la riforma
[...] Persona_1
della sentenza n. 2461/19 resa dal Tribunale Civile di Santa Maria C. V. in data 24-27.09.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna nt. 18.10.1969 e Parte_1 Parte_2
nt. 11.02.1972, nonché Parte_3 Controparte_2
, nt. 02.11.1993 ed nt.
[...] Parte_3 Parte_2
30.10.1995, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di , in Controparte_1
persona del Liq. e legale rapp.te p.-t., che liquida in complessivi €.
1.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Umberto Marrazzo dichiaratosi antistatario;
c) attesta che sussistono per gli appellanti Parte_1 Pt_2
nt. 18.10.1969 e nt. 11.02.1972 e per gli
[...] Parte_3
appellati , nt. Controparte_2 Parte_3
02.11.1993 ed nt. 30.10.1995 i presupposti per il loro Parte_2
assoggettamento alla contribuzione ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
14